REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI TRIBUTI LOCALI

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REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI TRIBUTI LOCALI Ambito di applicazione ART.1 Oggetto 1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 13 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e con le forme di cui all'art. 52, comma 1 del dlgs 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti alla data del 31/12/2002, in materia di imposta comunale sugli immobili,. di imposta comunale sulla pubblicità, di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di tassa occupazione spazi e aree pubbliche ed imposta comunale per l esercizio di imprese arti e professioni. 2. Non possono formare oggetto della definizione agevolata: i rapporti di tributi per i quali 1'ente impositore è decaduto dal potere di liquidazione ovvero di accertamento. gli atti impositivi che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per mancanza di impugnazione ovvero per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo. le controversie. tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definite. I carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi ovvero le somme richieste coattivamente con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639. CAPO I Definizione agevolata dei rapporti tributari locali non definiti in materia di Imposta Comunale sugli Immobili ART.2 1.I soggetti passivi dell imposta comunale sugli immobili che non hanno presentato la dichiarazione/comunicazione prevista dall'art. 10, comma 4, del dlgs n. 504 del 1992 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione/comunicazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta e ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 1l, comma 2, del dlgs n. 504 del 1992, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2002 e retro con il versamento della somma determinata applicando le seguenti modalità: anno 2002, 2001 e 2000 versamento imposta pura, con esclusione degli interessi e della sanzione prevista dall art.14 del dlgs 504 del 1992; anno 1999 e 1998 versamento imposta pura, oltre gli interessi calcolati con le modalità previste dall art.14 del dlgs 504 del 1992 e s.m.i. e la sanzione già in misura ridotta prevista dal comma 4 dell art.14 del dlgs 504 del 1992 ridotta del 60%; 2. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del dlgs n. 504 del 1992, non hanno eseguito, in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti e ai quali non sono stati notificati gli avvisi liquidazione previsti dall'art. Il, comma 1, del citato dlgs n. 504 del 1992, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità 2002 e retro con il versamento della somma determinata applicando le seguenti modalità: anno 2002, 2001 e 2000 versamento solo imposta pura; anno 1999 ed anni precedenti versamento imposta pura, oltre gli interessi calcolati con le modalità previste dall art.14 del dlgs 504 del 1992 e s.m.i. e la sanzione già in misura ridotta prevista dal 4^ comma dell art.14 del dlgs 504 del 1992 ridotta del 60%; 3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono presentare a questo ente, a pena. di decadenza, entro e non dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi a tutte le annualità: 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002.

4. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 3, per le ipotesi di omessa dichiarazione di cui all'art. 10, comma 4, del dlgs n. 504 del 1992 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta dichiarazione dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele, con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta,.con l'indicazione delle somme versate e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata all'istanza di definizione. ART.3 Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di imposta comunale sulla pubblicità. 1. I soggetti passivi dell'imposta comunale sulla pubblicità che alla data del 31/12/2002, non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art. 8, comma 1 e dlgs n. 507 del 1993 ovvero ha presentato la citata dichiarazione con dati infedeli incidenti l ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta e ai quali non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 10, comma 1, del n. 507 dei 1993, possono definire i rapporti tributari relativi annualità 2001 e 2002 con il versamento dell imposta pura, con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria. 2.I soggetti passivi dell'imposta comunale sulla pubblicità, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art. 8. comma 1 e 2, del s n. 507 del 1993, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti e ai quali, alla predetta data del 31/12/2002, non sono stati notificati gli avvisi liquidazione previsti dall'art. 10 del dlgs n. 507 11993, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità 2001 e 2002 con il versamento dell imposta pura, con esclusione degli interessi e della sanzione amministrativa tributaria. 3.Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono presentare a questo ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, apposita istanza,redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi a entrambe le annualità 2001 e 2002. 4,. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 3, per le ipotesi di omessa dichiarazione di cui all'art. 8, comma 1 e 2, del dlgs n. 507 del 1993 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta dichiarazione, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alla pubblicità non dichiarata ovvero dichiarati in modo infedele, con la liquidazione; dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolate e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata all'istanza di definizione. ART.4 Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 1.I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 70,comma 1 e 2, del dlgs n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa dovuta o Ia diversa maggiore tassa e ai quali, alla predetta data del 31/12/2002, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 71, comma 1, del dlgs n. 507 del 1993,possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002, con esclusione dell'annualità 1998 per l'ipotesi di denuncia infedele, mediante il versamento della sola imposta pura. 2. Ai fini del comma 1, i soggetti interessati devono presentare a quèsto ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento; apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari relativi a tutte le annualità ivi indicate. 3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2, per le ipotesi di omessa denuncia di cui all'art. 70, commi 1 e 2, del dlgs n. 507 del 1993 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta denuncia, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele, con la liquidazione della tassa o della maggiore tassa dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolate e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata all'istanza di definizione..

ART.5 Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche 1. I soggetti passivi della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche che non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 50, comma 1 e 2 del dlgs n. 507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa e ai quali, alla predetta data del 31/12/2002, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 51, comma 2, del dlgs n. 50'" del 1993; possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità 2000, 2001 e 2002 con il versamento della imposta pura, con esclusione di interessi e sanzioni. 2. I soggetti passivi della tassa per l'occupazione degli spazi e aree pubbliche che, pur avendo presentato in modo corretto la denuncia prevista dall'art. 50, comma 1 e 2, del dlgs n. 507 del 1993, non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti e ai quali non sono stati notificati gli avvisi liquidazione previsti dall'art. 51, comma 1, dei dlgs n. 507 del 1993, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità 2000, 2001.e 2002 con il versamento della sola imposta pura, con esclusione degli interessi e sanzioni. 3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono presentare a questo ente, a pena di decadenza, entro e non dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi alle annualità 2000, 2001 e 2002. 4. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 3, per le ipotesi di omessa denuncia di cui all'art..50, comma 1 e 2, del dlgs n. 507 del 1993 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta denuncia, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi all'occupazione non denunciata ovvero denunciata in modo infedele, con la liquidazione della tassa o della maggiore tassa dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolate e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata all'istanza di definizione. ART.6 Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di Imposta Comunale per l esercizio di Imprese Arti e Professioni 1.I soggetti passivi dell imposta comunale per l esercizio di imprese arti e professioni che alla data del 31.12.1997 non hanno presentato la dichiarazione di cui all art.3 del D.L. n.66/1989, convertito nella legge n.144 del 24.4.1989 e s.m., ovvero non hanno effettuato il versamento dell imposta dovuta ai sensi del D.M. 09/06/1997, ed ai quali non sono stati notificati avvisi di accertamento previsti dall art.4 del citato decreto n.66/89 possono definire i rapporti relativi all anno 1997 con il versamento dell imposta pura con esclusione degli interessi e sanzioni. 2. Ai fini di cui al comma 1 i soggetti interessati devono presentare a questo ente, a pena di decadenza, entro e non dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, dei rapporti tributari relativi all anno 1997. 3. L'istanza di definizione agevolata dovrà contenere anche l'indicazione dei dati non dichiarati, dell imposta dovuta, delle somme versate a titolo di definizione agevolata e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata all'istanza di definizione. Capo II Definizione agevolata degli atti impositivi ART.7 Definizione agevolata degli atti impositivi in materia di imposta comunale sugli immobili, imposta comunale sulla pubblicità, tassa sui rifiuti solidi urbani e tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche ed Iciap: 1. Gli atti d'accertamento d'ufficio, d'accertamento in rettifiche delle dichiarazioni o denuncie, gli avvisi di liquidazioni e gli atti separati di irrogazioni di sanzioni notificati ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, dell'imposta comunale sulla pubblicità, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, della tassa occupazione spazi e aree pubbliche ed Iciap, non divenuti definivi per mancata impugnazione nei termini previsti dall'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 possono essere definiti con il vèrsamento dell imposta imposta pura, degli interessi ridotti del 50% e della sanzione amministrativa tributaria di ¼ ridotta del 50%. 2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo ente, a pena di decadenza, entro e non. dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato.

3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2 dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi all'atto impositivo notificato, con l indicazione delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, notifiche le somme versate a titolo di definizione agevolate, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata all istanza di definizione. Capo III Definizione agevolata delle liti pendenti ART.8 Definizione agevolata delle liti pendenti in materia di imposta comunale sugli immobili, imposta comunale sulla pubblicità, tassa sui rifiuti solidi urbani, e tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche ed Iciap; 1. Le controversie tributarie, riguardanti l'imposta comunale sugli immobili, l'imposta comunale sulla pubblicità, la tassa occupazioni spazi e aree pubbliche, tassa sui rifiuti solidi urbani ed Iciap pendenti in ogni stato e grado e per le quali, alla data di pubblicazione del presente regolamento,.non sono intervenute sentenze definitive, possono essere definite con il pagamento dell 80% dell imposta pura, maggiorato del 50% degli interessi previsti dalla normativa di ogni singolo tributo nonché del 50% della sanzione amministrativa tributaria di 1/4, e con l esclusione di ulteriori interessi. 2. Ai fini di cui ai commi 1, i soggetti interessati devono presentare a questo ente, a pena di decadenza, entro e non dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato. 3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2 dovrà contenere, oltre i dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia, delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, di tassa o di maggiore tassa con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché delle somme versate a titolo di definizione agevolate, con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in all'istanza di definizione. 4. Il termine di sospensione dei processi tributari interessati dalla presente definizione agevolata, di cui all'art. 13, comma 2, della legge 289 del 2002, è fissato alla data del 31 ottobre 2003; detto termine sarà comunicato a cura di questo ente agli organi giurisdizionali interessati. 5. La parte che ha presentato l'istanza di definizione, ovvero questo ente locale, presenterà al giudice competente l'apposita richiesta di sospensione del giudizio oggetto di definizione agevolata. 6. Ai finì dell'estinzione del giudizio o della sua prosecuzione, questo ente comunicherà al giudice competente l'esito della definizione agevolata della lite. CAPO IV Modalità di versamento, perfezionamento della definizione, rigetto delle istanze, pubblicità, efficacia ART. 9 Modalità di versamento perfezionamento della definizione agevolata 1. La definizione agevolata di cui ai precedenti articoli 2, 3,4, 5,e 7 si perfeziona con il pagamento delle somme a titolo di definizione agevolata, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, mediante versamento da eseguirsi sul bollettino di c/c postale messo a disposizione dal comune e, ciò, anche in ipotesi di definizione agevolata concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani. 2. Se l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata è pari o superiore a euro 600,00, il versamento può essere eseguito in massimo 10 rate di pari importo, con l applicazione degli interessi legali e con scadenza di ogni singola rata al 30 di ogni mese, e un importo minimo di euro 150,00. Il pagamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata delle rate successive alla prima. Le rate eventualmente non versate sono riscosse coattivamente a mezzo ruolo ovvero con. l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 3. Gli errori scusabili, ritenuti tali a insindacabile giudizio dell'ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data. di ricevimento della comunicazione degli errori che sarà inviata agli interessati a cura di questo ente a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento e in mancanza, se trattasi di versamento unico o della prima rata, la definizione non sarà considerata perfezionata. 4. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate dalla data del 31/12/2002 a quella di pubblicazione del presente regolamento.

ART.10 Rigetto delle istanze di definizione agevolata 1. Il comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento unico o della prima rata, ovvero in accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento o di liquidazione entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative. ART.11 Entrata in vigore,pubblicazione e pubblicità del presente regolamento 1. Il presente regolamento secondo quanto disposto dal comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dal comma 8 dell'art. 27 del- la legge 28 dicembre 2001, n. 448 entra in vigore alla data del l^ gennaio 2003 ed è pubblicato all albo pretorio dell Ente. 2. I dirigenti dell'ufficio tributi adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante internet, stampa locale ed emittenti radiofoniche e televisive locali.