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N. xxxx/05 R.A.C.C. R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Udine, sezione civile, composto dai Signori Magistrati: Dott. EDOARDO COLA PRESIDENTE Dott. GIANFRANCO PELLIZZONI GIUDICE Rel. Dott. MIMMA GRISAFI GIUDICE ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di 1 grado iscritta al n. 2277/05 R.A.C.C. DA A, quale legale rappresentante dello Studio Associato B & Partners Studio Associato di commercialisti di rag. C, dr. D e dr. E, con i procc. avv. Francesco Santini e avv. Marco Covre del Foro di Pordenone per mandato a margine del ricorso - ATTORE - CONTRO Fallimento F S.R.L., con il proc. e dom. avv. Andrea Mondini per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta - CONVENUTO - OGGETTO: Opposizione allo stato passivo. Causa iscritta a ruolo il 22/04/05. Relatore il G.I. dr. Pellizzoni CONCLUSIONI 1

Per l attore: Chiedono che, previa revoca del decreto del G.D. del 18 marzo 2005, la B & Partners, ovvero il dott. A, venga ammessa al passivo dell intestato fallimento per l importo complessivo di 17.699,45, di cui 14.749,54 di imponibile ed 2.949,91 di IVA, il tutto con il riconoscimento del privilegio di cui all art. 2751 bis n. 2 c.c., il tutto oltre spese di lite interamente rifuse. Per la convenuta: Con riserva di meglio esplicitare le tesi svolte nel prosieguo del giudizio, concludersi allo stato per il rigetto del ricorso. Spese rifuse. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il dott. A quale associato dello studio B & PARTNERS STUDIO ASSOCIATO DI COMMERCIALISTI ha proposto opposizione allo stato passivo del fallimento F S.r.l. per non essere stato ammesso al passivo del fallimento per prestazioni professionali svolte nei mesi di ottobre e novembre 2004 per conto della fallita F srl per l importo di 17.699,45 ( 2.942,91 per IVA), come da parcella di data 21.12.2004. Resiste la curatela negando la spettanza del richiesto onorario professionale, sull assunto che l asserita attività non era stata svolta su incarico della società fallita, ma piuttosto di clienti dello stesso A, che erano interessati a entrare nella compagine societaria e che la prestazione in quanto riferibile allo studio associato non poteva godere del privilegio di cui all art. 2751 bis, n. 2 cod. civ. Radicatosi il contraddittorio, prodotti documenti e esperita l istruttoria, la causa veniva assegnata a sentenza sulle riportate conclusioni. 2

MOTIVI DELLA DECISIONE L opposizione è fondata e va pertanto accolta, avendo il A dimostrato di aver svolto le attività per cui si controverte, quale membro dello studio associato B: & Partners, in favore della fallita F srl, alla luce dei testi escussi, che hanno tutti confermato che il A e i suoi collaboratori di studio, pur avvalendosi anche di documentazione gia predisposta dal ing. G ( finalizzata all eventuale ingresso nella F della finanziaria Friulia spa), aveva studiato un piano di salvataggio della società, cercando di reperire dei possibili soci interessati a fare ingresso nella stessa, apportando dei capitali che potevano consentirne il rilancio, anche se tale tentativo non aveva avuto esito positivo, avendo alla fine tutti gli imprenditori contattati declinato l offerta. In particolare i testi hanno riferito come l incarico di occuparsi della crisi della F srl e anche di stendere una relazione sulla situazione patrimoniale gli fosse stato conferito dall amministratore della società fallita e dalla stessa avv, H, che difendeva la società nei procedimenti pendenti davanti a questo Tribunale sia ex art. 2409 cod. civ., sia per la dichiarazione di fallimento e che aveva necessità di essere supportata da un commercialista per gli aspetti di natura prettamente contabile ed economica, che interessavano la società poi fallita. Anche gli altri testi escussi hanno infine confermato di essere stati contattati dal A per un eventuale loro ingresso nella compagine societaria, riferendo di vari colloqui avuti con lo stesso professionista e della loro decisione di non entrare nel capitale della società. 3

L opponente ha pertanto dimostrato che il suo associato dr. A aveva svolto l incarico professionale di cui chiede il pagamento e non vi è contestazione sul quantum (v. parcella asseverata in atti). La curatela ha altresì contestato la richiesta di privilegio in quanto lo studio associato di cui faceva parte il A, che si era insinuato al passivo del fallimento, non poteva godere del privilegio riservato al solo professionista come persona fisica, ma tale tesi è infondata. E noto che il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità e anche di merito, prima dell abrogazione del divieto contenuto nella legge 23.11.1939, n. 1815 e dell emanazione della legge 4.08.2006, n. 248 ( che ha reso ammissibile l esercizio dell attività professionale oltre che sotto la forma degli studi associati, anche sotto la forma delle società di persone), escludeva l applicabilità del privilegio alle prestazioni d opera intellettuale che fossero state effettuate da una società di professionisti, anche se svolte nella forma della società semplice. La Suprema Corte ha invero affermato che: il privilegio sui mobili previsto dall art. 2751 bis n. 2 c.c. non è applicabile ad una società di revisione contabile, atteso che tale norma fa riferimento esclusivo alla retribuzione del professionista (o prestatore d opera intellettuale) individuale e che l interpretazione estensiva di essa, a favore delle società che svolgono attività oggettivamente identiche e quelle delle professioni intellettuali protette (revisione e certificazione dei bilanci), non può aver luogo in considerazione della confusione, nell ambito societario, tra la renumerazione del capitale e della retribuzione del lavoro. Tale differente regolamentazione normativa manifestamente non si pone in contrasto col principio costituzionale di uguaglianza, 4

data la diversità delle situazioni in cui vengono svolte le rispettive attività (Cass. 14/04/1992, n. 4549) e anche che: il privilegio generale sui mobili del debitore, previsto dall art. 2751 bis n. 2 c.c., garantisce solo i compensi professionali spettanti al singolo professionista o prestatore d opera per il lavoro personale svolto, in forma autonoma, con esclusione di quei compensi che, sia pure in misura minima, contengano remunerazione di capitale; quest ultima ipotesi necessariamente ricorre nel caso di compensi dovuti a professionisti che esercitano la loro attività lavorativa nella forma della società semplice (Cass. 18/04/2000, n. 5002 e sempre per le società di persone anche App. Milano, 22.02.1985, in Fall., 1985, 1053, App. Torino 9.10.1987, GI,1989, I, 2, 505). Per contro un diverso orientamento riconosce il privilegio in questione anche alla società fra professionisti, quando vi sia riferibilità della prestazione al singolo professionista, come nel caso in esame (v. Trib. Roma, 22/07/1987, in Fall. 1987, 1303, Trib. Torino, 24/02/1987, ivi, 1988, 786, Trib. Modena, 31.03.1985, ivi, 1986, 176). L associazione non influisce infatti sulla personalizzazione della prestazione in quanto il cliente affida la pratica o ad un singolo professionista dello studio o allo studio associato, sapendo che la stessa potrà essere svolta indifferentemente da ogni componente dell associazione, sulla base del principio della rappresentanza reciproca ( v. Cass., 31.07.1987, n. 6636 secondo cui: Nell'ambito del rapporto che instaura tra il cliente e i professionisti associati di uno studio professionale, si presume che ciascuno di tali professionisti, nell'espletamento dello incarico ricevuto insieme con i 5

suoi colleghi, agisca, oltre che per sè, anche per gli altri, secondo il principio della rappresentanza reciproca, sicché, in Mancanza di esplicite limitazioni o previsioni in contrario, come il cliente che ha ricevuto la prestazione dai professionisti congiuntamente può corrispondere il compenso a uno solo di essi con effetti liberatori, così ciascuno dei professionisti è legittimato a chiedere l'intero compenso per l'opera prestata, ancorché sia sopravvenuta la morte di uno degli associati, trattandosi di rapporto di mandato e rappresentanza costituito anche nell'interesse del mandatario (art. 1723, secondo comma, cod. civ.);( v. anche da ultimo Cass. 22.03.2007, n. 6949 secondo cui: I professionisti che si associano per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività non trasferiscono per ciò solo all'associazione tra loro costituita la titolarità del rapporto di prestazione d'opera, ma conservano la rispettiva legittimazione attiva nei confronti del proprio cliente, sicché non sussiste una legittimazione alternativa del professionista e dello studio professionale). Alla luce di tali principi è pertanto chiaro che la prestazione professionale conferita allo studio associato rimane riferibile al professionista o ai professionisti che se ne sono occupati e che ciascun componente dello studio è legittimato a chiederne il pagamento in rappresentanza degli altri componenti dello studio, con effetti liberatori per il debitore, mentre il relativo credito gode del privilegio di cui all art. 2751 bis, n. 2 cod. civ. Anche le nuove disposizioni di cui all art. 24 della legge n. 266/97 che hanno abrogato il divieto di esercitare l attività professionale in forma societaria, previsto dall art. 2 della legge n. 1815/39 e di cui al d. l. n. 6

233/06, convertito in legge 4.08.2006, n. 248, che hanno all art. 2 ha abrogato il divieto di fornire all utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni fra professionisti, fermo restando che l oggetto sociale relativo all attività libero professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la prestazione specifica deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità, ( oltre che quelle di cui all art. 16 del d. lgs. n.96/2001 che hanno introdotto nel nostro ordinamento le società fra avvocati), confermano non solo la piena liceità dell attività svolta in forma associata, atteso l affidamento che il committente può fare in coloro che sono indicati nominativamente quali componenti della società, ma anche che l esercizio della professione in tale forma non è di alcun ostacolo al fatto che la prestazione sia comunque riferibile al singolo professionista o al gruppo di professionisti che l hanno realizzata e che ne sono anche responsabili. Ne consegue che la struttura collettiva dell ente, che può assumere esclusivamente la veste dello studio associato o della società di persone ( compresa anche la società semplice), priva di una vera personalità giuridica distinta dai singoli soci, nominativamente indicati, mantiene tutti i requisiti richiesti dall art. 2751 bis, n. 2 per l attribuzione del privilegio del professionista. Il ricorrente studio professionale va quindi ammesso al passivo del fallimento in privilegio ex art. 2751 bis, n. 2 per. 14.749,54 e per. 2.941,91, per IVA in chirografo, oltre agli accessori di legge. 7

Appare equa la compensazione delle spese, atteso che il ricorrente ha provato solo in corso di causa il conferimento dell incarico e la relativa attività svolta. P.Q.M. Il Tribunale fra le parti definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza reietta: - Ammette al passivo il ricorrente studio professionale per 14.749,54 ex art. 2751 bis, n. 2 e per 2.941,91 in chirografo, oltre agli accessori come per legge, compensando fra le parti le spese del giudizio. - Udine, 11/09/2007. Il Presidente: dr. Edoardo Cola Il Giudice est.: dr. Gianfranco Pellizzoni Il Cancelliere Depositato in Cancelleria il 8