REGOLAMENTO DELLE MODALITÀ DI DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



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REGOLAMENTO DELLE MODALITÀ DI DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell art. 10, comma 1 del Regolamento generale di Ateneo. Esso stabilisce le modalità di designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell Università degli Studi Roma Tre di cui all art. 15, comma 2, lettere b) e c) dello Statuto di Ateneo, conformemente a quanto previsto dai commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo. TITOLO I DESIGNAZIONE MEDIANTE ELEZIONE DEI CINQUE COMPONENTI APPARTENENTI AL PERSONALE DI RUOLO DELL UNIVERSITÀ Art. 2 Candidature 1. Le candidature presentate per la componente del Consiglio di Amministrazione di cui all art. 15, comma 2, lettera b) dello Statuto, a seguito della pubblicazione dell avviso pubblico di cui al comma 5 del medesimo articolo, sono trasmesse al Senato Accademico unitamente ai curricula dei candidati, dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione. Art. 3 Definizione dell elenco delle candidature ammissibili 1. Il Senato Accademico definisce l elenco delle candidature di cui all art. 15, comma 5 dello Statuto nel corso di un adunanza convocata ai sensi dell art. 43, comma 1 dello Statuto e presieduta, esclusivamente per il punto all ordine del giorno relativo alla definizione di tale elenco e in assenza del Rettore, dal professore ordinario con maggiore anzianità nel ruolo tra i professori ordinari presenti. 2. Per la definizione dell elenco delle candidature ammissibili il Senato Accademico tiene conto del possesso, da parte dei candidati, dei requisiti previsti dalle norme vigenti. 3. Le determinazioni per la definizione dell elenco di cui al comma 1 sono adottate con le modalità di seguito indicate: a) il Presidente può nominare una Commissione con il compito di coordinare l espletamento della procedura; b) la Commissione è composta dal Presidente e da altri due membri del Senato Accademico aventi diritto di voto; c) il Senato Accademico verifica l idoneità delle candidature presentate secondo la seguente procedura: 1) il Presidente propone l ammissibilità o la non ammissibilità di ogni singola candidatura; 2) l organo senatoriale decide caso per caso ai sensi dell art. 5 del Regolamento di funzionamento del Senato Accademico; 3) la delibera in ordine all ammissibilità della candidatura è adottata con la maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto. 1

Art. 4 Indizione delle elezioni 1. Le elezioni di cui all art. 15, comma 6 dello Statuto sono indette dal Rettore successivamente alla definizione, da parte del Senato Accademico, dell elenco delle candidature ammissibili di cui all art. 3. Le votazioni si svolgono entro venti giorni dalla data di indizione delle elezioni. 2. Con il decreto di cui al comma 1 o con separato provvedimento sono indicati la data di votazione, l orario di apertura e di chiusura delle operazioni di voto e le modalità di votazione. ART. 5 Componenti elettivi e relativo mandato 1. I componenti da designare nel Consiglio di Amministrazione attraverso la procedura elettorale disciplinata dal presente titolo sono: a) quattro componenti appartenenti al personale docente di ruolo dell Ateneo; b) un componente appartenente al personale tab di ruolo dell Ateneo. 2. Le norme relative alla validità delle votazioni sono previste dall art. 41, comma 6 dello Statuto. 3. I mandati dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al comma 1 hanno la durata di tre anni. 4. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione non può essere esercitata per più di due mandati consecutivi. 5. In caso di interruzione anticipata del mandato di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione eletti a seguito della procedura disciplinata dal presente titolo, si svolgono elezioni suppletive, mediante un procedimento da attuarsi con le medesime modalità previste dal presente titolo. La procedura elettorale è indetta dal Rettore entro sessanta giorni dalla data di interruzione anticipata del mandato. 6. Il mandato del componente del Consiglio di Amministrazione subentrato, ai sensi dei commi 5 e 6, ad un componente cessato anticipatamente dalla carica, dura fino al termine del mandato interrotto. 6 bis. Le modifiche apportate ai commi 5 e 6 del presente articolo si applicheranno a decorrere dal mandato 2016-2019. 7. I docenti eletti nel Consiglio di Amministrazione sono in regime di tempo pieno. Nel caso il docente eletto si trovi in regime di tempo definito, è collocato d ufficio nel regime di tempo pieno a decorrere dall inizio dell anno accademico immediatamente successivo a quello dell entrata in carica. Le incompatibilità previste dalle norme vigenti operano sin dal momento dell assunzione della carica di consigliere di amministrazione. Se la decorrenza del mandato coincide con l inizio dell anno accademico, il collocamento d ufficio nel regime di tempo pieno avviene dall inizio del mandato stesso. ART. 6 Incompatibilità 1. I componenti del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per il Rettore, non possono ricoprire altre cariche accademiche. 2. Si applicano le norme relative a divieti ed incompatibilità, previste dall art. 42 dello Statuto. 3. In ogni caso chi, ricoprendo una carica incompatibile con quella di consigliere di amministrazione, viene designato quale componente del Consiglio di Amministrazione, decade dalla carica precedentemente ricoperta contestualmente alla nomina nella nuova carica. 2

ART. 7 Pubblicazione delle candidature e propaganda elettorale 1. L Ufficio Elezioni provvede a rendere pubblico l elenco delle candidature definito dal Senato Accademico. 2. L Ateneo assicura luoghi e spazi sufficienti per svolgere idonea propaganda elettorale, anche mediante l eventuale costituzione di forum virtuali con accesso riservato al corpo elettorale, per favorire il dibattito pre-elettorale. Ogni forma di propaganda elettorale cessa a partire dalle ventiquattro ore precedenti il giorno in cui inizia la votazione. 3. Il Presidente della Commissione del seggio elettorale, di cui all art. 10, in considerazione dell inosservanza del termine di cui al comma 2 o della gravità degli eventuali comportamenti non conformi ai principi della carta costituzionale, sentiti i componenti della Commissione ha la facoltà di escludere gli eventuali trasgressori dall elettorato attivo e/o passivo. ART. 8 Elezione dei componenti appartenenti al personale docente 1. Per l elezione dei quattro componenti appartenenti al personale docente l elettorato passivo è attribuito ai professori e ai ricercatori di ruolo regolarmente in servizio presso l Ateneo alla data di svolgimento della votazione, le cui candidature siano state dichiarate ammissibili da parte del Senato Accademico ai sensi dell art. 3 e i quali: a) assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato di consigliere di amministrazione prima della data di collocamento a riposo; b) a partire dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature non si trovino in aspettativa obbligatoria per situazione di incompatibilità o in aspettativa per passaggio ad altra amministrazione ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.P.R. n. 382/1980 e successive modificazioni e integrazioni, nonché in aspettativa senza assegni ai sensi dell art. 7 della legge n. 240/2010 e successive modifiche, salvo rinuncia all aspettativa entro i termini di presentazione della candidatura; c) a partire dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature non svolgano interamente il proprio impegno didattico e scientifico presso un altro Ateneo, ai sensi dell art. 6, comma 11, della legge n. 240/2010 e successive modificazioni e integrazioni; d) a partire dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature non si trovino sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o sospesi cautelativamente in pendenza di procedimento penale. 2. L elettorato attivo è attribuito ai professori e ai ricercatori regolarmente in servizio presso l Ateneo alla data di svolgimento della votazione, ivi compresi i ricercatori a tempo determinato, raggruppati in un unico collegio elettorale. Ai sensi dell art. 13 del D.P.R. n. 382/1980 l elettorato attivo spetta anche ai docenti che alla data di svolgimento della votazione si trovino in aspettativa obbligatoria per le situazioni di incompatibilità in esso contemplate. 3. Ai sensi dell art. 41, comma 5 dello Statuto, gli elettori di cui al comma 2 possono esprimere al massimo due preferenze. 4. Risultano eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il candidato appartenente al genere meno rappresentato nell organo. In mancanza di tale candidato, risulta eletto il candidato in possesso della maggiore anzianità nel ruolo. A parità di anzianità nel ruolo, è eletto il candidato più giovane di età. 5. L elenco degli aventi diritto di voto, predisposto dall Area del Personale, indica il possesso dell elettorato attivo da parte dei singoli elettori, formalmente certificato nella data di svolgimento della votazione. Esso viene reso noto dall Ufficio Elezioni mediante pubblicazione nel sito internet dell Ateneo. Eventuali errori od omissioni in tale elenco sono segnalati all Ufficio Elezioni non oltre cinque giorni successivi alla data di pubblicazione 3

dell elenco. Decorso tale termine l elenco è immodificabile, se non per necessità rilevata d ufficio. Per l ammissione degli elettori al voto, la Commissione del seggio elettorale si avvale dell elenco certificato, fornito dall Ufficio Elezioni. ART. 9 Elezione del componente appartenente al personale tab 1. Per l elezione del componente appartenente al personale tab l elettorato passivo è attribuito ai dipendenti di ruolo dell Ateneo, regolarmente in servizio alla data di svolgimento della votazione con inquadramento nelle aree previste dal contratto collettivo nazionale relativo al personale del comparto università, le cui candidature siano state dichiarate ammissibili da parte del Senato Accademico ai sensi dell art. 3 e i quali assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del ricoprendo mandato di consigliere di amministrazione prima della data di collocamento a riposo. 2. L elettorato attivo è attribuito al personale tab regolarmente in servizio presso l Ateneo alla data di svolgimento della votazione con inquadramento nelle aree previste dal contratto collettivo nazionale relativo al personale del comparto università, ivi compreso il personale a tempo determinato, raggruppato in un unico collegio elettorale. 3. Ai sensi dell art. 41, comma 5 dello Statuto, gli elettori di cui al comma 2 possono esprimere al massimo una preferenza. 4. Risulta eletto il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il candidato appartenente al genere meno rappresentato nell organo. In mancanza di tale candidato, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio presso l Ateneo; a parità di anzianità di servizio, è eletto il candidato più giovane di età. 5. L elenco degli aventi diritto di voto, predisposto dall Area del Personale, indica il possesso dell elettorato attivo da parte dei singoli elettori, formalmente certificato nella data di svolgimento della votazione. Esso viene reso noto dall Ufficio Elezioni mediante pubblicazione nel sito internet dell Ateneo. Eventuali errori od omissioni in tale elenco sono segnalati all Ufficio Elezioni non oltre cinque giorni successivi alla data di pubblicazione dell elenco. Decorso tale termine l elenco è immodificabile, se non per necessità rilevata d ufficio. Per l ammissione degli elettori al voto, la Commissione del seggio elettorale si avvale dell elenco certificato, fornito dall Ufficio Elezioni. ART. 10 Seggio elettorale 1. Con proprio decreto il Rettore stabilisce la costituzione e l ubicazione del seggio elettorale, indicando la data di votazione e gli orari di apertura e di chiusura delle operazioni di voto. 2. La Commissione del seggio elettorale è nominata dal Rettore ed è composta da tre docenti dell Ateneo che non abbiano presentato la propria candidatura, ad uno dei quali è attribuita la funzione di Presidente, e da tre funzionari amministrativi che non abbiano presentato la propria candidatura, ad uno dei quali è attribuita la funzione di Segretario della Commissione. 3. Per lo svolgimento della funzione di componente della Commissione del seggio elettorale è prevista l assegnazione di un compenso economico nella misura di euro 250,00 in favore del Presidente e di euro 150,00 in favore degli altri componenti. 4. Presso il seggio elettorale, la funzione di coordinamento e la responsabilità sullo svolgimento delle operazioni elettorali sono affidate al Presidente. Il seggio elettorale funziona regolarmente con la presenza di almeno quattro componenti della Commissione. 5. Presso il seggio elettorale vengono predisposte due urne, per la raccolta separata delle schede votate, rispettivamente, dai docenti e dal personale tab. 6. Alla Commissione del seggio compete lo svolgimento delle operazioni di scrutinio. Il Presidente, sentiti gli altri componenti, decide in ordine all attribuzione dei voti di ciascuna 4

scheda e decide insindacabilmente su eventuali contestazioni o reclami presentati nell ambito delle operazioni di scrutinio e sugli eventuali ricorsi di cui all art. 13, comma 2. ART. 11 Votazione 1. La votazione si svolge a scrutinio segreto, tramite l utilizzazione di schede elettorali in formato cartaceo oppure tramite l utilizzazione di strumenti elettronici, nella data, negli orari e presso il seggio indicati nei provvedimenti adottati dal Rettore, di cui ai precedenti artt. 4 e 10. In caso di utilizzazione di schede cartacee, le medesime sono predisposte di colore diverso per distinguere le varie categorie di elettori di cui agli artt. 8 e 9 e sono preventivamente vidimate presso l Ufficio Elezioni. 2. Presso il seggio sono ammessi al voto unicamente gli elettori iscritti negli elenchi degli aventi diritto di voto di cui all art. 8, comma 5 e all art. 9, comma 5. 3. Ciascun elettore è identificato mediante un documento munito di fotografia o da un componente della Commissione del seggio che ne abbia conoscenza personale. Riconosciuta l'identità personale, la Commissione si assicura che l'elettore sia iscritto nell'elenco degli aventi diritto di voto. La Commissione del seggio, in presenza di un elettore il cui nominativo non sia inserito nell elenco degli aventi diritto di voto, ne dà segnalazione all Ufficio Elezioni, che formalmente, anche in via telematica, comunica alla Commissione le determinazioni assunte, di intesa con gli uffici competenti, in ordine alla segnalazione ricevuta. L elettore ammesso al voto appone la propria firma all interno di tale elenco prima di ricevere la scheda elettorale. Compiuta l'operazione di voto, la Commissione si accerta che la scheda votata sia inserita da parte dell elettore nell urna pertinente. 4. Il voto di ogni elettore è personale, libero e segreto. Non è ammesso il voto per delega o per comunicazione tramite posta elettronica o altro mezzo. 5. Il voto si esprime scrivendo sulla scheda, in modo chiaro e leggibile, almeno il cognome del candidato. Nel caso di omonimia, deve essere indicato anche il nome. Nel caso di omonimia integrale, deve essere indicata anche la data di nascita. ART. 12 Scrutinio 1. Alla chiusura della votazione, il Presidente della Commissione del seggio elettorale procede al computo dei votanti sulla base delle firme apposte dagli elettori negli elenchi degli aventi diritto di voto. Tale numero è riportato nel verbale delle operazioni di voto. 2. Il Presidente della Commissione del seggio elettorale, alla presenza di tutti i componenti della Commissione, dà quindi inizio alle operazioni di scrutinio, che si svolgono pubblicamente e secondo le seguenti modalità: a) si procede, distintamente per ciascuna urna e nel rispetto della suddivisione tra i due tipi di schede, all apertura delle urne, alla raccolta e al computo delle schede votate, alla verifica della corrispondenza tra il numero delle schede votate ed il numero dei votanti; b) si procede allo scrutinio dei voti, distintamente per ciascun collegio elettorale, nel corso del quale: sono nulli i voti contenuti in schede che presentino segni o scritture tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto; sono validi i voti ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell elettore; le preferenze espresse in eccedenza rispetto al numero previsto sono da considerarsi nulle; c) il Presidente, sentiti gli altri componenti della Commissione del seggio, decide in ordine all attribuzione dei voti di ciascuna scheda e decide insindacabilmente sull attribuzione dei voti contestati per qualsiasi causa, facendone menzione nel verbale delle operazioni elettorali; 5

d) si procede infine al calcolo generale dei votanti, delle schede votate, delle schede vidimate e delle schede vidimate e non utilizzate, nonché di quelle eventualmente annullate nel corso della votazione e infine di quelle eventualmente annullate nel corso delle operazioni di scrutinio. 3. Terminate le operazioni di scrutinio, il Presidente della Commissione del seggio redige il verbale finale delle operazioni elettorali, da trasmettere all Ufficio Elezioni. 4. Se il quorum di votanti previsto dall art. 41, comma 6 dello Statuto non viene raggiunto, non si procede in nessun caso alle operazioni di scrutinio relative alla componente interessata. ART. 13 Adempimenti successivi allo scrutinio 1. Entro due giorni lavorativi dal ricevimento del verbale in cui si dà conto delle operazioni svolte presso il seggio elettorale, l Ufficio Elezioni comunica al corpo elettorale i risultati delle elezioni. 2. La Commissione del seggio elettorale può essere richiamata in attività per l esame di eventuali ricorsi, proponibili presso l Ufficio Elezioni nel termine di sette giorni dalla data in cui è effettuata la comunicazione di cui al comma 1. Le decisioni in merito a tali ricorsi sono adottate secondo le modalità previste dall art. 10, comma 6. TITOLO II DESIGNAZIONE DEI DUE COMPONENTI NON APPARTENENTI AI RUOLI UNIVERSITARI Art. 14 Verifica delle candidature e proposta del Rettore al Senato Accademico 1. Le candidature pervenute per la componente di cui all art. 15, comma 2, lettera c) dello Statuto, a seguito della pubblicazione dell avviso pubblico di cui al comma 5 del medesimo articolo, sono sottoposte al Rettore, il quale verifica, per ciascun candidato, il possesso dei requisiti previsti dalle norme di legge e dallo Statuto di Ateneo. 2. Il Rettore propone quindi al Senato Accademico la rosa di nominativi per l adozione della delibera di designazione, prevista dall art. 15, comma 7 dello Statuto. Art. 15 Designazione 1. Il Senato Accademico adotta la delibera di designazione dei due componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui all art. 15, comma 7 dello Statuto, in un adunanza convocata ai sensi dell art. 43, comma 1 dello Statuto e presieduta, esclusivamente per l adozione di tale delibera e in assenza del Rettore, dal professore ordinario con maggiore anzianità nel ruolo tra i professori ordinari presenti. 2. La delibera di cui al presente articolo non può essere adottata nel caso in cui non risulti presente all adunanza la metà più uno, con arrotondamento in difetto, dei componenti del Senato Accademico aventi diritto di voto. 3. La delibera è adottata con le modalità di seguito indicate: a) il Presidente nomina una Commissione con il compito di coordinare l espletamento della procedura e di svolgere in forma pubblica le operazioni di scrutinio delle schede votate; b) la Commissione è composta dal Presidente e da altri due membri del Senato Accademico aventi diritto di voto; 6

c) svolgimento della votazione sui candidati proposti dal Rettore, ai sensi dell art. 5 del Regolamento di funzionamento del Senato Accademico; d) possibilità di espressione di non oltre una preferenza da parte di ciascun senatore accademico avente diritto di voto; e) risultano designati i due candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti. A parità di voti risulta designato il candidato appartenente al genere meno rappresentato nell organo. In mancanza di tale candidato, è designato il candidato più giovane di età; f) eventuale secondo turno di votazione, da svolgersi seduta stante, nel caso in cui non si raggiunga il numero di candidati votati necessario per completare la composizione del Consiglio di Amministrazione nel numero dei componenti previsto dallo Statuto. ART. 16 Componenti esterni e relativo mandato 1. I mandati dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al presente titolo hanno la durata di tre anni. 2. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione non può essere esercitata per più di due mandati consecutivi. 3. In caso di interruzione anticipata del mandato di uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al presente titolo subentra, laddove disponibile, il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti tra i candidati non designati con la delibera di cui all art. 15. In caso di rinuncia di tale candidato, si procede allo scorrimento della graduatoria dei candidati non designati fino ad esaurimento. In mancanza di candidati non designati o nel caso di loro rinuncia, il Rettore adotta un avviso pubblico per la presentazione di candidature per la sola sostituzione del componente dell organo cessato anticipatamente. In ogni caso il subentrante, designato con la medesima procedura di cui al presente titolo, resta in carica fino alla conclusione del mandato interrotto. TITOLO III NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 17 Norme per la prima applicazione del Regolamento 1. In prima applicazione del presente Regolamento, per la costituzione del Consiglio di Amministrazione sono valide le candidature presentate ai sensi dell avviso pubblico adottato con decreto rettorale n. 1042 del 27 giugno 2013 e del decreto rettorale n. 1282 del 24 luglio 2013. 2. Successivamente all emanazione del presente Regolamento, il Rettore, con proprio decreto, adotta un avviso pubblico con cui stabilisce un ulteriore periodo di non oltre quindici giorni entro i quali possono essere presentate ulteriori candidature per la componente del Consiglio di Amministrazione dell Ateneo di cui all art. 15, comma 2, lettera b) dello Statuto. Art. 18 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione 1. Il Rettore nomina con proprio decreto i componenti del Consiglio di Amministrazione: a) di cui all art. 15, comma 2, lettera b) dello Statuto, come designati in esito alla procedura elettorale di cui al Titolo I; b) di cui all art. 15, comma 2, lettera c) dello Statuto, come designati dal Senato Accademico con la delibera di cui al Titolo II. 7

ART. 19 Conservazione degli atti 1. A conclusione delle procedure di cui ai precedenti Titoli, gli atti vengono presi in consegna dall'ufficio Elezioni per la relativa conservazione, limitatamente all intervallo di tempo utile per i relativi ricorsi. In assenza di ricorsi, decorso tale termine, l Ufficio Elezioni può procedere allo scarto d archivio delle schede votate e non votate. 2. I verbali della Commissione del seggio elettorale sono conservati per cinque anni. ART. 20 Cessazione dalla carica 1. La cessazione dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione è prevista per i seguenti casi: a) dimissioni dalla carica; b) assenza a più della metà delle riunioni ordinarie dell organo in uno stesso anno accademico; c) per i componenti appartenenti al personale di ruolo dell Ateneo: verificarsi di una delle situazioni che determinano la perdita dell elettorato passivo, di cui agli artt. 8, comma 1 e 9, comma 1, oppure cessazione dal servizio, anche per trasferimento ad altro Ateneo o ad altra amministrazione; d) per i componenti esterni all Ateneo: perdita dei requisiti previsti dalle norme di legge e dallo Statuto di Ateneo. ART. 21 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore nel giorno della sua emanazione con decreto rettorale. 8