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REGOLAMENTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI Approvato dal Consiglio d Istituto con delibera n. 1 del 9 dicembre 2014 accesso agli atti amministrativi.docx Pagina 1

Articolo 1 Oggetto del regolamento Il presente documento regolamenta il diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito dal capo V della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare la legge 11 febbraio 2005 n.15, e dal D.P.R.12 aprile 2006, n. 184. Articolo 2 Diritto di accesso: definizione Il diritto di accesso è la facoltà per gli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi ed è esercitabile da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l accesso. Articolo 3 Soggetto interessato Sono titolari del diritto di accesso tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale é chiesto l accesso. La richiesta di accesso ai documenti può essere formulata, oltre che dall interessato, anche dal suo legale rappresentante. Relativamente al sussistere dell interesse personale, si precisa che lo stesso non può essere individuato in alcun modo nel semplice soddisfacimento di una mera curiosità, poiché il diritto all accesso può essere esercitato solo quando, in favore del richiedente, insorge il diritto alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante. Per tale motivo, non è consentito l accesso ad atti e documenti che non abbiano dato causa o che non abbiano contribuito a determinare un formale procedimento amministrativo. Articolo 4 Atti e provvedimento ammessi Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dall'istituzione Scolastica. L'Istituzione Scolastica non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso. Ai sensi di quanto descritto nell articolo 2, è consentito l accesso a tutti gli atti e provvedimento amministrativi adottati dall Istituto Scolastico o comunque utilizzati ai fini dell attività amministrativa, con esclusione di quelli indicati nel successivo articolo 6. Articolo 5 Contro interessati accesso agli atti amministrativi.docx Pagina 2

Per contro interessati si intendono tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che, dall'esercizio dell'accesso, vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. Qualora l'istituzione Scolastica dovesse individuare soggetti contro interessati, è tenuta a darne comunicazione agli stessi (con raccomandata con avviso di ricevimento) o mediante Posta Elettronica Certificata. I contro interessati hanno dieci giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, l'istituzione Scolastica, accertata la ricezione della comunicazione da parte dei contro interessati, provvede sulla valutazione della richiesta. Articolo 6 Atti sottratti all accesso Sono esclusi dal diritto di accesso, ai sensi del Regolamento del Garante per la protezione dei dati personali e del DPR 12/4/2006 n. 184 (Nuovo regolamento nazionale sull'accesso): documenti inseriti nel fascicolo personale dei singoli dipendenti o degli alunni riguardanti la vita privata e le condizioni personali degli stessi; rapporti informativi sul personale dipendente; documenti rappresentativi di accertamenti e dichiarazioni medico-legali relativi al personale anche in quiescenza; pareri legali richiesti dall Amministrazione; documenti attinenti al trattamento economico individuale o a rapporti informativi o valutativi; documenti rappresentativi di interventi dell'autorità giudiziaria o della Procura della Corte dei Conti, relativi a soggetti per i quali si delinea responsabilità civile, penale, amministrativa; documenti contenenti atti sensibili o giudiziari, se l'accesso non è strettamente indispensabile per la tutela dell'interessato o dei suoi diritti di pari rango (art. 60 Codice privacy); documenti contenuti nei fascicoli relativamente ai procedimenti disciplinari che contengono apprezzamenti o giudizi di valore su persone individuate; gli atti dei privati detenuti occasionalmente dall'istituzione scolastica in quanto non scorporabili da documenti direttamente utilizzati e, in ogni modo, gli atti che non abbiano avuto specifico rilievo nelle determinazioni amministrative; documenti attinenti a procedimenti penali (per i quali è prevista una tutela più ampia in ambito giudiziario), o utilizzabili a fini disciplinari o di dispensa dal servizio, monitori o cautelari, nonché concernenti procedure conciliative o arbitrali; annotazioni, appunti e bozze preliminari; accesso agli atti amministrativi.docx Pagina 3

documenti inerenti all'attività relativa all'informazione, alla consultazione e alla concertazione e alla contrattazione sindacale, fermi restando i diritti sindacali previsti anche dal protocollo sindacale. Articolo 7 Consultabilità degli atti depositati in archivio Ai sensi degli articoli 21 e 22 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, che disciplina la consultabilità degli archivi delle P.A., il diritto di accesso ai documenti amministrativi depositati in archivio incontra le limitazioni previste dalla legge e dal presente Regolamento. Articolo 8 Modalità di accesso: definizione A seconda dell esistenza o meno di soggetti contro interessati, variano anche le modalità per esercitare il diritto di accesso. Si ha un accesso informale qualora non risulti l esistenza di contro interessati. Si ha l accesso formale nei seguenti casi: quando, in base al contenuto del documento richiesto, si riscontra l esistenza di contro interessati; quando non risulti possibile l accoglimento immediato della richiesta in via informale; quando sorgono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza di un interesse legittimo alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull accessibilità del documento. Articolo 9 Motivi della domanda La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata; in essa deve essere specificato l interesse personale, concreto ed attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Per ottenere l accesso ad un determinato atto / documento, occorre che il richiedente fornisca le proprie generalità. Articolo 10 Accesso informale Il diritto di accesso informale può essere esercitato mediante richiesta, anche verbale, all Ufficio di Segreteria. Responsabile dell accesso è il Dirigente Scolastico o il DSGA. Per poter ottenere l accesso all atto, il richiedente deve: indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l individuazione. Specificare e, ove occorra, comprovare l interesse connesso all oggetto della richiesta; accesso agli atti amministrativi.docx Pagina 4

Dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato. Nel caso in cui il preposto all Ufficio ravvisi carenza di presupposti per l accoglimento della domanda, dovrà essere richiesto il parere vincolante del Dirigente Scolastico. Articolo 11 Accesso formale Nei casi di diritto di accesso formale, l Istituto Scolastico mette a disposizione dell interessato un apposito modulo di richiesta. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla presentazione della richiesta all ufficio competente o dalla ricezione della medesima. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, il Dirigente scolastico, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente, tramite PEC. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta. Se l istanza formale di accesso è consegnata personalmente dall interessato, la Scuola rilascia copia della richiesta stessa con gli elementi di assunzione al protocollo. Se consegnata a mezzo servizio postale, la data di presentazione è quella in cui l istanza perviene a Scuola. Non sono ammesse richieste via posta elettronica (senza firma certificata) e via fax. Il responsabile dell accesso formale è il Dirigente Scolastico. Egli, valutata la richiesta, decide per: Accoglimento: la domanda viene ritenuta completa e, pertanto, tutta la documentazione viene messa a disposizione del richiedente; Limitazione: è possibile accedere solo ad una parte della documentazione che viene messa a disposizione del richiedente; Differimento: la domanda non può essere accolta immediatamente ma solo in un secondo momento indicato dall Amministrazione; Rifiuto: la domanda non può essere accolta. Articolo 12 Accoglimento della richiesta di accesso. Rifiuto, limitazione o differimento dell accesso. I documenti per i quali è consentito l accesso non possono essere asportati dal luogo in cui sono stati dati in visione o, comunque, alterati in alcun modo. L atto di rifiuto, limitazione o differimento dell accesso richiesto per via formale deve essere adeguatamente motivato. L atto che dispone il differimento ne indica la durata. Sono oggetto di differimento all accesso i seguenti documenti: I documenti relativi ai procedimento disciplinari del personale e ad altri procedimento di carattere sanzionatorio fino alla conclusione dei relativi procedimento; Gli elaborati degli alunni sino al completamento della correzione da parte del docente e relativa consegna alla classe nei tempo stabiliti; accesso agli atti amministrativi.docx Pagina 5

I registri dei docenti nei periodi di valutazione sommativa; I verbali dei consigli di classe ed il registro generale dei voti durate i periodi di valutazione sommativa; Gli atti e i documenti relativi a procedure di gara sino all aggiudicazione definitiva. Articolo 13 Rilascio copie Nel momento in cui la domanda di accesso è accolta, l interessato può consultare od estrarre copie del documento dichiarato accessibile. Per gli atti richiesti in copia conforme, dovranno essere corrisposte le necessarie marche da bollo ai sensi di legge. Per gli atti richiesti in copia semplice, l interessato deve corrispondere i costi di riproduzione come indicato all articolo 14. Per gli atti in sola visione senza estrazione o rilascio copia, l accesso è gratuito. Qualora un documento si riferisca contestualmente a più persone, l accesso, mediante esame ed estrazione di copia, è consentito limitatamente alla parte del documento che si riferisce al soggetto richiedente, anche mediante copertura delle parti del documento concernenti persone diverse dal richiedente. Articolo 14 Rimborso spese di riproduzione e dei costi di notifica. Il rilascio di copia del documento è sottoposto al pagamento dei seguenti importi:. 0,40 a facciata A4 per documenti che non necessitano copertura di dati di altri soggetti;. 0,80 a facciata A4 fronte retro o formato A3 per documenti che non necessitano copertura di dati di altri soggetti;. 1,50 per ogni facciata A4 per documenti che necessitano di copertura di dati di altri soggetti. Qualora la richiesta di accesso agli atti comporti la notifica a contro interessati, i costi necessari alla notifica sono quantificati in 12,00 a contro interessato ( 3,00 per le notifiche indirizzate a personale in effettivo servizio presso l Istituto). Gli importi dovuti, comprensivi delle eventuali spese postali e dei costi amministrativi, sono a carico del richiedente l accesso e saranno richiesti in anticipo per l avvio del procedimento. Il pagamento deve essere effettuato tramite versamento sul conto corrente bancario dell Istituto (causale: rimborso spese di riproduzione accesso agli atti), prima del ritiro delle copie. Qualora l importo complessivo per il numero delle copie richieste sia pari o inferiore ad. 2,00, il pagamento dell importo può essere assolto mediante apposizione sulla richiesta di marche amministrative di pari importo. Articolo 15 Comunicazioni al richiedente Termine per il rilascio delle copie. accesso agli atti amministrativi.docx Pagina 6

Dell accoglimento della richiesta formale o del rifiuto deve essere data comunicazione all interessato con mezzo idoneo a comprovarne la ricezione entro 10 giorni dall arrivo al protocollo. La comunicazione dell accoglimento indica inoltre il giorno e l ora fissati per l accesso. In caso di impossibilità da parte del richiedente per tale giorno, possono essere concordati con il Dirigente Scolastico altri giorni ed orari entro 15 giorni successivi. Le copie dei documenti devono essere rilasciate entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta o suo perfezionamento ad eccezione delle copie dei verbali degli OO.CC. che devono essere rilasciati entro 10 giorni dalla richiesta, se prodotta in via informale. Per le copie oggetto di richiesta formale, si osservano i termini e le modalità di cui all articolo 11. Articolo 16 Prescrizione e divieti nel corso della visione. Il richiedente effettua l esame dei provvedimenti da solo o accompagnato da persona di sua fiducia nell Ufficio dove è depositato l atto, alla presenza del funzionario addetto. Pena decadenza dell autorizzazione, è vietato: Portare il provvedimento fuori dall Ufficio anche se temporaneamente; Fare copie con qualsiasi mezzo dei provvedimenti in visione; Apportare segni, cancellature e manomissioni. Articolo 17 Decadenza dell autorizzazione. Il richiedente che non si è avvalso del diritto di esame degli atti a seguito di accoglimento della domanda, decade dal diritto di accesso stesso e per la durata di un anno non può presentare domanda di accesso allo stesso. Articolo 18 Rifiuto di esibizione o di rilascio di copia dei documenti. Il Dirigente Scolastico può rifiutare l accesso ad un documento, oltre che nei casi previsti dal presente Regolamento, quando sia evidente che l esame è diretto a turbare l ordinamento o il funzionamento degli Uffici o dimostra chiaramente un carattere pretestuoso o persecutorio. Articolo 19 Ritardo nella esibizione o nel rilascio di copia dei documenti. L inosservanza da pare dell Amministrazione dei termini indicati nel presente Regolamento viene considerata, a tutti gli effetti, come silenzio rifiuto. Articolo 20 Ricorso alla Commissione per l accesso ai documenti amministrativi. accesso agli atti amministrativi.docx Pagina 7

Qualora l interessato intenda proporre ricorso alla Commissione per l accesso o per il diniego espresso o tacito o avverso il provvedimento di differimento dell accesso, deve inviare una raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Commissione per l accesso ai documenti amministrativi nel rispetto della normativa vigente. Articolo 21 Entrata in vigore. L'intero Regolamento entra in vigore dal giorno successivo all affissione all albo unitamente alla relativa modulistica. Il presente Regolamento viene approvato con delibera del Consiglio d'istituto e revisionato solo nel caso di necessità urgenti dovute a motivi normativi o di diversa gestione, rimanendo in vigore fino alla necessità di modifica. Per quanto non previsto fanno fede le normative generali in vigore. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D ISTITUTO (Stefania D ALFONSO) IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Prof.ssa Fabrizia G. DI BERARDINO) accesso agli atti amministrativi.docx Pagina 8