Obbligo di risposta e sanzionabilità della violazione 15 Censimento generale della popolazione e delle abitazioni Formazione rete di rilevazione
1. Contesto generale 2. Obbligo di risposta 2.1 Quadro normativo di riferimento 2.2 Limiti all obbligo di risposta 3. Sanzioni in caso di violazione dell obbligo di risposta 3.1 Quadro normativo di riferimento 3.2 La procedura di accertamento della violazione 3.3 Irrogazione della sanzione 15 Censimento generale della popolazione e delle abitazioni Formazione rete di rilevazione
Contesto generale L obbligo per le amministrazioni, le imprese e le famiglie di fornire i dati su richiesta delle autorità statistiche: è previsto nei principali paesi europei; rappresenta un modo per far comprendere l importanza della rilevazione statistica e uno strumento per facilitare l attività della statistica ufficiale; In caso di rifiuto a rispondere o di fornitura di dati scientemente errati o incompleti può essere stabilito un sistema di sanzioni nei riguardi dei non rispondenti
2.Obbligo di risposta
2.1 Quadro normativo di riferimento
Obbligo di fornire i dati statistici Nell ordinamento italiano l obbligo di risposta è sancito dall art. 7 del DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 che prevede una diversa graduazione a seconda della natura del soggetto rispondente, distinguendo tra amministrazioni, enti, organismi pubblici da un lato; soggetti privati dall altro.
Amministrazioni, enti e organismi pubblici Ai sensi dell art 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 le amministrazioni, gli enti e gli organismi pubblici sono obbligati a fornire tutti i dati e le notizie che vengono loro richiesti per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale, fatte salve le eccezioni previste dallo stesso articolo 7
Soggetti privati Al medesimo obbligo sono sottoposti i soggetti privati (imprese e famiglie) ma solo per quelle rilevazioni del Programma statistico nazionale espressamente indicate in una delibera del Consiglio dei ministri, emanata con decreto del Presidente della Repubblica. (IN CORSO DI EMANAZIONE) I titolari delle rilevazioni inserite nel Programma statistico nazionale devono indicare nella scheda identificativa la previsione dell obbligo di risposta per i soggetti privati
Elenco indagini con obbligo di risposta L Istat predispone l elenco delle indagini con obbligo di risposta per i privati e lo trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l approvazione del Consiglio dei Ministri e l adozione del relativo Decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale Il 15 Censimento generale della popolazione e delle abitazioni è inserito nel Programma statistico nazionale 2011-2013 e rientra tra le rilevazioni per le quali è previsto l obbligo di risposta
In sintesi
Unità di rilevazione e obbligo di risposta Dall art. 7 del decreto Legislativo n. 322/89 scaturisce la necessità di una corretta individuazione delle unità di rilevazione tenute all obbligo di risposta in sede di progettazione dell indagine e di una corretta compilazione delle schede identificative dei lavori del Programma statistico nazionale Nel 15 Censimento generale della popolazione e delle abitazioni le unità di rilevazione soggette all obbligo di risposta sono le famiglie le convivenze le persone non dimoranti abitualmente ma temporaneamente presenti (Par. 5 PGC)
Soggetti all obbligo di risposta Le unità di rilevazione soggette all obbligo di risposta devono fornire tutti i dati che vengono loro richiesti in modo completo e veritiero (art. 7, comma 3, d.lgs. n. 322/1989), fatte salve le eccezioni previste dalla legge (Dati Sensibili, Dati Giudiziari). Nel 15 Censimento generale della popolazione e delle abitazioni Le famiglie, le convivenze e le persone non dimoranti abitualmente ma temporaneamente presenti sono obbligate a fornire i dati loro richiesti mediante i questionari di rilevazione I soggetti obbligati a fornire i dati sono (Par. 5 PGC) l intestatario del foglio di famiglia (Foglio di Famiglia) la persona che dirige la convivenza (Foglio di Convivenza)
2.2 Limiti all obbligo di risposta
Limiti all obbligo di risposta Non rientrano nell'obbligo di risposta i dati sensibili e giudiziari (art. 4, comma 1, lett. d) ed e) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) Nell ambito 15 Censimento generale della popolazione e delle abitazioni I dati sensibili sono quelli rilevati attraverso i quesiti da 8.1 a 8.4 della Sez. II Difficoltà nelle attività della vita quotidiana del Foglio di famiglia in versione completa (Mod. Istat CP.1) Non sono trattati dati giudiziari
Informativa ai rispondenti La versione completa del Foglio di famiglia (Mod. Istat CP.1), alla sezione II presenta quesiti inerenti dati sensibili. Il rilevatore, o altro operatore della rete di rilevazione, laddove SkeccezioniObbligoRisposta_new il rispondente richieda ausilio alla compilazione, è tenuto a far presente la facoltatività della risposta in relazione ai quesiti indicati come sensibili (quesiti da 8.1 a 8.4), ai sensi degli artt. 20 e 22 del dlgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
3. Sanzioni in caso di violazione dell obbligo di risposta
3.1 Quadro normativo di riferimento
Riferimenti normativi L applicazione di sanzioni amministrative per i casi di violazione dell obbligo di risposta è disciplinata dagli articoli 7 e 11 del d.lgs n. 322/89 Secondo il testo originario dell art. 7 (modificato dall art.3, comma 74 della LEGGE 24 DICEMBRE 2007, n. 244 finanziaria 2008), in presenza dell obbligo di risposta, erano soggetti a sanzione tutti i mancati conferimenti di dati. In base al testo attualmente vigente la situazione è profondamente cambiata
Riferimenti normativi La LEGGE 24 DICEMBRE 2007, n. 244 ha fatto venir meno l automatismo previsto dal legislatore del 1989. Ai sensi del testo vigente solo per particolari rilevazioni, comprese nel Programma statistico nazionale e contenute in un apposito elenco, l inosservanza dell obbligo di fornire i dati richiesti, cui la legge equipara la fornitura scientemente errata o incompleta, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui all art. 11 del d.lgs n. 322/89.
Elenco indagini con obbligo di risposta sanzionabile I titolari delle rilevazioni inserite nel Programma statistico nazionale devono proporre, tramite la scheda identificativa, le indagini per le quali la mancata fornitura dei dati richiesti configura obbligo di risposta ai sensi dell art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 322/1989 e, dunque, applicazione delle sanzioni amministrative.
Elenco indagini con obbligo di risposta sanzionabile In conformità a quanto previsto dalla norma, sulla base delle indicazioni pervenute, viene predisposto un elenco che il Presidente dell Istat sottopone al Comstat per acquisirne il parere e successivamente trasmette alla Presidenza del Consiglio per l approvazione (con delibera del Consiglio dei Ministri) L elenco viene quindi emanato con decreto del Presidente della Repubblica e pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Elenco indagini con obbligo di risposta sanzionabile Il 15 Censimento generale della popolazione e delle abitazioni è inserito nel Programma statistico nazionale 2011-2013 e rientra tra le rilevazioni per le quali la mancata fornitura dei dati o la fornitura scientemente errata o incompleta configura violazione sanzionabile dell obbligo di risposta.
In sintesi: obbligo di risposta e sanzionabilità Obbligo di risposta Sanzionabilità della mancata risposta Amministrazioni Enti e Organismi pubblici Soggetti privati Amministrazioni Enti e Organismi pubblici Soggetti privati
3.2 La procedura di accertamento della violazione
Accertamento della violazione disciplina generale Ai sensi dell art.11 comma 2 dlgs. n.322/1989 l'accertamento delle violazioni, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, è effettuato dagli Uffici di statistica, facenti parte del Sistema statistico nazionale, che siano venuti a conoscenza della violazione.
Accertamento della violazione Nel 15 Censimento generale della popolazione e delle abitazioni l'accertamento della violazione viene effettuato dal Responsabile dell Ufficio Comunale di Censimento conformemente alle istruzioni che l ISTAT impartirà agli organi di censimento con specifica circolare
Fasi della procedura 1. Redazione e invio dell atto di diffida : il Responsabile dell UCC sulla base di una relazione del rilevatore, che documenta i tentativi esperiti per ottenere la risposta, invia al rispondente una diffida ad adempiere intimando la compilazione entro e non oltre il termine indicato con l avvertenza che, decorso inutilmente tale termine, sarà avviata la procedura per l irrogazione della sanzione 2. Redazione e invio del verbale di omessa compilazione decorso il termine indicato nell atto di diffida il Responsabile dell UCC redige un verbale di omessa compilazione del questionario e lo trasmette all Istat insieme alla documentazione necessaria per la redazione del verbale di contestazione (ex art. 14 LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 n. 689)
Accertamento della violazione Restituzione questionari Mancata restituzione questionari Intervento dei rilevatori Esito negativo: Compilazione rifiutata, incompleta, scientemente errata Rilascio della ricevuta WEB Punti di ritiro Centro comunale di raccolta Esito positivo: Questionario compilato Piattaforma Informatica (SGR) Avvio procedura di accertamento Aggiornamento dati Il mancato aggiornamento causa sanzioni non dovute
In sintesi Violazione obbligo di risposta Relazione rilevatore Esito positivo Atto di diffida del Responsabile UCC Esito Negativo Compilazione del questionario entro il termine indicato Mancata compilazione del questionario Compilazione del questionario oltre il termine Invio ad ISTAT della documentazione necessaria alla redazione del verbale di contestazione Fine del procedimento Verbale di omessa compilazione UCC
3.3 Irrogazione della sanzione
Applicazione Verbale di contestazione: Entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data in cui è stata accertata la violazione, l Istat notifica al trasgressore la contestazione dell infrazione secondo il procedimento di cui alla LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 n. 689 indicando l ammontare della sanzione e avvertendo che il trasgressore può definire la violazione mediante il pagamento in misura ridotta Ordinanza-ingiunzione: Nel caso in cui il trasgressore non provveda al pagamento in misura ridotta l Istat redige un rapporto in ordine alla violazione e lo trasmetto al Prefetto ai fini dell emanazione dell ordinanza-ingiunzione
Importo A seguito della conversione in euro (art. 51 d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213), gli importi delle sanzioni sono stabiliti: nella misura minima 206,00 e massima di 2.065,00 per le violazioni commesse da persone fisiche; nella misura minima di 516,00 e massima di 5.164,00 per le violazioni commesse da enti e società