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Città di Saronno Provincia di Varese CAPITOLATO SPECIALE PER LA VENDITA DELLA FRAZIONE VETRO PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE DEI RIFIUTI E DA PIATTAFORMA COMUNALE DEL COMUNE DI SARONNO V. 01

Art. 1 Oggetto del servizio... 3 Art. 2 Conferimento dei rifiuti... 3 Art. 3 Gestione amministrativa... 3 Art. 4 Quantitativi... 4 Art. 5 Servizio di trattamento e recupero dei rifiuti... 4 Art. 6 Modalità di pagamento... 4 Art. 7 Deposito cauzionale... 5 Art. 8 - Natura del servizio Esecuzione d ufficio... 5 Art. 9 - Gestione del servizio... 5 Art. 10 - Danni a terzi... 6 Art. 11 Penalità... 6 Art. 12 - Durata del contratto... 6 Art. 13 - Risoluzione del contratto... 6 Art. 14 - Cessione e Subappalto... 7 Art. 15 - Riservatezza... 7 Art. 16 - Normativa applicabile... 7 Art. 17 - Controversie... 7 Art. 18 - Spese... 8 2

Art. 1 Oggetto del servizio 1.1 Il Comune di Saronno intende procedere al servizio di trattamento e recupero del rifiuto della frazione vetro derivante dalla raccolta differenziata domiciliare e dal Centro Raccolta Comunale, per un quantitativo presunto e non vincolante di circa 1850 tonnellate/anno 1.2 I rifiuti oggetto del servizio sono identificati con i seguenti Codici C.E.R: 20 01 02 imballaggi in vetro (lastre); 15 01 07 frazione oggetto di raccolta differenziata (vetro). 1.3 Il corrispettivo figurativo posto a base di gara, da assoggettare a rialzo è di: 20 01 02: /Tonn. 5,00; 15 01 07: /Tonn. 14,00. 1.4 Entrambi gli importi sono da intendersi IVA esclusa e comprensiva di ecotassa se dovuta ed eventuale contributo ambientale, somma che rimarrà fissa ed immutabile per la durata dell appalto, corrispettivo comprendente il valore offerto per la compravendita e l eventuale costo figurativo 1.5 La gara verrà aggiudicata alla ditta che avrà offerto il corrispettivo figurativo più alto per ogni tonnellata di materiale conferito presso impianti all uopo autorizzati per il successivo recupero, con le modalità di cui all art. 83 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii., mediante l offerta economicamente più vantaggiosa sull importo posto a base di gara Art. 2 Conferimento dei rifiuti 2.1 Il Comune di Saronno provvederà a propria cura e spese al trasporto dei rifiuti oggetto del servizio di trattamento e recupero del rifiuto presso il luogo di consegna indicato in offerta. Detto luogo non potrà essere mutato senza il previo consenso dell ente appaltante dietro motivata richiesta dell appaltatore. 2.2 I conferimenti avverranno negli orari indicati dall impianto con apertura sia mattutina sia pomeridiana articolata su cinque giorni la settimana più mezza giornata il sabato mattina ad eccezione di quelli festivi. Il Comune si riserva la facoltà di ampliare tali orari in particolari casi di necessità. 2.3. Il conferimento avverrà con mezzi idonei a tale trasporto. Ogni conferimento sarà accompagnato da idoneo documento di trasporto e formulario di identificazione rifiuto, come previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti. 2.4. Al momento del conferimento presso l impianto, dovrà essere eseguita una registrazione tramite doppia pesatura (lordo prima dello scarico e tara dopo lo scarico). Art. 3 Gestione amministrativa 3.1. La ditta appaltatrice è tenuta a fornire la copia del formulario di identificazione rifiuto timbrato e firmato per accettazione dall impianto di 3

smaltimento, completo di registrazione del peso a destino, alla società di trasporto individuata dal Comune. 3.2. La ditta appaltatrice è tenuta a fornire periodicamente, con cadenza ogni 4 mesi, le analisi merceologiche dei rifiuti conferiti. Art. 4 Quantitativi 4.1. Il quantitativo presunto, non vincolante, di rifiuti conferiti è di circa 20 01 02: 15 tonnellate/anno; 15 01 07: 1.835 tonnellate/anno. 4.2. Il servizio oggetto del servizio di trattamento e recupero verrà richiesto e reso in relazione alle quantità effettivamente conferite nel corso del contratto e per le quali si renda necessario il servizio medesimo. Il corrispettivo del servizio verrà conteggiato in base ai quantitativi effettivamente conferiti; alla ditta appaltatrice non verrà, pertanto, riconosciuto alcun indennizzo nel caso di conferimento di quantità inferiori. 4.3. La ditta appaltatrice si impegna a ricevere un maggiore ovvero minor quantitativo di quello indicato mantenendo invariate le condizioni dell appalto. 4.4. I quantitativi di cui sopra saranno quelli determinati presso l impianto di destinazione, purché determinati con doppia pesata (pieno carico e tara). Inoltre è facoltà dell Ente richiedere verifiche periodiche con l utilizzo di pese pubbliche. In tal caso non saranno riconosciute tolleranze superiori a 50 kg fra la pesa del Centro raccolta Comunale e la pesa dell impianto. È fatto obbligo fornire l omologazione della pesa dell impianto di conferimento e le relative risultanze dei controlli periodici. 4.5. Eventuali interruzioni o sospensioni del ritiro del rifiuto, indipendentemente dalla causa, daranno diritto al comune di incamerare il deposito cauzionale. Art. 5 Servizio di trattamento e recupero dei rifiuti 5.1. La ditta appaltatrice riconosce che, conformemente alla normativa in vigore, tra le finalità del presente appalto si annovera anche quella di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti conferiti favorendone il recupero, e si impegna pertanto a perseguire tale scopo con diligenza, nei limiti delle regole tecniche applicabili secondo ragionevolezza. 5.2. La ditta appaltatrice svolgerà le operazioni di recupero dei rifiuti conferiti nel rispetto della normativa in vigore. 5.3. A scadenza mensile la ditta appaltatrice del servizio dovrà fornire all ente appaltante apposita documentazione attestante le quantità conferite. Art. 6 Modalità di pagamento 6.1 Il pagamento della fattura da parte dell impresa dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione da parte del Comune della fattura 4

mensile; in caso di ritardato pagamento, il comune applicherà alle somme dovute gli interessi legali e di mora. 6.2. Il valore del servizio di trattamento e recupero rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell appalto. Art. 7 Deposito cauzionale 7.1. A titolo di cauzione definitiva, l appaltatore costituisce un deposito cauzionale, pari al 10% dell importo netto presunto contrattuale, con assegno bancario o mediante fideiussione bancaria o assicurativa, a garanzia dell esatto adempimento degli obblighi tutti derivanti dal presente contratto, del risarcimento dei danni eventualmente sofferti dall Ente appaltante per fatto e colpa dell appaltatore, nonché del rimborso delle somme che l Ente appaltante dovesse eventualmente sostenere nel corso dell appalto per colpa dell appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. 7.2. Resta salvo per l Ente Appaltante, in ogni caso, l esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. 7.3. L appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l ente appaltante avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione dovrà essere reintegrata d ufficio a spese dell appaltatore. 7.4. Il deposito cauzionale resterà vincolata fino all accertamento del completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e sarà svincolata dalla stazione appaltante 30 giorni dopo la scadenza contrattuale. Art. 8 - Natura del servizio Esecuzione d ufficio 8.1 Il servizio oggetto del presente appalto è da intendersi ad ogni effetto servizio pubblico e non potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di arbitrario abbandono o sospensione, l ente appaltante potrà sostituirsi all appaltatore per l esecuzione d ufficio, addebitando gli oneri relativi all appaltatore, salvo il risarcimento del maggior danno. 8.2 In ogni caso, verificandosi deficienza od abuso nell adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l appaltatore, regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti, l ente appaltante avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d ufficio, a spese dell appaltatore, i lavori necessari per il regolare andamento del servizio. Art. 9 - Gestione del servizio 9.1 Il servizio dovrà essere svolto dalla ditta appaltatrice con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante organizzazione a proprio rischio ed a proprie spese. 9.2 L appaltatore si impegna ad osservare e ad applicare integralmente al proprio personale tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge l appalto. 5

9.3. L appaltatore si impegna ad osservare e a far osservare quanto disposto in materia di sicurezza dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. Art. 10 - Danni a terzi 10.1 L appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o indennizzo nei confronti dell ente appaltante. Art. 11 Penalità 11.1. In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, ferma restando la facoltà del Comune di risoluzione del contatto ove ne ricorrono i presupposti, l appaltatore, oltre all obbligo di ovviare, in un termine stabilito dal Comune, all infrazione contestata ed al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dal Comune a causa dell inadempimento, è tenuto al pagamento di una penalità dell importo variabile a seconda della tipologia del servizio e del ritardo nel mancato e/o tardivo adempimento per un importo di 500,00 /giorno. 11.2. Le penali di cui al precedente comma sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica. 11.3. L applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell inadempienza, alla quale l appaltatore avrà la facoltà di presentare controdeduzione entro 15 giorni dalla notifica della contestazione. 11.4. L ammontare della penalità verrà prelevata dal deposito cauzionale, fermo restando l obbligo da parte della ditta appaltatrice di reintegrarla. 11.5. Verificandosi deficienze od abuso nell adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l appaltatore regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, il Comune avrà la facoltà di rivolgersi ad altra impresa del settore e fare eseguire d ufficio a spese dell appaltatore, quanto necessario al regolare adempimento dei servizi, fatta salva l applicazione delle penalità contrattuali del maggior danno subito dal Comune. Art. 12 - Durata del contratto 12.1. Il presente appalto avrà la durata di mesi 24 (ventiquattro), con decorrenza dalla data indicata nella comunicazione di avvio del servizio. 12.2. Il servizio potrà essere prorogato, ai medesimi patti e condizioni, secondo quanto consentito dall art. 57, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Art. 13 - Risoluzione del contratto 13.1 Il contratto si intenderà risolto di pieno diritto nei seguenti casi: a) gravi e continue violazioni degli obblighi contrattuali non sanate in ottemperanza a diffida formale da parte del comune; 6

b) arbitrario abbandono, da parte dell appaltatore, del servizio oggetto dell appalto; c) nel caso in cui l appaltatore avesse mutato il luogo di consegna, senza il preventivo consenso dell ente appaltante dietro motivata richiesta dell appaltatore; d) in tutti gli altri casi previsti dal Codice Civile. Art. 14 - Cessione e Subappalto 14.1 E fatto divieto all appaltatore di cedere o subappaltare, in tutto o in parte, il servizio assunto sotto pena di risoluzione del contratto e refusione dei danni. Art. 15 - Riservatezza 15.1 Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere segrete e confidenziali le informazioni riguardanti l altra parte di cui vengano comunque a conoscenza nel corso del rapporto, e si impegnano ad utilizzarle esclusivamente ai fini dell esecuzione del contratto e dell adempimento di obblighi di legge, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali). Art. 16 - Normativa applicabile 16.1 Per quanto non previsto dal presente Capitolato, saranno applicabili le disposizioni di legge disciplinanti la materia, con particolare riguardo al D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed attuazione, alla Legge Regionale n. 26/2003 e ss.mm.ii. ed al D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. 16.2 L appaltatore avrà inoltre l obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore o che potrebbero venire emanate durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali e specificatamente quelle riguardanti l igiene e comunque correlate al servizio oggetto dell appalto. Art. 17 Delega per sottoscrizione convenzione con Co.Re.Ve. 17.1 Nel caso in cui l impresa appaltatrice attestasse, per l impianto proposto, la conformità sia della struttura che dei mezzi asserviti nonché delle modalità di gestione a quanto prescritto nella parte II lettera C e allegato I caratteristiche della piattaforma di rifiuto dell Allegato Tecnico imballaggi di vetro (Accordo ANCI Co.Re.Ve), e si impegnasse altresì ad assicurare la conformità di tale Piattaforma di Ritiro a tali previsioni per tutta la validità del presente appalto, il Comune rilascerà, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla relativa richiesta scritta dell impresa appaltatrice, apposita delega alla stessa autorizzandola a sottoscrivere con Co.Re.Ve la convenzione locale e a percepire i corrispettivi previsti ai sensi del sopra citato Allegato Tecnico per il periodo intercorrente dalla data di rilascio delle delega alla scadenza della validità del rapporto contrattuale. 17.2 L efficacia della suddetta delega sarà subordinata al rispetto da parte dell impresa appaltatrice delegata di tutte le condizioni contenute nell Allegato Tecnico, inclusa quella di cui al punto G della parte II. Pertanto il mancato invio 7

dei dati descritti comporterà di diritto la revoca della delega ed i corrispettivi saranno riconosciuti direttamente al Comune delegante. 17.3 Costituirà motivo di revoca irreversibile della delega di cui al punto 17.1 un ritardo da parte dell impresa appaltatrice nel pagamento di anche una sola fattura emessa dal Comune oltre il termine di cui all art. 6 Modalità di pagamento. In tal caso l impresa appaltatrice non potrà avanzare diritti di sorta per la revoca. Art. 18 Controversie 18.1. E esclusa per la risoluzione di eventuali controversie la competenza arbitrale. Foro competente è quello di Busto Arsizio. Art. 19 - Spese 19.1 Sono a carico dell appaltatore le spese per tasse relative alla stipulazione e registrazione del contratto. 8