BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI E DEL PAESAGGIO: STORIA, TUTELA E VALORIZZAZIONE

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Transcript:

SCUOLA DI LETTERE E BENI CULTURALI Laurea Magistrale interclasse in BENI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI E DEL PAESAGGIO: STORIA, TUTELA E VALORIZZAZIONE Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso Requisiti curriculari Per frequentare proficuamente il corso di Laurea Magistrale interclasse in Beni archeologici, artistici e del paesaggio: storia, tutela e valorizzazione è necessario avere acquisito: una conoscenza di base nel campo della tutela e valorizzazione dei beni culturali, con particolare riferimento alle discipline archeologiche e storico-artistiche, sorretta inoltre da una formazione nel campo delle discipline storiche, filologico-letterarie, giuridiche e tecnico-scientifiche. Per l'accesso al corso di laurea magistrale sono altresì richiesti i seguenti requisiti curriculari: 1. Avere conseguito la Laurea in una delle seguenti classi o possedere altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo: - ex D.M. 270: L-1, L-3, L-10, L-19, L-42, L-43 - ex. D.M. 509/99: 5, 13, 18, 23, 38, 41 - Previgente ordinamento quadriennale: Conservazione dei beni culturali; Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo; Lettere; Scienze della formazione; Storia - Diploma universitario di durata triennale: Operatore dei beni culturali - Titoli previsti da leggi speciali: titolo rilasciato dalle Accademie di Belle Arti 2. Avere acquisito almeno: 12 CFU nei settori scientifico-disciplinari L-ART/* 12 CFU nei settori scientifico-disciplinari M-STO/* oppure 20 CFU nei settori scientifico-disciplinari L-ANT/*e L-OR/* Per l'accesso al corso di studio è inoltre previsto l'accertamento delle conoscenze e competenze nella lingua inglese di livello B1, tramite il Centro linguistico di Ateneo. Possono essere esonerati gli studenti in possesso di corrispondente certificazione linguistica. Il Corso di studio può prevedere che lo studente debba colmare un deficit iniziale qualora nella prova dimostri di possedere una competenza inferiore al livello B1. In mancanza del possesso del titolo di laurea richiesto e / o dei crediti sopra indicati, l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale è subordinata ad una valutazione preliminare di una Commissione che verifica il

possesso delle conoscenze e competenze richieste, tramite colloquio. La Commissione, nominata dal Consiglio di Corso di studio, fisserà un calendario per lo svolgimento dei colloqui, che verrà pubblicato sul Portale di Ateneo. Qualora la Commissione ritenga sufficiente il livello delle conoscenze e competenze del laureato, esprime un giudizio di idoneità, che consente l'ammissione alla prova di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione. Verifica dell'adeguatezza della personale preparazione L'ammissione al Corso di Laurea Magistrale è subordinata, oltre che al possesso dei requisiti curriculari predeterminati, al superamento di una verifica dell'adeguatezza della personale preparazione che avverrà attraverso la valutazione del curriculum del candidato. Il Corso di Laurea Magistrale potrà prevedere per gli studenti internazionali un'apposita sessione e la nomina di una Commissione per la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione, compatibilmente con le tempistiche previste dal bando per l'assegnazione delle borse di studio (la cui scadenza è prevista indicativamente nel mese di maggio). Gli studenti internazionali, che abbiano ottenuto una valutazione positiva nella verifica di cui al punto precedente, sono esonerati dalla successiva prova di verifica dell'adeguatezza della personale preparazione prevista per la generalità degli studenti. Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio. Piani di studio individuali Lo studente può effettuare le scelte indicate nel piano didattico, con le modalità indicate nel piano stesso e nei termini determinati annualmente dalla Scuola e resi noti tramite il Portale di Ateneo. Non è prevista la possibilità di presentare Piani di Studio individuali. E' consentito il passaggio tra i curricula previsti, entro i termini determinati annualmente dalla Scuola e resi noti tramite il Portale di Ateneo. Il Consiglio di Corso di studio valuta le richieste di passaggio tra curricula sulla base della loro congruenza con l'ordinamento didattico del corso di studio e - congruenza con gli obiettivi formativi del corso di studio - verifica che il numero degli esami, degli insegnamenti e dei crediti formativi universitari relativi non sia inferiore al corrispondente numero previsto dal Piano di Studi ufficiale. Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche. Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo. Art. 4 Frequenza e propedeuticità L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative. Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di

Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo. Art. 5 Prove di verifica delle attività formative Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità. Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo. Art. 6 Attività formative autonomamente scelte dallo studente Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte dallo studente una o più attività formative tra tutte quelle attivate nella Scuola. Se lo studente intende sostenere un esame relativo ad una attività non attivata nella Scuola deve fare richiesta al Consiglio di Corso nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo. Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente. Art. 7 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali. Con riferimento ai corsi di studio erogati in lingua diversa dall'italiano, il riconoscimento è relativo ad insegnamenti impartiti o alle attività formative svolte in tale lingua. Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di Studio internazionali I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di studio sulla base dei seguenti criteri: - analisi del programma svolto - valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti. Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non

utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali. Art. 9 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'università nei seguenti casi: conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia; conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'università. La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio. Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta. Art. 10 Tirocinio finalizzato alla preparazione della tesi di laurea o collegato ad un progetto formativo Il Corso di Studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme comunitarie, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della tesi di laurea o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione. Tali esperienze formative che non dovranno superare la durata di 6 mesi e dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi: nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale; per attività di tirocinio previsto dal piano didattico; per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio; (nell'impossibilità di scegliere una delle tre opzioni precedenti) per attività aggiuntive i cui crediti risultino oltre il numero previsto per il conseguimento del titolo di studio. Art. 11 Apprendistato in alta formazione Il Consiglio di Corso di studio può prevedere la possibilità per lo studente di svolgere attività di Apprendistato per integrare la formazione universitaria con la formazione pratica in azienda finalizzato all'acquisizione di un titolo di studio. Possono partecipare alla selezione gli studenti tra i 18 e i 29 anni che hanno già acquisito da un minimo di 50 ad un massimo di 80 CFU.

Alle attività di apprendimento formale svolte in azienda sulla base del progetto formativo allegato al contratto di apprendistato possono essere riconosciuti da un minimo di 12 CFU ad un massimo di 25 CFU. La durata del contratto varia da 12 a 36 mesi e vi è un obbligo formativo di 240 ore annue di apprendimento formale, di cui 150 in azienda e 90 ore retribuite dall'azienda stessa, a fronte di attività accademiche svolte dallo studente. Art. 12 Modalità di svolgimento della prova finale La prova finale consiste nella redazione di una tesi originale su un argomento coerente con gli obiettivi formativi del corso di studio, discussa pubblicamente nel corso di una seduta della commissione. L'elaborato dovrà dimostrare capacità di indagine e di approfondimento sul tema prescelto con particolare attenzione al dato critico ed interpretativo al fine di preparare lo studente ad affrontare in termini di originalità e di autonomia argomenti significativi per la storia, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio archeologico o artistico, da far valere nel mondo del lavoro. Art. 13 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati La Commissione Paritetica docenti-studenti in data 28 novembre 2013 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04. Consiglio di facoltà: Approvato, in data 28/11/2013 Senato Accademico: Approvato, in data 21/01/2014