REGOLAMENTO CACCIA AL CINGHIALE Art.1 FINALITA Il presente disciplinare regola l attività venatoria al cinghiale su tutto il territorio venabile dell ATC CN3 Roero in base alla DGR 17 del 6/5/13 Linee guida per la gestione e il prelievo del cinghiale nella Regione Piemonte, al fine di raggiungere e mantenere una densità compatibile con le esigenze di salvaguardia delle colture agricole, di tutela delle altre specie selvatiche, per consentire il prelievo in sicurezza ed il consumo delle carni dei selvatici abbattuti nel rispetto delle norme vigenti. Art. 2 PROGRAMMAZIONE FAUNISTICO VENATORIA a) Su tutto il territorio dell ATC CN 3 Roero è possibile esercitare l attività venatoria al cinghiale in squadre autorizzate dal Comitato di Gestione. b) Ogni cacciatore regolarmente ammesso nell ATC CN 3 puo partecipare alla formazione delle squadre. c) La caccia al cinghiale è consentita in forma individuale ove non siano presenti nella zona squadre autorizzate alla caccia di tale specie e nelle Aree di Caccia Specifica. d) L intero territorio dell ATC CN3, per motivi di sicurezza e per una corretta, responsabile gestione della specie puo essere suddiviso in zone affidate alle squadre autorizzate in funzione delle caratteristiche del territorio e delle scelte gestionali che si vogliono intraprendere. e) La caccia al cinghiale vista la conformità del territorio, l alta densità di abitanti e l intensa rete di comunicazioni stradali, per motivi di sicurezza è autorizzata esclusivamente con l utilizzo di un fucile ad anima liscia e a munizione a palla. Art. 3 FORMAZIONE ED AMMISSIONE DELLE SQUADRE a) Ogni cacciatore regolarmente ammesso puo aggregarsi alle squadre presenti sul territorio. b) Ogni squadra per essere riconosciuta dev essere composta di almeno 15 cacciatori. c) La squadra esercita l attività venatoria in un solo ATC o CA e ciascun componente puo appartenere per l intera stagione venatoria ad una sola squadra in ambito regionale. d) La richiesta di ammissione della squadra deve essere presentata dal capo squadra entro il 31 maggio di ogni anno, su apposito modulo fornito dall ATC e deve contenere: il nominativo del capo squadra, di due vice capo squadra e dei componenti della squadra. Ad ogni nominativo deve seguirne le complete generalità, la residenza, il numero della licenza di caccia e la firma di adesione. e) Unitamente alla richiesta di ammissione dovrà essere versata la quota di partecipazione economica per la caccia al cinghiale in squadra, stabilita di anno in anno dal Comitato di Gestione e versata congiuntamente da tutti i componenti della squadra entro il 31 maggio di ogni anno presso un conto corrente preventivamente indicato. f) Il mancato pagamento od il ritardo dello stesso comporterà l esclusione della squadra. g) Ogni squadra ha la facoltà di redigere un proprio regolamento interno che tutti i soci cacciatori iscritti devono rispettare.
Art.4 ATTIVITA VENATORIA a) La caccia in squadra al cinghiale è esercitata con il metodo della battuta e con l uso di mute di cani da seguita. b) La squadra per essere validamente costituita ai fini della battuta deve operare con la presenza di almeno 12 cacciatori iscritti regolarmente sul registro di caccia. c) I cacciatori che nel corso dell anno, salvo giustificati motivi, non abbiano partecipato ad almeno 6 giornate di caccia, perdono il diritto di iscriversi per la stagione successiva ad una qualsiasi squadra autorizzata dall'atc CN3. d) Il capo squadra ed i suoi vice devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla D.G.R. 125 del 1/08/08, o aver partecipato ad un periodo di formazione che consenta loro di essere a conoscenza della biologia e gestione del cinghiale dei metodi di raccolta biometrici, tecniche di controllo della specie e maneggio delle armi. e) Il capo squadra potrà accettare l ammissione occasionale di cacciatori fino ad un massimo di 5 per cacciata, purchè siano regolarmente ammessi all esercizio venatorio all interno dell ATC CN3 e non iscritti ad altre squadre. f) Il capo squadra, od in sua assenza un suo vice, deve essere sempre presente durante lo svolgimento della battuta garantendo il regolare svolgimento della stessa, adempiendo a tutte le formalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, dal presente regolamento e da ogni altra disposizione emanata dal Comitato di Gestione dell ATC CN3. g) Ogni cacciatore iscritto alla squadra, dovrà essere in possesso del tesserino Regionale rilasciato o timbrato dall ATC CN3 sul quale sia evidente l appartenenza alla squadra e sul quale deve annotare la giornata di caccia. h) Il capo squadra dovrà annotare tutti i partecipanti alla battuta sul registro di caccia al cinghiale e sul modulo 1/A che dovrà essere imbucato nell apposita cassetta predisposta dall ATC od inviato via fax o e mail presso l ufficio dell Ambito, entro l ora successiva a quella indicata sul tesserino regionale. Chi non rispetta tale obbligo non potrà esercitare la caccia al cinghiale in quella giornata. i) All inizio della stagione venatoria ogni squadra dovrà essere dotata del registro di caccia al cinghiale appositamente predisposto dalla Regione Piemonte e suddiviso per giornate. j) Il registro di caccia al cinghiale dovrà essere compilato diligentemente in ogni sua parte e dev essere sempre in possesso del capo caccia e sempre disponibile per ogni controllo. k) Tale registro dovrà essere restituito presso al sede dell Ambito entro il 15 gennaio di ogni anno. l) Il capo squadra dovrà annotare tutti i partecipanti sul modello 1/A (inizio battuta) ed 1/B (termine battuta) ed imbucarli o trasmetterli all Ambito. m) Fino alla compilazione del modello 1/B nessun cacciatore potrà abbandonare la squadra (salvo casi di forza maggiore o giustificato motivo entrambi eventualmente documentabili) n) Ogni squadra dovrà essere dotata di idoneo strumento per rilevare il peso degli animali abbattuti e quindi indicarlo nell apposito registro di caccia. o) I capi abbattuti in base alle vigenti disposizioni sanitarie previste dalla DGR 13 del 12/12/11 devono essere sottoposti ad esame trichinoscopico, con consegna dei reperti al servizio veterinario dell ASL CN2 Alba-Bra. p) Anche il cacciatore singolo è tenuto a recapitare i campioni prelevati dal capo abbattuto al servizio veterinario dell ASL CN2 Alba-Bra.
Art. 5 PARTECIPAZIONI OCCASIONALI a) Si intende cacciatore occasionale colui che intende partecipare come invitato alla battuta della squadra che non risulta già componente alla presentazione della lista di ammissione presentata entro il 31 maggio. b) Il cacciatore occasionale deve essere in regola con la quota di partecipazione caccia al cinghiale versata dai singoli componenti della squadra stessa. c) Il capo squadra od il suo vice potranno iscrivere alla battuta sino ad un massimo di 5 cacciatori invitati purchè ammessi all esercizio venatorio all interno dell Ambito. d) I partecipanti occasionali concorrono alla formazione del numero minimo di consistenza effettiva per lo svolgimento della cacciata. e) Anche i partecipanti occasionali devono essere annotati sul registro di caccia prima dell inizio della battuta. Art. 6 PARTECIPAZIONE ECONOMICA a) Tutti i cacciatori che intendono esercitare l attività venatoria al cinghiale in squadre autorizzate od a singolo, devono versare una quota di partecipazione aggiuntiva da destinarsi prioritariamente al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole così come stabilito dalla vigente DGR 18 del 26/2/13. b) L importo della quota aggiuntiva di partecipazione è stabilita annualmente dal Comitato di Gestione. c) In base ai danni arrecati dalla fauna selvatica, il Comitato di Gestione puo prevedere ai sensi di legge, un ulteriore quota economica a capo abbattuto ed a recupero avvenuto. Art. 7 ZONE DI GESTIONE a) Il Comitato di Gestione come previsto dalla DGR 17 del 6/5/13, suddivide il proprio territorio in zone di caccia che assegna ad ogni singola squadra autorizzata responsabilizzandola per tutto l anno per la prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica. b) Nella zona data in gestione alla squadra è possibile svolgere battute all interno di A.C.S. esclusivamente mediante preventivo avviso, all ufficio dell ATC da parte del caposquadra. Tale avviso anche telefonico dovrà avvenire entro le ore 12.00 del giorno antecedente la battuta. c) Il Comitato di Gestione puo revocare il territorio assegnato alla squadra che non collabora per la costante prevenzione dei danni arrecati alle colture agricole della zona assegnata. d) Il Comitato di Gestione puo revocare l autorizzazione a squadre i cui cacciatori iscritti nel registro di caccia giornaliero abbattono specie diverse dal cinghiale. Art. 8 DISPOSIZIONI OPERATIVE a) L attività venatoria di caccia al cinghiale dev essere segnalata ed antecedente rispetto all orario di apertura della caccia indicato sul tesserino regionale tramite l esposizione di tabelle riportanti la dizione CACCIA AL CINGHIALE IN ATTO, poste lungo le strade od i sentieri di accesso alla zona di caccia. Le tabelle devono essere obbligatoriamente rimosse al termine della battuta.
b) La squadra è considerata presente ed operativa se provvede ad apporre le tabelle di cui al punto a, almeno un ora prima della battuta di caccia. La mancata esposizione o rimozione delle tabelle a cacciata dichiarata chiusa o l assenza della squadra comporta la possibilità per il singolo cacciatore di accedere all area. c) Ad eccezione dei tracciatori, tutti gli altri componenti della squadra, in attesa di essere posizionati alle varie poste, devono rimanere obbligatoriamente presso la casa di caccia e non possono in alcun modo svolgere qualsiasi altro tipo di attività venatoria. d) Per una maggior sicurezza ciascun partecipante alla cacciata e sino al termine della stessa, deve indossare un abbigliamento appariscente e ben visibile sia sul capo, che sul corpo anteriormente e posteriormente. e) Il capo squadra dovrà sistemare i componenti della squadra in poste distanti da vie di comunicazione, centri abitati, macchine agricole operanti e dovrà obbligatoriamente sospendere la battuta ogni volta che non esistono condizioni di sicurezza. f) Anche il cacciatore singolo ha l obbligo di indossare un abbigliamento appariscente per il capo ed il corpo. Art. 9 CACCIA IN FORMA INDIVIDUALE a) Il cacciatore a singolo autorizzato puo esercitare la caccia al cinghiale su tutto il territorio dell ATC CN3 salvo che nelle zone interessate da una battuta in atto da parte delle squadre autorizzate. b) L autorizzazione di caccia a singolo è subordinata alla presentazione di una domanda su apposito modulo predisposto dall ATC CN3. c) Alla domanda dovrà essere contestuale il versamento della quota aggiuntiva prevista e stabilita dal Comitato di Gestione. d) Al cacciatore singolo autorizzato l Ambito consegnerà il contrassegno da apporre al capo abbattuto e una scheda autorizzativa predisposta dall ATC su cui il cacciatore annota la giornata e l orario di inizio e fine cacciata e i dati biometrici dei capi prelevati. Il cacciatore è obbligato a segnalare la propria presenza imbucando una parte della scheda nelle apposite cassette segnalate in precedenza. Chi non rispetta tale obbligo non sarà considerato cacciatore singolo e non potrà svolgere la caccia al cinghiale. e) Deve inoltre compilare un registro di caccia dove annotare i dati biometrici dei capi abbattuti, da consegnarsi all ATC entro il 15 gennaio successivo alla data di chiusura della caccia al cinghiale. f) L obbligo di indossare un abbigliamento appariscente e ben visibile sia anteriormente che posteriormente; g) Il divieto di detenere munizione spezzata durante la giornata e l orario di caccia annotato sulla scheda autorizzativa. h) Il cacciatore singolo non può accedere alle aree di caccia specifica (ACS). Art. 10 INTERVENTI DI CONTROLLO STRAORDINARI a) Su specifica richiesta degli agricoltori, l ATC CN 3 o l Amministrazione Provinciale possono richiedere alla squadra competente per territorio battute di caccia durante la stagione venatoria o con interventi di controllo durante gli altri mesi dell anno, quando a seguito di richieste di risarcimento danni e susseguenti verifiche, si riscontri una particolare concentrazione in tali aree. b) In caso in cui anche con le suddette attività di controllo in battuta, non si raggiungessero i risultati auspicati dall ATC CN3 o dall Amministrazione Provinciale, in termini di
contenimento demografico dei cinghiali o riduzione dei danni, si provvederà con interventi di controllo notturni anche ad oltranza eseguiti da personale di vigilanza abilitato. c) Nel caso in cui gli stanziamenti Regionali e Provinciali non siano piu sufficienti a coprire le spese di rimborso dei danni alle colture provocate dai cinghiali, il Comitato di Gestione si riserva di aumentare proporzionalmente la quota eccedente per la caccia al cinghiale in squadre od a singolo. Art. 11 DIVIETI APPLICABILI a) Fermo restando i divieti previsti dalla legge nazionale nr.157/92 e della legge Regionale nr.5 del 4/5/12 art.40, nelle zone ricadenti nella disciplina di cui al presente regolamento è vietato: b) Detenere od usare munizionamento spezzato per tutto il periodo della durata della cacciata. c) Utilizzare un fucile ad anima rigata. d) Abbattere nell ATC CN3, per tutto il periodo della battuta un capo diverso dal cinghiale. e) Esercitare la caccia in squadra senza il capo caccia od un suo vice. f) Esercitare la caccia in squadra in un numero inferiore al minino di legge ovvero 12. g) Esercitare la caccia al cinghiale senza aver apposto nei termini i cartelli di battuta al cinghiale in corso. h) Esercitare la caccia al cinghiale sia in squadra che a singolo senza abbigliamento ad alta visibilità i) Esercitare la caccia al cinghiale in altra zona da quella assegnata, salvo invito specifico di un'altra squadra autorizzata dall A.T.C.. j) Inseguire ed abbattere un cinghiale nella zona di un'altra squadra, anche se scovato e ferito nella propria zona di competenza; è ammesso solamente il recupero dei cani con fucile scarico e in custodia; il caposquadra deve in questo caso avvisare il capocaccia della squadra interessata e prendere diretti accordi per il recupero del selvatico. Qualora il capo ferito trovi rifugio all interno di aree protette, il relativo recupero deve avvenire alla presenza di personale di vigilanza preposto.. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa prevista dall art.40 comma 5 lett. dd della Legge Regionale nr. 5 del 4/5/2012. Bra 15 luglio 2013 Il Presidente GALLESE Alfonso