Roma, 10/11/2015. e, per conoscenza, Circolare n. 180



Documenti analoghi
Roma, 16/01/2015. e, per conoscenza, Circolare n. 3

ITALIANA SINDACATI LAVORATORI E PENSIONATI AUTONOMI (CISLA)

ITALIANA TERZO SETTORE E COOPERAZIONE (F.I.TE.S.C.)

Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali

Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali

Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali

Roma, 02/10/2014. e, per conoscenza, Circolare n. 117

Roma, 19/11/2015. e, per conoscenza, Circolare n. 189

Roma, 19/10/2017. e, per conoscenza, Circolare n. 144

Roma, 22/07/2016. e, per conoscenza, Circolare n. 136

Roma, 29/09/2016. e, per conoscenza, Circolare n. 183

Roma, 22/07/2016. e, per conoscenza, Circolare n. 135

Roma, 05/02/2018. e, per conoscenza, Circolare n. 25

Roma, 22/07/2016. e, per conoscenza, Circolare n. 134

Roma, 14/12/2016. e, per conoscenza, Circolare n. 223

Roma, 01/02/2016. e, per conoscenza, Circolare n. 20

Roma, 03/12/2014. e, per conoscenza, Circolare n. 157

Roma, 19/10/2017. e, per conoscenza, Circolare n. 149

Roma, 23/10/2014. e, per conoscenza, Circolare n. 133

Roma, 11/08/2016. e, per conoscenza, Circolare n. 173

Roma, 27/12/2016. e, per conoscenza, Circolare n. 227

INSIEME (SINDACATO SLI)

Roma, 29/12/2014. e, per conoscenza, Circolare n. 190

Roma, 16/06/2016. e, per conoscenza, Circolare n. 109

Roma, 11/07/2013. e, per conoscenza, Circolare n. 107

SÜDTIROLER GEWERKSCHAFTSBUND (ASGB)

Roma, 23/10/2014. e, per conoscenza, Circolare n. 134

Roma, 08/06/2015. e, per conoscenza, Circolare n. 115

Roma, 07/02/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 18

ITALIANO AUTONOMO LAVORATORI EUROPEI (S.I.A.L.E.)

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Circolare numero 92 del

Roma, 29/04/2015. e, per conoscenza, Circolare n. 87

Roma, 08/07/2016. e, per conoscenza, Circolare n. 122

Roma, 24/05/2016. e, per conoscenza, Circolare n. 85

Roma, 10/10/2014. e, per conoscenza, Circolare n. 122

Roma, 21/02/2017. e, per conoscenza, Circolare n. 34

ATTIVITÀ IMPEGNO PRODUZIONE (A.I.P.)

Roma, 21/02/2017. e, per conoscenza, Circolare n. 32

Roma, 28/12/2017. e, per conoscenza, Circolare n. 191

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Circolare numero 128 del

Roma, 28/12/2017. e, per conoscenza, Circolare n. 192

Roma, 29/12/2014. e, per conoscenza, Circolare n. 189

Roma, 07/03/2017. e, per conoscenza, Circolare n. 50

Roma, 04/08/2016. e, per conoscenza, Circolare n. 144

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Circolare numero 111 del

Roma, 10/05/2011. e, per conoscenza, Circolare n. 73

Roma, 08/03/2018. e, per conoscenza, Circolare n. 42

Roma, 10/04/2013. e, per conoscenza, Circolare n. 55

Roma, 10/12/2013. e, per conoscenza, Circolare n. 168

Direzione Centrale Organizzazione. Direzione Centrale delle Prestazioni. Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Circolare numero 100 del

Roma, 28/01/2019. Circolare n. 9. E, per conoscenza,

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Circolare numero 110 del

Roma, 10/06/2011. e, per conoscenza, Circolare n. 82

Roma, 18/04/2012. e, per conoscenza, Circolare n. 55

CONFARTIGIANATO IMPRESE CALABRIA (CONFARTIGIANATO CALABRIA)

Roma, 29/04/2019. Circolare n. 60. E, per conoscenza,

Direzione Centrale Organizzazione. Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali

Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore delle Organizzazioni sindacali aderenti alla UGL sulle prestazioni temporanee.

Roma, 08/11/2016. e, per conoscenza, Circolare n. 193

Roma, 14/02/2018. e, per conoscenza, Circolare n. 30

Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e

Roma, 27/02/2019. Circolare n. 33. E, per conoscenza,

CONFEDERAZIONE INTESA PER L'AUTONOMIA SINDACALE (CONFINTESA)

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Circolare numero 97 del

Transcript:

Direzione Centrale Organizzazione Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Roma, 10/11/2015 Circolare n. 180 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Presidente Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali Allegati n.2 OGGETTO: SOMMARIO: Convenzione fra INPS e l Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria (ANPPE) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti. Si forniscono le istruzioni operative all applicazione della convenzione stipulata tra INPS e l Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria (ANPPE), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.

In data 25 settembre 2015 è stata sottoscritta una convenzione con l Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria (ANPPE), approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014 per la riscossione dei contributi su pensioni dovuti dagli iscritti. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza. Si allega il testo della convenzione (all.1), di cui si illustrano di seguito i punti salienti. SOGGETTI CHE POSSONO RILASCIARE LA DELEGA. L articolo 1 individua i pensionati aventi diritto ad avvalersi del servizio. In base alle disposizioni di cui all articolo 23 octies della legge n. 485/72, hanno diritto, a versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione, gestito dall INPS, nonché, per effetto della norma di rinvio contenuta nell art.11 della legge 31 luglio 1975, n.364, i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità, amministrate dall INPS Gestione Dipendenti Pubblici. Resta quindi confermato che l articolo 23 octies non può trovare applicazione nei confronti dei titolari di pensione o assegno sociale, in quanto la norma fa specifico riferimento alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria. MODALITA DI RILASCIO DELLA DELEGA. La delega deve essere rilasciata secondo il testo predisposto dall Istituto nel quale sono indicate la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. La delega dovrà essere debitamente sottoscritta dal titolare della pensione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido. DECORRENZA DELLA DELEGA. L articolo 4 prevede che la delega alla riscossione della quota associativa, presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. I dati della delega saranno inviati all INPS con le stesse modalità di trasmissione telematica della domanda di prestazione. La delega, rilasciata da persona già titolare di pensione, produrrà i suoi effetti a partire dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della stessa ovvero, per i trattamenti pensionistici amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente. L invio dei dati della delega all INPS da parte dell Organizzazione dovrà avvenire con modalità telematica, secondo le specifiche tecniche fornite dall Istituto. L Organizzazione dovrà, altresì, trasmettere in formato digitale la delega acquisita, avendo sempre cura di conservare, con le modalità sopra citate, l originale firmato. DECORRENZA E VALIDITA DELLA REVOCA. L associato può comunicare direttamente all INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa; l Istituto provvederà nel più breve tempo possibile alla elaborazione della domanda.

Nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra Organizzazione, la nuova produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l indicazione dell Organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante. La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata. MISURA DEL CONTRIBUTO SINDACALE. L ammontare del contributo sindacale riportato nel testo di delega, è stabilito nelle seguenti percentuali dell importo lordo delle singole rate di pensione compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati: 1) 0,50 % sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti; 2) 0,40 % sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto1) e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD; 3) 0,35 % sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD. RAPPORTI FINANZIARI, SPESE E RIMESSE. Sono regolati dagli articoli 6 e 7 della convenzione ed i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra questa Direzione Generale e l Organizzazione sindacale. In particolare, per quanto riguarda i costi individuati dall Istituto per il servizio di riscossione dei contributi sindacali si precisa che gli stessi sono stati fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014. Per la convenzione di cui trattasi e in relazione alle attività sotto indicate, sono previsti i seguenti costi: Nuova delega su domanda di pensione 0,04 Nuova delega su pensione esistente 0,74 Revoca delega telematizzata 0,74 Variazione (revoca + acquisizione nuova delega) 1,48 Gestione delega 0,04 ESONERO DA RESPONSABILITA'. Dall applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell INPS, rimanendo l Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l associato e l Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative. Inoltre l'inps si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione e, in particolare, in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione da creditori dell associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente convenzione. Nelle ipotesi di controversie riguardanti l effettivo e valido rilascio della delega, l Associazione, che risulti soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi, dovrà rimborsare all interessato la ritenuta operata. L Associazione sindacale stipulante inoltre si impegna, in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e

l associazione alla quale essi sono iscritti, a ristorare l INPS per le spese sostenute, a semplice presentazione di nota specifica. L INPS si riserva la facoltà di sospendere l efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni: sull uso della denominazione, dell acronimo, del logo dell Associazione Sindacale; sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente convenzione o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano opportuna e/o necessaria, nell interesse dell INPS, l adozione di un nuovo testo che regoli il negozio giuridico. L Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell Istituto da parte dell associazione. CODICE INPS Il codice INPS assegnato è MP ISTRUZIONI CONTABILI Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali effettuate sulle pensioni per conto dell Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria (ANPPE) si istituiscono i seguenti conti: GPA25514 - per l imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell anno in corso; GPA27514 - per l imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti; movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate. Con l occasione è, inoltre, istituito il nuovo conto: GPA11514 per la rilevazione del debito verso l Organizzazione sindacale per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni e l imputazione del pagamento. Gli accreditamenti a favore del medesimo sindacato sono da imputare al conto già in uso: GPA35041. I citati conti sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni. I rapporti finanziari con la suddetta Organizzazione Sindacale saranno definiti, come di consueto, direttamente dalla Direzione generale. Nell allegato n. 2 vengono riportati i conti sopra citati. Il Direttore Generale Cioffi

Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Allegato N.2 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.