PROCEDURA DI ACCESSO AI PROGETTI INFRASTRUTTURALI DEPOSITATI PRESSO REGIONE LOMBARDIA D.G. Infrastrutture e Mobilità ART. 1 - OGGETTO DELL ACCESSO 1. Il presente documento disciplina, al fine di pervenire ad una semplificazione della procedura, l esercizio del diritto di accesso ai progetti infrastrutturali depositati presso Regione Lombardia D.G. Infrastrutture e Mobilità, allo scopo di attuare il principio di partecipazione, trasparenza e imparzialità dell attività amministrativa, nel contemperamento del diritto alla riservatezza dei terzi. 2. Il diritto d accesso può essere esercitato in presenza di motivazione che consiste in un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale si chiede l accesso. 3. Non sono regolamentate dalla presente procedura eventuali istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell operato di Regione Lombardia. 4. Regione Lombardia non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare richieste di accesso o richieste successive allo stesso. 5. L accesso, di cui al presente provvedimento, si esercita solo su atti progettuali già formalmente depositati presso Regione Lombardia D.G. Infrastrutture e Mobilità non anche nei riguardi di atti in formazione. 6. Nei periodi di pubblicazione e accesso ai progetti finalizzati all approvazione degli stessi o comunque all assunzione di provvedimenti previsti dalla legislazione, l accesso è regolamentato dagli specifici avvisi e disposizioni rese pubbliche ai sensi di legge. ART. 2 - ACCESSO INFORMALE L'accesso può essere esercitato in via informale dal soggetto che ha titolo per accedere agli atti mediante richiesta verbale, alla D.G. Infrastrutture e Mobilità, qualora, in base alla natura del documento richiesto, non risulti l'esistenza di contro interessati, e l interessato indichi tutti gli elementi che, anche a un esame sommario, ne legittimano il diritto richiesto. La richiesta così formulata è esaminata immediatamente e accolta mediante l esibizione del documento. Qualora il responsabile del procedimento ritenga che non sia possibile l esercizio del diritto di accesso informale invita il richiedente a presentare domanda formale.
ART. 3 - ACCESSO FORMALE Il soggetto interessato può richiedere l accesso formale presentando istanza di accesso, utilizzando il modulo Richiesta di accesso ai progetti pubblicato sul sito della Giunta Regionale Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità Accedi ai progetti. Le richieste firmate, datate e corredate di copia di Documento di Identità devono essere presentata alla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - Regione Lombardia - Piazza Città di Lombardia, 1-20124 Milano con le seguenti modalità: via telematica esclusivamente attraverso la propria casella di Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo: infrastrutture_e_mobilita@pec.regione.lombardia.it.; via fax al n. 02-6765.5703 o 02-6765.5689; attraverso il servizio postale; consegnata al Protocollo generale di Regione Lombardia (Palazzo Lombardia Viale Restelli, 2 Milano); La richiesta è protocollata da Regione Lombardia. ART. 4 - ISTRUTTORIA 1. Il responsabile del procedimento dell accesso (che è il dirigente della Struttura che detiene stabilmente il progetto o che ha proceduto comunque alla sua archiviazione) provvede ad istruire la domanda, in particolare: a) accerta l identità del richiedente; b) verifica la legittimazione ad esercitare il diritto di accesso da parte del richiedente. c) valuta la motivazione addotta dal richiedente ed, in generale, l ammissibilità dell istanza; d) verifica che vi sia indicato in modo dettagliato i documenti/cartografia oggetto della richiesta; d) verifica l esistenza di eventuali controinteressati; e) cura ogni comunicazione con il richiedente e i controinteressati; f) adotta, se competente, l emissione dell atto finale e le determinazioni endoprocedimentali in ordine alla richiesta di accesso. 2. Se il responsabile del procedimento individua soggetti controinteressati è tenuto a dare comunicazione agli stessi mediante raccomandata, per via telematica o tramite fax.
3. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche via fax o per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, il responsabile del procedimento, dopo aver accertato l'avvenuta ricezione della comunicazione, provvede in ordine alla richiesta di accesso. 4. Il procedimento di accettazione dell istanza deve concludersi nel termine di 30 giorni dalla protocollazione dell istanza formale, fatti salvi i casi di sospensione o differimento. 5. L'atto di accoglimento della domanda di accesso contiene: l'indicazione dell'ufficio presso cui rivolgersi, degli orari di disponibilità dell Ufficio medesimo dove reperire i documenti richiesti, del nominativo del responsabile del procedimento; l indicazione della procedura di accesso al mezzo informatico o telematico tramite creazione di aree riservate dedicate per la visualizzazione dei documenti richiesti previo invio di link associati a jumbo mail. nonché del termine entro cui l accesso agli atti può essere esercitato. ART. 5 - MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO Il diritto d accesso ai progetti deve essere esercitato entro trenta giorni dalla comunicazione di accoglimento dell istanza di accesso, salvo diversa disposizione. Trascorso detto termine senza che il richiedente abbia esercitato il diritto d accesso accordato, per ottenerlo nuovamente, deve essere presentata una nuova richiesta. Il soggetto interessato è tenuto alla sottoscrizione e consegna della dichiarazione di avvenuto accesso, utilizzando il modulo Dichiarazione di avvenuto accesso ai progetti reperibile sul sito della Giunta Regionale Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità Accedi ai progetti. Dopo aver presentato istanza con la modalità di cui all art.3 e ad avvenuta istruttoria di cui all art. 4 è possibile esercitare il diritto di accesso ai progetti a carattere gratuito con le seguenti modalità: ACCESSO ON-LINE Invio al soggetto richiedente dei documenti richiesti con il servizio Jumbo Mail che tramite un link testuale permette al destinatario di scaricare i files (fino a 250 MB) che deve ricevere. I destinatari non dovranno essere abilitati al servizio per ricevere gli allegati.
SEDUTA DI ACCESSO AGLI ATTI Consultazione presso Regione Lombardia D.G. Infrastrutture e Mobilità, in uno spazio idoneo, dei progetti infrastrutturali depositati presso la D. G. stessa. Per l attività di cui sopra è tenuto un registro, anche informatico, relativo alle domande di accesso agli atti, nel quale sono riportati, per ogni domanda di accesso, i seguenti dati: a. - generalità del soggetto che esercita il diritto d accesso; b. - documenti richiesti c. - data di presentazione; d. - generalità del responsabile del procedimento; e. - data di comunicazione delle modalità di esercizio del diritto di accesso; f. - data e documenti visionati, generalità del soggetto che procede alla visione; g. - modalità di rilascio delle copie h. - data e documenti dei quali sia stata rilasciata copia e generalità del soggetto consegnatario dei documenti; i. - indicazione delle somme riscosse per la ricerca e la riproduzione degli atti amministrativi. Nel registro sono indicati gli estremi dell atto di differimento o di diniego. Viene fissato appuntamento in agenda per permettere lo svolgimento della seduta d accesso. Se il richiedente accederà mediante delegato questo dovrà essere munito di delega. ART. 6 - ESTRAZIONE DI COPIE - COSTI DI RIPRODUZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO Il rilascio di copie è subordinato al rimborso dei costi da corrispondere a Regione Lombardia come dettagliato nel d.d.s. n. 1806 del 1 marzo 2010 e potranno essere corrisposti:
direttamente all ufficio preposto della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità che provvederà successivamente a versarli alla Struttura Ragioneria e Bilancio; mediante versamento sul c/c postale n. 481275 intestato a: Regione Lombardia - Banca Intesa - Tesoreria della Regione Lombardia - via Pirelli n. 16/a - Milano con causale "Rilascio copie progetti D.G. Infrastrutture e Mobilità. ART. 7 - DINIEGO E DIFFERIMENTO DELLA DOMANDA DI ACCESSO 1. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta l amministrazione entro dieci giorni ne da comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento, PEC ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tal caso il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta. 2. Il diniego e la limitazione formale, a cura del Responsabile del Provvedimento sono motivati e comunicati all interessato, con riferimento specifico alla normativa, al regolamento o disposizioni amministrative, alle circostanze di fatto e di diritto per cui la domanda non può essere accolta. Il diniego alla domanda di accesso non è soggetto al preavviso di rigetto previsto dall art. 10bis della L. n. 241/1990. L'atto che dispone l'esclusione, il differimento e le necessarie limitazioni, reca sempre la motivazione con specifico riferimento alla normativa vigente, alla categoria di interessi e alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta. ART. 8 - ATTI SOTTRATTI ALL ACCESSO Il diritto di accesso è escluso per tutti gli atti e documenti di cui all articolo 24 della L. n. 241/1990. ART. 9 - NORME DI COORDINAMENTO 1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Procedura, si applicano tutte le norme vigenti in materia. 2. La modifica di norme legislative vigenti o l emanazione di nuove disposizioni normative sono di immediata applicazione ed abrogano le disposizioni incompatibili del presente documento. 3. E vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo. Ogni violazione comporta l applicazione della sanzione amministrativa, prevista dalla normativa vigente. 4. Sono in ogni caso fatte salve eventuali responsabilità civili e penali.