CITTA DI PARABITA C.A.P. 73052 PROVINCIA DI LECCE ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 13300 della Deliberazione DEL 00 09/06/2016 OGGETTO: INSTALLAZIONE MAXISCHERMO IN PIAZZA UMBERTO I PER TRASMISSIONE PARTITE DI CALCIO EUROPEI 2016, ORGANIZZATA DALL'ASS. CULT. BARRIO. CONCESSIONE PATROCINIO. L anno 2016, il giorno 9 del mese di Giugno alle ore 18:00 nella sala delle adunanze del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del g. Avv. Alfredo Cacciapaglia0e con l intervento degli Assessori nelle persone dei signori: Cognome e nome Carica Presenti Alfredo Cacciapaglia Sonia Cataldo Chiara Barone Biagio Coi Tiziano Scorrano ndaco Vice ndaco No Partecipa il Segretario Generale Dott. Claudio D'Ippolito. Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e/o discussione dell argomento indicato in oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE VISTA la nota datata 8/06/2016, acquisita al protocollo n. 8346 del 09/06/2016, con la quale il Presidente dell Associazione Culturale BARRIO, con sede in Parabita, Largo Chiesa, manifesta l intenzione per installare un maxischermo in Piazza Umberto I per la trasmissione delle partite della squadra di calcio dell Italia, impegnata negli imminenti Campionati Europei, nelle serate del 13 e del 22 giugno p.v., e chiede il patrocinio del Comune di Parabita e l utilizzo del suolo pubblico per tale iniziativa; TENUTO CONTO che l iniziativa in argomento rappresenta un importante momento di aggregazione sociale; CONSIDERATO: che l Associazione Culturale BARRIO è un centro permanente di vita associativa, a carattere volontario, la cui attività non persegue scopi di lucro, e opera per fini ricreativi e solidaristici per l esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi; che questa Amministrazione Comunale è particolarmente interessata a tali iniziative in materia di aggregazione sociale e tempo libero; che, dunque, l iniziativa di che trattasi è in linea con la programmazione delle attività di questa Amministrazione; RICONOSCIUTO, quindi, l indubbio valore dell iniziativa predetta, che si caratterizza come iniziativa di pubblico interesse; TENUTO CONTO che: ai sensi dell art. 5, comma 2 del Regolamento comunale per l uso dello stemma, ecc., La Giunta Comunale può autorizzare l uso e la riproduzione dello stemma del Comune a enti od istituzioni per fini anche non istituzionali, nonché a privati, ove sussista un pubblico interesse ; ai sensi dell art. 58, del Regolamento per l occupazione di suolo pubblico e del relativo canone (COSAP), sono esenti dal suddetto canone tutte le manifestazioni di privati, enti ed associazioni, senza scopo di lucro, che ottengono il Patrocinio dal Comune ; RITENUTO, per le ragioni sopra esposte: di accogliere la richiesta in argomento concedendo il patrocinio gratuito dell Amministrazione Comunale; di autorizzare l utilizzazione dello stemma nel programma di pubblicizzazione dell iniziativa; di autorizzare l occupazione gratuita del suolo pubblico; di demandare ai Responsabili dei competenti Settori, ciascuno per quanto di competenza, gli adempimenti conseguenti e successivi secondo gli indirizzi, le indicazioni e le precisazioni contenuti nel presente atto e, nello specifico, l attivazione delle procedure per consentire quanto sopra e il regolare svolgimento della manifestazione; di dare atto: che le sopra dette esenzioni sono concesse in quanto trattasi di iniziativa che riveste carattere di pubblico interesse, le cui finalità sono fatte proprie da questa Amministrazione Comunale; che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio comunale; ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell art. 49 del Testo Unico O. EE. LL. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, come sostituito dall art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, attestanti, altresì, la regolarità e correttezza dell azione amministrativa, ai sensi dell art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal citato D.L. n. 174/2012; VISTI: il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000; il Regolamento Comunale per l'uso dello stemma, del gonfalone, delle bandiere della Repubblica Italiana e di quella dell Unione Europea e della fascia tricolore ; il Regolamento per l occupazione di suolo pubblico e del relativo canone (COSAP) ; CONSIDERATO che in materia di monitoraggio dei rapporti tra gli amministratori ed i soggetti destinatari di provvedimenti amministrativi, previsto obbligatoriamente dalla L. 190/2012, il Segretario Generale
rammenta agli assessori comunali presenti e votanti, che non devono sussistere posizioni di conflitto di interessi con i soggetti cui il presente atto è destinato a produrre effetti; che di tanto, e dell assenza di rilievi in tal senso, viene dato atto nel presente verbale; che il Segretario Generale, pertanto, dà atto nel presente verbale che con riferimento all atto in oggetto non sono state rilevate situazioni di conflitto di interessi; Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge, DELIBERA 1) DI CONCEDERE, per le motivazioni evidenziate in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, il patrocinio del Comune di Parabita all iniziativa che prevede l installazione di un maxischermo in Piazza Umberto I per la trasmissione delle partite della squadra di calcio dell Italia, impegnata negli imminenti Campionati Europei, nelle serate del 13 e del 22 giugno p.v., subordinando la stessa concessione all apposizione dello stemma e del Logo dell Ente, su manifesti e locandine, organizzata dall Associazione Culturale BARRIO, con sede in Parabita, Largo Chiesa. 2) DI AUTORIZZARE, inoltre: l utilizzazione, nel programma di pubblicizzazione della manifestazione, dello stemma dell Ente su manifesti e locandine pubblicizzanti l iniziativa di che trattasi, ai sensi dell art. 5, comma 2 del Regolamento comunale per l uso dello stemma, ecc., nonché l indicazione con il Patrocinio della Città di Parabita ; la pubblicizzazione delle iniziative, nell ambito di questo Comune, nel rispetto delle norme sulla pubblicità, dando atto che la pubblicizzazione di che trattasi, con esclusivo riferimento alle iniziative medesime, non è soggetta al costo dell Imposta Comunale sulla Pubblicità, con riferimento e limitatamente al territorio comunale, essendo riferita ad iniziative che vedono il patrocinio del Comune medesimo, mentre resteranno a carico della richiedente le spese per la stampa e fornitura del materiale pubblicitario e l organizzazione della diffusione dello stesso; l occupazione gratuita del suolo pubblico precisando che, ai sensi dell art. 58, del vigente Regolamento per l occupazione di suolo pubblico e del relativo canone (COSAP), approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 86 del 07.12.2010, modificato con Deliberazione C.C. n. 28 del 30.04.2016, per la manifestazione non dovrà essere versato il canone per l occupazione di suolo pubblico in quanto la stessa sarà realizzata col Patrocinio dell Amministrazione Comunale; 3) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio comunale. 4) DI PRECISARE: che saranno ad esclusivo carico del richiedente eventuali danni a persone o cose da chiunque causati durante la manifestazione; che il richiedente assumerà anche per intero l onere economico delle riparazioni di eventuali danni arrecati alle strutture, alle attrezzature, agli arredi urbani e quant altro presente nei luoghi interessati; 5) DI TRASMETTERE ai Responsabili dei competenti Settori, ad ognuno dei quali è demandato quanto di competenza, gli adempimenti conseguenti e successivi, secondo gli indirizzi, le indicazioni e le precisazioni contenuti nel presente atto, in particolare: al Responsabile del Settore Polizia Locale e Protezione Civile la delimitazione dell area interessata al traffico dei veicoli, la vigilanza ed il controllo sull ordine pubblico, ecc.; al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi alla Città, Assetto del Territorio la segnaletica, la transennatura ecc.; al Responsabile del Settore Sviluppo Economico l eventuale rilascio delle autorizzazioni necessarie all occupazione di spazi ed aree pubbliche. 6) DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell art. 134, c. 4, del D. Lgs. n.267/2000.
Pareri Comune di Parabita Estremi della Proposta Proposta Nr. 2016 / 201 Ufficio Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI Oggetto: INSTALLAZIONE MAXISCHERMO IN PIAZZA UMBERTO I PER TRASMISSIONE PARTITE DI CALCIO EUROPEI 2016, ORGANIZZATA DALL'ASS. CULT. BARRIO. CONCESSIONE PATROCINIO. Parere tecnico Ufficio Proponente (SETTORE AFFARI GENERALI) In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE ntesi parere: FAVOREVOLE Data 09/06/2016 Il Responsabile di Settore Parere contabile In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE ntesi parere: FAVOREVOLE Data 09/06/2016 Responsabile del Servizio Finanziario DOTT. CLAUDIO D IPPOLITO
Verbale letto, confermato e sottoscritto. IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Claudio D'Ippolito IL PRESIDENTE Avv. Alfredo Cacciapaglia RELATA DI PUBBLICAZIONE certifica che copia della presente deliberazione sarà pubblicata, all Albo Pretorio online del Comune, in data odierna per restarvi giorni 15 consecutivi ai sensi dell'art.124 c.1- D.Lgs.18/8/2000,N 267. INVIO DELLA DELIBERAZIONE Ai Capigruppo consiliari ai sensi dell art.125 del D.Lgs. n.267/2000 Parabita, lì IL RESPONSABILE SETTORE Prot. N. Del. ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134, comma 4, D. Lgs. 267/2000). Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000). Parabita, lì IL RESPONSABILE SETTORE