1) Quadro normativo 2) Finanziamento e Monitoraggio 3) Istruzioni procedurali e contabili



Documenti analoghi
Premessa. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e

Indennità una tantum in favore dei lavoratori somministrati. Accordo del 13 maggio Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti. Roma, 31/01/2018

SOMMARIO: Misura delle aliquote contributive e di computo in vigore dal 1 gennaio 2006 per gli iscritti alla Gestione separata.

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Direzione Centrale Organizzazione. Direzione centrale Bilanci e Servizi fiscali

1 - Premessa. Direzione centrale Prestazioni. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e

Direzione Centrale Entrate. Roma, 31/01/2017

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici. Roma, 13/09/2016

Roma, 14/03/2013. e, per conoscenza, Circolare n. 38

Direzione Centrale Entrate Contributive. Direzione Centrale Prestazioni

OGGETTO: Contributi dovuti dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l anno 2008.

Direzione Centrale Pensioni. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e

Si riportano le tabelle relative alle aliquote per la contribuzione alla Gestione separata per l anno 2019.

Direzione Centrale Entrate. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 20/03/2015

Direzione centrale Entrate. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e

e, per conoscenza, Contributi volontari anno 2017: lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi ed iscritti alla Gestione separata.

e, per conoscenza, Contributi volontari anno 2018: lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi ed iscritti alla Gestione separata.

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti. Roma, 13/03/2019

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 04/04/2018

e, per conoscenza, Contributi volontari anno 2014: lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi ed iscritti alla Gestione separata.

Roma, 28/07/2017. e, per conoscenza, Circolare n. 122

Le Circolari della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. N. 4 del 19 Febbraio 2010 OGGETTO: FINANZIARIA 2010 AMMORTIZZATORI SOCIALI

OGGETTO: Contributi dovuti dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l anno 2009.

Direzione Centrale delle Entrate Contributive. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e

1. Premessa. Direzione Centrale Prestazioni. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Circolare numero 144 del

OGGETTO: Contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l anno 2007.

Direzione Centrale Entrate. Roma, 29/01/2016

Roma, 05/03/2019. Circolare n. 35. E, per conoscenza,

Direzione Centrale Entrate. Roma, 07/06/2016

OGGETTO: Articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto legge 2 luglio 2007, n.81, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n.127.

Direzione Centrale delle Entrate Contributive. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e

Direzione Centrale delle Entrate Contributive

contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l anno 2009

Direzione Centrale delle Entrate Contributive

Sospensione dal lavoro o disoccupazione: estesi gli strumenti di tutela del reddito INPS, circolare n. 39

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 04/04/2018

Roma, 16/12/2009. Circolare n e, per conoscenza,

Roma, 16/12/2009. Circolare n e, per conoscenza,

Progetto per la Gestione, lo Sviluppo e il Coordinamento dell Area Agricola

Direzione centrale Prestazioni a sostegno del reddito. Direzione centrale Finanza, Contabilità e Bilancio

Direzione centrale Entrate. Direzione centrale Bilanci e Servizi fiscali. Direzione Centrale Pensioni

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio

Direzione Centrale Entrate. Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici. Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali

e, per conoscenza, 1. Premessa. 2. Estensione del trattamento straordinario di integrazione salariale - Disciplina.

Roma, 08/10/2013. e, per conoscenza, Circolare n. 144

Introduzione. Direzione Centrale delle Prestazioni

Si riepilogano di seguito gli aggiornamenti effettuati. Direzione Centrale delle Prestazioni

Roma, 12/12/2014. e, per conoscenza, Circolare n. 167

OGGETTO: Contributi dovuti dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l anno 2009.

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici. Roma, 19/02/2016

Direzione Centrale Entrate. Roma, 10/02/2011

Premessa. Direzione Centrale delle Entrate Contributive

Progetto per la Gestione, lo Sviluppo e il Coordinamento dell Area Agricola

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Circolare numero 1 del e, per conoscenza,

FORUM LAVORO Relatore: Vincenzo Silvestri. Roma, Auditorium del Massimo

Direzione Centrale delle Entrate Contributive

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali.

NOTIZIARIO FLP-Interno n aprile 2018 ASPETTATIVE DI VITA? PENSIONE DI VECCHIAIA: REQUISITO ANAGRAFICO. Età pensionabile

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Circolare numero 14 del e, per conoscenza,

Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti. Roma, 31/05/2017

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 08/01/2016

OGGETTO: artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l anno 2008.

- Contribuzione per l'anno Agevolazioni contributive. 3. Modalità e termini di versamento

Roma, 06/08/2009. Circolare n. 96. e, per conoscenza,

Pertanto, i lavoratori autonomi titolari di pensione a carico delle relative gestioni previdenziali o

Direzione Centrale delle Entrate Contributive. Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni. Direzione Centrale Organizzazione

SOMMARIO: istruzioni operative e contabili per l attuazione della Convenzione stipulata tra INPS ed ENI.

Premessa. Direzione Centrale delle Entrate Contributive. Direzione Centrale Vigilanza sulle Entrate ed Economia Sommersa

Roma, 03/06/2019. Circolare n. 80. E, per conoscenza,

Segreteria nazionale. Roma 01/02/2019 Prot. 022

OGGETTO: Contributi volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli per l anno 2011.

Roma, 29/04/2016. e, per conoscenza, Circolare n. 70

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici.

Direzione Centrale Entrate

OGGETTO: Legge 3 dicembre 2004, n. 291, art. 1- ter. Fondo speciale per il

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 25/06/2015

OGGETTO: Artigiani ed esercenti attività commerciali:- Contribuzione per l anno 2006.

Direzione Centrale Entrate. Roma, 12/08/2015

SOMMARIO: istruzioni operative e contabili per l attuazione della Convenzione stipulata tra INPS ed AEG

Direzione Centrale delle Prestazioni

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 01/02/2019

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 25/06/2015

OGGETTO: Anno Sintesi delle principali innovazioni in materia di contribuzione.

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici.

Transcript:

Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Bilanci e Servizi fiscali Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 26/05/2009 Circolare n. 74 Allegati n. 1 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Commissario Straordinario Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Articolo 19, comma 2, D.L.185/08, convertito nella L.2/09, integrato dall articolo 7 ter della L. 33/09. Istituto sperimentale di tutela del reddito per i collaboratori coordinati e continuativi di cui all art. 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e successive modificazioni. SOMMARIO: Premessa: 1) Quadro normativo 2) Finanziamento e Monitoraggio 3) Istruzioni procedurali e contabili

Premessa Tra gli strumenti di tutela del reddito approntati dal Governo con l articolo 19 del D.L.185/08 Misure urgenti per il sostegno a famiglie,lavoro occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, convertito dalla L.2/09, con le integrazioni dell articolo 7 ter della L.33/09, assume particolare rilievo, per la portata innovativa, l istituto, introdotto in via sperimentale, dell indennità una tantum da corrispondere a favore dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e successive modificazioni. 1) Quadro normativo L articolo 19 precitato prevede In via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, e' riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 10 per cento del reddito percepito l'anno precedente, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni: a) operino in regime di monocommittenza; b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilita' non inferiore a tre; c) con riferimento all'anno di riferimento siano accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilita' non inferiore a tre; e) non risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L art. 7 ter della L.33/09, ha introdotto il comma 2 bis nel testo dell art.19 citato che prevede: Per l anno 2009 ai fini dell attuazione dell istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2 nella misura del 20 per cento, in via aggiuntiva alla somma destinata al finanziamento del medesimo ai sensi del presente articolo, determinata in 100 milioni di euro, è destinata l ulteriore somma di 100 milioni di euro a valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo di cui all articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato dall articolo 9, comma

5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,dalla legge 19 luglio 1993, n.236, fermo restando per il medesimo anno 2009 il limite dell ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008,n.203. A tal riguardo si forniscono le seguenti disposizioni: 1.1) Beneficiari I destinatari di tale forma di sostegno al reddito sono i collaboratori coordinati e continuativi di cui art. 61,comma 1, DLgs n. 276/2003, cioe i collaboratori a progetto iscritti in via esclusiva alla gestione separata (quindi con aliquota 24,72 % nel 2008 e 25,72% nel 2009) che siano in possesso dei requisiti e delle condizioni previste dalla normativa. 1.2) Requisiti e Condizioni In virtu delle nuove disposizioni l erogazione di tale indennità è ammissibile nei soli casi del verificarsi dell evento fine lavoro, rilevabile dalle comunicazioni obbligatorie che il committente è tenuto ad inviare anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro. Nell anno in cui si è verificato tale evento (c.d. anno di riferimento) gli interessati devono presentare domanda secondo le modalità di cui al punto 1.4. previa dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale cosi come prevista dal comma 10 dell art. 19 L.2/09 citato in premesse. Per aver diritto all indennnità devono sussistere, in via congiunta, le seguenti condizioni: monocommittenza: i collaboratori devono svolgere la propria attività esclusivamente per un unico committente e tale caratteristica riguarda l ultimo rapporto di lavoro, quello per il quale si è verificato l evento di fine lavoro (rilevabile dalle denunce glac/m); dato reddituale riferito all anno precedente: per il 2009 (primo anno di erogazione del beneficio) si deve considerare il reddito 2008 che deve essere compreso tra 5.000 euro e 13.819 euro (minimale di reddito 2008); accredito contributivo: come recita l art 19, comma 2 lettera b) ed e) nell anno precedente (es. 2008) devono essere accreditati almeno 3 mesi (lettera b) e non devono risultare accreditati almeno 2 mesi (lettera e). Pertanto, nell anno precedente devono risultare accreditati non meno di 3 mesi, ma non più di 10. Il reddito del 2008 deve essere compreso tra 5.000 euro e 11.516,00 euro (pari ad una contribuzione IVS di 2.764 euro); accredito contributivo nell anno di riferimento: devono essere accreditati presso la relativa gestione separata, nell anno di riferimento, almeno tre mesi

(es. per il 2009, con un minimale vigente di 14.240,00 euro, il reddito per avere tre mesi di accredito deve essere di almeno 3.560,00 euro). 1.3) Domanda La domanda, ricorrendone i presupposti, deve essere presentata dall interessato, alla sede INPS territorialmente competente secondo il modello allegato (all.1). Nei casi in cui la fine lavoro si è verificata entro il 30 maggio, la domanda va presentata entro il 30 giugno 2009. Se l evento fine lavoro si è verificato successivamente al 30 maggio, le domande devono essere presentate entro 30 giorni dalla data dell evento. 1.4) Prestazione La prestazione consiste nella liquidazione di una indennità una tantum, pari al 20% del reddito da lavoro percepito nell anno 2008 (quadro RC del modello UNICO o UNICO MINI 2009 oppure Parte C Sezione 2 del CUD 2009) per la richiesta formulata nel corrente anno; per gli anni 2010 e 2011 l una tantum deve essere commisurata al 10 % del reddito da lavoro percepito. 1.5) Decadenza Ai sensi del comma 10 dell art. 19 precitato, richiamato nel comma 2 dello stesso articolo Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, e' subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3. In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decretolegge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti gia' maturati. 2) Finanziamento e Monitoraggio L erogazione della prestazione è prevista nei limiti delle risorse assegnate e ripartite, nei limiti di spesa previsti, con il decreto interministeriale, di cui al comma 3 dell art. 19, adottato di concerto dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dal Ministero dell economia e delle finanze a gravare sul Fondo per l Occupazione di cui al DL. 148/1993 convertito nella L. 236/1993. Le risorse aggiuntive, pari a 100 milioni di euro, previste per l anno 2009 dall art. 7 ter, comma 8, sopra menzionato, sono imputate al Fondo di Rotazione di cui all art. 25 della L 845/1978.

Il monitoraggio della spesa sarà effettuato e comunicato ai Ministeri Vigilanti. 3) Istruzioni procedurali e contabili E stata realizzata un apposita procedura automatizzata per la gestione delle domande i cui dettagli operativi saranno forniti, successivamente, dalla competente Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici con le connesse disposizioni di carattere contabile a cura della Direzione Bilanci e Servizi Fiscali. Il Direttore generale Crecco Allegato N.1