STATUTO del Centro di Alti Studi sulla Cina Contemporanea

Documenti analoghi
CENTRO STUDI SUL FEDERALISMO

Statuto dell Istituto per la storia dell Umbria contemporanea

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE "CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI PRIMO LEVI"

Statuto del Fondo di Assistenza Sanitaria Aperto per dipendenti, soci, membri e iscritti di Aziende, Associazioni ed Enti

A. M. A. LA VITA, ASSOCIAZIONE DI AUTO MUTUO AIUTO STATUTO

STATUTO. Articolo 1 (Denominazione e finalità)

Statuto dell Associazione denominata L Abruzzo in Europa

IRIS NETWORK STATUTO

STATUTO. Art.1 Denominazione e sede

STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI

STATUTO FONDAZIONE BANCA POPOLARE DI MAROSTICA. Art. 1 Denominazione e sede

STATUTO DELLA FONDAZIONE CENTRO DI RICERCHE ECONOMICHE E FORMAZIONE DI UDINE ART. 1 Denominazione e Sede È costituita con sede in Udine la Fondazione

STATUTO DELLA FONDAZIONE NICCOLÒ CANUSSIO - CIVIDALE DEL FRIULI (UD) Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4

Ordine dei giornalisti

STATUTO della FODAZIOE CETRO PER LO STUDIO E LA DOCUMETAZIOE DELLE SOCIETA DI MUTUO SOCCORSO - OLUS

Associazione Italiana di Acustica

STATUTO Art. 1 Art. 2 Art. 3

REGOLAMENTO INTERNO Il documento si compone di venti articoli.

STATUTO. ARTICOLO 2 SEDE La Fondazione ha sede in Torino, via XX Settembre, n. 31.

STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005

S T A T U T O. della Fondazione Centro Studi Investimenti Sociali - Censis

STATUTO DELLA FONDAZIONE ACCADEMIA DI MUSICA ITALIANA PER ORGANO

STATUTO. Testo con le modifiche approvate dall Assemblea Straordinaria del 10 gennaio 2012

ART. 2 SEDE L associazione ha sede in Torino, presso il Comune di Torino, Palazzo Civico P.zza Palazzo di Città, 1.

STATUTO ART.1. E costituita con sede in Verona, Piazzetta Scala n. 2/A e sede ART.2

STATUTO. Nome L Associazione è denominata: idem percorsi di relazione

STATUTO DELLA FONDAZIONE FABRICA DEI TALENTI ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE, FONDATORI, SOSTENITORI, SOCI ORDINA- RI SEDE E DURATA

CONSORZIO UNIVERSITARIO DI ECONOMIA INDUSTRIALE E MANAGERIALE. (Ultima modifica 23/05/2013)

CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 1. Articolo 2

STATUTO. Art. 1. Art L Associazione può costituire sedi secondarie, uffici amministrativi e di rappresentanza. Art. 3

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE «ACCADEMIA MUSICÆSENA»

Regolamentoo Assemblea dei

STATUTO ARTICOLO 1. Il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, eretto in Ente morale con regio decreto 8 Dicembre

POLITECNICO DI MILANO

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI

STATUTO DELLA FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO. 1. La Fondazione è denominata FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BASSANO DEL GRAPPA

STATUTO Csv Emilia Romagna Net degli Enti Gestori dei Centri di Servizio per il Volontariato della Regione Emilia Romagna

TITOLO IV RECESSO - ESCLUSIONE

STATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE

I. Costituzione, sede, durata, oggetto sociale

FONDAZIONE SUL GIORNALISMO PAOLO MURIALDI STATUTO

MASTRODICASA - STATUTO

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE AMICI DELLA GUINEA BISSAU Onlus

FONDAZIONE SANTINI GAETANO ED ELVIRA S T A T U T O

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N.36876/16297 DI REPERTORIO STATUTO

Statuto della Fondazione FONDAZIONE PER LE ATTIVITA MUSICALI - ONLUS

Statuto. Art. 1 - Istituzione della Fondazione dell Università degli Studi dell Aquila

ELENCO MATERIE DELL ART. 5 CODICE DEL TERZO SETTORE CON INDICAZIONE DEL NUMERO DI RIFERIMENTO ART. 4 ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

STATUTO Statuto FASDAC - sottoscritto dalle Parti il 13/10/2015

Statuto del Centro Studi

Allegato "A" al Numero di Repertorio ed al Numero di Raccolta STATUTO DELL ASSOCIAZIONE "AMICI DEL CENTRO CONSERVAZIONE E RESTAURO DELLA VENARIA

STATUTO ASSOCIAZIONE RALLY MATEMATICO TRANSALPINO SIENA

STATUTO DELLA FONDAZIONE EMILIANO-ROMAGNOLA PER LE VITTIME DEI REATI TITOLO I PRINCIPI GENERALI. Art. 1 Denominazione, natura e sede

INFORMAZIONI COSTITUZIONE NUOVI CIRCOLI

STATUTO. del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

S T A T U T O APPROVATO il

STATUTO TITOLO I. Costituzione, Sede e durata, Scopi. Art. 1. Art. 2. Art. 3

STATUTO COSTITUZIONE- SEDE- SCOPO

Statuto della Fondazione Forum Permanente ANIA Consumatori

STATUTO. Art. 1 (denominazione, sede, durata)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE MITTELFEST CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

ALLEGATO "A" AL N DI REPERTORIO N DI RACCOLTA STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "ENTE FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO D'ALBA".

STATUTO ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI DEL CENTRO VELICO CAPRERA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MORFOLOGI VETERINARI TITOLO I DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE, DURATA. Articolo 1

STATUTO. Associazione Sportiva Dilettantistica. Non Riconosciuta DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

Articolo 1 Costituzione

STATUTO. Articolo 1. Costituzione del FASDAC

dell Associazione ex Consiglieri regionali del Molise

STATUTO Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4

Statuto Associazione culturale Altidona Belvedere

CONFERENZA PERMANENTE DEI DIRETTORI GENERALI DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA ITALIANI STATUTO ART. 1 (COSTITUZIONE ED ADESIONE)


STATUTO DELLA FONDAZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SCIENTIFICO CULTURALE PROFESSIONE PSICOLOGO TITOLO I L ASSOCIAZIONE ART.1

Fondo Paritetico Nazionale Interprofessionale per la formazione continua in Agricoltura STATUTO. Art. 1 Costituzione

STATUTO. Associazione Peace Human Rights Alumni

STATUTO ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL LODIGIANO

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DI ASSOCIAZIONE RICREATIVA E CULTURALE

Associazione PAIDOS. Statuto

SVILUPPO ECONOMICO ISERNIA (Azienda Speciale C.C.I.A.A. Isernia) STATUTO. Articolo 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE MONTESSORI VERONA. Art. 1

STATUTO. della FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA EGIZIE DI TORINO. Articolo 1. Costituzione, sede e Fondatori.

STATUTO E costituita l Associazione denominata Abbonamento Musei.it.

STATUTO Articolo 1 Costituzione e sede Associazione Amici del Quartetto Guido A. Borciani Articolo 2 Finalità

STATUTO. dell Associazione di Promozione Turistica Pro Loco CURTOMARTINO con sede in Acquaviva delle Fonti.

STATUTO DELLA FONDAZIONE ALVISE COMEL. Art. 1 Costituzione e denominazione

STATUTO FONDAZIONE UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TERAMO

REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE LAUREATI DEL POLITECNICO DI BARI. Politecnico di Bari

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELL ORCHESTRA SINFONICA NAZIONALE DELLA RAI

Associazione Torino Città Capitale Europea

Statuto. Art. 1 - Istituzione della Fondazione dell Università degli Studi dell Aquila

ASSOCIAZIONE CULTURALE TETHYS DOTT. MARIO PICCININI NOTAIO, VIA MARTELLI FIRENZE ATTO N / DI REP. REGISTRATO A FIRENZE IL 26/6/1998 N.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI TECNICI DELL INDUSTRIA MOLITORIA. Modificato dall Assemblea Generale Straordinaria del 26 Marzo 2011

Club Milanese Automotoveicoli d Epoca Statuto approvato dall Assemblea in data 18 marzo 2015

STATUTO. Nome L Associazione è denominata: idem percorsi di relazione

GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO A.I.C. Italia. STATUTO Approvato dal Consiglio Nazionale Il 25 Maggio 1995 STATUTO. Art.

UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O

STATUTO. Art. 2 Durata La durata dell associazione è a tempo indeterminato.

Transcript:

STATUTO del Centro di Alti Studi sulla Cina Contemporanea 1. Denominazione 1.1. E costituita una Fondazione denominata Centro di Alti Studi sulla Cina Contemporanea (di seguito, per brevità, detta Centro ). 1.2. Il Centro è retto dal presente Statuto e dalle norme di legge vigenti in materia. 2. Sede 2.1. Il Centro ha sede legale in Torino. 2.2. Delegazioni e uffici possono essere costituiti sia in Italia che all estero con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 3. Durata - Scopi 3.1. Il Centro, che non ha scopo di lucro e non ha limiti di durata, può operare sia in Italia che all estero. 3.2. Il Centro persegue lo scopo di promuovere, realizzare e coordinare studi inerenti alla Cina contemporanea. Tale attività si sviluppa, in modo particolare, tramite: - l organizzazione, l esecuzione e il sostegno di ricerche, anche applicative, in campo politico, economico, culturale, sociale, giuridico, sociologico e tecnico-scientifico; - la formazione ed il potenziamento del patrimonio bibliografico e documentario funzionale alle diverse aree disciplinari di interesse; - l organizzazione di seminari, convegni ed altri eventi; - lo scambio di esperienze e il sostegno alla collaborazione tra istituzioni italiane, cinesi e straniere, pubbliche e private, anche imprenditoriali, attive sulla Cina; - la pubblicazione e la diffusione di ricerche e studi. 3.3. Per il perseguimento delle sue finalità il Centro potrà intraprendere ogni attività strumentale, anche intrattenendo rapporti con Enti o soggetti terzi. 4. Partecipanti al Centro

4.1. Possono partecipare al Centro persone fisiche e giuridiche, private e pubbliche, italiane, europee e non europee. 4.2. I Partecipanti alla Fondazione si dividono in: - Fondatori - Sostenitori - Aderenti 5 Fondatori 5.1. Sono Fondatori i soggetti che hanno sottoscritto l atto costitutivo. 5.2. Sono considerati Fondatori anche la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino, la Camera di Commercio di Torino e il Consiglio Nazionale delle Ricerche qualora perfezionino gli atti necessari all adesione al Centro entro dodici mesi dalla data di costituzione del medesimo. 6. Sostenitori 6.1. Possono assumere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e i soggetti che contribuiscano al patrimonio o al fondo di dotazione del Centro nelle forme e nella misura minima determinata dall Assemblea dei Partecipanti. 7. Aderenti 7.1 Possono assumere la qualifica di Aderenti, in seguito a deliberazione dell Assemblea dei Partecipanti, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e i soggetti che, condividendo le finalità del Centro, contribuiscano all attività del medesimo e al perseguimento dei suoi scopi mediante apporti in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dall Assemblea dei Partecipanti, ovvero con un attività, anche professionale, di particolare rilievo o con il conferimento di beni materiali o immateriali. 7.2 Gli Aderenti possono destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell ambito delle attività del Centro. 7.3 La qualifica di Aderente dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita, salvo diversa deliberazione dell Assemblea dei Partecipanti.

8. Esclusione e recesso 8.1. L Assemblea dei Partecipanti decide a maggioranza assoluta dei voti l esclusione dei Partecipanti dal Centro, in caso di grave inadempienza degli obblighi derivanti dal presente statuto. 8.2. I Fondatori e i Sostenitori sono tenuti a comunicare entro il mese di ottobre di ogni anno l eventuale intenzione di non continuare a far parte del Centro per l anno successivo, con lettera raccomandata A.R. indirizzata al Presidente. La comunicazione della volontà di recedere, successiva all approvazione da parte dell Assemblea dei Partecipanti del bilancio preventivo, comporta comunque la corresponsione dei contributi economici deliberati in tale sede per l esercizio successivo. 8.3. Il recesso di un numero di Fondatori superiore a 4/5 dei medesimi costituisce causa di estinzione del Centro. 8.4. Nel caso di persone giuridiche, l esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: estinzione a qualsiasi titolo; apertura di procedure di liquidazione; fallimento e/o apertura di procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento. 8.5. I Sostenitori e gli Aderenti possono, in ogni momento, recedere dal Centro ai sensi dell art. 24 Cod. Civ., fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. 8.6. L esclusione e il recesso non conferiscono diritti alla restituzione di quote o contributi versati. 9. Patrimonio e fondo di dotazione 9.1. Il patrimonio del Centro è costituito da conferimenti in denaro, beni mobili e immobili e diritti in genere conferiti a qualsiasi titolo in sede di atto costitutivo o successivamente; lasciti, elargizioni, donazioni di qualsiasi genere, espressamente destinati dai disponenti ad incremento del patrimonio medesimo; 9.2. Il Centro può ricevere contributi, elargizioni, sovvenzioni ed ausili economici in genere da parte di soggetti pubblici o privati. Tali risorse, se non vengono espressamente destinate al patrimonio, unitamente ai redditi del patrimonio, ai proventi di gestione ed alle entrate derivanti dalle diverse attività del Centro, costituiscono il Fondo di dotazione disponibile per il conseguimento delle finalità statutarie. 9.3. La stima dei conferimenti avviene, qualora ne ricorrano le condizioni, a norma dell art. 2343 del Codice Civile.

10. Proventi 10.1. Il Centro provvede al raggiungimento delle proprie finalità, oltre che con il fondo di dotazione, con: - le rendite ed i proventi derivanti dal patrimonio o dalle attività del Centro stesso; - i contributi dei Partecipanti; - ogni altro contributo ricevuto a fronte di prestazioni di ricerca o a qualunque altro titolo. 11. Organi 11.1.Sono Organi del Centro: - l Assemblea dei Partecipanti - il Consiglio d Amministrazione - il Presidente - il Comitato Scientifico - il Collegio dei Revisori dei Conti. 12. Assemblea dei Partecipanti 12.1. L Assemblea dei Partecipanti è composta dalla totalità dei Partecipanti al Centro; le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti i Partecipanti del Centro, ancorché non intervenuti o dissenzienti. 12.2. Possono intervenire alle riunioni dell Assemblea tutti i Partecipanti che sono in regola con il versamento dei contributi. Non è ammesso il cumulo di deleghe. Possono assistere all Assemblea senza diritto di voto anche il Direttore e i componenti del Comitato Scientifico e le persone che il Presidente ritenga di invitare. 12.3. L Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Partecipanti. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. 12.4. La riunione dell Assemblea è convocata almeno due volte all anno dal Presidente, che la presiede; è altresì convocata ogni qualvolta si renda opportuno, ovvero ne venga fatta richiesta dal Collegio dei Revisori dei Conti. 12.5. L avviso di convocazione, recante l indicazione sommaria dell ordine del giorno, deve essere inviato ai Partecipanti, agli Amministratori ed ai Revisori dei Conti mediante lettera raccomandata o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, almeno quindici giorni prima della data

fissata per l adunanza. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore. 12.6. E ammessa la possibilità che le riunioni dell Assemblea si tengano per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. 13. Poteri dell Assemblea dei Partecipanti 13.1. Nell Assemblea dei Partecipanti a ciascun Fondatore spettano tre voti; a ciascun Sostenitore spettano due voti e a ciascun Aderente spetta un voto. 13.2. L Assemblea dei Partecipanti delibera in sede ordinaria sulle seguenti questioni: - determinazione del piano annuale di attività del Centro; - approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo; - ammissione degli Aderenti e dei Sostenitori, e esclusione dei partecipanti; - determinazione e variazione dei contributi annuali; - nomina del Consiglio d Amministrazione; - nomina del Presidente; - nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e determinazione dei relativi compensi; 13.3. Le deliberazioni dell Assemblea in sede ordinaria sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei voti rappresentati nella riunione secondo quanto previsto all art. 13.1, fatto salvo quanto previsto dall art. 8.1. 13.4. L Assemblea delibera in sede straordinaria sulle seguenti questioni: modifiche statutarie; scioglimento e liquidazione del Centro. 13.5. Le deliberazioni dell Assemblea in sede straordinaria sono assunte, per quanto attiene alla modifica dell atto costitutivo e dello statuto, con la presenza di tre quarti dei partecipanti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per quanto concerne lo scioglimento della fondazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei partecipanti. 14. Consiglio di Amministrazione

14.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da un numero di componenti compresi tra un minimo di 9 e un massimo di 20 membri nominati dall Assemblea che ne determina anche il numero, secondo la seguente ripartizione: - fino a un massimo di 12 membri in rappresentanza dei soci Fondatori (ad eccezione del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio, e dell Istituto nazionale del Commercio Estero), così come definiti dall Atto Costitutivo; - fino a un massimo di 5 membri in rappresentanza di Ministero degli Affari Esteri, Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca, Ministero delle Attività Produttive, Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio, Istituto nazionale del Commercio Estero; - fino ad un massimo di 3 membri in rappresentanza dei soci Sostenitori, ove esistenti, tenuto conto dell entità del contributo dagli stessi apportata al fondo di dotazione di cui all art. 9. 14.2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni, e comunque sino all approvazione del bilancio relativo all ultimo anno di mandato, e i suoi componenti sono rieleggibili. 14.3. Ai Consiglieri è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute in relazione alla carica. 14.4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all anno su convocazione del Presidente, che lo presiede. In assenza del Presidente la riunione è presieduta da un Consigliere nominato dai presenti. 14.5. L avviso di convocazione, recante l indicazione sommaria dell ordine del giorno, deve essere inviato mediante lettera raccomandata o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, almeno quindici giorni prima della data fissata per l adunanza. In caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore. E ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza secondo le modalità e condizioni previste al precedente art. 12.6. 14.6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione. 14.7. Il mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione, anche se nominati in tempi diversi, scade contestualmente al termine del quadriennio. 14.8. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore e possono essere invitati i membri del Comitato Scientifico; possono inoltre partecipare, senza diritto di voto, le persone che il Presidente ritenga di invitare. 14.9. Il Presidente nomina un Segretario interno o esterno al Consiglio di Amministrazione; delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro tenuti ai sensi di legge, un verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

15. Poteri del Consiglio di Amministrazione 15.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l amministrazione sia ordinaria sia straordinaria a eccezione di quelli riservati dalla legge o dal presente statuto all Assemblea dei Partecipanti. 15.2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione: - predispone e adotta i programmi di attività del Centro, in conformità con le linee generali determinate dall Assemblea; predispone i bilanci consuntivo e preventivo, da sottoporre all approvazione dell Assemblea; adotta gli atti di amministrazione del patrimonio; - nomina e revoca il Direttore del Centro e ne determina il compenso; - nomina nel proprio ambito il Vice Presidente; nomina secondo le modalità previste dall art.18 i componenti del Comitato Scientifico. 15.3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente e al Direttore ulteriori poteri rispetto a quelli conferiti dal presente statuto, per singoli atti o categorie di atti, fissandone i limiti e le modalità di esercizio. 16. Presidente 16.1.Il Presidente del Centro viene individuato tra le personalità di rilievo con estese competenze ed esperienza, scientifica o professionale, su tematiche che riguardano la Cina contemporanea ed è eletto dall Assemblea dei Partecipanti. Permane in carica quattro anni e comunque fino al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. 16.2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Centro di fronte ai terzi ed in giudizio ed i connessi poteri di firma. 16.3. Il Presidente sovrintende all attuazione delle attività del Centro, convoca e presiede l Assemblea e il Consiglio di Amministrazione e ne stabilisce gli ordini del giorno. 16.4. Il Presidente adotta qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza sottoponendolo alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile. 16.5. Al Presidente è dovuto il rimborso delle spese sostenute in relazione al suo incarico.

16.6. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente. 17. Direttore del Centro 17.1. Il Direttore, personalità di rilievo scientifico e culturale, in possesso di requisiti di esperienza sulle problematiche legate alla Cina contemporanea e di spiccata capacità operativa, è nominato dal Consiglio di Amministrazione, permane in carica quattro anni e comunque fino al rinnovo delle cariche sociali ed è riconfermabile. Ove se ne ravvisi la necessità, il Consiglio d Amministrazione potrà provvedere alla nomina di un Vice Direttore, con funzioni di collaborazione e affiancamento alle attività del Direttore. 17.2. Il Direttore ha il compito di sottoporre al Consiglio di Amministrazione i bilanci preventivi e consuntivi; approvare il programma di lavoro del Centro predisposto dal Comitato Scientifico; firmare i contratti, ordinare e liquidare le spese, disporre i relativi pagamenti; curare l acquisto di pubblicazioni e materiale documentario. 17.3. Il Direttore svolge, tenendone informato il Presidente, compiti di proposta e impulso in merito alle finalità statutarie del Centro, d intesa con il Comitato Scientifico. 17.4. Al Direttore sono dovuti, in dipendenza della sua carica, il rimborso delle spese sostenute ed un indennità di carica il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione. 18. Comitato Scientifico 18.1 Il Comitato Scientifico garantisce l eccellenza scientifica dell attività del Centro ed opera in piena autonomia e libertà di ricerca. 18.2 Il Comitato Scientifico è composto da studiosi - in numero massimo di quindici - attivi a livello nazionale o internazionale e altamente qualificati in relazione agli obiettivi di studio, ricerca e documentazione sulla Cina contemporanea. 18.3 I compiti del Comitato Scientifico sono: - la definizione delle strategie di ricerca; - la predisposizione e la valutazione di progetti di ricerca, seminari e convegni, pubblicazioni e altre iniziative scientifiche del Centro;

- la predisposizione del programma di lavoro del Centro sottoponendolo all approvazione del Direttore e del Consiglio d Amministrazione; - la definizione dei criteri per l erogazione di borse di studio e altri supporti finanziari alla ricerca; - la costituzione di una biblioteca e di un emeroteca accessibili al pubblico. 18.4 I componenti del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio d Amministrazione, su indicazione motivata del Direttore, dopo avere sentito i centri di eccellenza attivi nel campo della sinologia e altre eventuali prestigiose istituzioni accademiche o di ricerca. 18.5 I componenti del Comitato Scientifico permangono in carica quattro anni, e comunque fino al rinnovo delle cariche sociali, e possono essere riconfermati per due mandati. 18.6 I componenti del primo Comitato Scientifico sono nominati per il primo periodo di un anno, con possibilità di riconferma dal Consiglio d Amministrazione, su proposta del Coordinamento del Comitato Governativo Italia-Cina del Ministero degli Affari Esteri. 18.7 Il Comitato Scientifico si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno anche in videoconferenza. Le modalità di riunione e di deliberazione vengono definite a maggioranza dal primo Comitato Scientifico. 19. Collegio dei Revisori dei Conti 19.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi, è nominato dall Assemblea dei Partecipanti e dura in carica quattro anni, e comunque fino all approvazione del bilancio relativo all ultimo anno di mandato. I Revisori possono essere riconfermati. 19.2. I Revisori dei Conti devono essere in possesso dei requisiti professionali per l esercizio del controllo legale dei conti. Essi verificano l attività di amministrazione del Centro accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l osservanza dei principi di cui all art. 2426 del Codice Civile; in particolare esercitano le funzioni indicate negli artt. 2403, 2405 e 2407 del Codice Civile. 19.3. Ai Revisori effettivi spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo determinato dall Assemblea dei Partecipanti, tenendo conto degli onorari minimi previsti dalla tariffa professionale dei dottori commercialisti. 20. Esercizio finanziario Bilancio 20.1. L esercizio finanziario del Centro decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

20.2. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 31 marzo dell esercizio successivo. 20.3. Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 30 novembre dell esercizio precedente, unitamente alla relazione programmatica. 21. Certificazione del Bilancio Avanzi di gestione 21.1. L Assemblea dei Partecipanti può, in sede di approvazione del bilancio di previsione, decidere che il bilancio dell esercizio successivo sia sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nel relativo Albo. 21.2. Gli eventuali avanzi di gestione risultanti dal bilancio approvato devono essere destinati al perseguimento degli scopi del Centro, con espresso divieto di distribuzione di utili o altre utilità patrimoniali. 22. Estinzione 22.1. Il Centro si estingue qualora non sia più in grado di perseguire le sue finalità oppure per decisione dell Assemblea dei partecipanti assunta con la maggioranza prevista dal precedente art. 13.5. in materia di scioglimento della fondazione. 22.2. In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, i beni residuali sono devoluti, con deliberazione dell Assemblea dei Partecipanti, a enti che perseguano finalità analoghe a quelle poste a oggetto dell attività del Centro ovvero a fini di pubblica utilità. 23. Disposizioni finali 23.1.Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge applicabili in materia.