COMUNE DI PRAIA A MARE Provincia di Cosenza Piazza Municipio,1 87028 Praia a Mare (CS) - Tel. 0985 72353 Fax 0985 72555 www.comune.praia-a-mare.cs.it compraia@tin.it Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n 15 del 18-06-1984 Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n 46 del 14-11-1992 Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n 21 del 7-04-1994 Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n 36 del 29-09-1997 Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n 6 del 14-03-2007 Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n 25 del 27-11-2008 Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n 16 del 6-7-2010 Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n 23 del 06-08-2012 Regolamento Cimiteriale
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n 46 del 14-11-1992 Modifiche agli articoli 39 e 40 All art. 39 sopprimere tutto il 2 comma e sostituirlo con il seguente: Nella Zona I non sono ammesse nuove costruzioni in quanto si deve procedere alla relativa ristrutturazione ed adeguamento. A far data dal 1 Gennaio 1993 si procederà alle esumazioni ed alle estumulazioni nel rispetto della specifica normativa disciplinante la materia All art. 40 dopo le parole vecchio cimitero aggiungere la parola non e, pertanto, lo stesso Articolo cosi reciterebbe: Nella Zona I vecchio cimitero non possono essere utilizzate, se richieste, le tombe private esistenti e resesi libere a seguito di estumulazione. Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n 21 del 7-04-1994 All art. 40 dopo le parole a seguito di estumulazione aggiungere le parole e né possono essere utilizzati i loculi e le tombe esistenti e allo stato non utilizzati e, pertanto, lo stesso Articolo cosi reciterebbe: Nella Zona I vecchio cimitero non possono essere utilizzate, se richieste, le tombe private esistenti e resesi libere a seguito di estumulazione e né possono essere utilizzati i loculi e le tombe esistenti e allo stato non utilizzati. Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n 36 del 29-09-1997 Al 2 comma dell art. 39 aggiungendo le seguenti parole dopo il primo periodo fatta eccezione per le aree individuate nell allegata planimetria, nelle quali viene prevista la realizzazione di n 6 cappelle gentilizie Nella Zona I non sono ammesse nuove costruzioni in quanto si deve procedere alla relativa ristrutturazione ed adeguamento, fatta eccezione per le aree individuate nell allegata planimetria, nelle quali viene prevista la realizzazione di n 6 cappelle gentilizie. A far data dal 1 Gennaio 1993 si procederà alle esumazioni ed alle estumulazioni nel rispetto della specifica normativa disciplinante la materia Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n 6 del 14-03-2007 All articolo 34 viene inserita la sanzione da applicare per l inadempienza ai doveri in ordine ai termini per la realizzazione delle opere di costruzione di sepoltura di famiglia (Cappella Gentilizia) di cui al comma 1 dell art. 34 del Regolamento Cimiteriale approvato con delibera di Consiglio Comunale n 15 del 18-06-1984, è prevista in un minimo di 100,00 ad un massimo di 1.000,00. Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n 25 del 27-11-2008 All articolo 27 comma 1 viene cosi modificato: La sepoltura individuale privata per singola salma, nei vari tipi, può concedersi solo a decesso della persona cui è destinata ed è assegnata per ordine progressivo di numero delle sepolture disponibili. E possibile derogare all assegnazione per ordine progressivo di numero disponibile per poter svolgere le normali azioni di visita al defunto e se a questi viene assegnato un posto superiore alla terza fila, esclusivamente per gravi problemi motori e di deambulazione specificamente ed unicamente attestati dalla struttura pubblica attraverso certificazione di invalidità civile con percentuale non inferiore all 80% e con riconoscimento della legge 104 a congiunti diretti del padre, madre, figlio/a
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n 16 del 6-7-2010 L'art. 27 viene cosi modificato: "La sepoltura individuale privata per singola salma, nei vari tipi, può concedersi solo a decesso della persona cui è destinata ed è assegnata per ordine progressivo di numero delle sepolture disponibili fino al quarto piano per le cappelle multiple costituite da loculi a cinque piani, e fino al quinto piano per le cappelle multiple costituite da loculi a sei piani. I loculi ubicati al quinto e sesto piano delle cappelle multiple sono riservate al Comune di Praia a Mare per l'effettuazione delle tumulazioni gratuite che lo stesso Comune effettua per quelle persone indigenti e/o persone sole decedute nel territorio comunale, ecc. Che i familiari dei defunti tumulati a far data dal 01 gennaio 2009 (data di esecutività della delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 27/11/2008), solo nei loculi delle cappelle multiple ai piani cinque e sei, possono fare richiesta per un eventuale trasferimento della salma a piani inferiori, sempre tenendo conto dell'ordine progressivo dei loculi disponibili. Le operazioni relative al trasferimento richiesto della salma, nei loculi ubicati ai piani inferiori delle cappelle multiple, sono a totale carico del richiedente stesso e nessun onere resta a carico del Comune di Praia a Mare, significando che resta invariata la scadenza della precedente concessione (anni 25). In caso di richiesta di tumulazione, ed in assenza della disponibilità di loculi ubicati nelle cappelle multiple fino ai piani quarti e quinti, verranno assegnati, onerosamente, i loculi posti ai piani cinque e sei che il Comune di Praia a Mare si è riservato. E' possibile derogare all'assegnazione per ordine progressivo di numero disponibile per poter svolgere le normali azioni di visita al defunto e se a questi viene assegnato un posto superiore alla terza fila, esclusivamente per gravi problemi motori di deambulazione specificatamente ed unicamente attestati da struttura pubblica attraverso certificazione di invalidità civile con percentuale non inferiore all'80% e con riconoscimento della legge 104 a congiunti diretti del padre, madre, figlio/a. Solo per i loculi si può fare la concessione in vita, a giudizio del Sindaco, secondo le disponibilità degli stessi e l'età del richiedente, quanto questi dimostri di non avere parenti od eredi che possano provvedere. La concessione di sepoltura singola è vincolata alla salma indicata nella concessione e non può essere rinnovata a terzi Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n 23 del 6-8-2012 L'art. 17 del vigente "Regolamento Comunale Cimiteriale"risulta così riformulato: Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione le salme delle persone ovunque decedute che al momento della loro morte avevano la residenza nel Comune di Praia a Mare, o nati. Indipendentemente dalla residenza e dai luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie nel cimitero di sepolture privata, individuale o di famiglia. E ammessa la sepoltura di salme di non residenti e non nati nel Comune di Praia a Mare, deceduti fuori Comune o altrove sepolti, purché legati in vita da un vincolo di matrimonio o da un legame di parentela entro il primo grado con persone decedute e sepolte nel cimitero comunale di Praia a Mare