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Transcript:

Comune di ALZANO SCRIVIA Provincia di Alessandria O R I G I N A L E Deliberazione n. 31 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE OGGETTO: Regolamento per al detenzione, conduzione e circolazione dei cani. L anno DUEMILAQUATTORDICI addì 26 del mese di NOVEMBRE alle ore 19 nella Sala delle adunanze consiliari. Previa l osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a sessione straordinaria i Consiglieri Comunali in seduta pubblica di prima convocazione. All appello risultano: COGNOME E NOME Presenti Assenti 1 GUAGNINI Adolfo X 2 CISI Piero Angelo X 3 BISCEGLIA Michele X 4 RAMUNDO Antonella X 5 MAGGI Corinna X 6 STAFANET Andrea Ferdinando X 7 TRAVERSA Valter X 8 ANTONUCCIO Jennifer X 9 CALDIROLA Piero X 10 BALDUZZI Marco X 11 BONINI Cinzia X TOTALI Partecipa all adunanza l infrascritto Segretario Comunale Dott. Massimo Salvemini il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Adolfo Guagnini Sindaco - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto sopra indicato.

Parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE Adolfo Guagnini OGGETTO: approvazione Regolamento per la detenzione, conduzione e circolazione dei cani. IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso che si ritiene necessario approvare un Regolamento che disciplini la materia della detenzione conduzione e circolazione dei cani, finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio del Comune e a disciplinare la convivenza tra l uomo e l animale, il tutto a garanzia dell igiene pubblica e nell esclusivo interesse pubblico. Visto l allegato Regolamento, composto da n.9 articoli e ritenutolo meritevole di approvazione; Darsi atto che l attrezzatura per la raccolta delle deiezioni verrà fornita gratuitamente dal Comune; Visti e richiamati: il D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 ( Regolamento di Polizia Veterinaria ); Il Decreto del 28/02/2003 di recepimento dell Accordo recante disposizioni in materia di benessere animali da compagnia e pet teraphy; La Legge n. 189 del 20 luglio 2004 modificativa del codice penale in materia di maltrattamento di Animali; l Ordinanza 12 dicembre 2006 del Ministero della Salute a tutela dell aggressione di cani e successive modifiche ed integrazioni. Il D.Lgs n.267/2000; lo Statuto Comunale; Con voti favorevoli 11 espressi per alzata di mano D E L I B E R A 1. Approvare l allegato Regolamento per la detenzione, conduzione e circolazione dei cani composto da n.9 articoli, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 2. Darsi atto che il Regolamento entrerà in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione all Albo Pretorio on line del Comune di Alzano Scrivia.

REGOLAMENTO PER LA DETENZIONE, LA CONDUZIONE E LA CIRCOLAZIONE DEI CANI (Approvato con Deliberazione di Consiglio N. 31 del 26/11/2014)

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1) Il regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio del Comune e a disciplinare la convivenza tra l uomo e l animale, il tutto a garanzia dell igiene pubblica e nell esclusivo interesse pubblico. Art. 2 MUSERUOLA E GUINZAGLIO 1) sulle aree aperte al pubblico i proprietari e/o gli accompagnatori dei cani sono sempre tenuti all applicazione della museruola o del guinzaglio. Il guinzaglio è obbligatorio quando il cane è accompagnato in particolari luoghi pubblici destinati a passeggiata e/o a transito pedonale, in aree affollate per riunioni e/o manifestazioni varie tenute all aperto ed in tutte quelle zone in cui l animale, se lasciato libero, potrebbe costituire intralcio o pericolo alla circolazione, nonché recare molestia ai passanti. Per i cani condotti nei locali pubblici è sempre obbligatorio applicare sia la museruola che il guinzaglio. I proprietari e i detentori di cani compresi nell elenco di cui all Ordinanza del Ministero della Salute 12 dicembre 2006 devono sempre applicare sia il guinzaglio che la museruola agli animali quando gli stessi si trovano in un qualsiasi luogo pubblico o aperto il pubblico. Nei parchi, nei giardini pubblici, negli spazi annessi alle scuole e nelle aree verdi destinate al gioco per i bambini, individuate da apposita segnaletica, è vietato l accesso dei cani. 2) chiunque viola le disposizioni di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da. 100,00 a Euro 150,00. Art.3 RACCOLTA DELLE DEIEZIONI 1) Sulle aree aperte al pubblico gli accompagnatori sono sempre tenuti: a) alla totale asportazione delle deiezioni lasciate dai cani con successivo smaltimento; b) a fare uso per l asportazione, di idonea attrezzatura che devono avere immediatamente disponibile al seguito (paletta e sacchetto ovvero sacchetto auto raccoglitore). L accompagnatore è obbligato pertanto, al fine di non incorrere in sanzioni, ad esibire a richiesta dell Agente accertatore i dispositivi di rimozione deiezioni sopra indicati (paletta e sacchetto, ovvero sacchetto auto raccoglitore, specifici per la rimozione delle deiezioni canine). 2) Chiunque viola le disposizioni previste al primo comma lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da. 100,00 a. 150,00, oltre all obbligo immediato della asportazione delle deiezioni. 3) Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da. 100,00 a 150,00.

4) Sono esclusi dall applicazione del presente articolo i non vedenti con cani guida. Art.4 DETENZIONE DEI CANI ALL INTERNO DI CORTILI E/O GIARDINI PRIVATI 1) E fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell acqua e del cibo necessari e non provvedere alla periodica pulizia degli ambiti. In particolare il nutrimento, fornito almeno quotidianamente, fatte salve particolare esigenze di specie, deve essere, nella quantità e qualità, adeguato alla specie, all età ed alle condizioni fisiologiche dell animale. 2) E fatto divieto di detenere i cani in luogo sprovvisto di idoneo riparo coperto, rialzato dal suolo ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie dal freddo e/o dal sole diretto. 3) I cani devono essere tenuti all interno di un area delimitata con una rete metallica o con una cancellata avente un altezza dal fondo di calpestio pari almeno al doppio dell altezza del cane; la superficie dell eventuale specifico recinto costruito per custodire l animale deve rispettare le dimensioni minime previste nell Allegato A del Decreto del 28/02/2003 di recepimento dell Accordo recante disposizioni in materia di benessere animali da compagnia e pet teraphy. La rete o la cancellata, deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile ed avere una consistenza ed una trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell animale; 4) La detenzione dei cani alla catena deve essere evitata. Qualora si renda necessaria (vedi comma 7 ), la catena deve avere una robustezza ed una misura adeguata oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell animale. 5) La libertà di movimento dell animale deve corrispondere alla lunghezza minima della catena, non comunque inferiore a mt. 5. La catena deve essere dotata di idoneo moschettone che regola sia il collare che l attacco allo scorrevole. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo e la ciotola dell acqua e del cibo. 6) In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo. 7) All interno della proprietà privata, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio ovvero senza catena, ad eccezione degli animali utilizzati nell esercizio venatorio, nella ricerca dei tartufi e di quelli accompagnati; in ogni caso l accompagnatore deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti. 8) I possessori dei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente e inequivocabile il vicinato sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da. 150,00 a. 200,00. 9) chiunque viola le altre disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da. 100,00 a. 150,00. Art. 5 PARTICOLARI SITUAZIONI

1) è data facoltà ai bar, ristoranti e simili pubblici esercizi o negozi di ammettere i cani, nel rispetto della normativa igienica, purchè tale facoltà sia ben pubblicizzata all ingresso del locale per darne adeguata notizia a tutti i frequentatori del locale. 2) è vietato trasportare o far stazionare i cani segregati nei bauli chiusi nelle auto o farli stazionare all interno dell abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole. 3) la conduzione nelle aree pubbliche, di uso pubblico o comunque aperte al pubblico di cani femmina durante l estro deve avvenire facendo particolare attenzione alla presenza di altri cani. 4) è vietato condurre cani al guinzaglio con l accompagnatore che guida un veicolo a motore. 5) sono vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare l aspetto di un cane senza scopi veterinari e in particolare è vietato il taglio della coda, delle orecchie e delle corde vocali. E altresì vietato l addestramento coercitivo dell animale con uso di strumenti elettrici. Sono consentiti solo gli interventi che rispettino i limiti dell Ordinanza Ministeriale 28 marzo 2007. 6) Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un somma da. 50,00 a. 100,00. 7) Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 2,4 e 5 del presente articolo è soggetto, salvo che il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da. 150,00 a. 300,00. 8) L accesso dei cani guida di ciechi negli esercizi aperti al pubblico è regolamentato dalla Legge 8/2/2006 n. 60. Art. 6 TUTELA DELL INCOLUMITÀ PUBBLICA DALL AGGRESSIVITÀ DEI CANI 1) per predeterminate razze canine caratterizzate da particolare aggressività si applica l Ordinanza del Ministero della Salute del 12.12.2006 che prevede particolari oneri e divieti per la corretta detenzione di questi animali; in particolare: a) coloro che non stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da. 50,00 a 150,00. b) coloro che, nonostante il divieto nell Ordinanza ministeriale, detengano o a qualunque titolo accompagnino uno dei cani vietati, soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da. 200,00 a. 600,00. Art. 7 RECIDIVA In caso di recidiva delle violazioni alle disposizioni di cui agli art. 2 e 4 si provvederà all allontanamento dell animale in struttura Convenzionata a spese del proprietario. Art. 8 VIGILANZA

Il controllo del rispetto delle indicazioni previste dal presente regolamento spetta a tutti gli organi di vigilanza individuati dalla legge. Art. 9 ENTRATA IN VIGORE Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione all Albo Pretorio. Per quanto non espressamente disciplinato in materia si rimanda alla normativa nazionale e regionale vigente, in particolare: il D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 ( Regolamento di Polizia Veterinaria ); Il Decreto del 28/02/2003 di recepimento dell Accordo recante disposizioni in materia di benessere animali da compagnia e pet teraphy; La Legge n. 189 del 20 luglio 2004 modificativa del codice penale in materia di maltrattamento di Animali; l Ordinanza 12 dicembre 2006 del Ministero della Salute a tutela dell aggressione di cani e successive modifiche ed integrazioni.

INDICE Art. 1 - Oggetto del Regolamento Art. 2 - Museruola e guinzaglio Art. 3 - Raccolta delle deiezioni Art. 4 - Detenzione dei cani all interno di cortili e/o giardini privati Art. 5 - Particolari situazioni Art. 6 - Tutela dell incolumità pubblica dall aggressività dei cani Art. 7 Recidiva Art. 8 Vigilanza Art. 9 - Entrata in vigore

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: IL PRESIDENTE Adolfo Guagnini IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Massimo Salvemini PUBBLICAZIONE : Pubblicato all Albo Pretorio Informatico sul sito istituzionale dell Ente www.comune.alzanoscrivia.al.it per 15 giorni consecutivi a cura del messo comunale. Alzano Scrivia, lì. Il Messo Comunale Matteo Cisi CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all Albo Informatico del sito istituzionale del Comune nelle forme di cui all art. 32 comma 1 della L. 69/2009 senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3^ comma dell art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n 267. Addì