A002273, 1 A002273 FONDAZIONE INSIEME onlus. Da ILSOLE24ORE, del 16/1/2012, pag 8 <<CONSENSUALE O GIUDIZIALE IN TRIBUNALE L ULTIMA PAROLA. CHIEDERE LA SEPARAZIONE È UN DIRITTO DI LIBERTÀ INDIVUDUALE>> di Carmelo Padalino, giornalista. (perché correlati a questo argomento generale, suggeriamo di vedere da A002261 a A002277 compresi) Per la lettura completa del pezzo si rimanda al quotidiano citato. Ciascun coniuge ai sensi dell'articolo 150 del Codice civile, ha diritto di chiedere la separazione dall'altro, trattandosi di un diritto individuale di libertà riconducibile all'articolo 2 della Costituzione (Cassazione 15 settembre 2011, n. 18853). Se c'è un accordo tra i coniugi, la separazione è definita consensuale e viene resa esecutiva dal Tribunale con la pronuncia di un decreto di omologazione (articolo 158 del Codice civile) se viceversa uno dei coniugi non vuole separarsi l'altro può promuovere un giudizio di separazione giudiziale (articolo 151 del Codice civile) avendo cura di dimostrare al giudice il verificarsi, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, di fatti da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o di comportamenti gravemente pregiudizievoli all educazione della prole (ma tale ipotesi si verifica molto raramente. La separazione rappresenta un efficace strumento per porre rimedio alla improseguibilità della convivenza coniugale, divenuta troppo penosa per la sensibilità del coniuge che la chiede; pertanto l intollerabilità della convivenza non deve essere accertata in termini oggettivi, ma in chiave soggettiva, per come è percepita dal coniuge che vuole separarsi (si parla, non a caso di <intollerabilità relativa>). Ne consegue che, laddove non vi sia più consenso di uno dei coniugi a proseguire la convivenza coniugale è possibile chiedere la separazione dall altro a prescindere dalla volontà o dalle colpe di quest ultimo (Cassazione 9/10/2007, n.21099). Decorsi tre anni dalla data in cui i coniugi, nell ambito del giudizio di separazione, sono comparsi dinanzi al presidente del tribunale, e dopo che è passata in giudicato la sentenza di separazione giudiziale, oppure dopo che è stata omologata la separazione consensuale, ciascuno di essi potrà chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l altro (ossia, il divorzio). Sebbene questo sia il presupposto più frequente delle domande di divorzio, esistono altre cause che legittimano tale domanda senza la necessità di ottenere prima la pronuncia di separazione, quali l inconsumazione del matrimonio ovvero la condanna dell altro coniuge all ergastolo o a pena detentiva superiore a quindici anni per delitti non colposi, o, ancora, la condanna a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio o per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio. Anche la domanda di divorzio può essere proposta da entrambi i coniugi di comune accordo (divorzio congiunto), o da uno solo di
A002273, 2 essi (divorzio giudiziale o contenzioso); in entrambi i casi, la procedura si conclude con una sentenza del tribunale. Allorché la sentenza di divorzio diventa definitiva (ossia, non più soggetta a impugnazione dinanzi ad un giudice superiore), cessa lo status coniugale e i coniugi riacquistano la libertà di stato, ben potendosi risposarsi; inoltre, la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio. Le domande di separazione e di divorzio si propongono con ricorso: la prima va depositata al tribunale del luogo dell ultima residenza comune dei coniugi (ossia, il luogo in cui si trova la casa familiare, che, in genere, viene conservata da uno dei coniugi, o magari da entrambi, fino all udienza presidenziale), oppure, in mancanza, al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio (art. 706 del C.P.C. ). Tuttavia, tale criterio alternativo di competenza può essere utilizzato solo se non vi sia mai stata residenza comune, e non nell ipotesi in cui questa sia venuto meno, essendosene allontanati entrambi i coniugi (Cassazione 5/10/2011, n.20335). La domanda di divorzio si propone, invece, solo ed esclusivamente dinanzi al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio (Corte costituzionale, 23/5/2008, n.169). L oggetto del giudizio di separazione e divorzio è chiuso e puntualmente delimitato, rispettivamente, dalle disposizioni degli articoli 151 e seguenti del c.c. e degli articoli 5 e 6 della legge 898/1970. Ne consegue che, oltre a pronunciare sullo status delle parti, il tribunale dovrà disciplinare i rapporti personali e patrimoniali tra gli stessi coniugi e nei confronti dei figli conseguenti a tale pronuncia, non potendo regolamentare, quindi, altri aspetti della vicenda coniugale, che vanno accertati e definiti in separata sede.
A002273, 3 Box 1 PASSO DOPO PASSO. LA SEPARAZIONE. In caso di accordo tra i coniugi, la separazione è consensuale e viene resa esecutiva dal tribunale con la pronuncia di un decreto di omologazione; se, invece, uno dei coniugi non vuole separarsi, l altro può promuovere un giudizio di separazione giudiziale, dimostrando che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. L intollerabilità della convivenza non deve essere accertata in termini oggettivi, bensì in chiave soggettiva. IL DIVORZIO. Decorsi tre anni da quando è passata in giudicato la sentenza di separazione giudiziale o è stata omologata la separazione consensuale, ciascuno dei coniugi potrà chiedere il divorzio. Il presupposto della separazione può mancare in presenza di cause particolari, come il matrimonio non consumato, la condanna dell altro coniuge all ergastolo o a una pena superiore a 15 anni per delitti colposi, la condanna per omicidio volontario di un figlio o per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio. I RAPPORTI SUCCESSIVI. Il tribunale dovrà disciplinare i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi e nei confronti dei figli conseguenti alla pronuncia di separazione o di divorzio, mentre non non regolamentare altri aspetti della vicenda coniugale, che vanno definiti in separata sede. In caso di figli di genitori non coniugati, il tribunale ordinario è competente per la sola definizione dell assegno, mentre le vicende legate all affidamento sono decise dal tribunale dei minorenni.
A002273, 4 BOX 2 I COSTI. (di Pompilia Rossi) I conti del distacco. I procedimenti di separazione e di divorzio erano in passato esenti da ogni forma di tassa ed imposta. Dal 6 luglio scorso il Dl 98/2011 ha previsto il pagamento di un contributo unificato di 37 euro per la separazione consensuale e divorzio congiunto e di 85 euro per la separazione e divorzio giudiziale: la somma va versata al momento del deposito del ricorso. È difficile stabilire preventivamente il costo di un patrocinio nei giudizi di separazione e divorzio: l onorario e i diritti del legale sono infatti strettamente connessi all attività da lui prestata. Consensuale. Nella separazione, quando si raggiunge un accordo sulle condizioni, il compenso al legale varia secondo il numero di incontri avuti, nonché secondo la difficoltà di pervenire all intesa. Se vi è un solo legale per entrambi i coniugi, ciascuno di essi contribuisce al pagamento della parcella. L onorario di una separazione consensuale può oscillare da 1.000/1.500 euro a 5mila euro (e varia anche tra le grandi città e quelle di provincia). Diversa è l ipotesi in cui si procede con una separazione giudiziale, poiché in questo caso non si può avere alcuna certezza dei tempi e il compenso deriva anche dall attività svolta dal legale dell altro coniuge. Variabile non prevedibile è la necessità di presentare istanza a causa di un fatto sopravvenuto o richiesta in modifica dei provvedimenti in essere, e tale ricorso è spesso presentato in pendenza del giudizio di separazione dinanzi al medesimo giudice. Quando il procedimento di separazione si trasforma in consensuale nel corso della causa, il compenso del legale viene calcolato per l attività fino a quel momento prestata. Giudiziale. In linea di massima, l onorario per una giudiziale può partire da 3mila euro fino a somme notevolmente superiori (10mila euro e oltre). L entità dell esborso dipende anche dal grado di giudizio, in quanto i procedimenti di secondo e terzo grado sono più costosi di quelli di primo grado. Quando contemporaneamente si adisce il tribunale per i minorenni in richiesta di revoca e/o sospensione della potestà genitoriale, il compenso dovrà essere calcolato anche per questa ulteriore attività.
A002273, 5 In queste procedure il costo potrebbe oscillare dai 2mila ai 5mila euro a seconda della complessità. Divorzio. Per quanto riguarda le procedure di divorzio, anche in questo caso il compenso si differenzia secondo il tipo di divorzio (congiunto o giudiziale) e secondo il grado di giudizio; l onorario del legale va da un minimo di 3mila a un massimo di 6mila euro per un divorzio congiunto, fino ad arrivare a somme assai superiori per un divorzio giudiziale. Le procedure di modifica delle condizioni di separazione e divorzio sono di rado congiuntamente sottoscritte dalle parti e si procede, quindi giudizialmente; si può giungere anche ad un onorario di 5mila euro, che varierà se vi saranno ulteriori gradi di giudizio. È sempre opportuno, per qualsiasi tipo di procedura, che la parte, prima di conferire l incarico al legale, tratti con quest ultimo la questione dei costi della procedura, in termini sia di onorario che di spese vive, se prevedibili. Se si vive in una condizione economica disagiata con un reddito annuo non superiore a 10.628,16 euro- si può essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato. La parte sceglie il professionista nell ambito di un elenco esistente nella sede del Consiglio dell Ordine degli avvocati territoriale: in questo caso, il legale non potrà chiedere alcunché al proprio cliente. Né ricevere cifre da lui. Box 3 IMPEGNI FUTURI FUORI DAL RICORSO. Le uniche domande di contenuto patrimoniale ammissibili nel giudizio di separazione e di divorzio sono quelle sull assegno di separazione o divorzile per il coniuge e sul contributo di mantenimento per i figli, sull assegnazione della casa familiare e sull eventuale risarcimento dei danni nei confronti del minore o dell altro genitore per la violazione dei doveri dei genitoriali (art. 709 ter del c.p.c.) Non potranno invece essere proposte, in quanto inammissibili, le domande volte a obbligare il coniuge a pagare le residue rate di mutuo della casa familiare o del finanziamento di accesso per il pagamento dell autovettura intestata all altro, oppure ancora, le richieste di restituzione di beni mobili.