COMUNE DI PROSERPIO PROVINCIA DI COMO Regolamento per lo svolgimento di attività di volontariato Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 42 del 17.12.2014 1
INDICE Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento Art. 2 Criteri generali Art. 3 Attività di formazione Art. 4 Doveri del volontario Art. 5 Gratuità delle prestazioni Art. 6 Distintivo di riconoscimento Art. 7 Modalità di affidamento degli incarichi Art. 8 Requisiti dei volontari Art. 9 Assicurazione Art.10 Rinvio ed entrata in vigore 2
Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento Il Comune di Proserpio volendo garantire nell ambito del proprio territorio attività solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva forme di collaborazione con volontari singoli iscritti in apposito elenco. E volontariato il servizio reso dai cittadini in modo continuativo attraverso prestazioni volontarie e gratuite, individualmente o in gruppi, svolte sul territorio comunale per il perseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge nr.266 dell 11 agosto 1991 e dalla Legge Regionale nr.1 del 14 febbraio 2008, il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina degli interventi di attuazione delle varie forme di utilizzo istituzionale del volontariato tra persone residenti in Proserpio, per scopi di pubblico interesse, in connessione con lo sviluppo o diffusione dei servizi comunali sul territorio dell Ente. Per favorire la spontaneità, aspetto tipico del volontariato, si adotteranno meccanismi di impiego il più possibile agili e flessibili. Il controllo sarà affidato al Sindaco o ad un Assessore Comunale da lui delegato che si avvarrà dell ausilio del competente ufficio comunale. I volontari disponibili saranno impiegati nei servizi che l Amministrazione Comunale attiverà per far fronte ad esigenze di pubblico interesse. Art. 2 Criteri generali L instaurazione di rapporti con i singoli volontari non può comportare la soppressione di posti in dotazione organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette. L Amministrazione Comunale non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità, o comunque attività che possano compromettere l incolumità psico-fisica in relazione alle caratteristiche individuali dei volontari. Il Comune non può avvalersi dell opera volontaria dei propri dipendenti. Art. 3 Attività di formazione Qualora le attività di cui all art.1 richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dei volontari impiegati, l Amministrazione s impegna a fornire occasioni concrete di formazione ed aggiornamento. I volontari nello svolgimento di dette attività sono tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra, secondo modalità da concordare. I volontari devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato. Art. 4 Doveri del volontario Ciascun volontario è tenuto a: a) svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza ed in conformità con le direttive impartite dal Responsabile di riferimento del Comune; b) rispettare gli orari di attività prestabiliti; c) tenere un comportamento improntato alla massima correttezza; d) collaborare con gli Amministratori ed i dipendenti comunali; 3
e) informare tempestivamente il Responsabile dell Amministrazione di eventuali interruzioni nello svolgimento dell attività e di tutti i fatti e circostanze che richiedono l intervento del personale comunale. Ciascun volontario è personalmente responsabile qualora ponga in essere, anche per colpa, comportamenti aventi natura di illecito penale. L Amministrazione Comunale ed i dipendenti comunali sono sollevati da ogni responsabilità nei confronti di terzi qualora il volontario si renda responsabile di tali comportamenti. Art. 5 Gratuità delle prestazioni L attività dei singoli volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l attività svolta, qualora preventivamente autorizzate dal Responsabile dell Amministrazione. Art. 6 Distintivo di riconoscimento I volontari impiegati in attività solidaristiche devono essere provvisti, a cura dell Amministrazione, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell utenza o comunque della cittadinanza. Art. 7 Modalità di affidamento degli incarichi Al fine di favorire la più ampia partecipazione alle attività di volontariato, la presentazione della richiesta al Comune potrà avvenire in qualsiasi momento dell anno. Il conferimento dell incarico avverrà da parte del Sindaco o dell Assessore Comunale da lui delegato, con comunicazione scritta a seguito della valutazione dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle singole attività effettuato dall ufficio comunale competente. L affidamento deve essere sottoscritto da parte del volontario che si impegna a rispettare le disposizioni del presente Regolamento e le eventuali particolari condizioni di svolgimento dell incarico che verranno indicate. L incarico è revocabile in qualsiasi momento per recesso di una delle parti o, su proposta del Sindaco o dell Assessore comunale delegato, per sopravvenuta e manifesta inidoneità del volontario. Art. 8 Requisiti dei volontari Per poter ottenere un incarico ai sensi del presente Regolamento, gli interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti essenziali: 1) non avere procedimenti penali in corso; 2) avere l idoneità psico-fisica e culturale allo svolgimento dell incarico, in relazione alle caratteristiche operative proprie dello specifico incarico. 4
Art. 9 Assicurazione Tutti i volontari impiegati saranno assicurati, attraverso polizza cumulativa, a copertura dei rischi di morte, infortunio, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi (RCT) conseguenti alle attività svolte. Art. 10 Rinvio ed entrata in vigore Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa nazionale e regionale. Il presente Regolamento entra in vigore con le modalità previste dal vigente statuto comunale. 5