PRIMO SOCCORSO IN AZIENDA



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DECRETO MINISTERIALE N. 388 DEL 15 LUGLIO 2003

DM 15/07/2003 n. 388 (testo vigente)

Pronto soccorso aziendale - Regolamento

Transcript:

PRIMO SOCCORSO IN AZIENDA

PRIMO SOCCORSO Il primo soccorso è l'aiuto dato al soggetto, infortunato o malato, da personale non qualificato, in attesa dell'intervento specializzato. Il pronto soccorso è l'intervento prestato dal personale sanitario.

NORMATIVA D. Lgs. 81/2008: regola le condizioni per la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro stabilite dalle normative europee D. M. 388/2003: regola la dotazione dell attrezzatura di PS, definendone le caratteristiche per tipologia d azienda (in sostituzione degli art. 27, 28, 29 del DPR 303/56)

D.Lgs. 81/2008 Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori:..designa preventivamente i lavoratori incaricati dell attuazione delle misure di primo soccorso..fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale I lavoratori designati per il primo soccorso NON possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo

L ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO L addetto al primo soccorso svolge una importantissima funzione organizzativa. Il fine del suo lavoro è la corretta gestione delle emergenze in attesa dei sanitari. L addetto al primo soccorso non è un medico ne un infermiere pertanto non può mai somministrare farmaci.

L ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO La responsabilità dell addetto al PS non è diversa da quella di un qualsiasi cittadino che è perseguibile qualora non presti soccorso in caso di necessità. (art. 593 CP: Omissione di soccorso) Se il rischio non è sostenibile c è comunque l obbligo di avvisare le autorità competenti

IL DATORE DI LAVORO DEVE FORNIRE AI LAVORATORI ADDETTI FORMAZIONE ed ADDESTRAMENTO svolti da personale qualificato con la collaborazione del medico competente

PIANO DI PRIMO SOCCORSO Il servizio di primo soccorso deve sempre essere pianificato in anticipo. Nel momento del bisogno e necessario sapere con precisione: CHI FA CHE COSA?

PIANO DI PRIMO SOCCORSO DETERMINARE CHI, IN CASO DI INFORTUNIO: Coordina gli interventi Telefona al 118 Sgombra il passaggio all autoambulanza Accompagna l infortunato ORGANIZZARE E DEFINIRE: Contenuto, numero e dislocazione di cassette e pacchetti di PS Arredo dell eventuale ambulatorio aziendale Dispositivi di allarme Telefono

PIANO DI PRIMO SOCCORSO E DEFINITO DA: Datore di lavoro Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) In collaborazione con il medico competente aziendale e il Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica (SUEM) VA CONDIVISO CON: Addetti PS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) VANNO INFORMATI DEL PIANO: Tutti i lavoratori

ATTREZZATURE DI SOCCORSO Devono essere adeguatamente custodite in un luogo accessibile Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, provvede ad individuare e a rendere disponibili le attrezzature minime di protezione personale per gli interventi di primo soccorso Le attrezzature devono essere mantenute in condizioni di efficienza e pronto impiego

CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO Guanti sterili monouso (5 paia) Visiera paraschizzi Flacone di soluz cutanea disinfettante da 1 L Flaconi di soluz fisiologica (NaCl 0.9%) da 500 ml Garze sterili in buste singole Teli sterili monouso (2) Pinzette sterili monouso (2) Rete elastica di misura media (1 confez) Cotone idrofilo Cerottini monouso di varie misure Cerotto altezza cm 2.5 (2) Un paio di forbici Lacci emostatici (3) Ghiaccio pronto uso (2 confez) Sacchetti monouso per raccolta rifiuti sanitari (2 confez) Termometro Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa

PACCHETTO DI MEDICAZIONE Guanti sterili monouso (2 paia) Flacone di soluz cutanea disinfettante da 125 ml Flaconi di soluz fisiologica (NaCl 0.9%) da 250 ml Garze sterili in buste singole Pinzette sterili monouso Rete elastica di misura media (1 confez) Cotone idrofilo Cerottini monouso di varie misure Cerotto altezza cm 2.5 Rotoli di benda orlata alt. cm 10 Un paio di forbici Laccio emostatico Ghiaccio pronto uso Sacchetti monouso per raccolta rifiuti sanitari Istruzioni sul modo di usare i presidi e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza

ORGANIZZAZIONE DEL PRIMO SOCCORSO OBIETTIVI: Attivazione in modo corretto del 118 Protezione della persona coinvolta Controllo dell incidente Evitare o contenere i danni ambientali Realizzazione di un primo soccorso in attesa dell arrivo di personale qualificato

ED ORA GLI ASPETTI LEGISLATIVI

LA RESPONSABILITA' PENALE E CIVILE DEL SOCCORRITORE Art. 593 - Omissione di soccorso Chi trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso alle autorità è punibile

LA RESPONSABILITA' PENALE E CIVILE DEL SOCCORRITORE La legge quindi pone l'obbligo di prestare l'assistenza occorrente o di dare immediato avviso alle autorità. Si ha inoltre il dovere di prestare il soccorso possibile e necessario considerati i mezzi, il tempo ed il luogo per evitare o minimizzare il danno. La legge non obbliga nessun cittadino (neppure l'operatore sanitario) a mettere in pericolo la propria incolumita'. Quindi se il rischio umano non e' sostenibile l'omissione di assistenza non potra' considerarsi reato. Resta comunque l'obbligo di avvisare le autorita' immediatamente.

LA RESPONSABILITA' PENALE E CIVILE DEL SOCCORRITORE Art. 590 - Lesioni personali colpose Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale, è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a..

LA RESPONSABILITA' PENALE E CIVILE DEL SOCCORRITORE Art. 348 - Abusivo esercizio di una professione. Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila (euro 103) a un milione (euro 516).

Di fronte ad un infortunato Faccio qualcosa ed esagero Art. 590 LESIONI COLPOSE NON faccio niente Art. 593 OMISSIONE DI SOCCORSO E ALLORA??? che non mi compete Art. 348 ESERCIZIO ABUSIVO DI PROFESSIONE

RESPONSABILITA' PENALE E CIVILE DELL ADDETTO P.S. La risposta più semplice ed equilibrata è la seguente: SE SI DIMOSTRA DI aver agito in maniera corretta e coscienziosa, di aver fatto tutto il possibile, senza superare i limiti delle proprie capacità e dei mezzi a disposizione, BEN DIFFICILMENTE SI AVRANNO RIPERCUSSIONI LEGALI

LO STATO DI NECESSITA Lo stato di necessità come sostegno all'opera di soccorso: Articoli 54 e 55 del Codice Penale: l'articolo 54 non punisce chi abbia commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo non da lui volontariamente causato né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionale al pericolo; l'articolo 55 prevede l'eccesso colposo per atti commessi in situazioni di necessità con azioni eccedenti i limiti imposti dalla legge, dall'autorità e dalla necessità, per negligenza, imprudenza o imperizia (condotta colposa).

LA RESPONSABILITA' PENALE E CIVILE DEL SOCCORRITORE NON dimentichiamoci che tutto quanto viene fatto al paziente cosciente, prevede un'esplicito consenso dello stesso. Inoltre ogni paziente ha diritto alla discrezione ed alla riservatezza, pertanto non è consentito divulgare informazioni apprese durante l'opera di soccorso.

IL SOCCORRITORE E LE MANOVRE SANITARIE Riassumendo, il soccorritore: - Non ha un elenco di compiti o di manovre sanitarie che può effettuare; - Ha il compito di fare da tramite con il lavoro di altro personale qualificato; - Non deve fare mai qualcosa che vada oltre le sue competenze. SOCCORRERE PUÒ VOLER DIRE ANCHE SOLO ATTIVARE IL 118 ED IMPEDIRE SPOSTAMENTI INCONGRUI

RESPONSABILITA PENALE E CIVILE DELL ADDETTO AL P.S. Non esistono livelli intermedi di responsabilità tra quella del cittadino e quella dell operatore sanitario. L ADDETTO AL P.S. NON È ASSIMILABILE AD UN PROFESSIONISTA.

IL SOCCORRITORE E LE MANOVRE SANITARIE Le manovre eseguibili da un soccorritore sono: Valutazione dei parametri vitali e delle principali alterazioni; Massaggio cardiaco esterno e ventilazione artificiale; Immobilizzazione degli arti; Emostasi, protezione e medicazione di ferite; Sottrazione di un ferito o di un malato da situazione di immediato pericolo.

CHE COSA NON FARE MAI!!! NON spostare l'infortunato, salvo necessità; NON mettere seduta la persona incosciente; NON somministrare bevande alla vittima se incosciente; NON effettuare manovre rianimatorie improvvisate; NON ricomporre fratture e lussazioni; NON toccare le ustioni o rompere le bolle; NON togliere corpi estranei che siano penetrati in profondità, nell'occhio o che abbiano determinato emorragie in qualsiasi parte del corpo.

CHE COSA FARE Allontanare i curiosi dalla vittima; Mantenersi calmi ed agire con tranquillità; Indossare sempre i guanti; Esaminare il luogo per individuare eventuali pericoli; Esaminare l'infortunato ricercando i parametri vitali ed eventuali emorragie; Chiamare i soccorsi qualificati (118).

I RISCHI PER I SOCCORRITORI RISCHIO BIOLOGICO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

IL RISCHIO BIOLOGICO Il soccorritore può essere esposto al rischio infettivo a trasmissione : diretta; indiretta tramite veicoli: aria; mani e indumenti del soccorritore; materiale di soccorso contaminato; liquidi organici; effetti personali della vittima.

PRIMA DI AGIRE E NECESSARIO PROTEGGERE SE STESSI E METTERSI IN SICUREZZA. Per fare questo sono sufficienti semplici presidi sanitari: Guanti monouso in lattice Visiera paraschizzi Maschera tascabile per la respirazione

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI Le norme comportamentali sono: Sollevare senza chinare il dorso, mantenendo il busto eretto e flettendo le gambe unitamente; Tenere il peso più vicino al corpo; Non sollevare bruscamente; Nello spostare lateralmente evitare di ruotare il busto ma cercare di girare tutto il corpo.

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI Modalità errata ed azione sulla colonna NO

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI Modalità corretta ed azione sulla colonna SI