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20990 Di approvare l errata corrige all art. 14 c.1 del Bando di Concorso ALLEGATO A) alla D.G.R. n. 560 del 02 aprile 2014, sostituendo la frase entro il mese di Novembre 2013 con entro il mese di Novembre 2014. Di autorizzare il Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica a dare attuazione al presente provvedimento nel rispetto della normativa di riferimento; Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi dell art. 6 della L.R. n. 13 del 12.04.1994. Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2014, n. 1118 Tetti di spesa regionali per l acquisto di prestazioni termali per il triennio 2013 2015. L Assessore al Welfare, sulla base dell istruttoria espletata dalla Responsabile della A.P Riabilitazione Strutture residenziali e semiresidenziali, centri diurni e ambulatoriali Strutture sociosanitarie e confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce quanto segue: La Legge 24 ottobre 2000, n. 323 di riordino del settore termale disciplina l erogazione delle prestazioni termali al fine di assicurare il mantenimento ed il ripristino dello stato di benessere psico fisico e detta le disposizioni per la promozione e la riqualificazione del patrimonio idrotermale, anche ai fini della valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e culturali dei territori termali. Al contempo, la medesima legge n. 323/2000 all articolo 4, comma 4 prevede che l unitarieta del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificita e alla particolarita del settore e delle relative prestazioni, sia assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della Sanita, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali e che tali accordi divengano efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con Intesa del 5 dicembre 2013 (rep.atti n.172/csr) la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha recepito, ai sensi dell articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n.323, l Accordo sottoscritto in data 7 novembre 2013 tra la stessa Conferenza Stato Regioni e Federterme per l erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2013 2015. Con l espressione della predetta Intesa, ai sensi del richiamato art. 4, l Accordo in oggetto è divenuto efficace. Nel merito, il predetto Accordo riguarda sostanzialmente l adeguamento delle tariffe per le prestazioni termali per il triennio 2013 2015 e, sempre per il medesimo triennio, la determinazione dei tetti di spesa a livello nazionale e dei singoli tetti di spesa regionali. In riferimento all aggiornamento delle predette tariffe per il triennio 2013 2015 l Accordo nazionale ha stabilito che la decorrenza avvenga dal 1 luglio 2013. Per una più agevole rilevazione e contabilizzazione delle prestazioni termali da parte delle Aziende Sanitarie Locali l aggiornamento tariffario si applica per i cicli di cure termali la cui prima prestazione venga effettuata a partire dal 1 luglio 2013. Si precisa che le patologie per le quali è previsto l accesso alla cura presso gli stabilimenti termali, con oneri a carico del SSN, sono quelle definite con Decreto Ministeriale del 22 marzo 2001 ad oggetto Individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata, ai sensi dell art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, l erogazione delle cure termali a carico del Servizio Sanitario Nazionale e s.m.i. Inoltre, si precisa che le prestazioni termali erogabili con oneri a carico del Sistema Sanitario Nazionale sono riportate nell allegato 4 all Accordo in oggetto.

20991 Per quanto riguarda la parte economica, si dà atto che la legge 24 dicembre 2012, n. 228, all art.1, comma 178 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l anno 2013 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 al fine di aggiornare le tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale. Pertanto, in sede di Accordo per l erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2013 2015 si è convenuto di procedere al rinnovo della parte economica nei limiti delle risorse rese disponibili dall art. 1, comma 178 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013), stante l impossibilità per le Regioni di mettere a disposizione risorse proprie per l anno 2013 e seguenti a causa della riduzione del finanziamento del Servizi Sanitari Regionali conseguente alle misure prese dal Governo per fronteggiare la crisi economica. Inoltre, gli importi di 2 milioni di euro per l anno 2013 e di 4 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015 sono stati ripartiti fra le Regioni in proporzione al fatturato delle prestazioni, al netto del ticket, a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Nel dettaglio, per la Regione Puglia l Accordo in oggetto ha previsto quanto segue (prospetto A): Pertanto, alla luce delle disposizioni del predetto Accordo Nazionale, con il presente provvedimento si propone la determinazione dei tetti di spesa regionali per l acquisto delle prestazioni termali dai Centri termali accreditati con il Sistema Sanitario Regionale in riferimento agli anni 2013, 2014 e 2015 così come riportati nel seguente prospetto B. Gli importi dei tetti di spesa annuali sono dati rispettivamente dalla somma del fatturato delle prestazioni per l anno 2012 con gli importi di cui all art. 1, comma 178 della legge n. 228/2012 così come calcolati per la Regione Puglia in sede di Accordo nazionale. Definito il tetto di spesa regionale per l acquisto delle prestazioni termali dai Centri termali accreditati con il Sistema Sanitario Regionale in riferimento agli anni 2013, 2014 e 2015, si propone di suddividere tale tetto di spesa in tetti di spesa aziendali. Perciò, partendo dalla spesa, al netto del ticket, sostenuta dalle Aziende Sanitarie nell anno 2012 per tale tipologia di prestazioni, così come da comunicazioni agli atti del competente Ufficio, e calcolando l incidenza di ognuna rispetto alla spesa totale (come da prospetto C), si è utilizzata tale percentuale per ripartire i tetti di spesa regionali annuali per gli anni 2013 2014 e 2015 (come da prospetto D):

20992 A seguito di quanto stabilito nell art. 3 della legge regionale n. 12/2010, in attuazione dell articolo 8 quinquies, comma 2, lettera e bis), e del comma 2 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e s.m.i., negli accordi contrattuali stipulati con gli erogatori privati, provvisoriamente e/o istituzionalmente accreditati, deve essere garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture in base al tetto di spesa e ai volumi di attività predeterminati annualmente. Inoltre, è vietata l erogazione e la relativa remunerazione con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei predetti tetti di spesa massimi. In aggiunta, secondo quanto disposto nell Accordo nazionale del 7 novembre 2013 per l erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2013 2015, eventuali superamenti dei tetti di spesa previsti per ciascuna Regione incrementati nella misura di cui all art.1, comma 178, legge n. 228/2012, danno titolo alla stessa Regione ad ottenere l emissione di nota di credito fino a concorrenza dell importo corrispondente, dalle aziende termali i cui volumi di attività e fatturato hanno concorso al superamento della spesa prevista a carico del servizio Sanitario Regionale. COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONE ED INTE GRAZIONI La spesa derivante dalla presente deliberazione per gli anni 2013 2014 e 2015 rientra nella quota del Fondo Sanitario Regionale assegnata annualmente alle Aziende Sanitarie Locali. Il Dirigente del Servizio PAOS Silvia Papini Il presente schema di provvedimento rientra nelle competenze della Giunta Regionale a norma dell art. 4, comma 4 lettera k) della L.R. 7/1997.

20993 L Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l adozione del conseguente atto finale. LA GIUNTA udita la relazione e la conseguente proposta dell Assessore; viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile della A.P. e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica; a voti unanimi espressi nei modi di legge; DELIBERA Per le motivazioni espresse in premessa che quivi si intendono integralmente riportate di approvare, in riferimento agli anni 2013 2014 e 2015, i tetti di spesa assegnati alle Aziende Sanitarie Locali per l acquisto delle prestazioni termali così come riportati di seguito: di stabilire, secondo quanto disposto nell Accordo sottoscritto in data 7 novembre 2013 tra la Conferenza Stato Regioni e Federterme per l erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2013 2015, che l aggiornamento delle tariffe per il triennio 2013 2015 decorre dal 1 luglio 2013 e per una più agevole rilevazione e contabilizzazione delle prestazioni termali da parte delle Aziende Sanitarie Locali l aggiornamento tariffario si applica per i cicli di cure termali la cui prima prestazione venga effettuata a partire dal 1 luglio 2013; di stabilire che a seguito di quanto stabilito nell art. 3 della legge regionale n. 12/2010, in attuazione dell articolo 8 quinquies, comma 2, lettera e bis), e del comma 2 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e s.m.i., negli accordi contrattuali stipulati con gli erogatori privati, provvisoriamente e/o istituzionalmente accreditati, deve essere garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture in base al

20994 tetto di spesa e ai volumi di attività predeterminati annualmente. E vietata, quindi, l erogazione e la relativa remunerazione con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei predetti tetti di spesa massimi; di stabilire che, secondo quanto disposto nell Accordo nazionale del 7 novembre 2013 per l erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2013 2015, eventuali superamenti dei tetti di spesa previsti per ciascuna Regione incrementati nella misura di cui all art.1, comma 178, legge n. 228/2012, danno titolo alle Aziende Sanitarie Locali ad ottenere l emissione di nota di credito fino a concorrenza dell importo corrispondente dalle aziende termali i cui volumi di attività e fatturato hanno concorso al superamento della spesa prevista a carico del Servizio Sanitario Regionale; di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio proponente, alle Aziende Sanitarie Locali ed agli Stabilimenti termali accreditati con il Servizio Sanitario Regionale; di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94 e l inserimento nei siti internet della Regione Puglia. Il Segretario della Giunta Avv. Davide F. Pellegrino Il Presidente della Giunta Dott. Nichi Vendola DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2014, n. 1119 Avviso pubblico per l aggiornamento degli Albi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende e Enti del SSR, ai sensi dell art. 9 della Legge Regionale n. 25/2006. L Assessore al Welfare, sulla base dell istruttoria espletata dal Responsabile P.O. Costituzione, organizzazione e verifica organi Aziende ed Enti SSR, confermata dal Dirigente dell Ufficio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce quanto segue: La Legge Regionale 3 agosto 2006, n. 25, all art. 9, co. 1 ha previsto l istituzione presso l Assessorato alle Politiche della Salute (ora Assessorato al Welfare) degli Albi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale. Il medesimo art. 9 della Legge regionale 25/2006, ai successivi commi 2 e 3, dispone inoltre che la Giunta Regionale definisce, con apposito atto, i requisiti e le modalità per l iscrizione agli Albi di cui al comma 1, assicurando l aggiornamento annuale degli Albi stessi, e che i Direttori Amministrativi e Sanitari sono scelti dal Direttore Generale fra gli iscritti agli Albi Regionali di cui ai commi 1 e 2. Considerato che l ultimo aggiornamento degli Albi regionali in oggetto è stato avviato con D.G.R. n. 1035 del 4/6/2013 e concluso, rispettivamente, con gli atti dirigenziali di seguito indicati: per l Albo dei Direttori Amministrativi con la Determinazione Dirigenziale n. 144 del 29/10/2013, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 146 del 7/11/2013; per l Albo dei Direttori Sanitari con la Determinazione Dirigenziale n. 198 del 23/12/2013, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 1 del 2/01/2014, modificata ed integrata con la Determinazione Dirigenziale n. 9 del 27/1/2014 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 17 del 6/2/2014. Occorre pertanto procedere ad un nuovo aggiornamento degli Albi degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale attraverso l approvazione di apposito avviso, allegato A) al presente schema di provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, contenente indicazione dei requisiti e criteri metodologici per l istruttoria delle istanze nonchè delle modalità per la presentazione delle istanze stesse. L istruttoria per l aggiornamento degli Albi regionali degli idonei alla nomina di Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale dovrà essere effet