LE 4 FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI ART. 6 LE PRECEDENZE ART. 13 LE TABELLE DI VALUTAZIONE ALLEGATO D

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LE 4 FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI ART. 6 LE PRECEDENZE ART. 13 LE TABELLE DI VALUTAZIONE ALLEGATO D

I docenti vecchi assunti fino al 2014-2015 (compresi i DOS, i soprannumerari, gli ottisti e quelli appartenenti a classi di concorso in esubero) potranno spostarsi nella provincia di titolarità continuando ad esprimere le preferenze analitiche, cioè le scuole,secondo le vecchie regole. I posti sui quali si svolgeranno i movimenti in questa fase saranno tutti quelli vacanti e disponibili, compresi quelli occupati attualmente dagli assunti delle fasi B e C da GAE (posti di diritto e potenziamento). I docenti in questione potranno anche produrre domanda di mobilità interprovinciale secondo le regole previste dal successivo punto 1 della fase B.

I neoassunti da fase 0 e A potranno ottenere la sede definitiva nella provincia di titolarità secondo le vecchie regole indicando le preferenze analitiche cioè le scuole. I posti sui quali si muoveranno saranno quelli rimasti liberi dopo le operazioni di cui al punto 1. Gli stessi docenti potranno anche produrre domanda di trasferimento per altre province con le modalità previste dal successivo punto 1 della fase D. Ciò in deroga al vincolo triennale.

I vecchi assunti fino al 2014-2015 potranno produrre domanda di mobilità anche per ambiti di altre province. Le preferenze da esprimere riguarderanno gli ambiti territoriali e solo se si sarà accontentati nella prima preferenza si sarà assegnati direttamente ad una scuola dell'ambito prescelto, secondo l ordine espresso tra tutte le scuole dell ambito. In caso contrario cioè se si sarà soddisfatti sulle preferenze successive alla prima, si sarà assegnati ad una scuola a seguito di chiamata diretta del Dirigente scolastico.

I neoassunti nelle fasi B e C da GM (graduatorie di merito di concorso) per ottenere l'ambito di titolarità definitivo dovranno indicare nelle preferenze gli ambiti della provincia alla quale sono stati assegnati in sede di assunzione. La scuola verrà assegnata a questi docenti a seguito di chiamata diretta da parte del Dirigente scolastico. Essi potranno in deroga al vincolo triennale produrre domanda di trasferimento per altre province secondo le regole indicate al punto 1 della fase D.

I neoassunti nelle fasi B e C da GAE(graduatorie ad esaurimento) dovranno produrre domanda di mobilità per l'assegnazione dell'ambito territoriale definitivo su tutti gli ambiti territoriali nazionali. In assenza di domanda saranno assegnati d'ufficio ad un ambito territoriale. L'assegnazione dall'ambito alla scuola avverrà per chiamata diretta del Dirigente scolastico.

I neoassunti nelle fasi 0 e A e nelle fasi B e C da GM (graduatorie di merito di concorso) potranno produrre domanda per ambiti territoriali di province diverse da quella di titolarità in deroga al vincolo triennale. L'assegnazione dall'ambito alla scuola avverrà per chiamata diretta da parte del Dirigente scolastico.

Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per i posti speciali di infanzia e primaria, per le sedi di organico dei CPIA sarà possibile esprimere la propria disponibilità contestualmente alle preferenze.

I passaggi di ruolo e di cattedra avverranno sul 25% dei posti vacanti e disponibili a condizione che non si creino situazioni di soprannumero. L assegnazione della sede avverrà secondo le modalità previste dalle fasi A.1 e B.1

Le procedure, le modalità e i criteri attuativi per l assegnazione alle scuole dei docenti titolari di ambito saranno oggetto di apposita sequenza contrattuale, da adottarsi entro 30 giorni dalla stipula del CCNI sulla mobilità.

Riguardo alle precedenze relative all'ex art. 7 ora denominato art. 13 viene confermato l ordine in ciascuna delle fasi anche se è stata prevista una sub precedenza al comma 1 punto V, in pratica si è data una priorità ai genitori che assistono un figlio disabile, rispetto a coloro che assistono il coniuge disabile o il genitore disabile.

Si è deciso che l art. 9 del precedente CCNI- documentazione e certificazioni sarà trasferito identico nell Ordinanza Ministeriale in quanto l'amministrazione ritiene che ciò sia materia di ordinanza ministeriale e non di contrattazione.

Riguardo all'art 34 del precedente CCNI inerente le aggregazioni delle classi di concorso si è concordato di rinviare tale trattazione all OM a seguito del definitivo riordino delle classi di concorso previo confronto.

Per quel che concerne i licei musicali si è deciso che saranno oggetto di un'apposita sequenza contrattuale.

È stata apportata una modifica nella valutazione dei titoli culturali, viene attribuito 1 punto a: CLIL di Corso di Perfezionamento per l insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. NB: il certificato viene rilasciato solo a chi è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art 4 comma 2) ha frequentato il corso metodologico sostenuto la prova finale.

0,5 punti a: CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo svolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. NB: in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l esame finale

oltre al punteggio attribuito al titolo CLIL è stato elevato il punteggio relativo alla seconda laurea (6 punti invece di 5) ed al dottorato di ricerca (6 punti invece di 5).