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DELIBERAZIONE 24 APRILE 2014 188/2014/S/GAS IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI SERVIZIO DI BILANCIAMENTO DEL GAS NATURALE L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO Nella riunione del 24 aprile 2014 VISTI: la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009; il regolamento CE 715/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009; la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81); l articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95); l articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; l art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11); il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244; il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00); la deliberazione dell Autorità per l energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità)17 luglio 2002, n. 137/02 e s.m.i., recante Adozione di garanzie di libero accesso al servizio di trasporto del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete (di seguito: deliberazione 137/02); la deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03 e s.m.i., recante Approvazione del codice di rete predisposto dalla società Snam Rete Gas S.p.A., ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: deliberazione 75/03); la deliberazione dell Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11); la deliberazione dell Autorità 10 novembre 2011, ARG/gas 155/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 155/11); la deliberazione dell Autorità 8 maggio 2012, 181/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 181/2012/R/gas); 1

la deliberazione dell Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas; la deliberazione dell Autorità 5 luglio 2012, 282/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 282/2012/R/gas); la deliberazione dell Autorità 25 ottobre 2012, 444/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 444/2012/R/gas); la deliberazione dell Autorità 24 gennaio 2013, 15/2013/R/gas; la deliberazione dell Autorità 5 aprile 2013, 144/213/E/gas (di seguito: deliberazione 144/2013/E/gas); la deliberazione dell Autorità 5 aprile 2013, 145/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 145/2013/R/gas); l Allegato A alla deliberazione dell Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com recante Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com); la deliberazione dell Autorità 5 aprile 2013, 147/2013/S/gas (di seguito: deliberazione 147/2013/S/gas). FATTO 1. Con deliberazione 282/2012/R/gas, l Autorità ha avviato - anche a seguito di alcune segnalazioni di Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: SRG) - un istruttoria conoscitiva volta ad approfondire le modalità di erogazione del servizio di bilanciamento del gas naturale relativamente al periodo 1 dicembre 2011 31 maggio 2012 (poi esteso fino al 23 ottobre 2012 con deliberazione 25 ottobre 2012, 444/2012/R/gas), allo scopo, tra l altro, di predisporre eventuali interventi di competenza in presenza di condotte lesive ed inottemperanti ai suoi provvedimenti. 2. A seguito della chiusura dell istruttoria conoscitiva, avvenuta con deliberazione 144/2013/E/gas, è stato acquisito come atto conclusivo, il resoconto dell istruttoria conoscitiva medesima, dal quale è emerso che la società En Gas & Oil Trading Italia S.p.A., poi divenuta S.r.l. (di seguito: En Gas & Oil Trading Italia): per i mesi di giugno, agosto, settembre e ottobre 2012, non avrebbe versato all impresa di trasporto SRG i corrispettivi come determinati dal combinato disposto degli articoli 16, comma 2 e 17, della deliberazione 137/02; per i mesi da giugno al 23 ottobre 2012, non avrebbe usato il servizio di bilanciamento al fine di porre rimedio ai fisiologici disequilibri, in contrasto con le finalità dell istituto di cui all articolo 16, comma 1, della deliberazione 137/02. 3. Pertanto, con deliberazione 147/2013/S/gas, l Autorità ha avviato, nei confronti della società En Gas & Oil Trading Italia, un procedimento per accertare le violazioni delle citate disposizioni ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria. 4. Nel corso del procedimento la società non ha presentato memorie difensive né documenti. 5. Con nota del 2 agosto 2013 (prot. 27092), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie a EN Gas & Oil Trading Italia. 2

6. A seguito della citata istruttoria conoscitiva, l Autorità, con deliberazione 145/2013/R/gas, ha altresì avviato un procedimento per la determinazione della quota parte degli oneri derivanti dai crediti non riscossi, da riconoscere al responsabile del bilanciamento gas (SRG), per il periodo 1 dicembre 2011 23 ottobre 2012. VALUTAZIONE GIURIDICA 7. Il servizio di bilanciamento del gas naturale è un servizio di interesse pubblico esercitato sulla rete nazionale di gasdotti dall impresa maggiore di trasporto SRG, ai sensi degli articoli 8 e 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, finalizzato ad assicurare il mantenimento dell equilibrio dei flussi all interno della rete di trasporto, allo scopo di garantire la sicurezza del sistema e la continuità delle forniture. 8. Poiché l impresa di trasporto non è proprietaria del gas trasportato e non ha il tempestivo controllo delle quantità di gas materialmente immesse o prelevate dagli utenti del servizio di trasporto, questi sono responsabili delle situazioni in cui i propri prelievi non siano equilibrati con le proprie immissioni. 9. La disciplina del servizio di bilanciamento è stata definita dall Autorità con la deliberazione 137/02, sulla base della quale le imprese di trasporto hanno adottato i propri codici di rete. 10. L articolo 16, comma 1, della deliberazione 137/02 stabilisce che gli utenti assicurano il bilanciamento giornaliero tra l energia immessa in rete e l energia prelevata dalla rete. L articolo 16, comma 2, della citata deliberazione stabilisce, inoltre, che l utente che non assicuri il bilanciamento giornaliero è tenuto a versare all impresa di trasporto i corrispettivi determinati ai sensi dell articolo 17 della medesima deliberazione. 11. Con la deliberazione 75/03 l Autorità ha approvato il codice di rete predisposto da SRG, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 nel quale la società ha definito il Punto di Scambio Virtuale (di seguito: PSV) come il punto virtuale situato tra i punti di entrata e i punti di uscita della rete nazionale di gasdotti (di seguito: RN), presso il quale gli utenti possono effettuare, su base giornaliera, scambi e cessioni di gas immesso nella RN. 12. Con la deliberazione ARG/gas 45/11, l Autorità ha definito una prima evoluzione del servizio di bilanciamento, secondo un assetto semplificato atto a garantire al responsabile del bilanciamento l approvvigionamento delle relative risorse, mediante l introduzione di un apposito mercato in cui la selezione delle risorse avviene con criteri di merito economico. La deliberazione ARG/gas 45/11 ha, altresì, imposto, all articolo 11, l introduzione di un sistema di garanzie a copertura dell esposizione nei confronti dell utente. Più precisamente il citato articolo 11 ha posto in capo a SRG il compito di organizzare e gestire un sistema di garanzie a copertura delle partite economiche per il bilanciamento, secondo criteri generali definiti al medesimo articolo da declinare nel codice di rete. Tale sistema di garanzie ha trovato una prima attuazione con la deliberazione ARG/gas 155/11 con la quale l Autorità ha approvato l aggiornamento del codice di rete presentato da SRG. 3

13. A seguito di impugnazione, da parte di alcuni utenti del bilanciamento, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha sospeso erga omnes il sistema di garanzie di cui alla deliberazione ARG/gas 155/11. Pertanto a seguito di tali decisioni, dall 1 dicembre 2011 al 31 maggio 2012, il servizio di bilanciamento ha operato in assenza del sistema di garanzie. 14. Dagli elementi acquisiti agli atti emerge che En Gas & Oil Trading Italia si è resa responsabile della violazione di cui agli articoli 16, comma 2 e 17, della deliberazione 137/02 in quanto per i mesi di giugno, agosto, settembre e ottobre 2012 non ha provveduto a versare all impresa di trasporto SRG i corrispettivi di sbilanciamento dovuti per un valore pari a circa 27.600.000 euro. A seguito di tali inadempimenti SRG ha provveduto in data 8 ottobre 2012 a risolvere il relativo contratto di trasporto e ad avviare le azioni giudiziarie per il recupero dei crediti riferibili alle partite economiche sorte in relazione al servizio di bilanciamento (come risulta dal citato resoconto dell Istruttoria Conoscitiva e dalla nota di SRG del 5 luglio 2013 prot. Autorità 24221). 15. Inoltre l istruttoria ha evidenziato che En Gas & Oil Trading Italia ha determinato un accumulo di posizioni di disequilibrio - risultanti dalla differenza tra il totale dei volumi immessi in rete e il totale dei volumi prelevati - non conformi all assetto normativo sopradescritto. In particolare dagli elementi acquisiti agli atti è emerso che, per un periodo continuato durato circa quattro mesi, da giugno al 23 ottobre 2012, la società non ha usato il servizio di bilanciamento al fine di porre rimedio ai fisiologici disequilibri, in contrasto con le finalità dell istituto di cui all articolo 16, comma 1, della deliberazione n. 137/02. Come, infatti, riportato nel resoconto dell Istruttoria Conoscitiva con riferimento anche a En Gas & Oil Trading Italia è risultato che I suddetti utenti hanno rifornito il proprio mercato con il quasi esclusivo ricorso al gas di bilanciamento. Difatti essi, nel periodo oggetto dell istruttoria, non hanno mai immesso gas presso punti di entrata della rete nazionale, presso i quali non disponevano di capacità conferita (paragrafo 5.1.3). 16. Infine, a riprova di tale uso improprio, dallo stesso Resoconto dell Istruttoria Conoscitiva è emerso che Gas & Oil Trader S.r.l. - nei confronti della quale è stato avviato per analoghe contestazioni un procedimento con deliberazione 148/2013/S/gas chiuso con deliberazione 3 aprile 2014, 151/2014/S/gas - al momento della risoluzione del contratto con SRG (avvenuta in data 1 giugno 2012), ha trasferito rilevanti quote della propria capacità di trasporto alla En Gas & Oil Trading con la quale ha legami di stretta relazione societaria. Tale interposizione ha di fatto consentito alla medesima compagine societaria di eludere gli strumenti a disposizione di SRG a tutela dell integrità del sistema permettendole di mantenere una continuità nell esecuzione fisica dei propri contratti di fornitura. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 17. L articolo 11, della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri: gravità della violazione; 4

opera svolta dall agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; personalità dell agente; condizioni economiche dell agente. 18. L Autorità, con la deliberazione 243/2012/E/com, ha adottato il Nuovo Regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni. 19. Sotto il profilo della gravità della violazione, En Gas & Oil Trading Italia ha violato norme finalizzate ad assicurare il mantenimento dell equilibrio dei flussi all interno della rete di trasporto del gas naturale, allo scopo di garantire la regolarità del sistema di bilanciamento. In particolare le partite economiche per il servizio di bilanciamento non corrisposte hanno riguardato i mesi di giugno, agosto, settembre ed ottobre 2012 (con scadenze di fatturazione nel mese di ottobre 2012). In merito all utilizzo improprio del servizio di bilanciamento, in contrasto con le finalità dell istituto di cui all articolo 16, comma 1, della deliberazione 137/02, la violazione si è protratta da giugno al 23 ottobre 2012. 20. Si rileva al riguardo che tale ultima condotta è stata ulteriormente aggravata dall avvenuta interposizione nell ambito della medesima compagine societaria, di En Gas & Oil Trading in qualità di utente del servizio di trasporto, in sostituzione dell inadempiente Gas & Oil Trader S.r.l. al momento della risoluzione del suo contratto di trasporto (avvenuta in data 1 giugno 2012); meccanismo quest ultimo mediante il quale è stata mantenuta (fino all 8 ottobre 2012, data di risoluzione del contratto di trasporto di En Gas & Oil Trading Italia) una continuità nell esecuzione fisica dei propri contratti di fornitura eludendo gli strumenti a disposizione di SRG a tutela dell integrità del sistema. 21. Sotto il profilo dell opera svolta dall agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta altra circostanza rilevante. 22. Per quanto riguarda il criterio della personalità dell agente, la società non si è resa responsabile di altre violazioni di competenza dell Autorità. 23. Per quanto attiene alle condizioni economiche dell agente, non si dispone di alcun dato relativo ai ricavi realizzati dall esercente per l anno 2012. 24. Gli elementi sopra evidenziati tenuto altresì conto che SRG ha provveduto a risolvere il contratto di trasporto e ad avviare le azioni giudiziarie per il recupero dei crediti relativi al mancato pagamento dei corrispettivi dovuti e fatti salvi gli esiti del procedimento avviato con la citata deliberazione 145/2013/R/gas consentono pertanto di determinare la sanzione nella misura di euro 1.130.000 (unmilionecentotrentamila) 5

DELIBERA 1. di accertare la violazione, da parte della società En Gas & Oil Trading Italia S.r.l., dell articolo 16, commi 1 e 2 e dell articolo 17, della deliberazione 137/02, nei termini descritti in motivazione; 2. di irrogare, nei confronti di En Gas & Oil Trading Italia S.r.l., una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95 e pari a euro 1.130.000 (unmilionecentotrentamila); 3. di ordinare, a En Gas & Oil Trading Italia S.r.l., di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello F23, come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237; 4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo 788T ); in caso di ulteriore ritardo nell adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo 789T ); 5. di ordinare, a En Gas & Oil Trading Italia S.r.l., di comunicare l avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all Autorità, mediante l invio di copia del documento attestante il versamento effettuato; 6. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a En Gas & Oil Trading Italia S.r.l., Circonvallazione Nomentana 312, 00162 Roma, engasoilti@legalmail.it all Avv. Giuseppe Femia, curatore fallimentare della società En Gas & Oil Trading Italia S.r.l., via Giunio Bazzoni 15, 00195 Roma f187.2014roma@pecfallimenti.it e di pubblicarlo sul sito internet dell Autorità www.autorita.energia.it. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni. 24 aprile 2014 IL PRESIDENTE Guido Bortoni 6