Gennaio 2015 PROMEMORIA sull obbligo di pagare un contributo speciale da parte di richiedenti l asilo, stranieri ammessi provvisoriamente e persone bisognose di protezione Il presente promemoria intende fornire un compendio in merito all esecuzione dell obbligo di pagare un contributo speciale. Come si procede? Persone soggiacenti all obbligo Le seguenti persone soggiacciono all'obbligo di pagare un contributo speciale: richiedenti l asilo (permesso N); persone ammesse provvisoriamente (permesso F); persone bisognose di protezione senza un permesso di dimora (permesso S) Detrazione dal salario Per legge ogni datore di lavoro è tenuto a effettuare una detrazione dal salario lordo delle persone che occupa e che soggiacciono all'obbligo, e a versarla alla (SEM) (articoli 85-87 LAsi). 3.000.012.d.07 Pagina 1
Al momento del rilascio o del rinnovo dell autorizzazione per l attività lucrativa, l autorità cantonale competente indica il relativo onere. Per il datore di lavoro l onere vige dall inizio del rapporto di lavoro, a prescindere dal momento dell informazione data dall autorità cantonale. La detrazione dal salario è indipendente dall ammontare del salario. Per i giovani che svolgono attività lucrativa, l obbligo di pagare il contributo speciale inizia il 1 gennaio dell'anno in cui compiono i 18 anni (art. 10 OAsi 2), analogamente all obbligo di pagare i contributi AVS. Sono esclusi dall obbligo i redditi sostitutivi inferiori al 100% del salario determinante - secondo l art. 5 LAVS - dell attività lucrativa svolta sino a quel momento, e cioè le indennità di disoccupazione, le rendite dell assicurazione per l invalidità nonché le indennità giornaliere dell assicurazione malattia e contro gli infortuni. Sono esclusi dall obbligo di pagare il contributo speciale anche gli indennizzi provenienti da programmi d occupazione e quelli per impieghi per i quali non occorrono permessi individuali di lavoro (con un indennizzo massimo attuale di 400 franchi netti al mese) nonché le riparazioni morali o altri indennizzi che vengono corrisposti quale compensazione di danni immateriali. Ammontare della detrazione dal salario La detrazione corrisponde al 10 per cento. Questa detrazione è effettuata sul salario lordo previsto dalla legge AVS (base del conteggio: art. 5 LAVS). Durata della detrazione dal salario In caso di rapporto di lavoro la detrazione va effettuata per la durata della procedura d asilo, dell ammissione provvisoria o dello stato di bisogno di protezione, in assenza di un permesso di dimora. L obbligo di pagare un contributo speciale termina con l intervento dei seguenti fatti: raggiungimento dell importo massimo di Fr. 15'000.-- a persona; per i richiedenti l asilo, una volta raggiunta la durata massima di 10 anni dalla prima lucrativa assunzione d impiego (permesso N); per persone ammesse provvisoriamente, 3 anni dopo l ammissione provvisoria, al più tardi 7 anni dopo l arrivo in Svizzera (pernesso F); riconoscimento della qualità di rifugiato; Pagina 2
diritto al rilascio di un permesso cantonale di dimora (permesso B); partenza definitiva; per persone bisognose di protezione: non appena abbiano diritto a un permesso di dimora (permesso B). L obbligo di pagare un contributo speciale finisce alla fine del mese durante il quale hanno luogo i fatti sopraccitati (in caso di matrimonio con un cittadino svizzero o una cittadina svizzera è preso in considerazione il mese del matrimonio). L importo e la durata del contributo speciale decorrono ex novo con ogni procedura d asilo. (Idem per l ammissione provvisoria secondo il diritto in materia di stranieri, concessa senza previa procedura d asilo ultimata.) La (SEM) informa i datori di lavoro, i lavoratori e i Cantoni interessati della fine dell obbligo di pagare il contributo speciale. Momento della detrazione e tipo del versamento La detrazione dal salario avviene tutti i mesi ed è versata trimestralmente alla SEM. Il termine di pagamento scade dieci giorni dopo la fine del trimestre, vale a dire il 10 aprile, il 10 luglio, il 10 ottobre e il 10 gennaio. Se il datore di lavoro non rispetta i termini di pagamento, la SEM può ordinare che i versamenti delle detrazioni dal salario siano effettuati mensilmente (art. 15 lett. a OAsi 2). Inoltre può essere fatta una segnalazione alle autorità cantonali competenti per il rilascio dei permessi, affinché adottino le misure di cui all articolo 122 LStr. Il versamento va effettuato esclusivamente mediante le polizze di versamento inviate dalla SEM. I versamenti devono avvenire singolarmente e separatamente per ogni persona. Solo in questo modo è garantita la contabilizzazione elettronica corretta. La responsabilità del versamento corretto incombe al datore di lavoro. Infrazioni contro tale obbligo sono punite con la pena pecuniaria o con la multa (art. 115-118 LAsi). Se il contributo speciale non è versato entro i termini, la SEM può addebitare al datore di lavoro un interesse di mora mensile dello 0,5 per cento, se i contributi non versati superano i 3'000 franchi. Dopo che l inizio dell attività lucrativa è stato approvato e registrato dall autorità cantonale, per ogni nuovo contratto di lavoro la SEM invia le polizze di versamento Pagina 3
succitate. Per ordinazioni supplementari devono essere utilizzate le cedole d ordinazione inviate dalla SEM insieme alle polizze di versamento. Informazione sul contributo speciale Le informazioni sui conti sono fornite dalla SEM, direttamente alle persone soggiacenti all obbligo oppure a un rappresentante delegato, inviando l estratto conto (vedi pag. 5 del presente promemoria). Fine del rapporto di lavoro La non presentazione sul posto di lavoro e qualsiasi dissoluzione del rapporto di lavoro vanno comunicate senza indugio all autorità cantonale competente, onde evitare ammonimenti ingiustificati. Note esplicative A cosa serve il contributo speciale? In linea di principio, le prestazioni assistenziali soggiacciono all obbligo di rimborso. In base all'articolo 86 LAsi, il contributo speciale serve alla copertura dei costi complessivi (spese di assistenza, di partenza e di esecuzione nonché i costi della procedura di ricorso della Confederazione), causati da tutte le persone nel settore dell asilo che svolgono un attività lucrativa e dai relativi congiunti. Pertanto le persone che svolgono attività lucrativa e che soggiacciono all obbligo di pagare il contributo speciale sono tenute a contribuire al rimborso di questi costi, indipendentemente dall importo dei costi che hanno causato personalmente. Prelevamento di valori patrimoniali Pagina 4
I valori patrimoniali prelevati ai sensi dell articolo 87 LAsi vengono interamente computati nel contributo speciale. Ai sensi dell articolo 18 OAsi 2, i valori patrimoniali prelevati possono essere restituiti su richiesta, a condizione che la persona lasci la Svizzera entro sette mesi dal deposito della domanda d asilo o dalla disposizione dell ammissione provvisoria (se prima non è stata presentata domanda d asilo). Importi versati erroneamente Gli importi versati dopo che è cessato l obbligo di pagare il contributo speciale sono restituiti a chi ha effettuato il versamento. Questi è tenuto a farli pervenire alla persona avente diritto. In casi speciali, la SEM può versare direttamente gli importi alla persona avente diritto. Invio dell estratto conto - Rischio dell incasso I richiedenti l asilo che svolgono attività lucrativa ricevono annualmente dalla SEM un estratto conto con l invito a controllare se tutte le detrazioni riportate sulle distinte di paga sono state versate dal datore di lavoro. Qualora il richiedente l asilo comunichi entro i termini previsti (30 giorni dalla ricezione dell estratto conto annuale) che non sono stati versati tutti i contributi, essi vengono accreditati al titolare del conto. In assenza di comunicazione del richiedente l asilo, sono accreditati soltanto i contributi effettivamente versati (vedi anche art. 14 OAsi 2). Basi legali fondamentali Legge sull asilo (LAsi) Articoli 85-87 e 115-118 Ordinanza sull asilo 2 (OAsi 2) Articoli 8-18 Legge federale sugli stranieri (LStr) Articoli 88 e 122 Disposizioni penali relative all articolo 86 LAsi Pagina 5
Nel settore del contributo speciale (LAsi) vigono le seguenti disposizioni penali: Articolo 115 Delitti È punito con la pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere se non si tratta di un crimine o di un delitto per il quale il Codice penale commina una pena più grave, chiunque: a. ottiene abusivamente un vantaggio pecuniario per sé o altri, sulla base della presente legge, facendo dichiarazioni inveritiere o incomplete o in qualsiasi altro modo; b. si sottrae totalmente o in parte all obbligo di versare il contributo speciale di cui all articolo 86, facendo dichiarazioni inveritiere o incomplete o in qualsiasi altro modo; c. in qualità di datore di lavoro, deduce il contributo speciale dal salario di un impiegato non usandolo per lo scopo previsto. Art. 116 Contravvenzioni È punito con la multa, a meno che il fatto non rientri nel campo d applicazione dell articolo 115, chiunque: a. viola l obbligo d informare, facendo scientemente dichiarazioni inveritiere o rifiutando di fornire un informazione; b. si oppone a un controllo ordinato dall autorità competente o lo rende impossibile in qualsiasi altro modo. Art. 116a Multa disciplinare Chiunque viola le prescrizioni di pagamento secondo l articolo 86 capoverso 4 può essere punito, previa diffida, con una multa disciplinare fino a 1000 franchi. In caso di recidiva nei due anni successivi, può essere inflitta una multa disciplinare fino a 5000 franchi. La competenza di infliggere multe disciplinari spetta alla Segreteria di Stato della migrazione. Art. 117 Delitti e contravvenzioni commessi in un azienda Delitti e contravvenzioni commessi nella gestione di una persona giuridica, di una società di persone o di una ditta individuale o nella gestione di un ente o di uno stabilimento di diritto pubblico sono retti dagli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo. Pagina 6
Se avete dubbi circa il sussistere dell obbligo di pagare il contributo speciale o se desiderate ulteriori informazioni, potete rivolgervi al 058/463 36 39 (da lunedì a venerdì, dalle ore 10 alle ore 12) Quellenweg 6 3003 Berna-Wabern Pagina 7