MODALITA PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI AZIONISTI ALLE ASSEMBLEE DI IMPREGILO S.p.A. E PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO



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MODALITA PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI AZIONISTI ALLE ASSEMBLEE DI IMPREGILO S.p.A. E PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO In ossequio al Codice di Autodisciplina delle società quotate italiane redatto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (edizione marzo 2006), il presente documento riporta le modalità per la partecipazione e per l esercizio del diritto di voto da parte degli Azionisti nelle Assemblee della Società. ***************** STATUTO SOCIALE AZIONI ORDINARIE ASSEMBLEA 11) L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità dello statuto e della legge, obbligano tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti. 12) L'assemblea potrà essere convocata anche in località diversa dalla sede sociale, in Italia. In sede ordinaria essa è convocata ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ed al massimo entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di legge. L assemblea è inoltre convocata sia in via ordinaria che straordinaria ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge. 13) Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto. 14) Per essere ammessi all assemblea i soci devono chiedere l apposita comunicazione degli intermediari abilitati designati nell avviso di convocazione al più tardi due giorni non festivi prima di quello stabilito per l adunanza.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona a sensi di legge. Spetta al Presidente dell assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto dei presenti a partecipare all Assemblea. 15) L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è costituita e delibera secondo le norme di legge. Per la nomina degli Amministratori l'assemblea delibera a maggioranza relativa dei voti dei soci presenti. A parità di voti viene nominato il candidato più anziano di età. Per la nomina dei membri del Collegio Sindacale si applica quanto previsto all'art. 28. 16) Le convocazioni delle assemblee sono fatte con la pubblicazione dell avviso contenente l ordine del giorno nella Gazzetta Ufficiale oppure sul quotidiano Corriere della Sera non meno di 30 giorni prima di quello fissato per l adunanza. Nell avviso di convocazione può essere indicato il giorno della seconda convocazione e delle eventuali successive convocazioni. La documentazione rilasciata per l ammissione all assemblea di prima convocazione, è valevole anche per le ulteriori convocazioni. 17) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da uno dei Vice Presidenti. In mancanza la designazione sarà fatta dall'assemblea fra gli amministratori od i soci presenti. 18) Il Presidente dell'assemblea ha pieni poteri per accertare il diritto degli azionisti a partecipare all'adunanza, in particolare la regolarità delle deleghe, per constatare se l'assemblea sia regolarmente costituita ed in numero per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità della votazione. L'assemblea nomina un segretario anche non azionista e, se creda opportuno, sceglierà due scrutatori fra gli azionisti ed i sindaci. 19) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale trascritto in apposito libro, firmato dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori, se nominati. Il verbale dell'assemblea, se redatto da Notaio, sarà successivamente trascritto nel libro.

COLLEGIO SINDACALE 28) L'assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali devono essere indicati cinque candidati elencati mediante un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci documentino di essere complessivamente titolari di almeno il 2% delle azioni ordinarie, le quali, almeno nella suddetta misura minima, dovranno essere depositate nei termini stabiliti dalla legge ai fini dell'intervento in assemblea. Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può essere iscritto in una sola lista a pena di ineleggibilità. In calce alle liste presentate dai soci, ovvero in allegato alle stesse, deve essere fornita una descrizione del curriculum professionale dei soggetti designati. Non possono essere nominati sindaci coloro che già ricoprano incarichi di sindaco effettivo in oltre cinque società quotate. Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica, stabiliti dalla normativa applicabile anche regolamentare. Le liste presentate dai soci devono essere depositate, come sarà altresì indicato nell'avviso di convocazione, presso la sede della società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata. Ogni azionista può votare una sola lista. Risultano eletti: della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due membri effettivi e due supplenti; il terzo membro effettivo sarà il

primo candidato della lista che avrà riportato il maggior numero di voti dopo la prima. In caso di parità di voti si ricorrerà al ballottaggio. Qualora venga proposta una unica lista risulteranno eletti, a maggioranza, sindaci effettivi i primi tre candidati in ordine progressivo e sindaci supplenti il quarto e quinto candidato. La presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. L'assemblea provvede alla nomina dei Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessari per la integrazione del Collegio Sindacale a seguito di cessazione anticipata di sindaci dalla carica nel modo seguente: - qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza la nomina del sindaco o dei sindaci, con l'eventuale indicazione del Presidente del Collegio, avviene con votazione a maggioranza, senza vincolo di lista; - qualora, invece, occorra sostituire il sindaco effettivo designato dalla minoranza l'assemblea lo sostituirà, con voto a maggioranza relativa, scegliendolo fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, che abbiano confermato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione la propria candidatura, unitamente con le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica e stabiliti dalla normativa applicabile anche regolamentare. (OMISSIS) AZIONI DI RISPARMIO CAPITALE SOCIALE=OBBLIGAZIONI 8) Le azioni di risparmio, emesse ai sensi di legge, sono prive del diritto di voto, privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, fornite delle caratteristiche previste dal presente articolo, dall art. 32 e, per quanto in essi non previsto, dalla legge. (OMISSIS) I possessori delle azioni di risparmio non hanno diritto ad intervenire alle assemblee della Società né quello di chiederne la convocazione.

L'assemblea speciale dei possessori delle azioni di risparmio è regolata dalle disposizioni di legge. (OMISSIS) ***************** REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI DELLA IMPREGILO S.P.A. Ambito di applicazione ARTICOLO 1 1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle Assemblee ordinaria e straordinaria degli azionisti della Impregilo S.p.A.(di seguito la Società ), con sede in Sesto San Giovanni (MI), Viale Italia n. 1.. ARTICOLO 2 Intervento in Assemblea 1. Oltre ai soggetti che hanno titolo ad intervenire ai sensi di legge e di statuto, all Assemblea hanno la possibilità di assistere, previa identificazione personale e informandone il Presidente dell Assemblea tramite gli addetti all accoglienza, analisti finanziari, giornalisti e rappresentanti della società di revisione. 2. Possono assistere all Assemblea dipendenti della Società e delle Società del Gruppo la cui presenza sia ritenuta utile dal Presidente dell Assemblea in relazione alle materie da trattare o per lo svolgimento dei lavori. Il Presidente può farsi altresì assistere da altri soggetti appositamente invitati ai lavori assembleari. ARTICOLO 3 Verifica della legittimazione all intervento in Assemblea e accesso ai locali della riunione 1. L identificazione personale e la verifica della legittimazione all intervento in Assemblea hanno inizio nel luogo di svolgimento dell adunanza almeno mezz ora prima di quella fissata per l Assemblea. 2. L accesso ai locali dell Assemblea è consentito previa verifica della legittimazione ad intervenire. Agli aventi diritto al voto, viene rilasciato al momento dell identificazione un contrassegno da conservare per il periodo di partecipazione ai lavori assembleari.

3. Gli azionisti o loro rappresentanti che per qualsiasi ragione si allontanino dai locali in cui si svolge l Assemblea sono tenuti a darne comunicazione al Presidente o al personale ausiliario. 4. Non è consentito l utilizzo di apparecchiature fotografiche, di registrazione sonora e di ripresa video salvo espressa autorizzazione del Presidente dell Assemblea. Il divieto di cui al precedente periodo non si applica alle apparecchiature necessarie ad agevolare i lavori di verbalizzazione. ARTICOLO 4 Costituzione dell Assemblea e apertura dei lavori 1. All ora stabilita nell avviso di convocazione, ai sensi dello Statuto della Società è assunta la presidenza dell Assemblea ed è nominato il segretario. Tuttavia, qualora le presenze necessarie per la costituzione dell Assemblea non siano raggiunte, il Presidente o, in mancanza, un Amministratore o un Sindaco presente, non prima che sia trascorsa mezz ora da quella fissata per l inizio della stessa ne dà comunicazione agli intervenuti e rimette la trattazione degli argomenti all ordine del giorno alla successiva convocazione. 2. Il Presidente comunica il numero degli azionisti e degli altri titolari di diritto di voto presenti indicando altresì la quota di capitale complessivamente rappresentata dai predetti soggetti. 3. Accertata la regolare costituzione dell Assemblea, il Presidente dell Assemblea dichiara aperti i lavori. 4. Il Presidente, prima dell illustrazione degli argomenti all ordine del giorno, dà notizia all Assemblea della presenza dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 dell articolo 2. ARTICOLO 5 Ordine del giorno 1. Il Presidente dell Assemblea e, su suo invito, gli amministratori o i sindaci o coloro che lo assistono ai sensi dell art. 2, comma 2, illustrano gli argomenti posti all ordine del giorno e le proposte sottoposte all approvazione dell Assemblea. Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, il Presidente, sempre che l Assemblea, a maggioranza, non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all ordine del giorno siano discussi in un unica soluzione. ARTICOLO 6 Interventi e repliche 1. Il Presidente dell Assemblea regola la discussione dando la parola agli amministratori, ai sindaci e a coloro che l abbiano richiesta a norma del presente articolo. 2. I legittimati all esercizio del diritto di voto possono chiedere la parola su ciascun argomento posto in discussione una sola volta facendo osservazioni e chiedendo informazioni. I legittimati all esercizio del diritto di voto possono altresì formulare proposte. La richiesta può essere avanzata fino a quando il Presidente dell Assemblea non ha dichiarato chiusa la discussione sull argomento oggetto della stessa. 3. Il Presidente stabilisce le modalità e l ordine degli interventi.

4. La durata massima degli interventi può essere prestabilita, con effetto vincolante per tutti i soci, dal Presidente dell Assemblea, se lo ritiene necessario - al fine di garantire che l Assemblea possa concludere i propri lavori in un unica riunione - in considerazione dell oggetto, della rilevanza dei singoli argomenti posti in discussione nonché del numero dei richiedenti la parola. 5. Il Presidente dell Assemblea o, su suo invito, gli amministratori, i sindaci e coloro che lo assistono ai sensi dell art. 2, comma 2, rispondono, di norma, su ciascun argomento all ordine del giorno al termine di tutti i relativi interventi. 6. Coloro che hanno richiesto la parola hanno facoltà di breve replica. 7. Ultimati gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente dell Assemblea dichiara chiusa la discussione. ARTICOLO 7 Sospensione dei lavori 1. Nel corso della riunione il Presidente dell Assemblea, ove ne ravvisi l opportunità, può sospendere i lavori, per un breve periodo di tempo, motivando la decisione. ARTICOLO 8 Poteri del Presidente dell Assemblea 1. Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e l esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, il Presidente dell Assemblea può togliere la parola qualora l intervenuto parli senza averne facoltà o continui a parlare trascorso il tempo massimo di intervento predeterminato dallo stesso Presidente. 2. Il Presidente dell Assemblea può togliere la parola, previo richiamo, nel caso di manifesta non pertinenza dell intervento all argomento posto in discussione. Il Presidente può togliere la parola in tutti i casi in cui l intervenuto pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi. 3. Qualora uno o più intervenuti impediscano ad altri la discussione oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dei lavori, il Presidente richiama all ordine e all osservanza del presente Regolamento. Ove tale richiamo risulti vano, il Presidente può disporre l allontanamento dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione delle persone precedentemente ammonite. ARTICOLO 9 Operazioni preliminari alla votazione 1 Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente dell Assemblea riammette all Assemblea i titolari di diritto di voto che fossero stati allontanati durante la fase di discussione. 2. Il Presidente dell Assemblea può disporre che la votazione su ogni singolo argomento all ordine del giorno avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o di alcuni di essi.

ARTICOLO 10 Votazione 1. Le votazioni dell Assemblea vengono effettuate di regola per alzata di mano. Se lo ritiene opportuno, il Presidente dell Assemblea stabilisce diversa modalità di votazione, purché non a scrutinio segreto, eventualmente fissando il termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto. 2. Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente dell Assemblea, anche avvalendosi del segretario, dichiara all Assemblea i risultati delle votazioni. ARTICOLO 11 Chiusura dei lavori 1. Esaurito l ordine del giorno, il Presidente dell Assemblea dichiara chiusa l adunanza. ARTICOLO 12 Disposizioni finali 1. Oltre a quanto previsto nel presente Regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l esercizio dei diritti da parte degli intervenuti. 2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del codice civile, delle leggi speciali in materia e dello Statuto. ***************** In sede di avvisi di convocazione delle assemblee di Impregilo S.p.A. vengono usualmente fornite informazioni del seguente tenore: ai sensi dell art. 14 dello statuto sociale, per essere ammessi all assemblea i soci devono chiedere l apposita comunicazione degli intermediari abilitati al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. al più tardi due giorni non festivi prima di quello stabilito per l adunanza; gli Azionisti possessori di azioni Impregilo S.p.A. non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione e chiedere il rilascio della documentazione sopra citata.