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R.R. 23 marzo 1995, n. 15. Disciplina degli appostamenti fissi e temporanei di caccia e per l'uso e la cattura dei richiami vivi.

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Prot. n. (ABF/96/D1124AA) LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Richiamata la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", ed in particolare gli artt. 4 e 5, a norma dei quali è consentita l'attività di cattura per l'inanellamento e la cessione, a fini di richiamo, di uccelli appartenenti a specie ivi individuate; Richiamata altresì la legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" che all'art. 55 - commi 1 e 2 - prevede e consente la detenzione e l'uso di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie suddette, ai cacciatori che esercitino l'attività venatoria da appostamento, ai sensi del comma 5 dell'art. 12 della sopracitata legge statale n. 157/92; Richiamate infine le proprie "Direttive per la cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiamo" emanate con deliberazione n. 4004 del 6 settembre 1994, che disciplinano le attività di cattura e di cessione dei volatili catturati prevedendo, in particolare, la marcatura con contrassegno inamovibile di tutti i soggetti catturati; Preso atto che l'attività venatoria da appostamento con l'uso dei richiami si esplica esponendo nei luoghi prescelti le gabbie in cui sono detenuti gli esemplari legittimamente posseduti, in modo che i medesimi con il canto attirino verso il cacciatore, specie di fauna selvatica migratrice; Considerato che tali esemplari da richiamo sono trasportati e detenuti in gabbie le cui limitate dimensioni tradizionalmente consolidate sono stabilite in relazione alle dimensioni degli uccelli in esse rinchiusi; Preso atto che la legge 22 novembre 1993, n. 473 ha modificato l'art. 727 del codice penale in materia di maltrattamento di animali e che tali nuove disposizioni, - 1 -

applicandosi anche all'attività venatoria in tutti i suoi aspetti e, nella fattispecie alla detenzione dei richiami vivi, hanno ingenerato perplessità e difficoltà interpretative in merito alle corrette dimensioni delle gabbie di detenzione; Atteso che il parere tecnico-scientifico espresso in materia dall'istituto Nazionale per la Fauna Selvatica nel manuale "Cattura di uccelli a fini di richiamo" ed in particolare nel capitolo "Mantenimento e cura degli uccelli" depone decisamente a favore delle gabbie tradizionali comunemente usate le cui dimensioni sono corrispondenti a quelle indicate nella letteratura tecnica sull'argomento e qui di seguito riportate: - 20 (lunghezza) x 15 (larghezza) x 20 (altezza) cm. nel caso di Allodola, Passera d'italia e Passera mattugia; - 30 (lunghezza) x 25 (larghezza) x 25 (altezza) cm. nel caso di Merlo, Cesena, Tordo bottaccio, Tordo sassello e Storno; Atteso che l'istituto medesimo definisce indicative le suddette dimensioni per cui leggeri scostamenti sono da ritenersi accettabili in quanto non esistono nella letteratura valori assoluti imprescindibili; Considerato che, per quanto attiene agli esemplari appartenenti alle specie Pavoncella e Colombaccio, il trasporto degli stessi deve avvenire utilizzando ceste o cassette con tetto in tela le cui dimensioni vanno rapportate al numero dei soggetti trasportati; Ritenuto di condividere le valutazioni e le indicazioni fornite dall'istituto in quanto le limitate dimensioni delle gabbie, trasportate spesso lontano dal luogo di detenzione, rappresentano una tipologia di struttura che consente una maggior tranquillità degli uccelli detenuti evitando loro pericolosi sobbalzi e potenziali ferite al capo ed alle ali; Considerata pertanto la necessità di confermare la liceità dell'utilizzo di tali strutture da ritenersi non in contrasto con le finalità della legge 473/93; - 2 -

Richiamata inoltre la legge 12 febbraio 1992, n. 157 che, all'art. 21 lett. r), fa assoluto divieto di usare richiami vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali, mentre nulla dice in merito agli zimbelli, ammettendo pertanto il loro utilizzo venatorio, qualora, naturalmente, ciò non ne implichi maltrattamento o sofferenza; Ritenuto, a tal fine, che l'uso di zimbelli regolarmente imbracati, non sottoposti a violenti strattonamenti tramite il filo o legaccio mosso a distanza dall'appostamento sia da ritenersi conforme tanto alla vigente normativa nazionale e regionale in materia faunistico-venatoria quanto al recentemente modificato art. 727 del codice penale in materia di maltrattamento agli animali; Ritenuto pertanto necessario fornire alle Province precisi indirizzi e criteri di riferimento in merito alle dimensioni delle gabbie utilizzate per la detenzione e l'uso dei richiami vivi nonchè all'uso degli zimbelli nell'esercizio venatorio - secondo quanto indicato nel presente provvedimento - al fine di uniformare i comportamenti sull'intero territorio regionale; Acquisito in merito il parere dell'istituto Nazionale per la Fauna Selvatica con nota prot. n. 3793/T-A 62 del 17 luglio 1996, che si allega in visione al presente atto; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 in data 4 luglio 1995, esecutiva; Vista, altresì, la propria deliberazione n. 3059 dell'1 agosto 1995, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono attribuiti gli incarichi di responsabilità di Servizio; Vista la determinazione del Direttore Generale Agricoltura n. 4347 del 20 giugno 1996 recante "Incarichi di sostituzione per assenza o impedimento dei Responsabili di Servizio della Direzione Generale Agricoltura"; Dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile dell'ufficio Infrastrutture, Ing. Paolo Toschi in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi della determinazione n. 4347/96, dell'art. 4, sesto comma, della L.R. n. 41/92 e della deliberazione n. 2541/95; - 3 -

Dato atto, inoltre, del parere favorevole espresso dal Direttore Generale Agricoltura, Dott. Dario Manghi, in merito alla legittimità della presente deliberazione, ai sensi del medesimo articolo di legge; Su proposta dell'assessore all'agricoltura; A voti unanimi e palesi d e l i b e r a 1) di stabilire che, per il trasporto e l'uso degli uccelli da richiamo nella caccia, vengano utilizzati contenitori le cui forme e dimensioni interne sono qui di seguito riportate: a) per le specie Allodola, Passera d'italia e Passera mattugia gabbia in legno e plastica di cm. 20 (lunghezza) x 15 (larghezza) x 20 (altezza); b) per le specie Merlo, Cesena, Tordo bottaccio, Tordo sassello e Storno gabbie in legno o plastica di cm. 30 (lunghezza) x 25 (larghezza) x 25 (altezza); c) per le specie Pavoncella e Colombaccio ceste o cassette, con tetto in tela, le cui dimensioni vanno rapportate al numero di soggetti trasportati; 2) di stabilire altresì che minimi scostamenti delle dimensioni soprariportate - fino ad un massimo di cm. 2 - possano essere consentiti; 3) di stabilire inoltre che l'adeguamento delle gabbie finora utilizzate ed eventualmente non conformi alle suddette dimensioni, debba essere effettuato entro il 31-12-1996; 4) di dichiarare legittimo l'uso dello zimbello nell'esercizio venatorio, purchè legittimamente detenuto, regolarmente imbracato e non sottoposto a strattonamenti che possono arrecargli sofferenza; 5) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna. - 4 -

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