CODICE DELLA STRADA. INDICAZIONI SULLE MODIFICHE INTERCORSE

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del giubbotto. Capitolo n. 04. Guida sotto l influenza dell alcool. Sotto Capitolo n. 04.01. Quali sono le modalità per effettuare i controlli da parte degli organi di polizia stradale? Sotto Capitolo n. 04.02. Quali sono le sanzioni per chi guida sotto l influenza dell alcool? Sotto Capitolo n. 04.03. Cosa succede ai conducenti di veicoli commerciali che guidano sotto l influenza dell alcool? Capitolo n. 05. Guida sotto l influenza delle sostanze stupefacenti. Sotto Capitolo n. 05.01. Quali sono le modalità per effettuare i controlli da parte degli organi di polizia stradale? Sotto Capitolo n. 05.02. Quali sono le sanzioni per chi guida sotto l influenza delle sostanze stupefacenti? Sotto Capitolo n. 05.03. Cosa succede ai conducenti di mezzi pesanti che guidano sotto l influenza dell alcool? Capitolo n. 06. Circolazione dei ciclomotori e dei motocicli. Sotto Capitolo n. 06.01. Circolazione con motocicli e ciclomotori. Sotto Capitolo n. 06.02. Circolazione dei ciclomotori. Sotto Capitolo n. 06.03. Circolazione dei ciclomotori da parte dei minorenni. Sotto Capitolo n. 06.04. Circolazione da parte dei maggiorenni dei ciclomotori con passeggero a bordo. Sotto Capitolo n. 06.05. Uso del casco protettivo. Capitolo n. 07. Limiti e circolazione sulle autostrade Capitolo n. 08. Targhe personalizzate Capitolo n. 09. Provvedimenti ancora da adottare. Introduzione Codice della Strada. Indicazioni sulle modifiche intercorse Con Decreto Legislativo n. 9 del 15 gennaio 2002, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12/2/02, sono state emanate Disposizioni integrative e correttive del Nuovo Codice della Strada, ai sensi dell articolo 1, comma 1 della Legge n. 85/01. In particolare le disposizioni previste dal nuovo provvedimento, danno attuazione a quanto previsto dalla Legge n. 85/01, con la quale il Parlamento ha conferito la delega al Governo per l emanazione di un apposito Decreto Legislativo recante disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 285/92 Nuovo Codice della Strada. L entrata in vigore di alcune delle disposizioni contenute nel provvedimento citato [prevista dapprima il 1 gennaio 2003 e successivamente prorogata al 30 giugno 2003 (*)] è stata anticipata al 22 giugno c.a. al fine di garantire per il periodo estivo 2002 una maggiore sicurezza nella circolazione stradale. Pertanto, sono entrate in vigore dal 22 giugno 2002 le disposizioni legislative riguardanti: l accensione dei fari anabbaglianti in autostrada e nelle strade extraurbane principali; l accensione dei fari per ciclomotori e motocicli in qualsiasi condizione di marcia; i nuovi limiti del tasso alcolemico; l utilizzo dell auricolare. Invece, sono in vigore dal 30 giugno 2003 (*), le nuove disposizioni legislative riguardanti: la patente a punti; l innalzamento dei limiti di velocità nelle autostrade e la relativa circolazione; la guida sotto l influenza di sostanze stupefacenti; le targhe personalizzate. (*) La proroga del termine di cui sopra è stata prevista dalla Legge n. 284 del 27 dicembre 2002 (G.U. n 325 del 28/12/02), recante Conversione in legge del decreto-legge n. 236 del 25 ottobre 2002 (G. U. n. 254 del 29/10/02), e si è resa necessaria a seguito della mancata emanazione degli appositi decreti ministeriali attuativi delle disposizioni previste dal citato Decreto Legislativo n. 9/02. Infine con il Decreto-Legge n. 151 del 27 giugno 2003 (G.U. n. 149 del 30/06/03), che è in vigore dal 1 luglio 2003, sono state previste sanzioni pesanti per il mancato rispetto di alcune disposizioni

relative al comportamento da tenere durante la circolazione dei veicoli. Il Decreto in questione è stato convertito in Legge il 31 luglio 2003, con modifiche. A fronte di quanto sopra, di seguito analizziamo le novità più rilevanti apportate dai nuovi provvedimenti.

Capitolo n. 01 Patente a punti. E stata prevista la dotazione di un punteggio di 20 punti sia per le nuove patenti che per quelle in corso di validità, dotazione che è annotata nell anagrafe degli abilitati alla guida e non sulla patente di guida. Quando si commetteranno violazioni ad alcune norme di comportamento sancite nel Titolo V del Codice della Strada, oltre alle usuali sanzioni pecuniarie e/o accessorie, verranno tolti dei punti alla patente. Gli agenti indicheranno il punteggio relativo ad ogni violazione nel verbale di contestazione. Qualora venga accertata la contemporanea violazione di più norme che comportano la diminuzione di punteggio, potranno essere decurtati un massimo di 15 punti. Tuttavia quest ultima disposizione non si applica nei casi nei quali è prevista la sospensione o la revoca della patente. Il punteggio verrà effettivamente decurtato decorsi 30 gg. dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o dalla conclusione dei procedimenti relativi ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi, ovvero nel caso in cui siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi ricorsi. Quali sono i soggetti a cui si applica la decurtazione dei punti? Alla contestazione immediata dell infrazione da parte dell Ente accertatore, viene compilato il verbale ove viene riportato i dati identificativi del guidatore, la sanzione prevista e in numero di punti che verranno decurtati. Nel caso in cui non sia possibile contestare immediatamente una o più infrazioni al guidatore, l Ente accertatore richiede al proprietario del veicolo i dati personali e gli estremi della patente del conducente che ha commesso la o le violazioni. Quanto sopra, comporta il verificarsi di due distinte situazioni ed in particolare: 1) il titolare del veicolo è una persona fisica. Il titolare del veicolo, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta di identificare il soggetto che ha commesso una o più infrazioni e rilevate dall Ente accertatore, ha la facoltà di comunicare i dati personali e gli estremi della patente del conducente che ha utilizzato il veicolo in quel giorno. A seconda che si effettui o meno la segnalazione, si vengono a creare le seguenti casistiche: a) il titolare del veicolo comunica i dati richiesti. In questa circostanza la decurtazione dei punti avviene in capo al soggetto indicato, il quale deve anche pagare la sanzione amministrativa prevista; b) il titolare del veicolo non comunica i dati richiesti. In questa circostanza non è prevista la decurtazione dei punti in capo al titolare del veicolo, ma si applicano la sanzione: - prevista per l infrazione o le infrazioni commesse; - da 357 a 1.433 in quanto non ha ottemperato all obbligo di fornire all Ente accertatore le informazioni richieste (articolo 180, comma 8); c) il titolare del veicolo comunica che non è in grado di risalire al soggetto che ha commesso la o le infrazioni. In questa circostanza si applicano le disposizioni riportate al punto b). 2) il titolare del veicolo è una persona giuridica. Nel caso in cui il titolare del veicolo sia una persona giuridica, l obbligo di comunicare i dati richiesti entro i 30 giorni successivi dalla richiesta di identificare il soggetto che ha commesso una

o più infrazioni e rilevate dall Ente accertatore, spetta al legale rappresentante o da un suo delegato. A seconda se vi è o meno la segnalazione, si vengono a creare le seguenti casistiche: a) il legale rappresentante o suo delegato comunica i dati richiesti. In questa circostanza la decurtazione dei punti avviene in capo al soggetto indicato, mentre la sanzione amministrativa previste resta a carico dell azienda; b) il legale rappresentante o suo delegato non comunica i dati richiesti. In questa circostanza non è prevista la decurtazione dei punti al legale rappresentante o suo delegato, ma si applicano la sanzione: - prevista per l infrazione o le infrazioni commesse; - da 357 a 1.433 in quanto non ha ottemperato all obbligo di fornire all Ente accertatore le informazioni richieste (articolo 180, comma 8); c) il legale rappresentante o suo delegato comunica che non è in grado di risalire al soggetto che ha commesso la o le infrazioni. In questa circostanza si applicano le disposizioni riportate al punto b). Come riacquistare punteggio? Se il punteggio non è del tutto esaurito, il titolare della patente può: partecipare a dei corsi di aggiornamento organizzati dalle autoscuole, che faranno guadagnare: 6 punti, per i titolari della patente A e B; 9 punti, per i titolari di patente B con il certificato di abilitazione professionale (CAP di tipo KB), C, C+E, D, D+E. attendere 2 anni dalla data dell ultima infrazione commessa. Allo scadere di detto termine, salvo il caso in cui siano state commesse nuove violazioni alle norme di comportamento che prevedano la riduzione dei punti, viene riattribuito il completo punteggio iniziale non superiore ai 20 punti. Alla partecipazione del corso, dovrà essere inviato l attestato di frequenza rilasciato dalla stessa autoscuola, all ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri competente per territorio (ex Motorizzazione Civile); Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti. Come partecipare ai corsi? Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto del 29 luglio 2003 (G.U. n. 181 del 6/8/03), ha determinato i programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida. Il Decreto in questione, che è in vigore dal 20 agosto 2003, prevede la possibilità da parte dei soggetti accreditati (autoscuole o soggetti pubblici o privati di comprovata esperienza nel settore ed autorizzati dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri competente per territorio), di organizzare appositi corsi, i quali sono finalizzati a far recuperare ai titolari di patenti i punti persi. I corsi in questione, sono suddivisi in due tipologie diverse a seconda se i titolari di patente di guida: 1) appartengono alla sottocategoria A1 o alle categorie A, B, B+E. In particolare, i corsi in questione: - hanno durata di 12 ore; - devono essere svolti in un arco temporale complessivamente non superiore a due settimane consecutive; - ogni lezione non può avere durata superiore a due ore giornaliere; - devono trattare le seguenti materie: a) segnaletica stradale (1 ora);

oppure b) norme di comportamento sulla strada (4 ore); c) cause degli incidenti stradali (2 ore); d) stato psicofisico dei conducenti, con particolare riguardo all'abuso di alcool o droghe (2 ore); e) nozioni di responsabilità civile e penale, omissione di soccorso (1 ora); f) disposizioni sanzionatorie (1 ora); g) elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza stradale (1 ora). E consentito al massimo effettuare 4 ore di assenza (due lezioni), che dovranno però essere recuperate al fine di ottenere l attestato di partecipazione. Nel caso di assenze superiori a quanto sopra previsto, è previsto l onere di dover ripetere l intero corso. Infine, nel caso in cui il Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri ricevesse, in data anteriore a quella dell'attestato di frequenza del corso, apposita comunicazione di perdita totale del punteggio residuo, il candidato non potrà godere dei benefici del corso effettuato e, quindi, dovrà sottoporsi all esame di revisione. 2) appartengono alle categorie C, C+E, D, D+E e certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB. I corsi in questione: - hanno durata di 18 ore; - devono essere svolti in un arco temporale complessivamente non superiore a quattro settimane consecutive; - ogni lezione non può avere durata superiore a due ore giornaliere; - devono trattare le seguenti materie: a) segnaletica stradale (1 ora); b) norme di comportamento sulla strada (4 ore); c) cause degli incidenti stradali (2 ore); d) stato psicofisico dei conducenti, con particolare riguardo all'abuso di alcool o droghe (2 ore); e) nozioni di responsabilità civile e penale, omissione di soccorso (1 ora); f) disposizioni sanzionatorie (2 ore); g) responsabilità del trasporto pubblico di persone (2 ore); h) responsabilità del trasporto pubblico di cose (2 ore); i) elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza stradale (2 ore). E consentito al massimo effettuare 6 ore di assenza (tre lezioni), che dovranno però essere recuperate al fine di ottenere l attestato di partecipazione. Nel caso di assenze superiori a quanto sopra previsto, è previsto l onere di dover ripetere l intero corso. Infine, nel caso in cui il Centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri ricevesse, in data anteriore a quella dell'attestato di frequenza del corso, apposita comunicazione di perdita totale del punteggio residuo, il candidato non potrà godere dei benefici del corso effettuato e, quindi, dovrà sottoporsi all esame di revisione. Quando si possono frequentare i corsi? I corsi possono essere effettuati dal momento in cui si ha ricevuto apposita comunicazione, da parte del Dipartimento Trasporti Terrestri (ex Motorizzazione Civile), attestante la sottrazione dei punti. Altresì, non è possibile frequentare più di un corso per ogni comunicazione di decurtazione del punteggio ricevuta è non consentito frequentarne due contemporaneamente. Cosa succede nel caso in cui si esaurisca il punteggio assegnato? Se sfortunatamente il punteggio si esaurisce, il titolare della patente dovrà sottoporsi all esame di idoneità tecnica (prova teorica e pratica) necessario per riottenere la patente. Detto esame dovrà essere sostenuto entro 30 gg. dalla comunicazione di revisione inviata all interessato, dall ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri competente per territorio (ex Motorizzazione Civile). Nel caso in cui non si sostenga l esame di idoneità o non lo si superi, la patente di guida è sospesa a

tempo indeterminato e sino a quando l automobilista non ha superato detto esame. Poiché la patente di guida è fisicamente in possesso del proprietario, l ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri competente per territorio, notificherà all interessato il provvedimento di sospensione, tramite gli organi di polizia stradale, i quali provvederanno al ritiro e alla conservazione del documento. Cosa succede nel caso di ritiro immediato della patente? Qualora sia stata violata una delle norme indicate nel provvedimento per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente (ritiro immediato della patente) è prevista la decurtazione pari a 10 punti. Riportiamo di seguito gli articoli del Titolo V del codice della strada il cui mancato rispetto comporta la sottrazione dei punti da parte degli organi di vigilanza. Detti articoli sono comprensivi delle sanzioni amministrative accessorie. Cosa succede ai titolari di patente rilasciata da uno Stato estero? I titolari di patente di guida rilasciata in Italia e per quelli che appartenenti all Unione Europea hanno ottenuto la residenza nel territorio nazionale e il riconoscimento della propria patente, sono assoggettati a tutte le disposizioni previste dal Codice della strada ed in particolar modo sono sottoposti alla decurtazione dei punti secondo le indicazioni sopra riportate. Per i restanti titolari di patente (rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il sistema della patente a punti), che circolando in Italia e che commettono violazioni alle disposizioni ove è prevista la decurtazione dei punti, vengono registrati in una banca dati costituita presso il Centro elaborazione dati (CED), del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A detti soggetti, al raggiungimento dei 20 punti ottenuti dalla sommatoria di tutte le infrazioni commesse viene disposta l inibizione alla guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di: due anni, nel caso in cui si sia raggiunto detto punteggio nell'arco di un anno; un anno, nel caso in cui si sia raggiunto detto punteggio nell'arco di due anni; sei mesi, nel caso in cui si sia raggiunto detto punteggio nell'arco di tempo compreso tra i due e i tre anni.

Sotto Capitolo n. 01.01 Art. 141. Velocità. 141 8 Violazione obbligo di regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità Sanzione da 68,25 a 275,10. 5 per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici. 141 9 terzo periodo Gare in velocità con veicoli a motore decise di comune accordo tra i conducenti e al di fuori delle competizioni sportive autorizzate su strada. Arresto da uno ad otto mesi, sanzione da 516,00 a 5.164,00, confisca del veicolo e sospensione della patente da due a sei mesi (*). 10 (*) La presente sanzione si applica a partire dal 22 giugno 2002, ai sensi dell articolo 1, comma 1, della Legge n. 168/02.

Sotto Capitolo n. 01.02 Art. 142. Limiti di velocità. 142 8 Superamento limiti massimi di velocità di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h. Sanzione da 137,55 a 550,20. 2 142 9 Superamento limiti massimi di velocità di oltre 40 km/h. Sanzione da 343,35 a 1.376,55 e sospensione della patente da uno a tre mesi (da tre a sei mesi de il conducente è in possesso della patente di guida da meno di tre anni). 10

Sotto Capitolo n. 01.03 Art. 143. Posizione dei veicoli sulla carreggiata. 143 11 Circolazione contromano Sanzione da 137,5 a 550,20. 4 Circolazione contromano: 143 12 - in curva; Sanzione da 270,90 a 1.083,60 e sospensione - nei raccordi convessi; della patente da uno a tre mesi (da due a sei mesi - in ogni altro caso di limitata visibilità; in caso di recidiva). - nelle carreggiate quando la strada sia divisa in più 10 carreggiate separate. 143 13, con rif. a comma 5 Violazione obbligo di percorrere la corsia più libera a destra quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia. Sanzione da 33,60 a 137,55. 4

Sotto Capitolo n. 01.04 Art. 145. Precedenza. 145 5 Violazione dell obbligo di fermarsi in corrispondenza della striscia d arresto (stop) e di dare la precedenza nelle intersezioni ove prescritto da apposita segnaletica stradale. Sanzione 137,55 a 550,20. 6 Violazione obbligo di dare la precedenza: - a chi proviene da destra; - ai veicoli circolanti su rotaia (negli attraversamenti di linee ferroviarie e tranviarie); - nelle intersezioni ove sia prescritto da apposita segnaletica 145 stradale; Sanzione 137,55 a 550,20. 10 con rif. - a chi circola su strada, negli sbocchi su strada da luoghi non In caso di reiterazione per almeno due volte, in un ai commi soggetti a pubblico passaggio; periodo di due anni, dell infrazione qui indicata, 2,3,4,6,7,8 - a chi circola su strada, negli sbocchi su strada di sentieri, consegue la sospensione della patente da uno a e 9 tratture, mulattiere e piste ciclabili; tre mesi. 5 Mancato rispetto del divieto di impegnare una intersezione o un attraversamento di linee ferroviarie o tramviarie quando il conducente non ha la possibilità di proseguire e sgombrare in breve tempo l area di manovra in modo di consentire il transito dei veicoli provenienti da altre direzioni.

Sotto Capitolo n. 01.05 Art. 146. Violazione della segnaletica stradale. Mancato rispetto della segnaletica stradale (ad esclusione dei 146 2 segnali di divieto di sosta e di fermata) o delle indicazione Sanzione da 33,60 a 137,55. 2 fornite dagli agenti del traffico. 146 3 Sanzione da 137,55 a 550,20. Passaggio col semaforo rosso o il mancato rispetto delle In caso di reiterazione per almeno due volte, in un indicazioni fornite dell'agente del traffico, il quale vieta la periodo di due anni, dell infrazione qui indicata, 6 marcia. consegue la sospensione della patente da uno a tre mesi.

Sotto Capitolo n. 01.06 Art. 147. Comportamento ai passaggi a livello. Sanzione da 68,25 a 275,10 e in caso di 147 5 reiterazione per almeno due volte, in un periodo di Mancato rispetto dei comportamenti da tenere in fase di due anni, dell infrazione qui indicata, all ultima attraversamento dei passaggi a livello. violazione consegue la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi 6

Sotto Capitolo n. 01.07 Art. 148. Sorpasso. Effettuazione della manovra di sorpasso senza preventivamente accertarsi: - che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio; - che il conducente che lo precede nella stessa corsia non 148 abbia segnalato di voler compiere analoga manovra; - che nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata 15 con rif. o semicarreggiata, o sulla corsia immediatamente alla al comma Sanzione da 68,25 a 275,10. propria sinistra, qualora la carreggiata o semicarreggiata 2 siano suddivise in corsie, abbia iniziato il sorpasso; 3 - che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione della manovra, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l'utente da sorpassare. 148 148 148 15 con rif. a comma 3 15 con rif. al comma 8 16 3 periodo Effettuazione della manovra di sorpasso senza osservare la norma di cui al comma 3 (il conducente che sorpassa, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare). Effettuazione della manovra di sorpasso senza osservare le norme di cui al comma 8 (Il sorpasso dei tram, qualora gli stessi non circolino in sede stradale riservata, deve effettuarsi a destra quando la larghezza della carreggiata a destra del binario lo consente). Violazione del divieto di sorpasso: - a destra di un tram o filobus fermi in mezzo alla carreggiata per la salita e la discesa dei viaggiatori e non esista un salvagente; - in prossimità o in corrispondenza di curve o dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilità; - di un veicolo che sta sorpassando un altro veicolo; - di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte di carreggiata destinata al senso opposto di marcia; - in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni ad esclusione dei seguenti casi: * quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato l'intenzione di svoltare a sinistra e abbia iniziato detta manovra; * quando avvenga su strada con diritto di precedenza e a due carreggiate separate o a senso unico o con due corsie con lo stesso senso di marcia; * di una bicicletta nel caso in cui non è necessario spostarsi sulla carreggiata destinata al senso opposto di marcia; * quando la circolazione sia regolata da semafori o da agenti del traffico; Sanzione da 68,25 a 275,10. Se lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all ultima infrazione consegue la sospensione della patente da uno a tre mesi. Sanzione da 68,25 a 275,10. 2 Sanzione da 137,55 a 550,20 e sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi. Se le violazioni sono commesse da un conducente in possesso della patente da meno di tre anni, la sospensione della patente va da tre a sei mesi. 5 10 148 16 3 periodo - in prossimità o in corrispondenza dei passaggi a livello senza barriere; - di un veicolo che si sia arrestato o abbia rallentato in corrispondenza di un attraversamento pedonale per consentire ai pedoni di attraversare la carreggiata. Violazione del divieto di sorpasso di cui al punto precedente o nelle strade o tratti di esse in cui sia previsto il divieto da apposito segnale per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t. Sanzione da 270,90 a 1.083,60 e sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da due a sei mesi. Se le violazioni sono commesse da un conducente in possesso della patente da meno di tre anni la sospensione della patente va da tre a sei mesi. 10

Sotto Capitolo n. 01.08 Art. 149. Distanza di sicurezza tra veicoli. Violazione delle norme in tema di distanza di sicurezza per le quali durante la marcia il veicolo deve tenere rispetto a quello che precede: 149 4 149 5 149 6 - una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l arresto tempestivo e sia evitato la collisione con i veicoli Sanzione da 33,60 a 137,55. 3 che precedono. - una distanza non inferiore a 100 m, tra veicoli per i quali sia disposto il divieto di sorpasso nel caso in cui si circoli fuori dei centri abitati; - una distanza di sicurezza non comunque inferiore a 20 m quando siano in azione macchine sgombraneve o spargitrici. Inosservanza della disposizioni sopra descritte per almeno due volte nel periodo di due anni, dalle quali derivi una collisione con Sanzione da 68,25 a 275,10 e sospensione 5 grave danno ai veicoli e tale da determinare la revisione del della patente da uno a tre mesi. veicolo (a norma dell art. 80 comma 7). Inosservanza della disposizioni sopra descritte da cui derivino lesioni gravi alle persone. Sanzione da 343,35 a 1376,55 salva l applicazione delle sanzioni penali per i delitti di lesioni colpose o di omicidio colposo. 8

Sotto Capitolo n. 01.09 Art. 150. Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di montagna. Violazione delle seguenti norme di comportamento nei passaggi ingombrati o su strade di montagna se l inosservanza delle disposizioni determini un danno grave ai veicoli tale da determinarne la revisione di cui all'articolo 80, comma 7: - quando l'incrocio non sia possibile a causa di lavori, veicoli fermi o altri ostacoli, il conducente, il cui senso di marcia è ostacolato e non può tenersi vicino al margine destro della carreggiata, deve arrestarsi per lasciar passare i veicoli che provengono in senso inverso; - sulle strade di montagna o comunque a forte pendenza, se 150 l'incrocio con altri veicoli è malagevole o impossibile, il conducente che procede in discesa deve arrestarsi e Sanzione da 68,25 a 275,10 e ove il accostarsi quanto più possibile al margine destro della medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia 5 con rif. carreggiata o spostarsi sulla piazzola, ove esista. Tuttavia, incorso per almeno due volte in una delle all art. 149 se il conducente che procede in salita dispone di una violazioni di cui al presente comma, all'ultima c. 5 piazzola deve arrestarsi su di essa, se la strada è tanto violazione consegue la sanzione della stretta da rendere altrimenti necessaria la manovra di sospensione della patente da uno a tre mesi. retromarcia; 5 - quando la manovra di retromarcia si rende necessaria, i complessi di veicoli hanno la precedenza rispetto agli altri veicoli; i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t rispetto a quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t; gli autobus rispetto agli autocarri. Se si tratta di veicoli appartenenti entrambi alla medesima categoria tra quelle suddette, la retromarcia deve essere eseguita dal conducente del veicolo che procede in discesa, a meno che non sia manifestamente più agevole per il conducente del veicolo che procede in salita, in particolare se quest'ultimo si trovi in prossimità di una piazzola. 150 5 con rif. all art. 149 c. 6 Quando dall'inosservanza delle disposizioni di cui sopra determini una collisione da cui derivano lesioni gravi alle persone. Sanzione da 343,35 a 1.376,55 e l'applicazione delle sanzioni penali previste per i delitti di lesioni colpose o di omicidio colposo. 8

Sotto Capitolo n. 01.10 Art. 152. Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli. 152 3 Mancata accensione delle luci fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore è obbligatorio l uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d ingombro. Sono esenti dal citato obbligo, i veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI. Durante la marcia, per i ciclomotori ed i motocicli è obbligatorio l uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati. In luogo di questi dispositivi, possono essere utilizzate le luci di marcia diurna se il veicolo ne è dotato (salvo quanto indicato nell art. 153). Sanzione da 33,60 a 137,55. 1

Sotto Capitolo n. 01.11 Art. 153. Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi. Violazione dell'obbligo di spegnimento dei proiettori di profondità (abbaglianti) ed accensione di quelli anabbaglianti nei seguenti casi: quando stanno per incrociare altri veicoli, effettuando la 153 10 commutazione delle luci alla distanza necessaria affinché i conducenti dei veicoli incrociati possano continuare la loro marcia agevolmente e senza pericolo; quando seguono altro veicolo a breve distanza, salvo che Sanzione da 68,25 a 275,10. 3 l'uso dei proiettori di profondità avvenga brevemente in modo intermittente per segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare; in qualsiasi altra circostanza se vi sia pericolo di abbagliare gli altri utenti della strada ovvero i conducenti dei veicoli circolanti su binari, su corsi d'acqua o su altre strade contigue. Uso improprio dei dispositivi di segnalazione luminosa o violazione delle seguenti disposizioni: da mezz ora dopo il tramonto del sole a mezz ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti. i proiettori di profondità possono essere usati solo fuori dei centri abitati quando l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze della circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti. E consentito l uso intermittente dei proiettori di profondità per dare avvertimenti utili per evitare incidenti e per segnalare al veicolo precedente l intenzione di sorpassare durante la circolazione notturna e diurna: tale uso è consentito, in deroga a quanto detto sopra, anche all interno dei centri abitati; i proiettori di profondità non devono essere usati fuori dei casi sopra previsti; sui veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi si 153 11 devono tenere accesi i proiettori anabbaglianti di giorno in ogni caso, e nei centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed Sanzione da 33,60 a 137,55. Detta sanzione anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta si applica anche nel caso di uso improprio dei di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa dispositivi di segnalazione luminosa. visibilità anche se l'illuminazione pubblica sia sufficiente; 1 durante la fermata e la sosta si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità; i conducenti dei veicoli a motore devono azionare la segnalazione luminosa di pericolo: * nei casi di ingombro della carreggiata; * durante il tempo necessario a collocare e riprendere il segnale mobile di pericolo ove questo sia necessario; * quando per avaria il veicolo è costretto a procedere a velocità particolarmente ridotta; * quando si verifichino improvvisi rallentamenti o incolonnamenti; * in tutti i casi in cui la fermata di emergenza costituisce pericolo anche momentaneo per gli altri utenti della strada; in caso di nebbia con visibilità inferiore a 50 m, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto deve essere usata la luce posteriore per nebbia; è vietato l'uso di dispositivi o di altre fonte luminose diverse da quelle indicate nel codice della strada all'art. 151 (definizioni relative alle segnalazioni visive e all illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi).

Sotto Capitolo n. 01.12 Art. 154. Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre. 154 7 Inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni, delle curve e dei dossi. Sanzione da 68,25 a 275,10. 8 Violazione delle seguenti disposizioni: i conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a. assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi; b. segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione; le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione. Tali segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra e devono cessare allorché essa è stata completata. Con gli stessi dispositivi deve essere segnalata anche l'intenzione di rallentare per fermarsi. Quando i detti dispositivi manchino, il conducente deve effettuare le segnalazioni a mano, alzando verticalmente il braccio qualora intenda fermarsi e sporgendo, 154 8 lateralmente, il braccio destro o quello sinistro, qualora Sanzione da 33,60 a 137,55. intenda voltare; 2 i conducenti devono, altresì: a. per voltare a destra, tenersi il più vicino possibile sul margine destro della carreggiata; b. per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i conducenti non devono imboccare l'altra strada contromano e devono usare la massima prudenza; c. nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia normale; è vietato usare impropriamente le segnalazioni di cambiamento di direzione. nell'esecuzione delle manovre i conducenti non devono eseguire brusche frenate o rallentare improvvisamente.

Sotto Capitolo n. 01.13 Art. 158. Divieto di fermata e di sosta dei veicoli. 158 Comma 2 Lettere d), g) e h) Violazione del divieto di sosta: - negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza; - negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli; - nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici. Sanzione da 68,25 ad 275,10 2

Sotto Capitolo n. 01.14 Art. 161. Ingombro della carreggiata. Violazione delle seguenti disposizioni, nei casi di ingombro della carreggiata: per avaria del veicolo, per caduta del carico o per qualsiasi altra causa, il conducente, al fine di evitare ogni pericolo per il traffico sopraggiungente, deve 161 1 e 3 sollecitamente rendere libero per quanto possibile il transito provvedendo a rimuovere l'ingombro e a spingere il veicolo fuori della carreggiata o, se ciò non è possibile, a collocarlo sul margine destro della carreggiata e parallelamente all'asse di essa; Sanzione da 33,60 a 137,55. 2 l'utente deve provvedere a segnalare il pericolo o l'intralcio agli utenti mediante il segnale mobile di pericolo (triangolo) o in mancanza di questi con altri mezzi idonei, nonché informare l'ente proprietario della strada od un organo di polizia. 161 2 Violazione dell obbligo di adottare immediatamente le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito, in caso di caduta o spargimento di materie viscide, infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione. Sanzione da 33,60 a 137,55. 4

Sotto Capitolo n. 01.15 Art. 162. Segnalazione di veicolo fermo. Violazione delle seguenti disposizioni: i veicoli devono essere presegnalati con il segnale mobile di pericolo (triangolo), di cui i veicoli devono essere dotati (esclusi i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i motocicli che, fuori dei centri abitati), nel caso in cui siano per qualsiasi motivo fermi sulla carreggiata: * di notte quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza; * in ogni caso, anche di giorno, quando non possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo; il segnale deve essere collocato alla distanza prevista dal 162 5 regolamento; il segnale deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione; Sanzione da 33,60 a 137,55. 2 qualora il veicolo non sia dotato dell'apposito segnale, il conducente deve provvedere in altro modo a presegnalare efficacemente l'ostacolo; durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono essere utilizzati dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per rendere visibile il soggetto che opera. Dal 1 gennaio 2004 è fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza aver indossato giubbotto o bretelle retroriflettenti le cui caratteristiche saranno stabilite da apposito decreto ministeriale.

Sotto Capitolo n. 01.16 Art. 164. Sistemazione del carico sui veicoli. Violazione delle seguenti disposizioni attinenti al carico del veicolo, il quale deve essere sistemato in modo: da evitarne la caduta o la dispersione; 164 8 da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare i dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva né la targa di riconoscimento ed i segnali fatti col braccio; superamento dei limiti di sagoma oltre a quanto consentito; mancata apposizione dei pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente nel caso di superamento dei limiti di cui al punto precedente. Sanzione da 68,25 a 275,10. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non ha provveduto a sistemare il carico. L'organo accertatore procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sistemazione del carico. I documenti verranno restituiti all'avente diritto nel momento in cui il carico sia stato correttamente sistemato. 3

Sotto Capitolo n. 01.17 Art. 165. Traino di veicoli in avaria. Traino di veicoli in avaria senza: utilizzo di solido collegamento tra il veicolo trainante ed il 165 3 veicolo in avaria trainato, quale idonea fune, catena, cavo, barra rigida od altro analogo sistema purché idoneamente segnalati in modo tale da essere avvistati e risultare chiaramente percepibili da parte degli altri utenti della strada; Sanzione da 68,25 a 275,10. 2 avere nel veicolo trainato: * acceso gli indicatori luminosi di direzione (doppie frecce); oppure in mancanza di tale segnalazione * installato il pannello quadrangolare o il triangolo.

Sotto Capitolo n. 01.18 Art. 167. Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi. 167 2 Superamento di oltre il cinque per cento della massa Sanzione da 33,60 a 137,55 se l'eccedenza complessiva a pieno carico (quando la stessa è superiore a 10 non supera 1 t. t) con un veicolo adibito al trasporto di merci. 1 167 2 Superamento di oltre il cinque per cento della massa Sanzione da 68,25 a 275,10 se l'eccedenza complessiva a pieno carico (quando la stessa è superiore a 10 t) non supera le 2 t. con un veicolo adibito al trasporto di merci. 2 167 2 Superamento di oltre il cinque per cento della massa Sanzione da 137,55 a 550,20 se l'eccedenza complessiva a pieno carico (quando la stessa è superiore a 10 t) non supera le 3 t. con un veicolo adibito al trasporto di merci. 3 167 2 Superamento di oltre il cinque per cento della massa Sanzione da 343,35 a 1.376,55 se l'eccedenza complessiva a pieno carico (quando la stessa è superiore a 10 t) supera le 3 t. con un veicolo adibito al trasporto di merci. 4 167 3 Superamento di oltre il cinque per cento della massa Sanzione da 33,60 a 137,55 se l'eccedenza complessiva a pieno carico (quando la stessa non è superiore a non supera il 10% della massa complessiva. 10 t) con un veicolo adibito al trasporto di merci. 1 167 3 Superamento di oltre il cinque per cento della massa Sanzione da 68,25 a 275,10 se l'eccedenza complessiva a pieno carico (quando la stessa non è superiore a non supera il 20% della massa complessiva. 10 t) con un veicolo adibito al trasporto di merci. 2 167 3 Superamento di oltre il cinque per cento della massa Sanzione da 137,55 a 550,20 se l'eccedenza complessiva a pieno carico (quando la stessa non è superiore a non supera il 30% della massa complessiva. 10 t) con un veicolo adibito al trasporto di merci. 3 167 3 Superamento di oltre il cinque per cento della massa Sanzione da 343,35 a 1.376,55 se l'eccedenza complessiva a pieno carico (quando la stessa non è superiore a supera il 30% della massa complessiva. 10 t) con un veicolo adibito al trasporto di merci. 4 167 5 Superamento di oltre il cinque per cento della massa Sanzione da 33,60 a 137,55 se l'eccedenza complessiva a pieno carico (quando la stessa è superiore a 10 t) non supera 1 t. con un autotreno o con un autoarticolato. 1 167 5 Superamento di oltre il cinque per cento della massa Sanzione da 68,25 a 275,10 se l'eccedenza complessiva a pieno carico (quando la stessa è superiore a 10 t) non supera le 2 t. con un autotreno o con un autoarticolato. 2 167 5 Superamento di oltre il cinque per cento della massa Sanzione da 137,55 a 550,20 se l'eccedenza complessiva a pieno carico (quando la stessa è superiore a 10 t) non supera le 3 t. con un autotreno o con un autoarticolato. 3 167 5 Superamento di oltre il cinque per cento della massa Sanzione da 343,35 a 1.376,55 se complessiva a pieno carico (quando la stessa è superiore a 10 t) l'eccedenza supera le 3 t. con un autotreno o con un autoarticolato. 4 167 5 Superamento di oltre il cinque per cento della massa Sanzione da 33,60 a 137,55 se l'eccedenza complessiva a pieno carico (quando la stessa non è superiore a non supera il 10% della massa complessiva. 10 t) con un autotreno o con un autoarticolato. 1 167 5 Superamento di oltre il cinque per cento della massa Sanzione da 68,25 a 275,10 se l'eccedenza complessiva a pieno carico (quando la stessa non è superiore a non supera il 20% della massa complessiva. 10 t) con un autotreno o con un autoarticolato. 2 167 5 Superamento di oltre il cinque per cento della massa Sanzione da 137,55 a 550,20 se l'eccedenza complessiva a pieno carico (quando la stessa non è superiore a non supera il 30% della massa complessiva. 10 t) con un autotreno o con un autoarticolato. 3 167 5 Superamento di oltre il cinque per cento della massa complessiva a pieno carico (quando la stessa non è superiore a 10 t) con un autotreno o con un autoarticolato. Sanzione da 343,35 a 1.376,55 se l'eccedenza supera il 30% della massa complessiva. 4 Superamento con uno solo dei veicoli (anche se non ci sia 167 6 eccedenza di massa nel complesso), di oltre il cinque per cento Sanzione da 33,60 a 137,55 se l'eccedenza della massa complessiva a pieno carico (quando la stessa è non supera 1 t. 1 superiore a 10 t) con un autotreno o con un autoarticolato. 167 6 Superamento con uno solo dei veicoli (anche se non ci sia eccedenza di massa nel complesso), di oltre il cinque per cento Sanzione da 68,25 a 275,10 se l'eccedenza della massa complessiva a pieno carico (quando la stessa è non supera le 2 t. 2 superiore a 10 t) con un autotreno o con un autoarticolato. 167 6 Superamento con uno solo dei veicoli (anche se non ci sia eccedenza di massa nel complesso), di oltre il cinque per cento Sanzione da 137,55 a 550,20 se l'eccedenza della massa complessiva a pieno carico (quando la stessa è non supera le 3 t. 3 superiore a 10 t) con un autotreno o con un autoarticolato. 167 6 Superamento con uno solo dei veicoli (anche se non ci sia eccedenza di massa nel complesso), di oltre il cinque per cento Sanzione da 343,35 a 1.376,55 se della massa complessiva a pieno carico (quando la stessa è l'eccedenza supera le 3 t. 4 superiore a 10 t) con un autotreno o con un autoarticolato. 167 6 Superamento con uno solo dei veicoli (anche se non ci sia eccedenza di massa nel complesso), di oltre il cinque per cento Sanzione da 33,60 a 137,55 se l'eccedenza della massa complessiva a pieno carico (quando la stessa non è non supera il 10% della massa complessiva. 1

167 6 167 6 167 6 167 7 superiore a 10 t) con un autotreno o con un autoarticolato. Superamento con uno solo dei veicoli (anche se non ci sia eccedenza di massa nel complesso), di oltre il cinque per cento Sanzione da 68,25 a 275,10 se l'eccedenza della massa complessiva a pieno carico (quando la stessa non è non supera il 20% della massa complessiva. 2 superiore a 10 t) con un autotreno o con un autoarticolato. Superamento con uno solo dei veicoli (anche se non ci sia eccedenza di massa nel complesso), di oltre il cinque per cento Sanzione da 137,55 a 550,20 se l'eccedenza della massa complessiva a pieno carico (quando la stessa non è non supera il 30% della massa complessiva. 3 superiore a 10 t) con un autotreno o con un autoarticolato. Superamento con uno solo dei veicoli (anche se non ci sia Sanzione da 343,35 a 1.376,55 se eccedenza di massa nel complesso), di oltre il cinque per cento l'eccedenza supera il 30% della massa della massa complessiva a pieno carico (quando la stessa non è 4 complessiva. superiore a 10 t) con un autotreno o con un autoarticolato. Circolazione con: autoveicolo eccezionale adibito al trasporto di veicoli (bisarche) sulle autostrade o sulle strade con carreggiata inferiore a 6,50 m, o con altezza libera delle opere di sottovia che non garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 20 cm; veicolo eccezionale : * isolato o costituente autotreno o autoarticolato dotato di blocchi d'angolo di tipo normalizzato che trasporta esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato, per cui vengono superate le dimensioni o le masse stabilite; * con carrozzeria ad altezza variabile che effettua trasporti di animali vivi, sulle strade che non abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30 cm. Sanzione da 137,55 a 550,20 ferma restando la responsabilità civile di cui all'articolo 2054 del codice civile. 3