DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1254

Documenti analoghi
m_ef.rps-to registro UFFICIALE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 542

approvato dalla Camera dei deputati il 14 giugno 2018 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 giugno 2018

Approvato dal Senato della Repubblica

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2715

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1709

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 5 marzo 2014 (v. stampato Senato n. 1254)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 383

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2500

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1417

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (RENZI)

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2569

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3350

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 6 aprile 2017

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (GENTILONI SILVERI) e dal Ministro dell economia e delle finanze (PADOAN)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 4 luglio 2012 (v. stampato Senato n. 3349)

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 15 maggio 2014 (v. stampato Senato n. 1430)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 17 luglio 2018

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (D ALEMA) (LETTA) E DAL MINISTRO DELLA SANITÀ (BINDI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 dicembre 2008

DECRETO-LEGGE 29 marzo 2016, n. 42

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 24 aprile 2014 (v. stampato Senato n. 1417)

DECRETO-LEGGE 30 giugno 2008, n. 113 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (Gazzetta Ufficiale n. 151 del )

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 28 ottobre 2015 (v. stampato Senato n. 2070)

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 1 luglio 2015

XIII LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE. presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (D'ALEMA) dal Ministro della sanità (BINDI)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2070

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1818

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (BERLUSCONI) (TREMONTI)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 624

Legge 12 luglio 2006, n. 228

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 9. Entrata in vigore. Art. 1.

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

SENATO DELLA REPUBBLICA

DECRETO-LEGGE 20 marzo 2014, n. 34

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 19 luglio 2012

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (GENTILONI SILVERI)

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 5 giugno 2008 (v. stampato Senato n. 585)

SENATO DELLA REPUBBLICA

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DECRETO-LEGGE 21 maggio 2015, n. 65 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DECRETO-LEGGE 10 settembre 2004, n.238 Misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia.

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2144

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2495

DECRETO- LEGGE PROROGA TERMINI IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3221

Pagina 1 di 5. DECRETO-LEGGE 10 settembre 2004, n.238. Misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia.

SENATO DELLA REPUBBLICA

Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita'.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 2012, N. 89

DECRETO-LEGGE 15 ottobre 2013, n. 120

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

Capo I Disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine e di apprendistato

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. 76

23/07/ :15. LEGGE 17 luglio 2015, n. 109

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 19 giugno 2013

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 15 ottobre 2008 (v. stampato Senato n. 1038)

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1196

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza, considerata la. scadenza del 30 aprile 2010 per la presentazione della dichiarazione

SENATO DELLA REPUBBLICA

dell articolo 64, comma 4, lettera a), del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

TESTO PROPOSTO DALLA 8* COMMISSIONE PERMANENTE

DECRETO-LEGGE 10 novembre 2008, n. 180

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

d iniziativa dei senatori D ADDA, SPILABOTTE, FAVERO, ANGIONI e MANASSERO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

BATTAGLIA: SERVONO SOLDI NELLE BUSTE PAGA, SUBITO!

SENATO DELLA REPUBBLICA

Transcript:

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1254 DISEGNO DI LEGGE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (LETTA) dal Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca (CARROZZA) dal Ministro dell economia e delle finanze (SACCOMANNI) e dal Ministro per la pubblca amministrazione e la semplificaziione (D ALIA) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 2014 Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola TIPOGRAFIA DEL SENATO

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 1254 INDICE Relazione.................................................. Pag. 3 Relazione tecnica...........................................» 5 Analisi tecnico-normativa....................................» 7 Disegno di legge............................................» 12 Decreto-legge...............................................» 13

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 1254 ONOREVOLI SENATORI. Con il presente provvedimento d urgenza si intende dare soluzione, nelle more della conclusione della specifica sessione negoziale intesa al riconoscimento dell annualità 2012 avviata dal Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca (MIUR), alla questione relativa al trattamento economico stipendiale del personale della scuola corrisposto nell anno 2013, anche a seguito dell entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013, recante «Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti». Tale provvedimento, in attuazione di quanto previsto dall articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, ha disposto, all articolo 1, comma 1, lettera a), tra l altro, la proroga fino al 31 dicembre 2014 dell applicazione del tetto retributivo alle retribuzioni individuali previsto, per gli anni 2011, 2012 e 2013, dall articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per tutto il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche inserite nell elenco Istat di cui alla legge n. 196 del 2009. Il citato decreto del Presidente della Repubblica ha inoltre previsto all articolo 1, comma 1, lettera b), la proroga fino al 31 dicembre 2013 delle disposizioni recate dall articolo 9, comma 23, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, il quale prevede che «per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.». Pertanto, a legislazione vigente, il trattamento economico stipendiale del personale della scuola, con riferimento agli anni 2013 e 2014 è così definito: anno 2013: non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti; anno 2014: è utile ai fini della maturazione delle predette posizioni stipendiali il cui pagamento, nell anno in esame, è tuttavia sospeso, con effetti una tantum, in applicazione dell articolo 9, comma 1, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, così come prorogato dall articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013. Al fine di completare il quadro normativo di riferimento, occorre rappresentare che l articolo 8, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010, in relazione alla peculiarità del settore scolastico ed alla circostanza che tale comparto è stato interessato da un significativo processo di razionalizzazione del personale ex articolo 64 del decretolegge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto che la quota del 30 per cento delle economie derivanti da tale processo di razionalizzazione da destinare alla scuola, potesse essere finalizzato, ai sensi del predetto articolo 64, anche al recupero degli scatti bloccati ai sensi dell articolo 9 comma 23. Successivamente la legge n. 183 del 2011 ha modificato il predetto articolo 8, comma 14, prevedendo la possibilità di utilizzare

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 1254 per lo sblocco degli scatti del personale scolastico, oltre alle economie ex articolo 64 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, anche ulteriori «risorse da individuare in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica». Le citate disposizioni normative hanno già trovato attuazione con riferimento alle annualità 2010 e 2011 e, in relazione a tali previsioni, il MIUR ha avviato le procedure intese all avvio di una apposita sessione negoziale finalizzata allo sblocco dell annualità 2012. In particolare, va considerato che nel corso del 2013 è stato attribuito ad una parte del personale della scuola uno scatto stipendiale non supportato dalla richiamata legislazione, in ragione della differente modulazione temporale dell ambito di applicazione dei commi 1 e 23 dell articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, il primo originariamente efficace sino al 2013 ed il secondo sino al 2012. Tali miglioramenti economici dovrebbero essere oggetto di un provvedimento amministrativo di recupero. Tuttavia, una volta conclusa la citata procedura volta allo sblocco dell annualità 2012, dovrebbero essere nuovamente attribuiti al personale di cui trattasi, con conseguente aggravio di procedure ed oneri amministrativi oltre che di probabile instaurazione di contenzioso da parte del personale coinvolto. Pertanto, il comma 1 del presente provvedimento, al fine di evitare i citati effetti negativi riconducibili all espletamento delle procedure di recupero, nel confermare quanto previsto dall articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013, dispone, nei confronti del personale interessato dalla predetta sessione e, comunque, non oltre il 30 giugno 2014, il mantenimento delle posizioni stipendiali già riconosciute nel 2013 per evitare una riduzione, anche se momentanea, del livello retributivo acquisito. In aggiunta, l ultimo periodo del citato comma 1 prevede che non vengano adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1º gennaio 2013 in esecuzione dell acquisizione di una nuova classe stipendiale. Inoltre, al comma 3 del provvedimento viene disposto che, in caso di mancata conclusione entro il 30 giugno 2014, della più volte citata sessione negoziale, le somme corrisposte al personale interessato, fino a tale data, non vengano comunque recuperate, nonostante la retrocessione ad una classe stipendiale inferiore. I commi 2 e 3 dettano inoltre disposizioni in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento in esame. Con il comma 4 del presente provvedimento inoltre, sempre in relazione allo specifico ambito temporale dei blocchi retributivi del comparto scuola, al fine di evitare che, in applicazione dell articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, come prorogato dal citato decreto del Presidente della n. 122 del 2013, il pagamento dei miglioramenti stipendiali del personale del comparto possa essere bloccato anche per l anno 2014, comportando di fatto un blocco quinquennale rispetto a quello quadriennale previsto per la generalità dei dipendenti pubblici, viene previsto che per l anno 2014 il richiamato articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 non trovi applicazione in riferimento all articolo 9, comma 23, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2013, come prorogato anch esso dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013.

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 1254 RELAZIONE TECNICA

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica N. 1254

Atti parlamentari 7 Senato della Repubblica N. 1254 ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Atti parlamentari 8 Senato della Repubblica N. 1254

Atti parlamentari 9 Senato della Repubblica N. 1254

Atti parlamentari 10 Senato della Repubblica N. 1254

Atti parlamentari 11 Senato della Repubblica N. 1254

Atti parlamentari 12 Senato della Repubblica N. 1254 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. È convertito in legge il decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante Disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Atti parlamentari 13 Senato della Repubblica N. 1254 Decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2014. Disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare, nelle more della conclusione della specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale del personale della scuola, disposizioni finalizzate a consentire la corresponsione del trattamento economico già definito nell anno 2013 in ragione dell acquisita nuova classe stipendiale, anche per evitare il recupero delle somme corrisposte nel predetto periodo; vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2014; sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, del Ministro dell economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1. (Posizioni stipendiali e trattamenti economici del personale scolastico) 1. Nelle more della conclusione della specifica sessione negoziale, attivata ai sensi dell articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, finalizzata al recupero dell utilità dell anno 2012 ai fini della maturazione dell anzianità stipendiale, e comunque non oltre il 30 giugno 2014, fermo restando quanto previsto dall articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, non sono adottati i provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico interessato dalla predetta sessione negoziale che ne abbia acquisita una superiore nell anno 2013 in virtù dell anzianità economica attribuita nel medesimo anno. Non sono, inoltre, adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1º gennaio 2013 in esecuzione dell acquisizione di una nuova classe stipendiale.

Atti parlamentari 14 Senato della Repubblica N. 1254 2. In relazione alla mancata adozione per il periodo indicato al comma 1 dei provvedimenti ivi indicati, fino alla conclusione della sessione negoziale di cui al medesimo comma 1, è accantonata la somma di euro 120 milioni a valere, sulle somme iscritte nel conto dei residui sul Fondo di cui all articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di cui 58,1 milioni relativi a somme già corrisposte nell anno 2013. Rimane salva la facoltà di disporre delle predette somme con la sessione negoziale. 3. In caso di mancata conclusione entro il 30 giugno 2014 della sessione negoziale di cui al comma 1, la somma di cui al comma 2 è conseguentemente versata all entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all erario. 4. Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l anno 2014, nell ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122. 5. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 2. (Entrata in vigore) 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 gennaio 2014. NAPOLITANO Visto, il Guardasigilli: CANCELLIERI. LETTA CARROZZA SACCOMANNI D ALIA

E 1,00