IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

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Transcript:

Regolamento n. 5 del 16 luglio 2014 Regolamento ai sensi dell art. 22 L. n. 247/12 sui corsi per l iscrizione all Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - visto l art. 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che affida ad apposito Regolamento del Consiglio nazionale l istituzione e la disciplina della Scuola superiore dell Avvocatura; - ritenuto che è necessario disciplinare con regolamento il funzionamento della Scuola superiore dell Avvocatura, al fine di garantire lo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dalla legge e dai Regolamenti, ed in particolare l organizzazione dei corsi per l iscrizione nell albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori ai sensi dell art. 22, comma 2, della legge n. 247/12; Adotta Il seguente Regolamento Art. 1. Iscrizione all Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori 1. L iscrizione nell albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF dagli avvocati che, avendo maturato una anzianità di iscrizione all albo di otto anni, successivamente abbiano lodevolmente e proficuamente frequentato il corso organizzato dalla Scuola superiore dell avvocatura, istituita dal CNF ai sensi dell art. 22 della l. 31 dicembre 2012, n. 247 e disciplinata secondo le disposizioni del presente Regolamento. Art. 2 La Scuola superiore dell avvocatura 1. La Scuola superiore dell avvocatura opera mediante un Comitato scientifico e si avvale degli uffici amministrativi del CNF, nonché delle strutture e del personale afferenti alla Fondazione Scuola superiore dell Avvocatura, alla Fondazione dell Avvocatura italiana - FAI ed alla Fondazione Italiana per l Innovazione Forense - FIIF. 1

2. I corsi per l accesso all Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori sono organizzati dal Comitato scientifico. 3. Il Comitato scientifico è presieduto dal Presidente del Consiglio nazionale forense o da un suo delegato, ed è composto da quattro consiglieri nazionali, due magistrati addetti alla Corte di cassazione o al Consiglio di Stato, anche a riposo e da due avvocati docenti universitari di ruolo, anche a riposo. 4. I componenti del Comitato scientifico sono eletti dal CNF, sentite le Fondazioni di cui al comma 1, e decadono dalla carica con l insediamento del Consiglio successivo a quello che li ha eletti. 5. Il Comitato scientifico cura l organizzazione dei corsi ed il reclutamento dei docenti, e procede sulla base delle previsioni del presente regolamento e del bando di cui al successivo art. 3. 6. Ogni anno è assicurato lo svolgimento di un corso trimestrale, in Roma. Per agevolare la partecipazione ai corsi, una parte delle lezioni potrà svolgersi presso gli Ordini distrettuali, secondo le modalità di cui all art. 7. Art. 3 Bando e modalità di presentazione della domanda 1. Il CNF bandisce il corso di cui all art. 22, comma 2, della legge n. 247/12. 2. Nel bando sono indicati i requisiti per l accesso, le modalità di presentazione della domanda ed i criteri per l erogazione delle borse di studio di cui al successivo art. 5, la data di svolgimento della prova di accesso di cui al successivo art. 6, e la data di inizio del corso, nonché il nominativo del responsabile del procedimento. 3. Con il bando di cui ai commi precedenti è altresì nominata la Commissione competente a predisporre e valutare le prove di preselezione di cui al successivo art. 4. La Commissione è composta da almeno cinque membri, scelti tra membri del CNF, avvocati iscritti all Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, docenti universitari di ruolo in materie giuridiche iscritti in un Albo degli Avvocati e magistrati addetti alla Corte di cassazione o al Consiglio di Stato. 4. Le domande devono essere presentate presso la sede amministrativa del CNF o inviate per posta elettronica certificata ad un indirizzo dedicato ed indicato nel bando di cui ai commi precedenti. 5. A pena di inammissibilità, le domande devono contenere, oltre all indicazione delle generalità del richiedente, comprensive del domicilio professionale e dell indirizzo di posta elettronica certificata, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4; nella domanda, il candidato specificherà se intende o meno beneficiare dell eventuale erogazione della borsa di studio di cui al successivo art. 5. 6. Le comunicazioni relative al procedimento di accesso sono effettuate, di regola, attraverso posta elettronica certificata. 2

Art. 4 Accesso ai corsi 1. Sono ammessi a partecipare a ciascun corso gli iscritti all Albo, che abbiano maturato i requisiti ed abbiano superato la prova selettiva di cui ai commi successivi. 2. Costituiscono requisito per l ammissione ai corsi: a) l iscrizione all Albo da almeno otto anni; b) non aver riportato, negli ultimi tre anni, sanzioni disciplinari definitive interdittive; c) non essere soggetto, al momento di presentazione della domanda, a sospensione cautelare, e non essere sospeso dall Albo ai sensi dell art. 20 della legge; d) aver svolto effettivamente la professione forense, secondo i criteri di cui al successivo comma 3. 3. Sono criteri di effettività nell esercizio della professione, ai fini dell accesso al corso: a) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno dieci giudizi dinanzi ad una Corte di Appello civile; b) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno venti giudizi dinanzi ad una Corte di Appello penale; c) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni, almeno venti giudizi dinanzi alle giurisdizioni amministrative, tributarie e contabili. 4. I requisiti di cui al comma 3 sono tra loro alternativi. 5. In aggiunta alle modalità di cui ai commi precedenti, l ammissione a ciascun corso è subordinata, fermo restando il requisito di anzianità di cui al comma 1, al superamento di una prova di accesso, da svolgersi in unica data, a Roma. 6. La prova consiste in un test a risposta multipla, comprendente almeno 30 domande complessive di diritto processuale civile, diritto processuale penale e diritto processuale amministrativo. Ai fini del superamento della prova è necessario rispondere correttamente ad almeno ventuno domande. 7. Il test è predisposto e corretto dalla Commissione nominata nel bando di cui all art. 3. Art. 5 Costi 1. All atto dell iscrizione, gli ammessi ai sensi degli articoli precedenti dovranno corrispondere un contributo, nell ammontare determinato dal bando di cui all art. 3. 2. Il contributo di iscrizione è finalizzato esclusivamente alla copertura delle spese per l organizzazione dei corsi, ivi compreso il reclutamento dei docenti. 3. Il bando di cui all art. 3 prevede la corresponsione di borse di studio ad integrale copertura delle spese di partecipazione al corso. L assegnazione delle borse di studio avviene sulla base della valutazione svolta da parte della Commissione di cui 3

all art. 3 del presente Regolamento. Il conferimento delle borse di studio è disposto prioritariamente nei confronti degli ammessi che abbiano riportato il miglior risultato nel superamento della prova di cui all art. 4 e versino in situazioni di maggiore svantaggio economico e sociale. 4. I fondi per le borse di studio possono essere messi a disposizione anche da soggetti terzi, con modalità tali da assicurare il rispetto del prestigio e del decoro della professione forense ed escludere ingerenze nella organizzazione e gestione dei corsi. Art. 6 Organizzazione del corso 1. Il corso ha ad oggetto le seguenti materie: a) diritto processuale civile b) diritto processuale penale c) diritto processuale amministrativo d) diritto e giustizia costituzionale e) diritto tributario f) diritto dell Unione europea 2. Il corso ha durata trimestrale ed è suddiviso in 120 ore, in ragione di dieci ore a settimana. Le lezioni si svolgono il venerdì pomeriggio ed il sabato mattina. 3. Il corso si articola in un modulo comune ed in un modulo specialistico, scelto dall iscritto. 4. Il modulo comune, di 60 ore, ha prevalente carattere teorico, e ha ad oggetto tutte le materie di cui al comma 1. 5. I tre moduli specialistici di 60 ore ciascuno, hanno ad oggetto, rispettivamente, il diritto processuale civile, il diritto processuale amministrativo ed il diritto processuale penale. Ciascuno dei moduli specialistici prevede l approfondimento del diritto processuale costituzionale. 7. Nell ambito dei moduli specialistici di cui al comma precedente sono previste prevalentemente esercitazioni pratiche, consistenti nella redazione di atti giudiziari destinati alla correzione e discussione in aula. Art. 7 Lezioni decentrate 1. Per agevolare la partecipazione al corso, una parte delle lezioni, non superiore ad un terzo e preferibilmente nell ambito del modulo specialistico di cui all art. 6, comma 5, può tenersi presso gli Ordini distrettuali. 2. A tal fine, sulla base del numero e della provenienza geografica degli iscritti, il CNF, previa consultazione con gli Ordini distrettuali, individua le sedi di svolgimento delle lezioni decentrate. 4

3. Le sedi individuate e le date delle lezioni decentrate sono tempestivamente comunicate agli iscritti. Successivamente, gli iscritti comunicano il luogo in cui intendono frequentare le lezioni decentrate. Sulla base delle adesioni, sono attivate le singole sedi. 4. Nell ipotesi di cui al presente articolo, i compensi dei docenti restano a carico del CNF, ivi compresa la copertura delle spese di viaggio e di soggiorno. Art. 8 Reclutamento dei docenti 1. Il reclutamento dei docenti è effettuato dal Comitato scientifico di cui all art. 2. 2. L insegnamento di ciascuna materia è impartito da un giurista, scelto tra docenti universitari di ruolo in materie giuridiche iscritti in un Albo degli Avvocati, avvocati iscritti nell Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori o magistrati. 3. Nella scelta dei docenti sono valutati i titoli, l esperienza didattica e le pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto del corso. 4. Possono essere nominati docenti aggiunti. 5. Per ciascuna materia è nominato un tutor, su proposta del docente, e previa valutazione dei titoli da parte del Comitato scientifico di cui all art. 2. 6. Il compenso dei docenti è calcolato sulla base delle ore di lezione effettivamente svolte. Il compenso dei tutor è calcolato in via forfettaria. Art. 9 Verifica finale di idoneità 1. La verifica finale di idoneità ha luogo in Roma, a cadenza annuale, nella data individuata dal CNF. 2. Con il provvedimento di fissazione della data dell esame il CNF nomina altresì la Commissione, che deve essere composta da dieci componenti effettivi e dieci supplenti, scelti tra membri del CNF, avvocati iscritti all Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, docenti universitari di ruolo in materie giuridiche iscritti in un Albo degli Avvocati e magistrati addetti alla Corte di cassazione o al Consiglio di Stato. 3. La verifica si articola in una prova scritta, consistente nella scelta tra la redazione di un ricorso per cassazione in materia penale o civile o un atto di appello al Consiglio di Stato, e in una prova orale che verte sulle materie oggetto del corso, con precipuo riferimento alla materia prescelta dal candidato in sede di prova scritta. 4. Nella valutazione degli esiti della prova, la Commissione tiene conto della maturità del candidato, dell apprendimento delle materie oggetto del corso, oltre che 5

dell effettiva padronanza delle tecniche di redazione degli atti di patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. Art. 10 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio nazionale forense. 6