CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PERIODO DAL 01/04/2016 AL 31/03/2018 SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MAZZANO E LA COOPERATIVA AI SENSI DELL ART. 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381
COMUNE DI MAZZANO Provincia di Brescia N. di Rep. CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MAZZANO E LA COOPERATIVA. PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER IL PERIODO DAL 01/04/2016 AL 01/04/2018, AI SENSI DELL ART. 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 8/11/1991, N. 381. REPUBBLICA ITALIANA L anno duemilasedici, il giorno del mese di ( / /2016), in Mazzano, nella Sede Municipale, avanti a me dott. Salvatore Labianca Segretario Generale sono comparsi: - arch. Paola Zancanato, nata a Milano il 15/12/1970, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di responsabile dell area lavori pubblici, servizi comunali, ecologia ed ambiente del Comune di Mazzano e pertanto esclusivamente per conto e nell interesse del Comune stesso che rappresenta ai sensi degli artt. 107, comma 3, lett. c) e 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000. Codice fiscale del Comune di Mazzano, di seguito denominato per brevità Ente: 00855610176; - il Sig.., nato a. (..) il., il quale interviene al presente atto in qualità di della COOPERATIVA., di seguito denominata per brevità Cooperativa, e pertanto in nome e per conto della Cooperativa stessa con sede in., via n.., codice fiscale e numero d iscrizione nel Registro delle Imprese di Brescia:, iscritta nella sezione B, al foglio, numero progressivo., dell Albo Regionale delle Cooperative Sociali e nel Registro
Prefettizio delle Cooperative - sezione al n... e sezione al n., come da decreto del Prefetto della Provincia di Brescia n. del... Detti comparenti, della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto. VISTI gli artt. 1,2,4,5,8,9 della legge 381/91 e l articolo 11 della legge regionale 21/2003; PREMESSO che Il Comune di Mazzano e la COOPERATIVA..stipulano la presente convenzione al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell art. 4 della legge 381/91 e successive modificazioni, in applicazione dei principi contenuti nell art. 5 della stessa legge 381/91; che con l affidamento alla Cooperativa delle attività oggetto della convenzione l Ente ha l obbiettivo di acquisire i servizi cimiteriali descritti nell allegato Capitolato d Oneri; che la scelta del convenzionamento con la Cooperativa è motivata dall intenzione dell Ente di creare opportunità lavorative per i soggetti svantaggiati di cui all art. 4 della legge 381/91; che permangano la Cooperativa è iscritta all Albo regionale ai sensi della legge, come da autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante ed allegata sotto la lettera A alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale; - che per il perseguimento degli scopi statutari finalizzati all inserimento
lavorativo di persone svantaggiate, la Cooperativa svolge, tra le altre, le seguenti attività: Servizi cimiteriali per gli Enti Pubblici; che la Giunta Comunale di Mazzano con la deliberazione n. in data / /2016 ha stabilito di affidare alla COOPERATIVA i servizi Cimiteriali per il periodo dal 01/04/2016 al 31/03/2018 alle condizioni di cui allo schema di convenzione approvato con la deliberazione stessa ed al capitolato d oneri allegato sotto la lettera B alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale; CIO PREMESSO in esecuzione della predetta deliberazione, tra le parti, come sopra costituite e rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 - Oggetto della convenzione E affidato alla Cooperativa lo svolgimento delle attività di seguito elencate: Servizi Ordinari: - inumazione del feretro e/o arti e feti di provenienza ospedaliera; - tumulazione dei feretri in loculi ad apertura frontale o laterale; - tumulazione dei feretri in tombe di famiglia in loculi ad apertura frontale o laterale; - tumulazione di resti mortali in ossario - tumulazione di ceneri in cella cineraria; - tumulazione di resti mortali e ceneri in tombe di famiglia; - inserimento di resti ossei o ceneri in loculi già occupati da un feretro; - pulizia delle aree cimiteriali e servizi igienici; - riordino e stesura ghiaietto nell area cimiteriale.
Servizi Straordinari: - Estumulazioni ordinarie e straordinarie; - Esumazioni ordinarie e straordinarie; - Inumazione feretri non mineralizzati; - Traslazione feretri all interno dello stesso cimitero; Art. 2 - Durata La presente convenzione ha durata dal 01/04/2016 al 31/03/2018. Art. 3 - Obblighi della Cooperativa La Cooperativa si impegna: a) ad organizzare l attività lavorativa impiegando in essa persone in condizione di svantaggio come previsto dall art. 4 della legge 381/91, rispetto alle quali viene previsto il progetto di cui all art. 4 della presente convenzione; b) ad impiegare per l espletamento delle attività, oggetto della presente convenzione, operatori in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell attività, dettagliati nell elenco, allegato sotto la lettera B alla presente convenzione quale parte integrante, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della Cooperativa e contenente tutte le informazioni possibili a definire la posizione e professionalità di ognuno (figura professionale, qualifica, livello, titolo di studio, ecc.). Il legale rappresentante della Cooperativa si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati e dichiara che la Cooperativa non impiega soci volontari per l espletamento delle attività oggetto della presente convenzione;
c) a nominare quale responsabile dello svolgimento delle attività il Sig. ----- --------------- nato a -------------- il --------------, avente la qualifica professionale di ---------- (----- livello) e quale responsabile degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate il Sig. ------------- nato a -------------- (------) il -----------, avente la qualifica professionale di ------- (- ------ livello); d) ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge; e) ad applicare a favore dei soci lavoratori subordinati condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i servizi, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo; f) ad applicare per tutte le persone svantaggiate inserite le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle
Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore; g) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro; h) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell Ente o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio; i) a garantire, sulla base del corrispettivo concordato, l assunzione di 2 (due) persone con contratto di lavoro a tempo parziale indicata dall Ente di concerto con la Cooperativa o - in assenza di indicazioni dell Ente entro 5 (cinque) giorni antecedenti la data di avvio del servizio - individuata dalla Cooperativa ed appartenente alle tipologie indicate dall art. 4 della legge 381/91, per tutta la durata della convenzione; j) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy; k) a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti nel capitolato d oneri allegato sotto la lettera C alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale; l) a trasmettere all Ente almeno ogni semestre una relazione sull'attività sociale, con un elenco nominativo delle persone svantaggiate inserite al lavoro, contenente per ognuna: la tipologia di svantaggio, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/part-time), la data di assunzione, il
numero delle giornate ritenute utili (effettiva presenza al lavoro, ferie, malattie e infortuni); m) sperimentare in collaborazione con l Ente attività di tirocinio osservativo orientativo presso le strutture gestite dalla stessa. Art. 4 - Progetti personalizzati di inserimento lavorativo Un referente designato dalla Cooperativa ed un rappresentante del Servizio inviante o dell Ente predisporranno un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate. Le modalità di intervento a favore delle persone svantaggiate inserite competono, nel rispetto del progetto personalizzato concordato, alla Cooperativa. Art. 5 - Verifiche periodiche e controlli Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, l'ente potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare la corretta utilizzazione delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la struttura della Cooperativa e con i lavoratori svantaggiati. Tali attività di controllo dovranno essere tradotte in apposite relazioni, trasmesse anche alla Cooperativa. Il referente dell'ente incaricato del controllo e della vigilanza è il responsabile dell area lavori pubblici, servizi comunali, ecologia ed ambiente, ing. Maurizio Ventura. L Ente comunica entro 30 (trenta) giorni alla Cooperativa l eventuale sostituzione del predetto referente.
Art. 6 - Obblighi dell Ente L Ente si impegna ad erogare per il servizio convenzionato il corrispettivo presunto di euro ( ) più I.V.A., da corrispondere secondo le modalità stabilite del capitolato d oneri allegato alla presente convenzione. Art. 7 - Ritardi nei pagamenti Per ritardati pagamenti l Ente si impegna a versare alla Cooperativa gli interessi di legge come da decreto legislativo 9.10.2002, n. 231. Art. 8 - Risoluzione della convenzione La presente convenzione può essere risolta dai due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a: - mancato inizio del servizio da parte della Cooperativa nel termine previsto nel capitolato d oneri; - grave inadempimento della Cooperativa; - due diffide formali da parte dell Ente nel corso dell esecuzione del servizio, ai sensi dell art. 18 del capitolato d oneri; - ritardato pagamento del corrispettivo da parte dell Ente per oltre sei mesi; - riduzione dei giorni di prestazione delle persone svantaggiate inserite superiore al 50% (cinquantapercento) rispetto a quello previsto. È causa di risoluzione della convenzione la cancellazione della Cooperativa dall Albo Regionale delle cooperative sociali, fatta salva la volontà da parte dell Ente, sulla base di provvedimento motivato, di fare procedere la convenzione sino alla sua naturale scadenza.
Art. 9 - Risoluzione delle controversie Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa all interpretazione e all applicazione del presente contratto sarà devoluta al Tribunale di Brescia. Art. 10 - Domicilio Il legale rappresentante della Cooperativa dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell affidamento il suo domicilio presso la sede municipale, ufficio unico intercomunale Mazzano, Nuvolera, Nuvolento, Lavori pubblici e Servizi comunali, in Viale della Resistenza n. 20 a Mazzano. Le notificazioni e le intimazioni relative al contratto verranno effettuate dalla responsabile dell ufficio intercomunale Mazzano, Nuvolera, Nuvolento, Lavori pubblici e Servizi comunali, a mani proprie del legale rappresentante della Cooperativa a mezzo di messo comunale ovvero mediante lettera raccomandata al domicilio di cui sopra. Art. 11 Cauzione e assicurazioni La Cooperativa, prima della stipula della presente convenzione, a garanzia degli obblighi assunti, dovrà costituire apposita cauzione per in importo pari al pari euro corrispondente a circa il 10% (dieci percento) dell importo affidato, anche mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all esercizio del ramo cauzione. L eventuale garanzia fidejussione bancaria o assicurativa dovrà: a) prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni,
dietro semplice richiesta scritta del Comune; b) l esplicita dichiarazione della permanenza della sua validità fino all ultimazione di tutte le prestazioni convenzionate fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo da parte del Comune. La cauzione dovrà avere validità fino alla scadenza della convenzione e cessa di avere effetto soltanto dal momento dell apposita dichiarazione liberatoria rilasciata dal Responsabile del Servizio, previa verifica dell esatto adempimento delle prestazioni pattuite. Per tutti i servizi affidati la Cooperativa dovrà stipulare, prima dell inizio del servizio, polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi il cui il massimale sia pari o almeno di 1.000.000,00 contro qualsiasi danno a cose, persone, beni, ecc comunque derivanti dall esecuzione dei servizi e dei lavori direttamente eseguiti. Art. 12 - Spese di stipula della convenzione Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della Cooperativa. Con riferimento al disposto di cui all art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 si chiede l applicazione dell imposta di registro in misura fissa. Art. 13 - Allegati alla convenzione Sono parti integranti della presente convenzione i seguenti allegati: - autocertificazione dell iscrizione all Albo Regionale (All. A ); - elenco operatori (All. B ); - capitolato d oneri firmato per accettazione dal legale rappresentante della Cooperativa, il quale dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme in esso contenute (All. C ).
E altresì parte integrante della presente convenzione la cauzione di cui al precedente art. 11, sebbene non materialmente allegata. Art. 14 - Responsabile del procedimento L Ente nomina quale responsabile del procedimento il responsabile dell ufficio unico intercomunale Mazzano, Nuvolera, Nuvolento, Lavori pubblici e Servizi comunali, arch. Paola Zancanato, cui la Cooperativa si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo. E richiesto io Segretario Generale ho ricevuto il presente atto scritto in modo indelebile con mezzo elettronico da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e vigilanza e da me letto ai comparenti, i quali lo dichiarano in tutto pienamente conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con me Segretario Generale unitamente agli allegati A, B, C. Non viene data lettura degli allegati per espressa dispensa dei comparenti i quali dichiarano di averne piena ed esatta conoscenza. Atto scritto su ( ) fogli, per complessive ( ) facciate e fin qui della.