LICEO SCIENTIFICO G. Asproni LICEO ARTISTICO R. Branca E-mail: cais01300v@istruzione.it e-mail certificata:cais01300v@pec.istruzione.it SITO WEB: www.liceoasproni.it Circ. N Iglesias 23/09/2014 R. Branca al sito: www.liceoasproni.it Ai Docenti Al personale ATA OGGETTO: Vigilanza alunni, responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA. In occasione dell avvio delle lezioni del nuovo anno scolastico riporto alla vostra attenzione alcune indicazioni sul tema della vigilanza degli alunni e della responsabilità che grava sull istituzione scolastica e in particolare sui singoli docenti e collaboratori scolastici. Vi invito pertanto ad attenervi alle disposizioni seguenti e a predisporre e mettere in atto tutti gli interventi necessari sotto il profilo organizzativo, anche attraverso il coordinamento dei responsabili delle due sedi d'istituto. Premesso che il dovere di vigilanza sugli studenti, che costituisce un preciso obbligo di servizio per il personale interessato, a cui si ricollegano specifiche responsabilità individuali, si esplica: a. dall ingresso nell edificio scolastico b. durante lo svolgimento di tutte le attività didattiche c. durante i cambi di turno dei docenti d. durante la ricreazione e. nella vigilanza sugli studenti diversamente abili, bisognosi di assistenza specifica e particolare f. vigilanza al termine delle lezioni, in uscita dall istituto g. durante le uscite didattiche, visite guidate, stage in Italia e/o all Estero svolti nel corso dell anno scolastico h. in uscita dall edificio scolastico i. nel controllo della regolare frequenza delle lezioni e di tutte le attività didattiche curricolari ed extracurricolari degli studenti il personale in indirizzo dovrà attenersi alle disposizioni che seguono. Vigilanza all ingresso La vigilanza ai due ingressi dell edificio scolastico è assicurata dai collaboratori scolastici assegnati a prestare servizio ad iniziare dalle ore 8,20 di ingresso degli studenti nell istituto e nei dieci minuti che precedono l avvio delle attività pomeridiane e serali programmate. Vigilanza durante lo svolgimento in istituto di tutte le attività didattiche Durante lo svolgimento delle attività didattiche il responsabile della vigilanza sugli studenti è il docente che cura l attività didattica nell unità oraria di riferimento e nel luogo in cui tale attività si svolge (aula, laboratorio, palestra ecc.).
Il docente in servizio alla prima ora di lezione è tenuto ad essere presente in aula alle ore 8,25. Il docente che durante lo svolgimento dell attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dal luogo in cui si svolge l attività didattica, ha il dovere di incaricare il collaboratore scolastico in servizio nel reparto di vigilare sugli studenti sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non può rifiutare di svolgere la vigilanza richiesta dal docente ed è direttamente responsabile per i danni patiti dagli studenti a causa d una omessa vigilanza. Allo stesso modo, qualora il docente all inizio della lezione risulti improvvisamente assente, il collaboratore scolastico dovrà comunicare immediatamente al Dirigente scolastico o suo delegato l assenza del docente, assicurando la vigilanza per il tempo strettamente necessario alla sostituzione. Vigilanza durante i cambi di turno dei docenti Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun reparto sono tenuti ad assicurare la sorveglianza di loro competenza. Il docente che non ha lezione nell ora successiva è tenuto ad aspettare l arrivo del collega per il cambio; qualora l attesa risulti superiore a cinque minuti, il docente affiderà la classe al collaboratore scolastico in servizio nel reparto, provvedendo a comunicare al Dirigente scolastico o suo delegato (il responsabile della succursale) il ritardo del docente per l eventuale sostituzione. Il docente non in servizio nell ora precedente, al suono della campanella del cambio dell ora, è tenuto a farsi trovare davanti all aula interessata. Il docente che ha lezione nell ora successiva, lascia la classe al suono della campana e si recherà tempestivamente nell aula in cui è programmata la lezione successiva. La vigilanza della classe è assicurata dal/dai collaboratori in servizio nel reparto. In ogni caso, i collaboratori scolastici, hanno il dovere di accertare eventuali ritardi o assenze improvvise dei docenti nelle classi, di comunicare immediatamente al Dirigente scolastico o suo delegato (il responsabile della succursale) il ritardo e/o l assenza, assicurando la vigilanza fino alla sostituzione. Vigilanza durante la ricreazione La vigilanza sugli studenti durante l intervallo-ricreazione è assicurata dai docenti in servizio nella classe nell ora di riferimento e dai collaboratori scolastici, secondo i turni che saranno predisposti all inizio dell anno scolastico, che dovranno prevedere una vigilanza all interno dell edificio e una vigilanza nel cortile di pertinenza. Nel caso di condizioni meteorologiche avverse la ricreazione verrà effettuata all interno delle proprie aule e nei corridoi di piano. Per ottimizzare il servizio di vigilanza, in particolare nel cortile di pertinenza della scuola/sede, saranno predisposti turni di vigilanza; questi saranno comunicati quanto prima e resi operativi all inizio della prossima settimana. Nel frattempo tale servizio sarà assicurato da tutti i docenti della terza ora. Vigilanza sugli studenti diversamente abili bisognosi di assistenza specifica In considerazione dello specifico bisogno, la vigilanza è assicurata dal docente coadiuvato dal docente di sostegno, nonché dal collaboratore scolastico eventualmente individuato. Vigilanza in uscita, prima del termine delle attività didattiche Gli studenti minorenni possono lasciare l istituto prima del termine delle lezioni soltanto se prelevati personalmente da uno dei genitori o da persona delegata. La delega deve essere redatta in forma scritta, con allegata la fotocopia del documento
d identità del delegato, e depositata agli atti della Segreteria studenti. Gli studenti maggiorenni possono lasciare l istituto prima del termine delle lezioni per motivi seri, valutati dal Dirigente scolastico o suo delegato. In caso d assenza dell insegnante delle ultime ore è possibile l uscita anticipata, a partire dalle classi terze, senza la presenza dei genitori purché tutti i genitori della classe abbiano sottoscritto l accettazione dell uscita anticipata anche in loro assenza, e nel contempo dichiarano di esonerare la scuola da ogni responsabilità circa eventuali incidenti che potrebbero cagionare danno al figlio/a fuori dall edificio scolastico Vigilanza in uscita al termine delle attività didattiche I docenti, coadiuvati dai collaboratori scolastici in servizio nei reparti vigilano assicurando il regolare deflusso dalle tre uscite dell istituto presidiate da un collaboratore scolastico per uscita, secondo la suddivisione nell edificio delle classi e dei corsi liceali. L utilizzo delle scale antincendio, in entrata ed uscita è severamente vietato agli studenti e al personale. Vigilanza durante le uscite didattiche, visite guidate, stage La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento delle uscite didattiche,visite guidate, è assicurata dai docenti accompagnatori in conformità al contenuto dell atto di nomina ricevuta e alle norme vigenti in materia. Fatte le dovute precisazioni, nell'intento di fornire un utile supporto all'adozione delle misure di sorveglianza che le SS.LL. sono tenute ad assumere, si ritiene opportuno richiamare ai docenti e al personale ATA, il quadro normativo di riferimento e gli orientamenti giuridici in materia. Si ricorda che la vigilanza è obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i docenti, ma anche i collaboratori scolastici e, a diverso titolo, i dirigenti scolastici (omissione rispetto agli obblighi organizzativi). Le forme di responsabilità ascrivibili al personale scolastico scaturenti dall omessa vigilanza sono: - la responsabilità civile extracontrattuale verso i terzi (cioè verso gli alunni e le loro famiglie); - la responsabilità disciplinare (per violazione dei doveri collegati allo status di pubblico dipendente); - la responsabilità amministrativa e patrimoniale (che si genera quando, per effetto della condotta dolosa o colposa del dipendente, l Amministrazione di appartenenza ha subito un pregiudizio economico); - la responsabilità penale (solo in caso di violazione di norme penalmente sanzionate). Il quadro normativo nel suo complesso assegna alla Scuola, ovvero al personale docente, al personale Ata ed al Dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati. In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590; Cass. 7/6/1977, n. 2342), con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 4/3/1977, n. 894). Nello specifico, per il Dirigente scolastico l art. 25 del D.lgs n.165/2001 prevede la sussistenza di obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici, con conseguenti responsabilità in caso di incidente per carenze a lui
imputabili, allorché non abbia eliminato le fonti di pericolo, non abbia provveduto alla necessaria regolamentazione dell ordinato deflusso degli studenti in uscita dalla scuola, ovvero non abbia provveduto a far approvare un Regolamento di Istituto dall Organo collegiale competente, il Consiglio d Istituto, previsto dal D.Lgs.297/94, art.10, lett.a. Soffermandosi sulla responsabilità civile extracontrattuale si riportano le fondamentali disposizioni normative del Codice civile: art. 2047 c.c. in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. art. 2048 c.c. i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la vigilanza. Le persone indicate dal comma precedente sono liberate da responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto. Quindi, la responsabilità civile extracontrattuale sussiste sia nel caso in cui l alunno autore del fatto sia incapace di intendere e volere sia nel caso in cui il soggetto sia capace; e ancora sia nell ipotesi in cui il comportamento dannoso dell alunno sia compiuto nei confronti di terzi sia nell ipotesi di danno procurato a se stesso. Tuttavia, in virtù del rapporto d immedesimazione organica che lega l Amministrazione ai dipendenti, all Amministrazione stessa è estesa la responsabilità civile per i fatti cagionati dai propri funzionari e dipendenti (art. 28 Cost.), venendo chiamata al risarcimento ogniqualvolta si riscontri l ingiustizia del danno e la sussistenza del dolo o colpa per il fatto del dipendente. In particolare per quanto riguarda il docente, lo stesso non può essere personalmente citato a giudizio a rispondere del risarcimento del danno (fatta salva la facoltà di un suo intervento volontario nel processo civile) poiché, secondo l attuale orientamento della Cassazione, legittimata passiva è solo l Amministrazione scolastica. Inoltre bisogna ricordare che l art. 61 della L. 312/80 limita la responsabilità patrimoniale dell insegnante soltanto ai casi di dolo o colpa grave nell esercizio della vigilanza, sia per i danni arrecati direttamente all Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni, sia quando l Amministrazione risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. L'insegnante si libera della responsabilità se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento, è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno. La scuola condannata a risarcire il danno all infortunato può rivalersi contro il docente ma solo se questi abbia, con dolo o colpa grave, violato obblighi di servizio. La rivalsa ha luogo mediante l esercizio dell azione di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti. Vediamo in concreto come si articola l obbligo di vigilanza. L arco temporale di estensione di tale obbligo perdura, senza soluzione di continuità, dal momento in cui ha avuto inizio l affidamento dello studente alla scuola fino a quando il minore, riconsegnato ai genitori o lasciato in un luogo dove, secondo la normalità, non sussistono situazioni di pericolo, rientra ad ogni effetto giuridico nell alveo della sorveglianza parentale (Cass. SS.UU. 05.09.1986, N. 5424). A tal proposito si pone l attenzione sulla circostanza che in giurisprudenza è stato affermato che non valgono ad escludere la responsabilità della scuola eventuali disposizioni o consensi impartiti dalla famiglia, ove essi non assicurino l incolumità dell alunno al momento della riconsegna. È appena il caso di rilevare che il periodo di vigilanza non si esaurisce al tempo delle lezioni, ma si estende all attività scolastica in genere (ivi compresa ricreazione, gite
scolastiche o attività di svago che si svolgono nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all attività didattica in senso stretto, ma riguarda l intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo. Il dovere di vigilanza sugli alunni non viene meno neppure quando sia stato consentito l ingresso anticipato o la successiva sosta nell edificio scolastico. La giurisprudenza ha, infatti, affermato la responsabilità dell autorità scolastica per le lesioni riportate da un alunno all interno di un istituto in relazione ad un fatto avvenuto al di fuori dell orario di lezione, giacché lo stesso era venuto a trovarsi legittimamente nell ambito della struttura (Cass. 19.02.94 n. 1623). Relativamente poi alla vigilanza durante la pausa di ricreazione, la giurisprudenza ha ritenuto che la mancata sorveglianza costituisce un ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi. Tuttavia il grado di responsabilità attribuito al docente non è sempre uguale, ma è proporzionato alle circostanze soggettive ed oggettive nelle quali si è verificato l evento. Essa sarà inversamente proporzionale all età e al grado di maturità degli alunni. Ancora riguardo alla vigilanza durante la pausa di ricreazione, è da escludere la legittimità di disposizioni interne all istituto che comportino la richiesta ai genitori degli alunni minorenni di autorizzazioni a far svolgere tale intervallo fuori dall edificio scolastico e dalle sue pertinenze e, in ogni caso, con modalità che non assicurino la vigilanza degli allievi. Nel gergo in uso tali autorizzazioni sono definite liberatorie perché si sostanziano in formule di esonero da responsabilità dell Amministrazione scolastica per gli eventuali danni conseguenti alla descritta situazione. Al contrario dette liberatorie, non solo non costituiscono cause esimenti la responsabilità dell Istituzione Scolastica, ma integrano, in un eventuale giudizio risarcitorio, elemento probatorio di responsabilità. Infatti, esse si risolvono in un implicita ammissione dell omessa vigilanza sugli alunni. Presupposto della responsabilità per la cosiddetta culpa in vigilando è l accertamento che il danno sia l effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone affidate alla sorveglianza. Il docente pertanto si ritiene possa liberarsi dalla responsabilità (cd prova liberatoria) solo se riesce a dimostrare che, pur essendo presente, non ha comunque potuto evitare l evento poiché lo stesso si sarebbe manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso. Vi è quindi una presunzione di responsabilità a carico dell insegnante che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni. Nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà provare che l attività svolta dagli studenti (anche in relazione all età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo per loro e non potrà liberarsi se l assenza non è giustificata o non si sia fatto sostituire da altro personale qualificato. Quindi, l insegnante che abbandona gli alunni senza seri e validi motivi e senza adottare le opportune cautele è responsabile del danno. Il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, è annoverato anche tra gli obblighi spettanti al personale A.T.A. A riguardo il vigente CCNL del comparto scuola individua nell allegata tabella A, per il profilo professionale di Area A, rilevanti mansioni di accoglienza e sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all orario delle attività didattiche e durante la ricreazione; inoltre il dovere di ordinaria vigilanza per detto profilo professionale è
esteso dalle norme contrattuali anche ai tempi di somministrazione del pasto nelle mense scolastiche. Si ricorda che al dirigente scolastico non spettano, invece, compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull attività degli operatori scolastici e un attività di custodia (ex art. 2043 e 2051 c.c.). Si è sempre ritenuto, infatti, che in tema di responsabilità del precettore per le lesioni subite dall'allievo nel tempo in cui è a lui affidato, il capo d'istituto per la sua attività meramente organizzativa e di controllo sugli operatori scolastici non possa essere considerato come un precettore, bensì come un organo interno all'amministrazione scolastica. (Cass., sez. III, 10-6-1994, n. 5663; Cass., sez. III, 26-4-1996, n. 3888; Corte Conti, sez. I, 15-9-1990, n. 174). Al riguardo vanno presi in esame diversi riferimenti normativi: - norme relative alla natura giuridica, all organizzazione del sistema scolastico e delle singole Istituzioni, al contratto di lavoro del personale (Testo unico - DLgs 297/94, art. 10; DPR n. 275/99 artt. 3,4,8; CCNL Quadriennio Giuridico 2002-05); norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori (Codice Civile: art. 2047; art 2048 Legge n.312 dell 11/07/80). REGOLAMENTO D'ISTITUTO I.I.S. "Asproni" - Scheda n. 14 - VIGILANZA ALUNNI 1.Gli studenti hanno diritto alla vigilanza perché sia garantita la loro sicurezza ed incolumità. 2. La sorveglianza in tutte le fasi dell attività didattica è affidata ai docenti. 3.In casi eccezionali la sorveglianza è affidata ad altre categorie di personale. 4.I docenti devono essere a scuola 5 minuti prima dell inizio delle lezioni in modo da essere in classe al suono della prima campana; ridurre al minimo i tempi del cambio di classe e sorvegliare gli alunni all uscita. 5. I docenti della terza ora esercitano l attività di sorveglianza durante l intervallo nell aula in cui hanno tenuto la lezione o negli spazi antistanti i caseggiati scolastici. 6. Il personale collaboratore scolastico è addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all orario delle attività didattiche e durante la ricreazione. Il personale suddetto inoltre: a. collabora con il preside, o con i suoi delegati, segnalando classi prive di insegnanti, b. collabora con i docenti segnalando situazioni di pericolo e/o di danneggiamenti, c. interviene direttamente nel caso di pericolo imminente. 7. La responsabilità per il personale scolastico sussiste solo in caso di dolo o di colpa grave (L. 312/90). 8. Gli alunni devono tenere un comportamento atto a facilitare l azione di vigilanza attenendosi alle regole di comportamento fissate. 9. Il personale docente è tenuto al servizio a prescindere dal numero di alunni presenti. 10.In caso di astensione collettiva degli alunni i docenti sono tenuti al normale servizio orario. 11. In caso di sciopero del personale deve comunque essere garantita la sorveglianza che è servizio essenziale. 12. Le comunicazioni alle famiglie vengono fatte per il tramite degli alunni con comunicazione diretta alla classe.
Circolare Ministeriale 16 aprile 1975, n. 105. Art. 17 - Vigilanza sugli alunni Per la vigilanza sugli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima valgono le norme seguenti: a) gli alunni entrano nella scuola nei dieci minuti che precedono l'inizio delle lezioni; pertanto, il personale docente dovrà trovarsi in aula almeno cinque minuti prima dell'orario in cui è possibile l'accesso agli alunni; b) gli alunni in ritardo giustificato rispetto all'orario di cui sopra, sono ammessi in classe con decisione del preside o del docente delegato; c) qualora gli alunni debbano lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, il preside ne valuterà i motivi informandone i genitori, ove possibile, preventivamente, salvo che l'uscita prima del termine delle lezioni non avvenga a richiesta dei medesimi; d) la presenza degli alunni è obbligatoria oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività (ricerche culturali, lavori di gruppo, visite istruttive, ecc.) che vengono svolte nel contesto dei lavori scolastici); e) per le assenze causate da malattia è necessario esigere il certificato medico quando esse si protraggono per oltre cinque giorni; f) durante l'intervallo delle lezioni, che è almeno di 10 minuti, è necessario che il personale docente di turno vigili sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose; g) al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avviene per piani (a cominciare dal primo) e con la vigilanza del personale docente di turno. Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1297 Art. 350. - Il maestro deve trovarsi alla scuola non meno di 10 minuti prima dell'inizio delle lezioni, per assistere all'ingresso dei suoi alunni; deve sorvegliare gli alunni stessi durante il tempo destinato agli insegnamenti integrativi o di religione ad altri affidati alla ricreazione e alla refezione dove l'orario adottato è unico; e deve rimanere nella scuola finché i suoi alunni ne siano usciti. - Nelle scuole miste l'ingresso e l'uscita degli alunni e delle alunne deve effettuarsi in tempo diverso, con l'intervallo di dieci minuti Il Dirigente Scolastico Ubaldo SCANU