S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A



Documenti analoghi
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE PECORARO SCANIO, SINISCALCHI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo economico delle città murate

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 500

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2619

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione dell Osservatorio dei porti turistici e della nautica

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Deleghe al Governo per la tutela dei negozi storici e delle botteghe storiche artigiane

DISEGNO DI LEGGE TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 542

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione del Museo nazionale della seta. d iniziativa del senatore BUTTI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N Disposizioni per lo sviluppo dell economia circolare

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Misure per il sostegno dell imprenditoria femminile

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l 11 maggio 2017

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 03

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione della Croce d onore per i meriti umanitari

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE TINO IANNUZZI, BRAGA, MARIANI, BRATTI, REALACCI, MORASSUT

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BOCCI, GINOBLE, GRASSI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 405

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Norme in materia di donazione del cordone ombelicale

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 385

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N A. (Relatore BETTAMIO)

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Istituzione della zona franca di Lampedusa e Linosa. d iniziativa del senatore STUCCHI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 317

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione della zona franca di Lampedusa e Linosa

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 444

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 493

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1242

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 17 ottobre 2013 (v. stampato Senato n. 884)

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di incentivi alla rottamazione di autocaravan

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MANLIO DI STEFANO, DI BATTISTA, SPADONI, SIBILIA, GRANDE, TACCONI, SCAGLIUSI, DEL GROSSO

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 4 maggio 2017 (v. stampato Senato n. 2183)

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 4/UGIS

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

d iniziativa dei deputati BINETTI (100); GRASSI, MIOTTO e RAMPI (702); Dorina BIANCHI (1250) (V. Stampati Camera nn.

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 676

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2100

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Disposizioni a sostegno del turismo religioso

CAMERA DEI DEPUTATI (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) (Ai sensi dell articolo 79, comma 15, del regolamento) presentata alla Presidenza il 21 gennaio 2000

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 28 giugno 2016 (v. stampato Senato n. 1605)

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 maggio 2017

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2360

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1470

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 255

Transcript:

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 509 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa del senatore LUBRANO DI RICCO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1996 Istituzione del Museo della Scuola del mandolino e della musica napoletana in Napoli e Sorrento per la valorizzazione della cultura meridionale, la promozione del turismo e di nuova occupazione TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

Atti parlamentari 2 ONOREVOLI SENATORI. Sono ormai anni che si parla di un rilancio del turismo collegato a una scelta di qualità e di recupero della grande capacità di attrattiva culturale del nostro Paese. Ciò vale in particolare per il Sud che, nonostante le tante dichiarazioni, continua a registrare una grande arretratezza economica ed enormi problemi legati alla disoccupazione. L area napoletana sta vivendo, in particolare grazie al rilancio della città di Napoli, un periodo particolarmente favorevole da un punto di vista del recupero di immagine e della possibilità di attrarre flussi turistici italiani e stranieri. L attuale proposta punta a rilanciare con forza un elemento conosciutissimo in tutto il mondo ma sottovalutato nel nostro Paese quale è la grande tradizione della musica e della canzone napoletana e, in particolare, per quanto riguarda lo strumento a essa collegato, simbolicamente forte, ovvero il mandolino. La dimostrazione dell incapacità, della nostra classe politica, di utilizzare gli elementi propri e forti della tradizione come possibili fondamentali componenti dell industria del turismo risulta molto evidente nella vicenda del mandolino. Infatti, esistono a tutt oggi solo due cattedre di mandolino presso i conservatori italiani, paradossalmente collocate a Padova e L Aquila. In tutta Italia ci sono solo venti diplomati in mandolino di cui uno soltanto, il professor Mauro Squillante, in tutto il Sud. Ciononostante sono migliaia gli appassionati di questo strumento musicale che all estero ha addirittura un seguito favorevolissimo: due milioni di mandolinisti nel solo Giappone. La stessa industria di produzione di mandolini, che vive una condizione assolutamente artigianale e sottovalutata dalle autorità italiane, riesce tuttavia a esportare con grande successo in Giappone, Germania, Stati Uniti e molti Paesi stranieri. Inutile aggiungere considerazioni sulla popolarità della musica napoletana in tutto il mondo, riprodotta in milioni di copie sia discografiche che video, e che dà origine a grandi manifestazioni molto seguite ovunque in Italia e all estero. Ciononostante non si è mai riusciti a creare, soprattutto a Napoli (nelle zone dove sarebbe ovvio aspettarsi un forte interesse), un industria collegata allo spettacolo e al turismo. È facile pensare che se si fosse investito anche solo in parte con lo stesso spirito con cui, ad esempio, negli Stati Uniti e in molti altri Paesi europei, attorno a fenomeni assolutamente secondari, si riescono a creare centri e attrazione permanenti per il turismo, per la cultura e lo spettacolo, probabilmente l area della provincia di Napoli e di tutta la Campania avrebbe dato vita a delle vere e proprie città della musica con una grandissima capacità turistica. L obiettivo più limitato, ma sicuramente importante per segnare una svolta culturale, di questo disegno di legge è di dar vita in due città-simbolo della tradizione musicale partenopea, Napoli e Sorrento, a un museo e una scuola, ovviamente con sede in entrambi i siti, del mandolino e della tradizione musicale e canora napoletana. Lo scopo è quello di riuscire a costruire dei centri che raccolgano e mostrino gli strumenti, i testi, le riproduzioni delle importanti e anche meno importanti canzoni della tradizione napoletana e che, soprattutto, rilancino la conoscenza e l uso del mandolino in quanto strumento tipico di questa tradizione. Infine, nel disegno di legge viene considerato di utilizzare il mandolino come logo del museo e della scuola con la speranza che in futuro possa divenire un marchio di qualità di un rilancio della tradizione culturale e turistica che da mar-

Atti parlamentari 3 ginale, e non solo artigianale, possa diventare una grande industria di qualità. Il disegno di legge si sofferma sulla necessità di costruire un museo che possa costituire un vero e proprio centro della musica dove i visitatori possano, tutto l anno, non solo guardare ma anche partecipare a costruire canzoni e a vivere in modo spettacolare la tradizione musicale napoletana. Per la scuola, per cui si ipotizza un lavoro di concerto con il conservatorio di Napoli, il disegno di legge proposto prevede non soltanto un centro per il restauro degli strumenti musicali ma anche dei corsi, sia avanzati che per dilettanti, che possano, per esempio, essere collegati a scambi culturali internazionali. Risulta evidente dal testo del disegno di legge che il decreto attuativo del Presidente della Repubblica dovrà definire le modalità con cui i comuni di Napoli e Sorrento e la provincia di Napoli possano identificare il collegamento tra questa iniziativa e il rilancio turistico delle zone interessate.

Atti parlamentari 4 DISEGNO DI LEGGE Art. 1 1. Sono istituiti il Museo e la Scuola del mandolino e della musica napoletana con sede nei comuni di Napoli e Sorrento, di seguito denominati «museo» e «scuola». Art. 2. 1. Il museo provvede alla raccolta, alla conservazione, e al restauro di strumenti musicali, testi scritti, riproduzioni discografiche, foniche o video di testi di musica e canzoni napoletane. 2. Il museo provvede altresì a realizzare itinerari informativi e spettacolari che consentano ai visitatori una fruizione moderna e partecipativa della storia e del presente della musica e della canzone napoletana con una particolare valorizzazione del mandolino e degli altri strumenti musicali della medesima famiglia. 3. Il mandolino è riprodotto quale simbolo del museo e della scuola. 4. La scuola, annessa al museo, ha un settore di restauro degli strumenti musicali tipici napoletani e in particolare del mandolino. 5. Un altro settore della scuola cura, in collaborazione con il Conservatorio di Napoli, la realizzazione di corsi di mandolino, anche di breve durata, tesi alla divulgazione dell uso dello strumento e a promuovere scambi internazionali in materia. Art. 3. 1. Il museo e la scuola si avvalgono, per il perseguimento delle proprie finalità, anche di contributi finanziari di enti e di privati.

Atti parlamentari 5 Art. 4. 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è emanato il regolamento per l esecuzione della presente legge che detta le modalità di funzionamento del museo e della scuola. 2. Il decreto di cui al comma 1 prevede le modalità di partecipazione dei comuni di Napoli, di Sorrento e della provincia di Napoli nella determinazione dell indirizzo delle attività del museo e della scuola, perchè abbiano, oltre alle finalità di promozione culturale, anche l obiettivo di sviluppare il turismo attraverso iniziative spettacolari e di interesse internazionale. Art. 5. 1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali emana, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e sentiti la provincia di Napoli e i comuni di Napoli e Sorrento, un decreto per determinare le sedi del museo e della scuola. Art. 6. 1. Il Ministero della pubblica istruzione garantisce un sostegno particolare alle cattedre di mandolino presso i conservatori della Campania, all uopo utilizzando le disponibilità finanziarie di cui all articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Art. 7. 1. All onere derivante dall attuazione della presente legge, pari a 1.000 milioni annui a decorrere dal 1996, si provvede, per il triennio 1996-1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo

Atti parlamentari 6 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l anno 1996, all uopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero del tesoro. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.