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Transcript:

. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna ha pronunciato la presente sezione staccata di Parma (Sezione Prima) SENTENZA Sul ricorso numero di registro generale 119 del 2005, proposto da: D.R.B. Immobiliare Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Mendogni, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Parma, borgo Antini 3; contro Comune di Parma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Abbati, con domicilio eletto presso lo studio della medesima, in Parma, borgo Masnovo 4; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento in data 21/1/2005, con il quale il Comune di Parma ha chiesto alla società ricorrente il versamento degli oneri di urbanizzazione relativi ad un intervento di cui alla D.I.A. presentata il 20/1/2003. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Parma; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore, all'udienza pubblica del giorno 20/5/2008, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO In data 20/1/2003 D.R.B. Immobilare s.p.a. presentava al Comune di Parma denuncia d inizio attività per un intervento di frazionamento di unità immobiliare eseguito mediante opere interne in riferimento al quale non si ritenevano dovuti oneri di urbanizzazione. Con la nota impugnata, invece, l Amministrazione Comunale richiedeva alla ricorrente il pagamento di tali oneri. Ritiene la ricorrente che tale atto sia illegittimo per i seguenti motivi in diritto: 1)Violazione art. 28 L.R. Emilia-Romagna n. 31 del 2002 e della deliberazione Consiglio Regionale 4/3/1998 n. 849; Violazione dell allegato F alla L.R. n. 31 del 2002 e degli artt. 3, lett. D e 16 D.P.R. n. 380 del 2001; Eccesso di potere per contraddittorietà travisamento di fatto; L art. 28 della L.R. n. 31 del 2002 richiede il versamento degli oneri di urbanizzazione quando le opere conducano ad un frazionamento di unità immobiliari. La deliberazione consiliare n. 849 del 1998, richiamata dalla suddetta norma regionale, nel recepire la necessità di rendere maggiormente flessibile il sistema di determinazione di tali oneri stabilisce che Nel caso di suddivisione di una unità immobiliare in due o più nuove unità, la superficie utile a cui applicare l onere è quella relativa all Unità Immobiliare (U.I.) minore o minori. E tuttavia concessa ai Comuni la facoltà di rendere gratuita tale tipologia di intervento in determinati ambiti o in presenza di opere edilizie minime o per operazioni che non comportino aumento di carico urbanistico, ovvero per particolari destinazioni d uso.. Il Comune di Parma si è avvalso di tale possibilità con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 140 del 2000, laddove si precisa che tuttavia quando la suddivisione non comporta opere di ristrutturazione edilizia, l intervento è gratuito. La deliberazione consiliare chiaramente prevede, quindi, che qualora non ci si trovi di fronte ad una ristrutturazione edilizia l intervento è gratuito. Nel caso di specie, l intervento della ricorrente non consiste in una ristrutturazione edilizia, ma in lavori di manutenzione straordinaria, essendo state realizzate mere opere interne.

Né si può argomentare che la stessa suddivisione in più unità immobiliari costituisce ristrutturazione edilizia, perché sia la delibera regionale che quella comunale prevedono espressamente la gratuità dell intervento di suddivisione purché non comporti ristrutturazione. 2) Violazione art. 7, 8 e ss. L. n. 241 del 1990 e dell art. 11 L.R. n. 31 del 2002; Violazione dei principi di affidamento e di economicità e pubblicità del procedimento; La D.I.A. presentata dalla ricorrente non è stata sotto alcun profilo contestata dal Comune, né lo stesso è intervenuto tempestivamente ex art. 11 L.R. n. 31 del 2002. Pertanto, il Comune avrebbe dovuto per tempo verificare la correttezza della qualificazione dell intervento da parte della ricorrente ed il relativo assoggettamento a contributi; averlo fatto solo ora costituisce attività di autotutela che doveva essere soggetta alla previa comunicazione di cui all art. 7 L. n. 241 del 1990. Inoltre, allorché l amministrazione intervenga quando il privato ha acquisito la legittimazione all esercizio dell attività edilizia tramite presentazione di D.I.A. e in particolare dopo che sia decorso il termine di 20 giorni previsto dall art. 4, comma 15 L. n. 493 del 1993, deve farlo adottando particolari cautele che tengano conto dell affidamento del privato. 3) Violazione art. 3 L. n. 241 del 1990; difetto di motivazione; Il provvedimento che impone la corresponsione di oneri di urbanizzazione non è motivato sotto alcun profilo, con palese violazione della norma sopra richiamata. Lo stesso infatti si limita ad affermare che il tipo di intervento previsto dalla D.I.A. impone il versamento degli oneri di urbanizzazione, ma omette qualsiasi argomentazione che consenta di comprendere le ragioni di tale posizione. Con successivo ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato un ulteriore atto adottato dal Comune di Parma, censurando lo stesso per illegittimità derivata da quella di cui è affetto l atto principalmente impugnato. L Amministrazione Comunale di Parma, costituitasi in giudizio, chiede la reiezione del ricorso principale e dei motivi aggiunti, ritenendoli entrambi infondati. Alla pubblica udienza del 20/5/2008, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione come da verbale.

DIRITTO La presente controversia concerne la verifica della legittimità dell atto con il quale l Amministrazione Comunale di Parma ha chiesto a D.R.B. Immobiliare s.p.a. il versamento del contributo per oneri di urbanizzazione relativo ad intervento edilizio, a seguito di presentazione di D.I.A., consistente nel frazionamento di un unità immobiliare ad uso abitativo in due distinte unità mediante la realizzazione di opere interne. Con motivi aggiunti di ricorso la società ha chiesto l annullamento, per illegittimità derivata, anche della successiva nota comunale con la quale si richiedeva alla stessa il computo metrico estimativo, in difetto del quale sarebbe stata annullata la D.I.A. in precedenza assentita. Con il primo motivo, la ricorrente ritiene illegittimo l atto impugnato per violazione dell art. 28 L.R. Emilia Romagna n. 31 del 2002 e della deliberazione del Consiglio Regionale n. 849 del 4/3/1998, richiamata dalla suddetta norma regionale, nelle parti in cui si prevede che Nel caso di suddivisione di una unità immobiliare in due o più nuove unità, la superficie utile a cui applicare l onere è quella relativa all Unità Immobiliare (U.I.) minore o minori. E tuttavia concessa ai Comuni la facoltà di rendere gratuita tale tipologia di intervento in determinati ambiti o in presenza di opere edilizie minime o per operazioni che non comportino aumento del carico urbanistico, ovvero per particolari destinazioni d uso. Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 140/77 del 30/5/2000, il Comune di Parma si è avvalso di detta possibilità, stabilendo che Nel caso di suddivisione di una unità immobiliare in due o più nuove unità, la superficie utile a cui applicare l onere è quella relativa all UI minore o minori; tuttavia quando la suddivisione non comporta opere di ristrutturazione edilizia, l intervento è gratuito. Ritiene la ricorrente, sulla base della citata norma comunale, che l intervento in esame doveva essere qualificato quale manutenzione straordinaria e non quale ristrutturazione edilizia, con conseguente non soggezione dello stesso al pagamento del contributo per oneri di urbanizzazione. Il Collegio deve rilevare l infondatezza delle suddette argomentazioni. In particolare, l art. 28 L.R. n. 31 del 2002 citato dalla stessa ricorrente prescrive che gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia o agli interventi che comportano nuova edificazione o che determinano un incremento del carico urbanistico.., poi espressamente

includendo, al comma 1 lett. C, l aumento delle unità immobiliari tra gli interventi che possono generare tale incremento. Tale regola trova poi piena applicazione nella citata deliberazione del Consiglio Regionale dell Emilia Romagna, ove, al punto 1.5.4 Criteri Generali - si prevede chiaramente il pagamento degli oneri di urbanizzazione in riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia con aumento del carico urbanistico anche derivante dalla divisione di un unità immobiliare in due o più nuove unità ed ove, in un passo successivo, si concede ai Comuni la facoltà di rendere gratuita tale tipologia di intervento in determinati ambiti o in presenza di opere edilizie minime (vedi ad esempio la chiusura di una porta) o per operazioni che non comportino aumento di carico urbanistico, ovvero per particolari destinazioni d uso.. Va letta pertanto coerentemente a tale sovraordinato contesto normativo la disposizione comunale contenuta nella citata deliberazione consiliare che prevede, nel caso di suddivisione di una unità immobiliare in due o più nuove unità il beneficio della gratuità esclusivamente quando la suddivisione non comporta opere di ristrutturazione edilizia. In tal senso, pertanto, non saranno dovuti oneri di urbanizzazione a seguito di frazionamento di un unità immobiliare in due o più unità solo quando detto intervento, o per la trascurabile rilevanza delle opere realizzate o perché lo stesso non ha di fatto comportato aumento del carico urbanistico, non possa essere qualificato quale ristrutturazione edilizia. Sul punto, anche la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere, sulla base del generale principio che correla gli oneri di urbanizzazione al carico urbanistico, che costituisce intervento di ristrutturazione edilizia comportante il pagamento di tale contributo, la divisione ed il frazionamento di un unità immobiliare in due o più unità qualora, a seguito di tale operazione e stante l autonoma utilizzabilità delle stesse, si realizzi un aumento del carico urbanistico.(c.d.s., sez. IV, 29/4/2004 n. 2611; T.A.R. Toscana, sez. III, 22/1/2007 n. 62; T.A.R. Lazio RM- 4/1/2006 n. 36). Nella specie, ove è incontestato che il frazionamento dell unità immobiliare é stato realizzato mediante la costruzione di un opera interna di non trascurabili dimensioni (muro divisorio di circa ml. 15 di lunghezza) e che dall unica unità immobiliare preesistente sono state ricavate due nuove ed autonome unità destinate ad essere utilizzate da diversi soggetti, con evidente incremento del carico urbanistico portato dall edificio, risulta legittima la qualificazione di ristrutturazione edilizia data dall Amministrazione Comunale all intervento in questione e, di conseguenza, anche la richiesta di pagamento del correlato contributo per oneri di urbanizzazione.

Alla stregua delle considerazioni che precedono deve essere poi respinto il secondo motivo di ricorso, incentrato sull asserita violazione sia degli artt. 7 e segg. L. n. 241 del 1990 sia del principio di affidamento circa l intervento assentito a seguito di presentazione di D.I.A.. Si osserva in proposito, che essendo risultata legittima la qualificazione giuridica data dall amministrazione all intervento in questione, la richiesta di pagamento del correlato contributo discende direttamente, come si è visto, dalla normativa edilizia di livello regionale (art. 28 L.R. n. 31 del 2002 e del. Cons. Reg. n. 849 del 1998) e comunale (del. Cons. Com. n. 140/77 del 2000). Né a migliore sorte è destinato il terzo motivo, con il quale si rileva violazione dell art. 3 L. n. 241 del 1990 e, quindi, difetto di motivazione, stante che la suddetta corretta qualificazione giuridica dell intervento e l indicazione delle norme in concreto applicate spiegano in modo sufficiente le ragioni della gravata richiesta di pagamento. Infine, dall accertata immunità di tale atto dai vizi rassegnati nel ricorso principale, discende anche l infondatezza degli stessi motivi con cui, in via derivata, la ricorrente censura l atto comunale impugnato con motivi aggiunti. Per le suesposte ragioni, il presente ricorso è respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l Emilia Romagna, Sezione Staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge. Condanna la ricorrente, quale parte soccombente, al pagamento, in favore del Comune di Parma, delle spese relative al presente giudizio, che liquida per l importo onnicomprensivo di. 3.000,00 (tremila/00) oltre i.v.a. e c.p.a.. Compensa per il resto. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall Autorità amministrativa. Così deciso in Parma, nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2008 con l'intervento dei Magistrati: Luigi Papiano, Presidente Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore

Italo Caso, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 15/07/2008 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) IL SEGRETARIO