COMUNE DI MAIRAGO (LO) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONDUZIONE DEI CANI SUL TERRITORIO COMUNALE

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Transcript:

COMUNE DI MAIRAGO (LO) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONDUZIONE DEI CANI SUL TERRITORIO COMUNALE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 06/03/2012

Titolo I Disposizioni Generali... Art. 1 Principi ed oggetto del Regolamento... Art. 2 Definizioni... Titolo II Norme di Comportamento... Art. 3 Raccolta delle deiezioni solide... Art. 4 Museruole e guinzagli... Titolo III Gestione e tutela delle aree pubbliche e di uso pubblico... Art. 5 Tutela del patrimonio Comunale... Titolo IV Illeciti e sanzioni..... Art. 6 Sanzioni... Art. 7 Disposizioni a carattere Generale... Art. 8 Principio di solidarietà... Art. 9 Concorso di persone nella violazione... Art. 10 Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative... Art. 11 Vigilanza ed osservanza del Regolamento... Titolo V Disposizioni finali... Art. 12 Norme generali... Art. 13 Abrogazioni... Art. 14 Entrata in vigore....

Titolo I Disposizioni Generali Art. 1 Principi ed oggetto del Regolamento Il presente Regolamento è finalizzato alla tutela della serenità e della convivenza tra la cittadinanza e la popolazione canina domestica, a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare in merito alla pulizia, al decoro ed all igiene delle aree pubbliche nonché alla sicurezza ed incolumità di chi le frequenta. Sono esclusi dalla presente normativa i cani in accompagnamento a persone non vedenti. Art. 2 Definizioni Le norme del presente Regolamento si applicano sulle aree pubbliche o di uso pubblico e sul territorio comunale. Ai sensi del presente Regolamento si definisce: area pubblica o di uso pubblico: le strade, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale in pubblico passaggio, le aree di pertinenza di edifici pubblici ed ogni altra area su cui hanno libero accesso i cittadini. accompagnatore: la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia uno o più cani, anche se non regolarmente registrati, durante il loro transito o permanenza su un area pubblica o di uso pubblico. Titolo II Norme di Comportamento Art. 3 Raccolta delle deiezioni solide Nelle aree di cui all art. 2, gli accompagnatori sono sempre tenuti: a) alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani ed al loro corretto smaltimento; b) a fare uso, per la asportazione, di idonei raccoglitori (sacchetti) di materiale plastico impermeabile; Art. 4 Museruole e guinzagli Nelle aree di cui all art. 2, gli accompagnatori sono sempre tenuti: a) a tenere i cani al guinzaglio, anche se di piccola taglia; il guinzaglio dovrà essere idoneo ed essere utilizzato ad una misura non superiore di 1,5 metri; b) a dotare di idonea museruola, oltre all obbligo del guinzaglio, i cani appartenenti alle razze indicate nell Ordinanza del Ministero della Salute del 27 agosto 2004 (vd. allegato), nonché i cani di altre razze se di grossa taglia ed aggressivi. Sono esonerati dall uso del guinzaglio e della museruola: - i cani dei pastori utilizzati durante l attività di guardia ai greggi e alle mandrie - i cani in dotazione alle forze armate ed ai corpi di polizia se utilizzati per servizio - i cani dei cacciatori durante l attività venatoria e nelle apposite zone di caccia i quali dovranno rimanere sotto la stretta sorveglianza e custodia degli accompagnatori

Titolo III Gestione e tutela delle aree pubbliche e di uso pubblico Art. 5 Tutela del patrimonio Comunale È fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualsiasi modo l integrità, il valore ed il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile. È sempre vietata la presenza di cani, di qualunque taglia, presso i parchi giochi comunali delimitati e riservati ai bambini. Titolo IV Illeciti e sanzioni Art. 6 Sanzioni In caso di inadempienza verranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie (da 25,00 ad 500,00) previste dal D.Lgs. 267/2000 così come modificato dalla L. n. 3 del 16/01/03 Art. 7-bis (quando non in contrasto con altra normativa), fatta salva l applicazione di eventuali altre norme sanzionatorie e l obbligo del rispetto del presente Regolamento. Art. 7 Disposizioni a carattere Generale In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento preveda che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge 24 Novembre 1981 n. 689. Art. 8 Principio di solidarietà Per le violazioni amministrative previste dal presente Regolamento, il proprietario del cane è obbligato in solido con l autore della violazione (accompagnatore) al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che il possesso del cane sia avvenuto contro la sua volontà. Art. 9 Concorso di persone nella violazione Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuno soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge disponga diversamente. Art. 10 Più violazioni di norme che prevedono sanzioni amministrative Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo. Art. 11 Vigilanza ed osservanza del Regolamento La vigilanza relativa all ottemperanza e l applicazione del presente Regolamento è affidata ai soggetti indicati nel regolamento comunale disciplinante l applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti comunali ed in particolare: a) alla Polizia Locale in servizio presso il Comune di Mairago; b) alla Polizia Locale della Provincia di Lodi; c) alle Guardie Ecologiche Volontarie; d) al Servizio Tecnico comunale.

Titolo V Disposizioni finali Art. 12 Norme generali Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla vigente normativa regionale e statale in materia. Art. 13 Abrogazioni Sono abrogate le norme regolamentari antecedenti e contrastanti con quelle del presente Regolamento. Art. 14 Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione all Albo Pretorio del Comune di Mairago.

ALLEGATO Elenco delle razze canine e loro incroci a rischio di maggiore aggressività: American Bulldog; Cane da pastore di Charplanina; Cane da pastore dell'anatolia; Cane da pastore dell'asia centrale; Cane da pastore del Caucaso; Cane da Serra da Estreilla; Dogo Argentino; Fila brazileiro; Perro da ganado majorero; Perro da presa canario; Perro da presa Mallorquin; Pit bull; Pitt bull mastiff; Pit bull terrier; Rafeiro do alentejo; Rottweiler; Tosa inu.