REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI COMUNALI "FUORISTRADA" E LA LORO FRUIZIONE CON MEZZI MOTORIZZATI AI SENSI DELLA L.R.

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C O M U N E D I B A R D O N E C C H I A Provincia di Torino CAP. 10052 COMANDO POLIZIA MUNICIPALE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI COMUNALI "FUORISTRADA" E LA LORO FRUIZIONE CON MEZZI MOTORIZZATI AI SENSI DELLA L.R. 32/82 APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 20 MAGGIO 2015.

Sommario ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE... 4 ART. 2 - INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI "FUORISTRADA"... 4 ART. 3 DISCIPLINA DELL ACCESSO... 5 ART. 4 ORARIO E PERIODO DI UTILIZZO... 5 ART. 5 SOGGETTI IN DEROGA... 6 ART. 6 MODALITA DI UTILIZZO... 6 ART. 7 - SOSTA... 6 ART. 8 - SEGNALETICA DI LIMITAZIONE AL TRANSITO... 6 ART. 9 DISPOSIZIONI CAUTELARI... 6 ART. 10 MOTOSLITTE... 7 ART. 11 VIGILANZA... 7

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE Le disposizioni del presente regolamento hanno lo scopo di individuare e regolamentare la modalità e la fruizione del territorio con mezzi motorizzati l'utilizzo dei sentieri, mulattiere, piste e strade di montagna esistenti nel territorio del Comune di Bardonecchia il cui transito è disciplinato dalla L.R. 45/1989 Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici e dalla L.R. 32/1982 Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell assetto ambientale". Si specifica che i percorsi individuati all'articolo 2 del presente regolamento, hanno destinazione turistica e sportiva, tassativamente non competitiva, per cui la conduzione di mezzi motorizzati su tali tracciati, in atteggiamento competitivo si configura come condotta sanzionabile. L'individuazione dei percorsi fuoristrada, oggetto del presente regolamento, è in ogni momento revocabile per ragioni di pubblico interesse e/o sicurezza per la pubblica incolumità ad insindacabile giudizio dell'ente (frane, smottamenti, ecc). L Ente ed i suoi funzionari restano estranei e manlevati da ogni responsabilità connessa all'utilizzo dei percorsi in questione che si presentano sconnessi e privi dei consueti accorgimenti di sicurezza (es. guard rail) e di ordinaria manutenzione. ART. 2 - INDIVIDUAZIONE DEI PERCORSI "FUORISTRADA" Ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 della L.R. 32/1982, si individuano qui sotto i percorsi fuoristrada ad uso turistico e sportivo non competitivo che l'amministrazione comunale intende regolamentare: Percorso 1. Rocchemolles - Grange Du Fond/Rifugio Scarfiotti compreso il tratto di strada di collegamento tra Monumento Picreaux e Grange Plan Percorso 2. Grange Du Fond/Rifugio Scarfiotti - Colle del Sommeiller Percorso 3. Bivio strada del Sommeiller - tratto strada Decauville - Grange La Croix Alpeggio Val Fredda Percorso 4. Bardonecchia - La Moutte - Chaffaux Alpeggio Pian delle Stelle Percorso 5. La Moutte - Vernet Gr. La Casse Croce di Chabriere Percorso 6. SP 235 Rocchemolles - Croce di Chabriere compreso il tratto di strada di collegamento con il percorso 5 Percorso 7. Les Granges (Grange del Frejus) - Serre des Granges Percorso 8. Bivio strada dei Camini - Grange della Rho - Torrente della Rho (Orgera) Casermetta della Rho Percorso 9. Grange della Rho - Casermetta della Rho Percorso 10. Bardonecchia - Punta Tre Croci Percorso 11. Pian del Colle - diga delle Sette Fontane (strada sterrata vers. sx orografica sud Grand Pinèe) Percorso 12. Pian del Colle - Strada Comunale per Nevache - Stazione Meteo Rio Gorgia Percorso 13. Pian del Colle SP 216 Grange Guiaud (compreso il tratto di strada sterrata per il raggiungimento della località San Sisto) Percorso 14. Melezet Chesal Punta Selletta Cresta Seba Percorso 15. Melezet Laghetto Margaria Clos/Grange Ourus Percorso 16. Cappella Coignet - Margaria Clos/Grange Ourus Percorso 17. Les Arnauds - Cappella Coignet - Pian Del Sole Percorso 18. Pian Del Sole Loc. Hyppolites Margaria Clos/ Grange Ourus Chesal Percorso 19. Campo Smith - bivio detto delle 4 strade (Strada Vivier) Percorso 20. Rocca Tagliata - Località Chateaux (Cappella Sant Anna) - Bivio detto delle 4 strade - Pian Del Sole - Punta Colomion Percorso 21. Punta Colomion Bivio con strada Casermetta 16 (territorio di Oulx) Cresta Seba

Percorso 22. Bivio con strada Casermetta 16 - Casermetta 16 Punta Valloncros - Arrivo Cresta Seba Percorso 23. Case Geney - S.P. 238 per Borgata Gleise Percorso 24. Grange Medail Horres Percorso 25. Horres Strada Decauville Percorso 26. Bacini Frejusia - Alpe Beatrix Percorso 27. Strada Decauville (da Alpe Beatrix Bivio Grange La Croix) Percorso 28. Bacini Frejusia - Albergo Belvedere - partenza impianto Ban - Rifugio Capannina Percorso 29. Partenza impianto Ban e Punta Jafferau Percorso 30. Bacini Frejusia - Rio Perilleux (confine comunale) Tutti i restanti tracciati (strade, sentieri, piste e/o strade forestali) presenti nel territorio del Comune di Bardonecchia, non richiamate nel presente atto, sono da intendersi non aperti al transito con mezzi motorizzati così come previsto dal comma 1 dell'art. 11 della L.R. 32/1982. Verrà altresì specificato, laddove necessario, la chiusura al transito dei percorsi/mulattuere ai sensi della L.R. 45/1989 e le aree oggetto di S.I.C. (Sito Interesse Comunitario). ART. 3 DISCIPLINA DELL ACCESSO Ad eccezione dei soggettivi cui al successivo art. 5. l accesso al percorso fuoristrada, da intendersi ad esclusivo uso turistico, oggetto del presente regolamento, è subordinato alle limitazioni/disposizioni individuate dalla Giunta Comunale previste dal successivo articolo 4. La stessa Giunta può altresì consentire, in determinati periodi, il transito ai veicoli nei percorsi fuoristrada previo pagamento di importo stabilito dallo stesso organo. L'eventuale contrassegno di transito che dovrà essere debitamente esposto sul parabrezza o tenuto a disposizione in caso di transito con motoveicoli, costituisce autorizzazione al transito sul percorso e all accesso di tutti i percorsi individuati dal presente provvedimento, nel rispetto di quanto disposto dal successivo articolo 4 relativamente agli orari ed i periodi di utilizzo. L Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di autorizzare il transito a veicoli destinati a servizio pubblico, ivi ricompresi i veicoli privati, regolarmente assicurati per eventuali danni a cose o persone, specificamente deputati dall Amministrazione Comunale a svolgere funzioni ed attività caratterizzate da rilevanza e finalità pubbliche, in occasione di manifestazioni o particolari evenienze. Per quanto riguarda i veicoli privati, l esercizio dell attività di trasporto di persone a pagamento è consentito solamente ai conducenti regolarmente autorizzati ai sensi della vigente normativa in materia di noleggio con conducente. Ad eccezione dei soggetti di cui al successivo art. 5, l Amministrazione Comunale si riserva inoltre la facoltà di autorizzare il transito ai mezzi motorizzati di chi necessita di raggiungere la località per motivi particolari, che rivestano un evidente interesse locale legato alle attività produttive, turistiche e di pubblico vantaggio. ART. 4 ORARIO E PERIODO DI UTILIZZO Ad eccezione dei soggetti di cui all art. 5, il transito è consentito esclusivamente a rischio dell'utenza secondo le modalità (orari, periodi, tipi di veicoli, etc..) dettate dalla Giunta Comunale con apposito atto di deliberazione. L individuazione di tali periodi/orari è motivata dalla necessità di salvaguardare l ecosistema, consentire gli interventi di manutenzione e di concedere agli escursionisti e ai ciclisti un accesso al percorso il più possibile libero dal transito dei mezzi motorizzati. Nello stesso periodo, come già enunciato nel precedente articolo 3, l'amministrazione Comunale ha facoltà di subordinare il transito nei percorsi fuoristrada al pagamento di una tariffa giornaliera, settimanale, mensile o stagionale.

L Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiudere il percorso o l area di sosta in qualunque momento, in particolare nel caso di fenomeni meteorologici che ne pregiudichino la sicurezza. La chiusura del percorso non da diritto al rimborso dell eventuale tariffa corrisposta. Qualora le strade sopra individuate, durante il periodo invernale, risultino inserite all'interno del comprensorio sciistico, le stesse s'intendono chiuse nel tratto interessato. ART. 5 SOGGETTI IN DEROGA Il transito dei soggetti rientranti nelle fattispecie in deroga di cui al comma 6 dell art. 11 della L.R. 32/1982 e di cui al comma 6 dell art. 2 della L.R. 45/1989 è libero e non soggetto a pedaggio. Al fine di agevolare l attività di vigilanza, ai mezzi motorizzati impiegati nei lavori agro-silvopastorali, per motivati scopi professionali o impiegati dai proprietari, possessori o conduttori per il raggiungimento dei fondi serviti, è rilasciato dal Comune Bardonecchia apposito contrassegno da esporre sul parabrezza; il contrassegno suddetto sarà nominativo e il titolare dovrà produrre documentazione attestante il proprio diritto; il Comune si riserva la facoltà di verificare tale situazione di diritto. Sono esentati dal rilascio di relativo permesso tutti gli altri soggetti individuati dallo stesso comma 6 dell'art. 11 L.R. 32/1982 e nello specifico i mezzi motorizzati impiegati per la sistemazione di piste sciistiche, nelle opere idraulico-forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale antincendio, di pubblica sicurezza nonché i veicoli utilizzati per servizio pubblico, purché riconoscibili. ART. 6 MODALITA DI UTILIZZO Per tutti i veicoli il traffico è regolato a senso unico alternato, con precedenza ai veicoli in salita. È altresì vietato il transito al di fuori della sede stradale, il danneggiamento della cotica erbosa e di ogni elemento appartenente al contesto naturalistico locale. Ai fini di garantire il massimo rispetto dell ambiente, la velocità massima consentita è di 20 Km/h e, qualora le situazioni ambientali lo richiedano, velocità ancora inferiori. Trattandosi di percorsi siti in area con presenza di fauna selvatica la guida deve essere adeguata affinché non vengano arrecati danni agli animali ed all ambiente. È vietato ogni modalità di conduzione dei mezzi che comporti dissesto del fondo stradale, come derapate e accelerazioni. In caso di incrocio con pedoni, ciclisti o animali la velocità dovrà essere ulteriormente diminuita, al fine di evitare danni, se necessario, dovrà essere arrestata la marcia. ART. 7 - SOSTA La sosta dei veicoli è consentito nelle piazzole di sosta rispettando l'apposita segnaletica e comunque, qualora la stessa non fosse presente, in maniera da tale da consentire comunque il transito di altri autoveicoli ed esponendo in modo ben visibile, qualora previsto, il contrassegno/permesso di transito. La sosta in tale area è consentita per più giorni, previa esibizione sul veicolo di apposito contrassegno o autorizzazione temporanea di transito, qualora previsto. ART. 8 - SEGNALETICA DI LIMITAZIONE AL TRANSITO Il divieto di circolazione per motoveicoli non autorizzati, è reso noto al pubblico mediante apposizione, in prossimità dell'inizio del percorso e/o nei punti di intersezione con altre strade, di idonea segnaletica. ART. 9 DISPOSIZIONI CAUTELARI

I percorsi fuoristrada oggetto del presente regolamento sono caratterizzati dalla difficoltà di transito derivante dalle caratteristiche del fondo stradale sterrato, dalla mancanza di barriere protettive, dalla ristrettezza della sede stradale, dalle difficoltà di incrocio, dalle sponde sdrucciolevoli e dalle pendenze superiori al 15%. Il transito sul percorso in oggetto è quindi consentito ai veicoli a motore regolarmente immatricolati, targati e assicurati, adatti alle succitate condizioni di difficoltà e condotti da autisti esperti. L uso del percorso avviene a rischio e pericolo dell utente che risponde in proprio di eventuali danni procurati a persone o cose proprie o di terzi. ART. 10 MOTOSLITTE Al fine di raggiungere le proprie abitazioni o strutture di servizio, i soggetti residenti, proprietari, gestori, conduttori di strutture o di immobili non altrimenti accessibili da strade aperte al pubblico e i gestori di attività di trasporto a servizio delle succitate strutture dovranno dunque essere autorizzati dall Amministrazione Comunale ai sensi dell art. 28, commi 8 e 9 della L.R. 2/2009 Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell impiantistica di risalita e dell offerta turistica e del paragrafo 3 della D.G.R. n. 15-12793 del 14 dicembre 2009. ART. 11 VIGILANZA La vigilanza viene garantita dagli organi preposti, ivi compresi gli agenti di vigilanza dipendenti o coordinati dalla Provincia di Torino, e le violazioni al presente regolamento saranno sanzionate, secondo le procedure di cui alla legge 689/81 Modifiche al sistema penale, ai sensi della L.R. 32/1982 e, per quanto non previsto dalla stessa, con sanzioni amministrative del pagamento di una somma di denaro, come previsto dall art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, e come determinate in specifica ordinanza sindacale.