CAPO IV OFFERTA FUORI SEDE Articolo 30 (1) Offerta fuori sede 1. Per offerta fuori sede si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico: a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento; b) di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l'attività (2). 2. Non costituisce offerta fuori sede: a) l offerta effettuata nei confronti di clienti professionali, come individuati ai sensi dell articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies; b) l offerta di propri strumenti finanziari rivolta ai componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, ai dipendenti, nonché ai collaboratori non subordinati dell emittente, della controllante ovvero delle sue controllate, effettuata presso le rispettive sedi o dipendenze (3) (4). 3. L'offerta fuori sede di strumenti finanziari può essere effettuata: a) dai soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere c) e c-bis) (2); b) dalle Sgr, dalle società di gestione UE, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai GEFIA UE e non UE, limitatamente alle quote o azioni di Oicr (5) (6). 4. Le imprese di investimento, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario, le Sgr e le società di gestione UE e i GEFIA UE e non UE possono effettuare l'offerta fuori sede dei propri servizi e attività di investimento. Ove l'offerta abbia per oggetto servizi e attività prestati da altri intermediari, le imprese di investimento e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere c) o c-bis) (3) (7) (8). 5. Le imprese di investimento possono procedere all'offerta fuori sede di prodotti diversi dagli strumenti finanziari e dai servizi e attività d'investimento, le cui caratteristiche sono stabilite con regolamento dalla Consob, sentita la Banca d'italia (9). 6. L'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all offerta fuori sede o al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore. Ferma
restando l'applicazione della disciplina di cui al primo e al secondo periodo ai servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettere c), c-bis) e d), per i contratti sottoscritti a decorrere dal 1 settembre 2013 la medesima disciplina si applica anche ai servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a). La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede (9) (10) (11). 7. L'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente. 8. Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'unione Europea. 9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e, limitatamente ai soggetti abilitati, ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (12) (13). (1) Si veda quanto previsto dal Libro V, Parte I, articolo 78 (Offerta fuori sede) e Parte III, articolo 82 (Offerta fuori sede e promozione e collocamento a distanza di servizi di investimento altrui) del regolamento Consob n. 16190/2007. Si vedano, inoltre, la comunicazione Consob n. DIN/12030993 del 19 aprile 2012 e la sentenza della Corte di Cassazione 14 febbraio 2012, n. 2065. (2) Lettera sostituita dall'articolo 6 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164. (3) Comma sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164. (4) Comma sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 11 ottobre 2012, n. 184. (5) Lettera modificata dall'articolo 7 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 274. (6) Lettera sostituita dall'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44. (7) Comma modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 274. (8) Comma modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44. (9) Comma modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164. (10) Si veda anche quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190 e dalla circolare Assosim n. 55 del 6 ottobre 2005. (11) Comma modificato dall'articolo 56-quater del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, con legge 9 agosto 2013, n. 98. (12) Comma modificato dall'articolo 11 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari". (13) Comma modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303.
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