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Provincia di Biella Comune di Borriana COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 61 OGGETTO: Servizio pubblico di distribuzione gas metano gestito da Edigas Esercizio Distribuzione Gas S.p.A. Presa d atto obbligo di prosecuzione nella gestione sino alla prossima gara d ambito Approvazione atto di sintesi dei criteri per la definizione concordata del Valore Industriale Residuo degli impianti. L anno duemilatredici, addì trenta del mese di dicembre alle ore 14,00 nella sala delle adunanze. Previa l osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione in materia, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale: All appello risultano i Signori: N. NOMINATIVO CARICA PRESENTI ASSENTI 1 MORETTI DOTT.SSA MARINA SINDACO X 2 GUERRIERO FRANCESCA ASSESSORE X 3 BERNA DARIO ASSESSORE X 3 Assiste all adunanza il Segretario Comunale Sig. Rosso dr. Luigi, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Moretti d.ssa Marina, assume la presidenza, nella sua qualità di Sindaco, e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto sopra indicato, ed espone la seguente proposta di deliberazione:

Il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Borriana, esaminata la proposta di deliberazione di cui all oggetto, esprime parere favorevole di regolarità tecnica e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza della presente azione amministrativa, ai sensi dell art. 49 del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall art. 3 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012. Borriana, 30.12.2013 Il responsabile del servizio tecnico f.to Gianluca Benedetto Il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Borriana, esaminata la proposta di deliberazione di cui all oggetto, dà atto di non dover esprimere alcun parere di regolarità contabile della presente azione amministrativa, ai sensi dell art. 49 del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall art. 3 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012, in quanto non comportante alcun riflesso diretto o indiretto sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio. Borriana, 30.12.2013 Il responsabile del servizio finanziario f.to Federico Gariazzo LA GIUNTA COMUNALE Premesso che: - con Contratto rep. n. 208 del 02/07/1987 il Comune di Borriana ha concesso in esclusiva alla Società Esercizio Distribuzione Gas S.A.S. (ora Edigas Esercizio Distribuzione Gas S.p.A.) l affidamento del pubblico servizio di distribuzione del gas nel territorio comunale per 30 anni a partire dal primo gennaio successivo a quello di inizio della prima erogazione del gas; - successivamente, con Deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 19/12/1996, la predetta convenzione è stata modificata in talune sue parti ed il relativo termine di scadenza è stato differito al 31/12/2030; - come noto, a seguito dell entrata in vigore del D.Lgs. 164/2000 (c.d. Decreto Letta ), della Legge 239/2004, della Legge 51/2006 (di conversione del D.L. 273/2005) e della Legge 222/07, che, in sede di conversione del D.L. 159/2007, vi ha introdotto l art. 46-bis, nonché della Legge 244/07 che a sua volta ha modificato l art. 46-bis, il settore della distribuzione del gas naturale ha subito profonde modificazioni tra le quali la riduzione ex lege dei termini di scadenza naturale contrattualmente stabilita, determinando importanti alterazioni degli equilibri contrattuali in corso; - più precisamente, l art. 15, comma 5, del Decreto Letta aveva anticipato al 31 dicembre 2005 (c.d. periodo transitorio base ) la scadenza delle concessioni in essere al momento dell entrata in vigore del decreto stesso e la cui scadenza naturale si sarebbe collocata oltre quella data; - l art. 15, comma 7, del Decreto Letta ha previsto degli incrementi automatici del periodo transitorio base al ricorrere di alcune condizioni e in particolare un incremento di due anni nel caso in cui, almeno un anno prima del 31 dicembre 2005, il capitale privato costituisca almeno il 40% del capitale sociale (art. 15, comma 7, lett. c); - la Legge 239/04, entrata in vigore il 28 settembre 2004, ha fissato al 31 dicembre 2007 la scadenza del periodo transitorio base e allo stesso tempo ha riconosciuto all ente locale affidante o concedente la facoltà di prorogare, per ragioni di pubblico interesse, di un ulteriore anno il periodo transitorio, quale risultante dal periodo transitorio base sommato alle proroghe automatiche di cui al comma 7 dell art. 15, D.lgs. 164/2000; - l art. 23, commi 1 e 2, D.L. 273/2005 (convertito nella Legge 51/2006) ha confermato e definitivamente chiarito la portata delle disposizioni della Legge 239/2004, fissando definitivamente al 31 dicembre 2009 il termine del periodo transitorio base e confermando la possibilità di proroga discrezionale da parte dell Ente locale;

- L art. 46-bis del D.L. 159/2007 (convertito con modificazioni in Legge 222/2007), ha sancito il principio dell affidamento del servizio con gare per Ambiti Territoriali Minimi (Atem), demandando a successivi provvedimenti la definizione di dettaglio di detta tipologia di procedure di selezione. In particolare ha stabilito che, con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero per i Rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, su proposta dell Autorità per l Energia Elettrica e il Gas e sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, sarebbero stati determinati gli Atem per lo svolgimento delle gare per l affidamento del servizio di distribuzione del gas; - l art. 23 bis, comma 1, D.L. 112/2008, come modificato dall art. 15, D.L. 135/2009, convertito con modificazioni dalla Legge 166/2009, ha poi previsto che gli ambiti territoriali minimi di cui al comma 2 del citato articolo 46 bis venissero determinati, entro il 31 dicembre 2012; - nel contesto normativo ora descritto, con Deliberazione di Giunta comunale n. 31 del 29/09/2010, il Comune ha deciso di concedere a Edigas di proseguire nella gestione del servizio sino al 31/12/2013 nelle more dell individuazione degli ATEM ed in attesa della successiva predisposizione della procedura di gara. Nel medesimo atto si attestava uno dei principali parametri per la valutazione del valore industriale residuo degli impianti (VIR), definendosi la vita tecnica utile delle reti distributive in 60 anni; - la scelta dell Amministrazione ha poi trovato un ulteriore avvallo ai sensi dell art. 24, comma 4, D.Lgs. 93/2011 con il quale è stato fatto espresso divieto ai Comuni di bandire gare singole, ivi essendosi, infatti e al contrario, previsto come obbligatorio attendere necessariamente l avvio delle gare per ambiti territoriali ottimali, mantenendo, nelle more, il gestore uscente nella gestione del servizio al fine di garantirne la continuità secondo quanto stabilito dall art. 14, comma 7, del Decreto Letta; - la norma predetta ha superato il vaglio di legittimità costituzionale della Corte Costituzionale (Sent. n. 134/2013); - dunque, ai sensi del combinato disposto degli art. 14, comma 7 del D.Lgs. 164/2000, 24, comma 4 del D.Lgs. 93/2011 e 37, comma 2 del D.L. 83/2012, è attualmente vigente l obbligo per il Distributore di proseguire la gestione del servizio, senza soluzione di continuità, sino al subentro del nuovo gestore come identificato all esito della gara d ambito; - oltre al D.Lgs. 93/2011 (c.d. terzo pacchetto energia ), in adempimento dei precetti normativi sono stati emanati i seguenti provvedimenti: il D.M. 1 aprile 2011 il Decreto 19 gennaio 2011 avente ad oggetto: Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale ; in data 5 maggio 2011, il D.M. 21 aprile 2011 Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell art. 28 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas ; in data 29 ottobre 2011 è entrato in vigore il D.M. 18 ottobre 2011 Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale ; l 11 febbraio 2012 è entrato in vigore il D.M. 12 novembre 2011 n. 226 recante Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 ; successivamente, in attuazione delle disposizioni di cui al DM 226, l AEEG ha emanato i provvedimenti regolamentari di competenza atti a precisare gli aspetti operativi di dettaglio; infine, con DM 05/02/2013, è stato approvato il testo del contratto tipo che regolerà i rapporti tra il gestore d ambito e la Stazione Appaltante successivamente all aggiudicazione;

- di recente, il D.L. 69/2013 (c.d. Decreto del Fare ) ha, tra l altro, sancito la perentorietà dei termini per l indizione delle gare di cui all Allegato 1 del D.M. 226/2011, meglio precisando i poteri sostitutivi della Regione (e/o del MISE) e prevedendo una penalizzazione economica per quei Comuni che non rispettino dette scadenza; - il Comune di Borriana è inserito nell Atem Biella, rispetto al quale la Stazione Appaltante è stata identificata nel Comune di Biella; - sebbene ad oggi il nuovo sistema di gare d ambito di cui all art. 46 bis, comma 3, D.L. 159/07 e ss.mm.ii. possa ritenersi definito nei suoi aspetti principali, è certo che alla data del 31/12/2013 non si perverrà all indizione della gara; - alla luce di quanto sopra ed al fine di consentire il tempestivo avvio della procedura di gara, evitando ogni possibile contenzioso, vi è la necessità di avviare le attività necessaria ad addivenire quanto prima ad una stima concordata del Valore Industriale Residuo (V.I.R.) degli impianti di distribuzione a servizio del territorio comunale, secondo il metodo della stima industriale come fissato sia dall art. 24 del R.D. 2578/1925 che dal DPR 902/1986 e come ora esplicitamente sancito dal DM 226/2011 (il quale, sul punto, all art. 5, codifica una disciplina di carattere suppletiva/integrativa rispetto alle intese delle Parti); - vi è quindi l esigenza di definire i relativi parametri/aspetti fondamentali, con particolare riferimento al/ai prezziari da applicarsi in modo che la valorizzazione possa conseguire ad una mera operazione matematica, data dall applicazione dei prezzi e dei criteri di stima definiti allo stato di consistenza. Considerato che: - con comunicazione del 20/12/2013, pervenuta il 23/12/2013 (prot. n. 3822), Edigas Esercizio Distribuzione Gas S.p.A., facendo seguito a taluni contatti informali con l Amministrazione e/o con gli Uffici Comunali, evidenziando come siano attualmente in corso le attività di esatta determinazione della consistenza, ha proposto di addivenire alla stima condivisa, mediante l approvazione preventiva dei principali criteri di redazione della stima; - in tale nota, il Distributore, ha quindi trasmesso un atto di sintesi dei criteri medesimi; - lo stesso, Allegato sub 1 alla presente Deliberazione, appare congruo ed in linea con le prescrizioni sia legislative (R.D. 2578/1925 che dal DPR 902/1986), che regolamentari (DM 226/2011) ed è quindi condivisibile ed accettabile per il Comune. Dato atto che il presente atto non richiede alcun impegno di spesa. Visti i pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati. Visto l art. 32 della Legge 142/90 così come recepito nel TUEL. Visto lo Statuto comunale Con votazione palese favorevole e unanime DELIBERA 1. di prendere atto che Edigas Esercizio Distribuzione Gas S.p.A., ai sensi del combinato disposto art. 14, comma 7 del D.Lgs. 164/2000, 24, comma 4 del D.Lgs. 93/2011 e 37, comma 2 del D.L. 83/2012, è obbligata alla gestione e dunque permarrà nel rapporto del servizio di distribuzione del gas senza soluzione di continuità fino all esito della gara d ambito; 2. di approvare l atto di sintesi dei criteri di redazione della stima del Valore Industriale Residuo degli impianti di distribuzione gas a servizio del territorio comunale, Allegato sub 1 alla presente;

3. di demandare ai competenti uffici comunali ed in particolare al responsabile del servizio tecnico di promuovere l eventuale contraddittorio con il Gestore onde addivenire ad una valorizzazione condivisa, la cui congruità sarà infine vagliata dalla Giunta comunale e nel caso formalizzata con atto pubblico amministrativo ai sensi dell art. 11 del DPR 902/1986; 4. di notificare il presente atto ad Edigas Esercizio Distribuzione Gas S.p.A., mediante invio a mezzo pec della relativa copia conforme. Successivamente, al fine di rendere immediatamente operativo il presente deliberato Con votazione unanime favorevole espressa palesemente D E L I B E R A di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art.134 c.4 D.Lgs.267/2000 e s.m.i.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO Il Sindaco F.to Marina dr.ssa Moretti Il Segretario Comunale F.to Luigi dott. Rosso Gli Assessori : F.to Francesca Guerriero F.to Dario Berna ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N. 50 Reg. Pubblic. RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. è stata affissa all'albo Pretorio oggi e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. Borriana, lì 24/02/2014 Il Messo Comunale F.to Federico Gariazzo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione in data odierna ai Capigruppo consiliari, come previsto dall art.125 D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii. Borriana, lì 24/02/2014 Il Responsabile del Servizio Amministrativo F.to Federico Gariazzo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------