I l b i l a n c i o d e s e r c i z i o Articolo 2214 c.c. IV Direttiva CEE Bilancio d esercizio



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I l b i l a n c i o d e s e r c i z i o Articolo 2214 c.c. Tutte le imprese commerciali sono obbligate a tenere il libro giornale, il libro degli inventari e a redigere il bilancio d esercizio. Questo obbligo si differenzia a seconda della forma giuridica che l impresa assume: impresa individuale; società di persone; società di capitali. IV Direttiva CEE La IV direttiva CEE, recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. 9/4/1991, concerne i conti annuali delle società di capitali, detta le forme sul bilancio d esercizio, sulla relazione degli amministratori, sui criteri di valutazione, sulla pubblicità del rendiconto annuale. Ha concesso agli stati membri della CEE di adottare per lo Stato Patrimoniale sia la forma a sezioni divise, sia quella scalare; la nostra legislazione ha adottato la forma a sezioni divise, di solito rappresentata a sezioni; la sezione a sinistra è stata denominata attivo e la sezione a destra passivo. Per il Conto Economico la direttiva ha concesso agli Stati membri CEE due diverse forme e due diverse configurazioni. Per quanto riguarda la forma il Conto Economico può essere redatto in forma orizzontale a due sezioni oppure in forma verticale detta scalare. Per quanto riguarda la configurazione è concesso di scegliere tra quella a valore e costo della produzione e quella a ricavi e costi della produzione venduta. Bilancio d esercizio Il bilancio d esercizio è un documento di derivazione contabile mediante il quale gli amministratori forniscono la rappresentazione della situazione contabile e finanziaria della società al termine del periodo amministrativo e del risultato economico conseguito nell esercizio. Bilancio nelle aziende individuali e nelle società di persone Nelle imprese individuali e nelle società di persone il bilancio è un documento interno all impresa redatto dagli amministratori per fornire periodiche informazioni ai soci, nel caso di società, o al proprietario, nel caso di impresa.. Il codice civile non prevede che sia portato a conoscenza dei terza, tuttavia deve essere conservato ai fini di eventuali accertamenti sulla dichiarazione fiscale dei redditi e può essere richiesto in visione dalle banche in sede di istruttoria per la concessione di fidi. Alcune società di persone, anche se non obbligate, certificano il bilancio per dare prestigio alla società. Il bilancio coincide con la situazione contabile finale distinta in Stato patrimoniale e Conto economico. Bilancio d esercizio nelle società di capitali Nelle società di capitali il bilancio d esercizio è un documento, redatto dagli amministratori e approvato dall assemblea dei soci, che deve essere portato a conoscenza dei terzi attraverso la sua pubblicazione, resa obbligatoria dalla legge. È un documento a valenza esterna a cui sono interessati i creditori, i dipendenti, i fornitori, i clienti, gli ufficiali fiscali, i potenziali finanziatori, le autorità pubbliche. Viene regolato dal codice civile che individua i criteri di valutazione, la forma, i contenuti, e le modalità di approvazione e pubblicazione. In dette società il bilancio d esercizio si compone di tre parti: stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa. 1

Bilancio in forma abbreviata art. 2435 c.c. Per le società di capitale di dimensioni minori la legge prevede alcune semplificazioni nella redazione del bilancio che riguardato lo Stato patrimoniale e la Nota integrativa. Gli amministratori possono redigere il bilancio d esercizio in forma abbreviata quando, per il secondo esercizio consecutivo, la società non abbia superato due dei seguenti limiti: - totale dell attivo dello Stato patrimoniale 4700 milioni di lire, corrispondenti a 2427347,43 euro; - ricavi delle vendite e delle prestazioni 9500 milioni di lire, corrispondenti a 4906340,54 euro; - dipendenti occupati in media durante l esercizio 50 unità. Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; dalle voci B I e B II dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; nelle voci C II dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo. Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal n. 10 dell'art. 2426 e dai nn. 2, 3, 7, 9, 10,12,13, li, 15,16 e 17 dell'art. 2427; le indicazioni richieste dal n. 6 dell'art. 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio. Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai nn. 3 e 4 dell'art. 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione. STATO PATRIMONIALE IN FORMA ABBREVIATA (art. 2435 bis c.c.) Attivo Passivo A) Crediti verso soci A) Patrimonio netto per versamenti ancora dovuti I Capitale sociale II Riserva da sopraprezzo delle azioni B) Immobilizzazioni III Riserva di rivalutazione I Immobilizzazioni immateriali IV Riserva legale Costi storici V Riserva per azioni proprie in portafoglio - Fondi ammortamento e svalutazioni VI Riserve statutarie II Immobilizzazioni materiali VII Altre riserve Costi storici VIII Utili (perdite) portati a nuovo - Fondi ammortamento e svalutazioni IX Utile (perdita) dell esercizio III Immobilizzazioni finanziarie C) Attivo circolante B) Fondi per rischi e oneri I Rimanenze II Crediti Di cui esigibili oltre l esercizio Successivo....euro III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni IV Disponibilità liquide C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato D) Debiti di cui esigibili oltre l esercizio Successivo....euro D) Ratei e risconti E) Ratei e risconti 2

Funzioni del bilancio Il bilancio d esercizio nelle società di capitali svolge un importante funzione informativa nei confronti dei soggetti interni ed esterni che hanno relazioni con l impresa. E un documento amministrativo che collega la gestione passata con quella futura; è uno strumento di conoscenza della gestione e dei suoi risultati per gli amministratori della società; è uno strumento di comunicazione di informazioni di carattere economico, finanziario e patrimoniale nei confronti di una molteplicità di soggetti che in vario modo sono interessati agli andamenti aziendali e che si collegano sia all interno dell azienda, sia all esterno di essa, come le banche e gli altri finanziatori. Principi contabili I principi contabili, dettati da un apposita commissione di dottori commercialisti ad integrazione e chiarimento del codice civile, sono i criteri, le procedure e i metodi di applicazione, che stabiliscono le modalità di contabilizzazione degli eventi di gestione, i criteri di valutazione e quelli di esposizione dei valori in bilancio. Relazioni accompagnatore e pubblicità del bilancio Devono essere allegate al bilancio la relazione sull andamento della gestione e la relazione sul collegio sindacale. La prima è redatta dagli amministratori che forniscono un resoconto sull andamento dell impresa, sulle politiche perseguite, sui piani e sui programmi futuri aziendali; l altra esprime un proprio parere sulla tenuta della contabilità. Se la società è quotata in borsa, il bilancio deve essere accompagnato da un apposita relazione, effettuata da una società di revisione, contenente un giudizio sul bilancio. Il bilancio e i documenti a esso allegati devono restare depositati in copia presso la sede della società durante i quindici giorni che precedono l assemblea, affinché i soci possano prenderne visione. Entro trenta giorni dall approvazione, una copia del bilancio deve essere depositata a cura degli amministratori presso l ufficio del Registro delle imprese o spedita a mezzo lettera raccomandata. Le società quotate in borsa hanno l obbligo di trasmettere alla CONSOB una copia del bilancio approvato utilizzando vie telematiche. Inoltre poiché le informazioni fornite anno scadenza annuale, ritenuta insufficiente rispetto alle esigenze del mercato mobiliare, la legge impone alle società quotate in borsa di redigere anche una relazione trimestrale e una relazione semestrale. La prima ha carattere descrittivo e deve indicare l andamento della gestione, l altra è composta dai prospetti contabili e da un commento. I prospetti contabili sono formati dallo Stato patrimoniale, limitando il contenuto alle sole voci precedute da numeri romani, e dal Conto Economico, limitando il contenuto alle sole voci precedute da numeri arabi. Il commento deve consentire agli investitori di giudicare con consapevolezza l evoluzione dell attività e il risultato della società, deve indicare i fattori che hanno influito sulla gestione e sul risultato del periodo considerato e deve permettere di effettuare un raffronto con i dati del periodo precedente. Sistema informativo di bilancio Il sistema informativo di bilancio include: Bilancio d esercizio composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa; Informazioni supplementari composte da un prospetto delle variazioni del patrimonio netto e da un rendiconto finanziario; Documenti accompagnatori composti da una relazione della gestione, una relazione dei sindaci e una relazione della società di revisione. 3

Clausola generale art. 2123 c.c. Gli amministratori devono redigere il bilancio d esercizio, costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell esercizio. Il bilancio è chiaro quanto sono rigorosamente osservate le disposizioni del codice civile che disciplinano la struttura e il contenuto, seguendo l ordine e la classificazione delle voci. La rappresentazione veritiera impone ai redattori di applicare regole di valutazione uniformi nel tempo e coerenti con i criteri stabiliti dal codice civile interpretati, quando necessario, alla luce dei princìpi contabili di generale accettazione. Il bilancio è corretto quando è privo di arbitrio, agli è imposta l applicazione delle regole con lealtà e buona fede. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, il bilancio deve fornire le indicazioni supplementari necessarie allo scopo. Principi di redazione art. 2423 bis c.c. La redazione del bilancio è regolata dai princìpi dettati dall art. 2423 bis del codice civile, che riguardano: il principio della continuità e della prudenza: il bilancio deve essere redatto presupponendo la continuità dell attività aziendale. La prudenza comporta l imputazione nell esercizio delle perdite presunte, ma non degli utili che, all atto della redazione del bilancio, non sono ancora certi e definitivi. il principio della competenza economica: la competenza economica delle operazioni prevale sulla loro manifestazione finanziaria. Per questo motivo a fine esercizio si devono redigere le scritture di assestamento. il principio della valutazione analitica: gli elementi patrimoniali devono essere indicati separatamente. È vietato anche compensare valori di segno opposto. È fatta eccezione per le compensazioni contabili che sono alla base della struttura dei prospetti dello Stato patrimoniale e del Conto economico (per esempio le immobilizzazioni che sono al netto dei fondi ammortamento). il principio della costanza: la legge impone la costanza dei criteri di valutazione nel tempo per evitare che vengano alterati i risultati di bilancio e per poter comparare i dati risultanti da un esercizio all altro. Si può derogare a questo principio, purché sia garantita la trasparenza, solo in casi eccezionali. La Nota integrativa deve contenere le motivazioni della deroga e indicarne l influenza sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico. Struttura dei prospetti art. 2423 ter c.c. Lo Stato patrimoniale e il Conto economico delle società di capitali devono essere redatti secondo gli schemi previsti dall art. 2423 ter del c.c. a forma, struttura e contenuto obbligatori. Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli artt. 2424 e 2425. Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel 2 comma dell'art. 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento. Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli artt. 2424 e 2425. Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente del l'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa. Sono vietati i compensi di partite. 4

L obbligatorietà del contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico consente di confrontare i bilanci di imprese diverse ma operanti nello stesso settore e i bilanci di più esercizi di una medesima impresa. I prospetti devono essere redatti a stati comparati, vale a dire con due apposite colonne dove, per ogni voce, sono indicati ali importi dell esercizio precedente e quelli dell esercizio in chiusura. Il confronto tra dati di esercizi contigui fornisce importanti informazioni sulle dinamiche dei valori aziendali. Stato patrimoniale art. 2424 c.c. SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE (art. 2424 c.c.) ATTIVO A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata. B) Immobilizzazioni: I. Immobilizzazioni immateriali: 1) costi di impianto e di ampliamento; 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità; 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 5) avviamento; 6) immobilizzazioni in corso e acconti; 7) altre. II. Immobilizzazioni materiali: 1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinario; 3) attrezzature industriali e commerciali; 4) altri beni; 5) immobilizzazioni in corso e acconti. III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo: 1) partecipazioni in: a. imprese controllate; b. imprese collegate; c. imprese controllanti; d. altre imprese; 2) crediti: a. verso imprese controllate; b. verso imprese collegate; c. verso controllanti; d. verso altri; 3) altri titoli; 4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo. immobilizzazioni (B) C) Attivo circolante: I. Rimanenze: 1) materie prime, sussidiarie e di consumo: 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 3) lavori in corso su ordinazione; 4) prodotti finiti e merci; 5) acconti. II. III. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1) verso clienti; 2) verso imprese controllate; 3) verso imprese collegate; 4) verso controllanti; 5) verso altri. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 1) partecipazioni in imprese controllate; 2) partecipazioni in imprese collegate; 3) partecipazioni in imprese controllanti; 4) altre partecipazioni; 5) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo; 5

6) altri titoli. IV. Disponibilità liquide: 1) depositi bancari e postali; 2) assegni; 3) danaro e valori in cassa. attivo circolante (C) D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti. A) Patrimonio netto: I. Capitale II. Riserva da sopraprezzo delle azioni III. Riserve di rivalutazione IV. Riserva legale V. Riserva per azioni proprie in portafoglio VI. Riserve statutarie VII. Altre riserve, distintamente indicate VIII. Utili (perdite) portati a nuovo IX. Utile (perdite) dell'esercizio PASSIVO B) Fondi per rischi e oneri: 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; 2) per imposte; 3) altri. C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo; 1) obbligazioni; 2) obbligazioni convertibili; 3) debiti verso banche; 4) debiti verso altri finanziatori; 5) acconti; 6) debiti verso fornitori; 7) debiti rappresentati da titoli di credito; 8) debiti verso imprese controllate; 9) debiti verso imprese collegate; 10) debiti verso controllanti; 11) debiti tributari; 12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 13) altri debiti. E) Ratei e risconti con separata indicazione dell'aggio su prestiti. Le voci dello Stato patrimoniale sono classificate in base all analisi funzionale, con riguardo: Alla destinazione economica per le voci dell attivo, raggruppate in quattro classi; Alle fonti di finanziamento per le voci del passivo, raggruppate in cinque classi. Le classi sono contrassegnate da lettere alfanumeriche maiuscole. A) Crediti verso soci B) Immobilizzazioni C) Attivo circolante D) Ratei e risconti Attivo Passivo A) Patrimonio netto B) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato C) Fondi rischi per oneri D) Debiti E) Ratei e risconti 6

Alle classi si aggiungono le sottoclassi contrassegnate da numeri romani e le voci contrassegnate da numeri arabi. Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto. Conto economico art. 2425 c.c. 7 SCHEMA DI CONTO ECONOMICO (art. 2425 c.c.) A) Valore della produzione: 4) ricavi delle vendite e delle prestazioni; 5) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; 6) variazioni dei lavori in corso su ordinazione; 7) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni; 8) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio. B) Costi della produzione: 9) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; 10) per servizi; 11) per godimento di beni di terzi; 12) per il personale: a. salari e stipendi; b. oneri sociali; c. trattamento di fine rapporto; d. trattamento di quiescenza e simili; e. altri costi; 13) ammortamenti e svalutazioni: a. ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; b. ammortamento delle immobilizzazioni materiali; c. altre svalutazioni delle immobilizzazioni; d. svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide; 14) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; 15) accantonamenti per rischi; 16) altri accantonamenti; 17) oneri diversi di gestione. Differenza tra valore e costi della produzione (A-B). C) Proventi e oneri finanziari: 18) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate; 19) altri proventi finanziari; a. da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti; b. da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni; c. da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni; d. proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti; 20) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti. (15-16-17). D) Rettifiche di valore di attività finanziaria: 21) rivalutazioni: a. di partecipazioni; b. di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c. di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni. 22) svalutazioni: a. di partecipazioni; b. di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni; c. di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni. delle rettifiche (18-19). E) Proventi e oneri straordinari: 23) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5; 24) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14 e delle imposte relative a esercizi precedenti. delle partite straordinarie (20-21). Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E);

25) imposte sul reddito dell'esercizio; 26) (risultato dell'esercizio); 27) (rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie); 28) (accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie); 29) utile (perdita) dell'esercizio Il codice civile stabilisce lo schema obbligatorio del Conto economico regolandone la forma, le configurazione e il contenuto. La legge italiana ha optato per la redazione del Conto Economico redatto in forma verticale che consente di evidenziare i risultati intermedi di gestione, secondo la configurazione a valore e costo della produzione. I ricavi e i costi devono essere elencati all interno di cinque raggruppamenti contrassegnati da lettere alfabetiche maiuscole. In relazione a ciascun raggruppamento va indicato il totale che si ottiene per somma algebrica delle voci componenti. Ciascuna voce di ricavo o di costo è contraddistinta da un numero arabo; per talune voci è prevista un ulteriore suddivisione in sottovoci, corrispondente a lettere minuscole dell alfabeto. Tale scrittura consente di evidenziare i componenti del reddito dell esercizio suddivisi in aree distinte: area della produzione. Sono compresi i costi e i ricavi attinenti alla gestione caratteristica, vale a dire la gestione tipica esercitata dall impresa, e costi e ricavi della gestione accessoria. area finanziaria. Sono compresi sia i componenti finanziari in senso stretto che i componenti della gestione finanziaria accessoria. area straordinaria. Sono compresi i componenti straordinari del reddito cioè estranei rispetto la gestione ordinaria della società. Criteri di valutazione art. 2426 c.c. Il criterio del costo è posto come limite massimo delle valutazioni; sono ammesse delle eccezioni solo in casi del tutto particolari e, comunque, con menzione nella Nota integrativa. È stato scelto questo criterio poiché è di facile applicabilità ed è quello che lascia meno dubbi e minor spazio agli apprezzamenti soggettivi. Nota integrativa art. 2427 c.c. Gli schemi del bilancio (Stato patrimoniale e Conto economico) devo essere accompagnati da note, che hanno lo scopo di favorirne l intelligibilità, aggiungere ulteriori informazioni e motivare le scelte effettuate. La nota integrativa deve indicare: 1) i criteri di valutazione applicati nelle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione in euro dei valori in moneta estera, dando opportune spiegazioni sull eventuale modifica dei criteri di valutazione applicati e sulle scelte adottate; 2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio; 3) la composizione delle voci costi di bilancio e di ampliamento, costi di ricerca, sviluppo e pubblicità, nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento. L indicazione obbligatoria della composizione di detti oneri aventi unità pluriennale, unito all obbligo del consenso del collegio sindacale per la loro iscrizione nell attivo patrimoniale e a quello di accantonare a riserva una quota di utili pari ai costi non ancora ammortizzati, consente di preservare l integrità del patrimonio aziendale tutelando i terzi; 4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo, in particolare, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni e gli accantonamenti;. Lo Stato 8

patrimoniale è redatto a stati comparati; devono essere indicati i movimenti avvenuti durante l anno, al fine di spiegare le variazioni tra valore finale e iniziale. 5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito; 6) la distinzione, per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie. Nello Stato patrimoniale le attività e le passività non sono classificate secondo i criteri, rispettivamente, della liquidabilità e della esigibilità ma secondo quelli della destinazione economica degli impieghi e della provenienza delle fonti. Dal prospetto di bilancio si possono trarre limitate informazioni di natura finanziaria; che possono dunque essere completate con la Nota integrativa. 7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile nonché la composizione della voce "altre riserve; 8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce; 9) l ammontare degli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime; 10) se significativa, la classificazione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche; 11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni diversi dai dividendi 12) l analisi di alcune componenti del risultato economico: la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'art. 2425, n. 17 relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri; la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari" del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile; i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie; 13) altre informazioni di carattere qualitativo e quantitativo: il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria; l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci; il numero, il valore nominale e i diritti di ciascuna categoria di azioni. 9