Direttiva sul rilievo delle opere militari nella misurazione ufficiale

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Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS armasuisse Bundesamt für Landestopografie swisstopo Immobili Direttiva sul rilievo delle opere militari nella misurazione ufficiale Edizione del 1 aprile 2008 Pubblicato da Ufficio federale di topografia Direzione federale delle misurazioni catastali Seftigenstrasse 264, casella postale CH-3084 Wabern Tel. 031 963 23 03 Fax 031 963 22 97 infovd@swisstopo.ch www.swisstopo.ch / www.cadastre.ch

Sommario 1 Situazione iniziale... 3 2 Basi legali... 3 3 Campo d applicazione... 3 4 Chiarimento sull adeguatezza del rilievo: procedimento... 3 5 Rilievo degli impianti militari e la loro rappresentazione sul piano del registro fondiario... 3 6 Assegnazione del compito... 4 7 Finanziamento... 4 8 Incertezze... 5 Direttiva sul rilievo delle opere militari nella misurazione ufficiale 2/5

1 Situazione iniziale Prima dell entrata in vigore dell Ordinanza concernente la protezione delle opere militari all inizio del 1991, le opere militari non potevano essere rilevante nella misurazione ufficiale a causa della segretezza. Questa situazione è cambiata con l introduzione del principio della percettibilità fissato nell Ordinanza concernente la protezione delle opere militari. Ne consegue che, viste le basi legali della misurazione ufficiale, le opere militari vanno di norma rilevate. 2 Basi legali Misurazione ufficiale: - Ordinanza dell Assemblea federale del 6 ottobre 2006 sul finanziamento della misurazione (OFMU; SR 211.432.27) - Ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale (OMU; SR 211.432.2) - Ordinanza tecnica del 10 giugno 1994 sulla misurazione ufficiale (OTEMU; SR 211.432.21) Opere militari: - Legge federale del 23 giugno 1950 concernente la protezione delle opere militari (SR 510.518) - Ordinanza del 2 maggio 1990 concernente la protezione delle opere militari (SR 510.518.1) 3 Campo d applicazione Le seguenti esecuzioni si riferiscono alle opere militari che stanno nelle zone seguenti: - in zone con opere di misurazioni riconosciute dalla Confederazione; - in zone in cui al momento si effettua un primo rilevamento della misurazione ufficiale. Nelle zone senza opere di misurazione riconosciute dalla Confederazione o con opere di misurazione provvisoriamente riconosciute non è necessario effettuare chiarimenti o rilevamenti delle opere militari. Nell ambito di un futuro primo rilevamento si definirà se un opera dovrà essere rilevata o meno. 4 Chiarimento sull adeguatezza del rilievo: procedimento Se dovesse insorgere il dubbio che l opera militare vada rilevata nella misurazione ufficiale, bisogna contattare l ufficio seguente: Centro di competenza immobili Berna Blumenbergstrasse 39 3003 Berna Quest ufficio avvia una procedura di controllo interna al DDPS e alla conclusione comunica se l opera militare debba essere rilevata nella misurazione ufficiale. 5 Rilievo degli impianti militari e la loro rappresentazione sul piano del registro fondiario Di norma le opere vanno rilevate sul terreno. Non esistono piani d esecuzione delle opere militari che potrebbero essere riprese nella misurazione ufficiale. Per il rilievo e la rappresentazione valgono i principio seguenti: - secondo il principio della percettibilità sono vietati, tra l altro, i rilievi di edifici e condotte sotterranei, altre parti di edifici, camminamenti, gallerie nonché serbatoi, come previsto dall art. 7. cpv. 1 lett. c e g OTEMU. - Di norma non si ritiene il nome dell oggetto. Se in via del tutto eccezionale fosse necessario il nome dell oggetto, bisogna mantenere generica la destinazione d uso (ad es., oggetto della Direttiva sul rilievo delle opere militari nella misurazione ufficiale 3/5

Confederazione o edificio della Confederazione e non si deve fornire informazioni che consentano collegamenti all impiego reale. - Le opere militari con carattere superficiale che non possono essere chiaramente classificate in un certo d tipo di copertura del suolo, sono di norma amministrate come oggetti con superficie nella categoria di copertura del suolo rivestimento_duro.altro_rivestimento_duro. - Gli oggetti di carattere rappresentativo, come ad esempio gli sbarramenti anticarro ( Toblerone ) non sono rilevati singolarmente. La rappresentazione sul piano del registro fondiario viene fatta con rivestimento_duro.altro_rivestimento_duro (e non come senza_vegetazione.altra_senza_vegetazione ). Se il rilievo o la rappresentazione delle opere militari sul piano del registro fondiario comportassero dei problemi, bisogna consultare la Direzione federale delle misurazioni catastali. In caso di dubbio nei settori protezione dell informazione o delle opere bisogna rivolgersi all ufficio citato alla cifra 4 della. 6 Assegnazione del compito In caso di risultato positivo dei chiarimenti sull adeguatezza di rilievo, la incarica il geometra responsabile della tenuta a giorno o il geometra incaricato di rilevare l opera militare nella misurazione ufficiale. Questo incarico conferisce contemporaneamente l autorizzazione, secondo l art. 4 cpv. 1 dell Ordinanza concernente la protezione di opere militari, di rilevare l opera militare e di rappresentarla sui piani pubblici della misurazione ufficiale (art. 33 OMU). 7 Finanziamento Per il finanziamento del rilievo delle opere militari nella misurazione ufficiale si differenzia tra due casi: - L opera militare si trova in una zona in cui si dispone di una misurazione riconosciuta. Il rilievo e la rappresentazione sul piano del registro fondiario sono allora considerati come una tenuta a giorno corrente. I costi sono a carico di chi li ha causati (art. 1 cpv. 2 OFMU). - L opera militare di trova in una zona in cui si dispone di un primo rilevamento della misurazione ufficiale. In questo caso tutti i costi supplementari, necessari per chiarire l adeguatezza del rilievo, sono imputabili ai costi generali del primo rilevamento (allegato OFMU punto 1 e art. 47 e 48 OMU). I costi saranno quindi sopportati, secondo l art. 1 cpv. 1 e 3 OFMU, dalla Confederazione, dal cantone e da eventuali altri sostenitori di costi conformemente al diritto cantonale. I costi, che sono a carico di chi li ha causati, sono fatturati secondo le summenzionate indicazioni alla. Indirizzo di fatturazione Centro di competenza immobili Berna Blumenbergstrasse 39 3003 Berna Direttiva sul rilievo delle opere militari nella misurazione ufficiale 4/5

8 Incertezze Se nel corso del rilievo delle opere militari dovessero sorgere delle dubbi, bisogna darne notifica al relativo ufficio della o alla Direzione federale delle misurazioni catastali prima che si generino costi sproporzionatamente elevati. Berna, Wabern, Responsabile Direzione federale delle misurazioni catastali Responsabile Ulrich Appenzeller Fridolin Wicki Direttiva sul rilievo delle opere militari nella misurazione ufficiale 5/5