REGOLAMENTO COMUNALE DELL'AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA



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Transcript:

REGOLAMENTO COMUNALE DELL'AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 26 novembre 1998

INDICE Titolo I - Disciplina Generale Art. 1 - oggetto del regolamento; Art. 2 - richiamo a disposizioni normative ed a documenti di prassi amministrativa; Titolo II - Esercizio del potere di autotutela Art. 3 - potere di esercizio dell'autotutela; Art. 4 - funzionario responsabile competente a procedere al riesame dell'atto in via di autotutela; Art. 5 - richieste di annullamento di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento; Art. 6 - ipotesi di annullamento dell'atto amministrativo; Art. 7 - ipotesi di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento; Art. 8 - ipotesi di revoca dell'atto amministrativo; Art. 9 - conclusione del procedimento di riesame; Art. 10 - adempimenti degli uffici; Titolo III - Norme finali Art. 11 - entrata in vigore; 2

TITOLO I DISCIPLINA GENERALE Art. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del potere di autotutela amministrativa, al fine di regolare i casi in cui il responsabile del procedimento possa procedere all'annullamento, alla revoca degli atti illegittimi od infondati avvero alla rinuncia dell'impugnazione. Art. 2 Richiamo a disposizioni normative Ed a documenti di prassi amministrativa 1. Le disposizioni del presente regolamento tengono conto delle norme contenute nell'art. 68, comma 1, del D.P.R. 27.03.92, n. 287, recante il Regolamento degli Uffici e del Personale del Ministero delle Finanze, nell'art. 2 quater della legge 30.11.94, n. 656, di conversione del decreto legge 30.09.94, n. 564, recante disposizioni urgenti in materia fiscale. 2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, valgono le disposizioni contenute nelle leggi e decreti di cui al comma 1. TITOLO II ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA Art. 3 Potere di esercizio dell'autotutela 1. Il Comune può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento, alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento o alla revoca dei propri atti, senza che vi sia necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio ed anche nel caso in cui il provvedimento notificato sia divenuto definitivo per decorso del termine previsto per proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Savona; 2. Nei casi di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, si può procedere all'annullamento o alla rinuncia 3

all'imposizione in caso di autoaccertamento per i soli motivi sui quali non si sia pronunciata sul merito la commissione tributaria provinciale; Art. 4 Funzionario responsabile competente a procedere al riesame dell'atto in via di autotutela 1. La competenza del potere di autotutela è attribuita: a. al responsabile della gestione dei singoli tributi; b. al soggetto che sia stato espressamente delegato dal Comune alla gestione esterna di tributi comunali, con apposito provvedimento formale; Art. 5 Richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento 1. Le richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento presentate dai contribuenti, devono essere indirizzate all'ufficio del Comune che ha emesso l'atto di cui si chiede l'annullamento o che ha attivato il procedimento di accertamento; 2. Le richieste di cui al comma 1 non comportano alcun dovere, da parte dell'ufficio, di riesaminare il provvedimento emesso o di interrompere ogni attività di accertamento già iniziata; Art. 6 Ipotesi di annullamento dell'atto amministrativo 1. L'atto amministrativo può essere annullato quando il responsabile del procedimento del riesame individua uno dei seguenti vizi di legittimità: a. un errore di persona; b. un evidente errore logico o di calcolo; c. un errore sul presupposto dell'imposta o della tassa; d. una doppia imposizione; e. la mancata considerazione di pagamenti di imposte e tasse regolarmente eseguiti; f. la sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolati, precedentemente negati; g. l'errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal funzionario responsabile del tributo; Art. 7 4

Ipotesi di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento 1. Il Comune può rinunciare all'imposizione in caso di autoaccertamento qualora, durante l'attività di accertamento, venga riscontrata la sussistenza di uno dei vizi individuati, a titolo esemplificativo, nell'art. 6 del presente regolamento; 2. Se durante l'esplicazione dell'attività di accertamento l'ufficio tributi del comune abbia proceduto a compiere ispezioni o verifiche presso il contribuente o abbia inviato a quest'ultimo questionari, lo abbia invitato ad esibire documenti o ogni altra ipotesi in cui lo abbia portato a conoscenza dell'inizio dell'attività di accertamento nei suoi confronti, deve essere data al contribuente formale comunicazione della rinuncia all'imposizione; Art. 8 Ipotesi di revoca dell'atto amministrativo 1. Ove già non sussistano i vizi di cui all'art. 6 del presente regolamento, il Responsabile del procedimento può annullare l'atto amministrativo se: a. i costi amministrativi connessi all'accertamento, alla riscossione e alla difesa delle pretese tributarie sono superiori all'importo del tributo, delle sanzioni e degli altri eventuali oneri accessori; b. vi è un indirizzo giurisprudenziale in materia sufficientemente consolidato o un parere o interpretazione ministeriale che siano orientati in modo contrario alle pretese avanzate dal Comune, tanto da far presumere la probabile soccombenza dell'ente; Art. 9 Conclusione del procedimento del riesame 1. Il procedimento del riesame del provvedimento amministrativo si conclude con l'emissione dell'atto di annullamento o di revoca adeguatamente motivato; 2. La rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento deve essere esplicitata in apposito provvedimento, adeguatamente motivato; Art. 10 5

Adempimenti degli Uffici 1. Dell'eventuale annullamento, rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento o revoca è data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso; TITOLO III NORME FINALI Art. 11 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.1999. 6