ASL 2 SAVONESE - REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI DI EVENTI ED INIZIATIVE IN AMBITO SANITARIO

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Transcript:

ASL 2 SAVONESE - REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI DI EVENTI ED INIZIATIVE IN AMBITO SANITARIO 1. OGGETTO E FINALITA' Il presente documento fornisce indirizzi sulle attività di sponsorizzazione, da parte di soggetti privati, in occasione di iniziative promosse, organizzate o gestite dalla ASL2 Savonese in ambito sanitario, in attuazione delle disposizioni contenute: a) nell'articolo 43 L 449/1997 e nell'articolo 26 DLgs 163/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE b) nella Delibera di Giunta Regione Liguria n 496 in data 23/4/2009 portante "Approvazione indirizzi per la disciplina e gestione delle sponsorizzazioni per iniziative in ambito sanitario" c) nel documento approvato in sede di Conferenza Stato - Regioni in data 5/11/2009 avente ad oggetto "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina" d) nel Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all Accordo Stato Regioni del 5/11/2009 e per l accreditamento approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua nella seduta del 13/01/2010. Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l'innovazione nell'organizzazione e a riorganizzare e realizzare maggiori economie di bilancio rispetto alla previsione di spesa nonchè una migliore qualità dei servizi assistenziali. In particolare, le iniziative di sponsorizzazione previste nell'ambito sanitario, di competenza delle Aziende Sanitarie possono avere ad oggetto: 1) assegni di ricerca e/o borse di studio; 2) eventi ed iniziative previsti nel piano di comunicazione aziendale; 3) eventi di informazione ed educazione sanitaria; 4) eventi di formazione; 5) progetti di ricerca sanitaria; 6) iniziative legate alla divulgazione delle attività di ricerca sanitaria regionale e nazionale (giornate di studio, seminari, giornate di presentazione dei bandi di ricerca, di individuazione dei vincitori del bando e di monitoraggio dell'attività di ricerca finanziata); 1

7) altre iniziative similari a quelle evidenziate ai punti precedenti relative all'attività di ricerca sanitaria; 8) convegni scientifici; 9) altri convegni ed iniziative organizzate dall'asl. 2. DEFINIZIONI Ai fini del presente documento si intende a) per contratto di sponsorizzazione un contratto a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive mediante il quale un soggetto (SPONSOR) si obbliga ad erogare una somma di danaro o a fornire beni o servizi, all esecuzione di lavori, in favore dell Azienda (SPONSEE), la quale a sua volta, si obbliga a rendere disponibili appositi e determinati spazi, per la pubblicità dello sponsor ovvero a diffondere il nome di quest ultimo tramite prestazioni di veicolazione del marchio/logo, o di altri messaggi. b) per sponsor il soggetto privato (persona fisica o giuridica) o il soggetto pubblico che, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi, corrisponde finanziamenti o altre utilità all Azienda Sanitaria (sponsee); c) per sponsee l Azienda Sanitaria soggetto sponsorizzato che rende una prestazione di mezzi, consistente nella divulgazione dei segni distintivi dello sponsor, nei modi previsti dal contratto di sponsorizzazione; d) per veicolazione dell immagine dello sponsor, qualsiasi modalità convenuta con la quale la azienda si impegna a veicolare l immagine dello sponsor come corrispettivo del contratto. 3. PROGETTO E PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE La sponsorizzazione può avere origine per: a) iniziativa dell Azienda attraverso un Progetto di sponsorizzazione finalizzato all'acquisizione di risorse a sostegno delle attività di sviluppo delle proprie finalità istituzionali; b) iniziative spontanee di terzi attraverso una proposta di sponsorizzazione. 2

4. PROGETTO DI SPONSORIZZAZIONE Il Progetto di sponsorizzazione è l'opportunità per presentare l'iniziativa al/ai potenziale/i sponsor e deve essere in grado di comunicare chiaramente gli obiettivi, i benefici, il valore e contenere le informazioni necessarie a creare interesse e indurre a una risposta positiva. Il Progetto deve contenere: - descrizione del contesto in cui si colloca; - descrizione dell'iniziativa; - indicazione dei destinatari; - indicazione dei benefici per lo sponsee; - indicazioni delle opportunità per lo sponsor; - indicazione degli impegni per lo sponsor; - indicazione degli impegni dello sponsee. 5. PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE. L Azienda può stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati i quali, intendendo assumere la veste di sponsor di progetti o iniziative dell'asl, manifestino spontaneamente la loro volontà. Le proposte di sponsorizzazione devono evidenziare le forme del supporto e il valore presumibile del corrispettivo della veicolazione pubblicitaria. Nel caso pervengano all'azienda proposte di sponsorizzazioni concorrenti, potrebbe rendersi necessario procedere alla selezione delle migliori offerte sulla base di criteri predefiniti, eventualmente previa pubblicazione di un avviso pubblico, diretto a stimolare eventuali ulteriori proposte migliorative rispetto a quella presentata e posta alla base dell'avviso. Per la scelta dello sponsor si fa rinvio al successivo articolo 7 "Indicazioni in merito alla scelta dello sponsor". 6. PROFILI PROCEDURALI PER L'ACQUISIZIONE DELLA SPONSORIZZAZIONE. L Azienda sollecita i soggetti potenzialmente interessati ad operare come sponsor rispetto alle proprie attività o iniziative mediante specifico avviso. 3

All'avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito Internet www.asl2@.liguria.it ed eventualmente con le altre forme ritenute di volta in volta più convenienti in relazione all'entità della sponsorizzazione e per una maggiore conoscenza e partecipazione, quali ad esempio, pubblicazione BURL, pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, su mezzi di stampa locali o nazionali, comunicazioni dirette a specifiche categorie di soggetti terzi potenzialmente interessati ad assumere la veste di sponsor (associazioni di categoria o imprenditoriali, soggetti che abbiano in precedenza manifestato l'interesse ad assumere il ruolo di sponsor). L'avviso deve contenere, in particolare i seguenti dati: l'oggetto della sponsorizzazione e le caratteristiche del Progetto dell'iniziativa sponsorizzata; obiettivi della proposta di sponsorizzazione; tipologia di sponsorizzazione ricercata (mono o pluri sponsor); vantaggi per lo sponsor; obblighi dello sponsor, secondo i contenuti del progetto; impegni dello sponsee per la veicolazione del marchio/nome/logo dello sponsor; procedura di valutazione delle proposte presentate; modalità e termini di presentazione dell'offerte di sponsorizzazione; aspetti fiscali del contratto di sponsorizzazione. L'offerta deve essere presentata in forma scritta, e di regola indica: il Progetto/Evento formativo che si intende sponsorizzare; il corrispettivo della sponsorizzazione; l'accettazione delle condizioni previste nell'avviso. L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti: a) per le persone fisiche - l inesistenza di divieti a contrattare con la PA previsti dagli artt. 120 e segg della L 689/1981 e di ogni altra situazione considerata dalla normativa come pregiudizievole o limitante la capacità contrattuale; - l inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizioni a misure cautelari antimafia; - l inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se titolari di imprese). b) per le persone giuridiche oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante. 4

c) per i soggetti pubblici il nominativo del legale rappresentante. Oltre alle suddette autocertificazioni dovranno essere presentate quelle espressamente richieste dalla normativa vigente in relazione all'oggetto della sponsorizzazione. L'offerta inoltre deve contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni. 7. INDICAZIONI IN MERITO ALLA SCELTA DELLO SPONSOR. La scelta dello sponsor avviene, ai sensi dell'art. 26 DLgs 163/2006, nel rispetto dei principi del Trattato Comunitario nonchè secondo le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto. Tali procedure devono essere conformi alla peculiare atipicità del contratto di sponsorizzazione e devono garantire parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza. La scelta avviene secondo le seguenti indicazioni: a) Affidamento previo avviso e procedura ad evidenza pubblica nel caso in cui si tratti di importi superiori a 20.000. b) Affidamento diretto (senza avviso/procedura) al ricorrere di una delle seguenti ipotesi: qualora siano rimaste senza esito le procedure eventualmente già esperite; In casi eccezionali, adeguatamente motivati, legati all urgenza e/o alla particolare natura dell evento, i cui contenuti ad es. limitano la trattativa a soggetti determinati; Nel caso di sponsorizzazioni uguali o inferiori a 20.000, offerte spontaneamente all ASL Qualora sia necessario procedere alla scelta dello sponsor, essa è effettuata da una commissione composta dal Direttore Generale o suo delegato, in qualità di Presidente, dal Presidente del Comitato Etico o suo delegato, dal Dirigente del Provveditorato o suo delegato. La commissione opera in base ai principi di cui ai precedenti commi. 5

8 RILEVANZA ETICA. Su richiesta del Settore proponente il Progetto/Evento Formativo, la Commissione di cui al precedente articolo valuta altresì l'aspetto etico e di opportunità della sponsorizzazione, in particolare per quel che riguarda l'analisi di aspetti tecnico sanitari e la conseguente individuazione di eventuali conflitti di interesse con il potenziale sponsor. 9. CONTENUTO DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE. Il contratto di sponsorizzazione deve contenere: a) oggetto della sponsorizzazione; b) descrizione modalità di attuazione della sponsorizzazione; c) l eventuale diritto di esclusiva; d) durata del contratto; e) il corrispettivo; f) le modalità di veicolazione dell immagine dello sponsor; g) le responsabilità e gli impegni reciproci; h) le possibili cause di risoluzione del contratto; i) l indicazione del foro competente per la risoluzione delle controversie. 10. CORRISPETTIVI DELLE SPONSORIZZAZIONI. I contratti di sponsorizzazione nei quali l'azienda assume un ruolo di sponsee hanno, a titolo di corrispettivo a carico dello sponsor, somme di denaro, beni o prestazioni di servizi. I contratti di sponsorizzazione sono finalizzati al perseguimento degli interessi dell Azienda ed a migliorare la qualità dei servizi prestati, nonché al conseguimento di economie di spesa 11. DIRITTO DI RIFIUTO DI SPONSORIZAZIONI. L'Azienda si riserva di risolvere il contratto di sponsorizzazione qualora, durante l'esecuzione del contratto manchino o vengano meno i presupposti di cui all'art. 43 comma 3 L. 449/1997. L'Azienda si riserva altresì la facoltà di rifiutare le offerte di sponsorizzazione quando: 6

a) ritenga possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella dello sponsor privato; b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla propria immagine o alle proprie iniziative; c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale; d) nel caso pervenga una sola offerta. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti: a) propaganda di natura politica, sindacale o religiosa; b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, alcolici, materiale pornografico; c) messaggi offensivi. La pubblicità di qualsiasi tipo per specifici prodotti di interesse sanitario (farmaci, strumenti, dispositivi medico-chirurgici, etc.) è vietata nelle sedi di attività ECM, mentre è consentita in spazi adiacenti. E' comunque fatto divieto di promuovere prodotti o servizi negli spazi di competenza dell'ente, senza preventiva autorizzazione. 12. ASPETTI FISCALI Le iniziative derivanti da contratto di sponsorizzazione sono soggette ad IVA ai sensi del DPR 633/1972. 13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI. I dati personali raccolti dall ASL in applicazione del presente atto saranno trattati esclusivamente per le finalità in esso previste. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal DLgs 196/2003 e smi. 14. RINVIO Per ogni aspetto afferente la materia e l'oggetto contrattuali che non trovi esplicita disciplina nel presente regolamento si fa rinvio: a) per i profili di disciplina contrattuale alle disposizioni del Codice Civile ed alla normativa speciale in materia; b) al DLgs 163/2066 e smi; c) alla LR 5 in data 11/3/2008 e relativo regolamento di attuazione relativo alla disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del DLgs 163/2006 e smi. 7

15. ATTI DI LIBERALITA' Le iniziative e gli eventi dell'azienda possono trovare sostegno attraverso atti di liberalità da parte di soggetti terzi pubblici o privati, secondo le forme previste dalla legge. Tali atti si possono configurare come offerte prive di finalità di lucro ovvero con un ritorno di natura pubblicitaria del tutto minimale rispetto al valore offerto dallo sponsor e rientrano nei negozi a prestazioni economicamente unilaterali per i quali, pertanto, non trovano applicazione le indicazioni in ordine agli aspetti procedurali di scelta dello sponsor. 16. ENTRATA IN VIGORE Il presente regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione. 8