SECONDA PARTE OPERAZIONI PRELIMINARI
RAPPRESENTANTI DI LISTA: CHI SONO Seguono le operazioni elettorali e verificano eventuali irregolarità per conto di una delle liste che concorrono alle elezioni La loro presenza è facoltativa Se presenti, sono considerati pubblici ufficiali Devono essere elettori del collegio
RAPPRESENTANTI DI LISTA: CHI LI NOMINA I delegati di lista, indicati da ciascuna delle liste al momento del deposito delle candidature, possono designare due rappresentanti, uno effettivo e uno supplente, presso ogni seggio e presso l ufficio centrale. I delegati possono espressamente autorizzare in forma autentica altre persone della designazione dei rappresentanti di lista
RAPPRESENTANTI DI LISTA: COME VENGONO DESIGNATI Le designazioni devono essere fatte per iscritto con firma autenticata da pubblici ufficiali Notai Giudici di pace Cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello e dei tribunali Segretari delle procure della Repubblica Presidenti delle province Sindaci, assessori comunali e provinciali Presidenti dei consigli comunali e provinciali Presidenti e vice presidenti dei consigli circoscrizionali Segretari comunali e provinciali Funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia Consiglieri provinciali e consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco
RAPPRESENTANTI DI LISTA: COME VENGONO DESIGNATI Le designazioni dei rappresentanti presso i seggi potranno essere comunicate entro il venerdì precedente l'elezione, al sindaco del comune che ne curerà la consegna ai presidenti delle sezioni elettorali oppure direttamente ai singoli presidenti la stessa mattina della elezione, purché prima dell'inizio delle operazioni (art. 33, comma 1). Le designazioni dei rappresentanti di lista presso l'ufficio centrale circoscrizionale devono essere consegnate al Servizio Segreteria della Giunta ed Elettorale della Provincia entro le ore dodici del giorno della votazione
RAPPRESENTANTI DI LISTA: AMMISSIONE (DOMENICA MATTINA) Al momento della costituzione dell Ufficio elettorale: il Presidente chiama ad assistere alle operazioni elettorali anche i rappresentanti di lista il Presidente accerta la loro identità e la regolarità della designazione Sul verbale delle operazioni vengono elencati i rappresentanti di lista ammessi al seggio Le designazioni vengono conservate e inserite nel plico n. 3 diretto all Ufficio centrale circoscrizionale al termine dello scrutinio
RAPPRESENTANTI DI LISTA: COMPITI E ATTRIBUZIONI hanno diritto di: Assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale o dell'ufficio centrale circoscrizionale Trattenersi all'esterno della sala dove ha sede l'ufficio elettorale, durante il tempo in cui questa rimane chiusa Annotare il numero degli elettori che si presentano a votare (rispettando la legge sulla riservatezza dei dati personali) Chiedere al presidente di inserire a verbale eventuali dichiarazioni, firmare il verbale, le strisce di chiusura delle urne e dei plichi Portare un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno della lista rappresentata Assistere anche alle operazioni di raccolta del voto (seggio speciale o ufficio distaccato di sezione o dallo stesso ufficio distaccato incaricato della raccolta del voto a domicilio)
SECONDA PARTE OPERAZIONI PRELIMINARI FINE DEL MODULO