La guida accompagnata (TRATTO DAL SITO WWW.POLIZIAMUNICIPALE.IT) L'istituto della " guida accompagnata" (DM 11.11.2011 n. 213, in vigore dal 21.4.2012) consente a chi abbia compiuto 17 anni, sia titolare di patente A1 e sia munito di apposita autorizzazione rilasciata dall'umc a seguito frequenza di apposito corso pratico presso un'autoscuola, di esercitarsi alla guida di autoveicoli di limitata potenza con la presenza di idoneo accompagnatore. Dal 21.4.2012, è consentito esercitarsi alla guida di autoveicoli, con il nuovo istituto della "guida accompagnata" ai minorenni che : abbiano compiuto 17 anni; siano in possesso di patente A1; siano in possesso di autorizzazione rilasciata dal competente UMC a seguito della frequenza di un apposito corso pratico di guida presso un'autoscuola, con istruttore abilitato e autorizzato; siano accompagnati al momento della guida da titolare di patente di guida indicato nell'autorizzazione. In sostanza, il minorenne titolare di patente di categoria A1 può richiedere alla UMC il rilascio dell'autorizzazione per la guida accompagnata. Con la ricevuta della richiesta, il minorenne deve recarsi presso un'autoscuola per frequentare il corso di guida, al termine del quale l'umc rilascia l'autorizzazione vera e propria, il cui modello è visibile in appendice alla presente dispensa. Richiesta dell'autorizzazione alla guida accompagnata La richiesta di autorizzazione alla guida accompagnata, redatta su apposito modello, deve essere presentata ad un UMC, firmata dal minore e dal genitore o dal legale rappresentante. Alla domanda devono essere allegate: a) attestazione di versamento dell'importo di 29,24 euro su c.c.p. n. 4028; b) attestazione di versamento dell'importo di 9,00 euro su c.c.p. n. 9001; c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante la qualità di genitore o di legale rappresentante del minore, redatta su apposito modello e corredata dalla fotocopia del documento di identità del dichiarante; d) qualora il minore sia mutilato o minorato, certificazione della CML (CML = commissione medica locale. La certificazione della CML serve ad attestare la sussistenza dei requisiti psicofisici e/o a indicare gli adattamenti necessari sull'autoveicolo. Nel caso siano necessari adattamenti, sulla ricevuta rilasciata dall'umc saranno riportati i codici degli adattamenti, come già accade per le patenti di guida speciali.) A seguito di tale richiesta, l'umc rilascia una ricevuta che consente al minore di iscriversi al corso di formazione propedeutico alla guida accompagnata. La ricevuta ha validità: fino alla data di compimento del diciottesimo anno di età, qualora la scadenza della patente di guida cat. A1 del minore sia successiva a tale data; fino alla data di scadenza di validità della patente cat. A1 posseduta dal minore, qualora tale data sia anteriore al compimento del diciottesimo anno di età. In tal caso, a seguito di rinnovo di validità della patente di guida, con duplicato viene rinnovata la validità della ricevuta, che avrà data di scadenza corrispondente a quella di validità della patente e comunque non successiva al compimento del diciottesimo anno di età. La ricevuta rilasciata dall'umc consente al minore SOLO di svolgere il corso di formazione propedeutico presso un'autoscuola. Pertanto il minore, in questa fase, può esercitarsi alla guida soltanto con i veicoli di un'autoscuola e con un istruttore della stessa scuola guida. N.B. La ricevuta della richiesta autorizza il minore a guidare con l'autoscuola i veicoli dell'autoscuola stessa. Tale ricevuta NON è un'autorizzazione alla guida. Nel caso in cui risulti che la patente posseduta dal minore sia scaduta di validità, la ricevuta non può
essere rilasciata. Analogo discorso vale se risulti che nei riguardi del minore gravino provvedimenti ostativi alla guida. Esempi di motivi ostativi possono essere la sospensione della patente a causa della perdita momentanea o permanente dei requisiti per la guida (art. 115 C.d.S.) o per la mancata presentazione a revisione della patente (ai sensi dell'art. 128 C.d.S.). Corso di formazione propedeutico Per ottenere l'autorizzazione alla guida accompagnata, il minore deve frequentare un corso di formazione presso un'autoscuola. Senza la ricevuta dell'umc, il minore non può iscriversi al corso propedeutico. Tale corso di formazione propedeutico alla guida accompagnata : deve essere effettuato su veicoli idonei per il conseguimento della patente di categoria B, muniti di segni distintivi e doppi comandi; si svolge in lezioni individuali, per una durata non superiore a due ore giornaliere; Sul veicolo possono essere presenti solo il minore conducente e l'istruttore autorizzato e abilitato. prevede almeno dieci ore effettive di guida, di cui almeno quattro ore in autostrada o su strade extraurbane e due ore in condizione di visione notturna; può essere implementato con ore di corso aggiuntive, qualora il genitore o legale rappresentante del minore le ritenga necessarie, d'intesa con l'autoscuola; deve essere documentato da un apposito libretto delle lezioni di guida. Il corso di formazione si conclude con il rilascio al minore da parte dell'autoscuola di un attestato di frequenza, corredato degli originali del libretto delle lezioni di guida. Il libretto deve essere vidimato dal competente UMC prima del suo utilizzo, ha pagine numerate progressive, ogni foglio del libretto è in doppio esemplare (da compilarsi con carta a ricalco) e deve essere firmato da istruttore e allievo. In alternativa al libretto delle lezioni è stato disposto che esso possa essere sostituito da un dispositivo elettronico protetto, idoneo a rilevare la tipologia del percorso, le ore e la condotta di guida. Tale dispositivo, da installare sul veicolo utilizzato per le lezioni di guida, deve essere conforme alle caratteristiche tecniche che saranno stabilite con apposito DM. Revoca della ricevuta per l'esercitazione in autoscuola Il diritto a guidare l'autoveicolo viene revocato e la domanda non può più essere ripresentata, qualora nell'ambito del corso di formazione propedeutica: il minore commetta violazioni che prevedono la sospensione o la revoca della patente; la patente posseduta dal minore sia sospesa o revocata. Rilascio dell'autorizzazione alla guida accompagnata Completato il corso propedeutico, è possibile richiedere il rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi. L'autorizzazione alla guida accompagnata: è rilasciata dall'umc su apposito modello, a seguito:: - della presentazione dell'attestato di frequenza del corso di formazione, rilasciato dall'autoscuola; - della designazione degli accompagnatori. contiene gli adattamenti del veicolo, se prescritti; consente al minore di esercitarsi alla guida avendo al suo fianco uno degli accompagnatori designati, ha validità analoga a quella della ricevuta per il corso di formazione (Fino alla data di compimento del diciottesimo anno di età (qualora la scadenza della patente di guida del minore sia successiva a tale data, come di norma avviene) ovvero fino alla data di scadenza di validità della patente posseduta dal minore qualora tale data sia anteriore al compimento del diciottesimo anno di età. In tal caso, a seguito del rinnovo di validità della patente di guida, con duplicato è rinnovata la validità dell'attestazione, che
avrà data di scadenza corrispondente a quella di validità della patente e comunque non successiva al compimento del diciottesimo anno di età.) L'autorizzazione alla guida accompagnata non può essere rilasciata qualora la patente posseduta dal minore sia scaduta di validità o qualora sul minore la stessa gravino provvedimenti ostativi alla guida. Requisiti dell'accompagnatore Diversamente da quanto accade per le altre esercitazioni di guida finalizzate al conseguimento della patente di cat. B, il minore autorizzato può essere accompagnato SOLO dalle persone espressamente indicate nell'autorizzazione. Gli accompagnatori sono designati dal richiedente nella domanda di autorizzazione e devono essere in possesso dei seguenti requisiti, oggetto di valutazione da parte dell'umc competente: età non superiore a 60 anni; patente di guida della categoria B o superiore, escluse le patenti speciali: posseduta da almeno dieci anni, valida e rilasciata dallo Stato italiano ovvero da altro Stato UE o SEE, purché riconosciuta da non meno di cinque anni; assenza di provvedimenti di sospensione della patente a titolo di sanzione amministrativa accessoria per violazioni di norme del C.d.S. registrate negli ultimi cinque anni. Anche se indicato nell'autorizzazione, l'accompagnatore non può più svolgere le sue funzioni se la sua patente di guida è stata sospesa ovvero revocata dopo il rilascio dell'autorizzazione stessa. Possono essere designati e inseriti nell'autorizzazione al massimo 3 accompagnatori. All'atto del rilascio dell'autorizzazione, l'umc verifica che gli accompagnatori designati siano in possesso dei requisiti prescritti. Onde permettere al minore di usufruire del regime di guida accompagnata, è possibile richiedere un duplicato dell'autorizzazione nel caso sia necessario sostituire uno o più accompagnatori già designati, anche nel caso in cui - nel periodo di esercizio della guida accompagnata - siano intervenuti proprio a carico di uno o più accompagnatori provvedimenti di sospensione ovvero di revoca della patente. Il minore munito di autorizzazione alla guida accompagnata può essere accompagnato anche da un istruttore di scuola guida. Requisiti del veicolo per le esercitazioni di guida accompagnata Le esercitazioni di guida accompagnata devono avvenire su autoveicoli con le seguenti caratteristiche (sono le stesse caratteristiche previste per i veicoli dei neopatentati): massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t; potenza specifica, riferita alla tara, fino a 55 kw/t e, se di categoria M1, potenza massima fino a 70 kw. La potenza specifica si ottiene dividendo i Kw per la tara espressa in tonnellate. Solitamente sulle carte di circolazione non è riportata la tara, ma la "massa a vuoto" del veicolo; per ottenere la tara è sufficiente aggiungere 75 kg (peso medio di conducente + liquidi di esercizio del veicolo) alla massa a vuoto. Contrassegno Il veicolo utilizzato per le esercitazioni di guida accompagnata deve essere munito nella parte
anteriore e posteriore, di un apposito contrassegno retroriflettente recante le lettere "GA", di colore nero su fondo giallo. (Figura 1) Dimensioni: ANTERIORE: altezza = 150 mm, larghezza = 120 mm. POSTERIORE: altezza = 300 mm, larghezza = 300 mm. Comportamento durante le esercitazioni Le esercitazioni di guida accompagnata possono svolgersi su tutti i tipi di strada e senza limitazioni orarie o temporali. Devono però essere rispettate alcune prescrizioni: a bordo del veicolo non può prendere posto altra persona oltre al conducente ed all'accompagnatore, cioè non vi possono essere passeggeri; non è consentito il traino di rimorchio; durante le esercitazioni di guida accompagnata, il minore deve avere con sé: - l'autorizzazione alla guida accompagnata; - la patente di cui è titolare. La persona che funge da accompagnatore deve avere al seguito la patente di guida. Nell'esercizio della guida accompagnata si applicano le limitazioni previste per i neopatentati e pertanto il conducente non può superare il limite di velocità di 100 km/h in autostrada e di 90 km/h nelle strade extraurbane principali. Inoltre, come già detto, il veicolo condotto deve rispettare le caratteristiche di quelli previsti per i neopatentati: potenza specifica, riferita alla tara, fino a 55 Kw/t e potenza 70 Kw. Sanzioni (espressamente richiamate nel DM 11.11.2011 n. 213, in vigore dal 21.4.2012) Le possibili violazioni riscontrabili in regime di guida accompagnata sono:
la guida senza avere a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione (art. 122/8 C.d.S.); in questo caso è previsto il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, nonché la revoca dell'autorizzazione ; la violazione dei limiti di potenza o di velocità previsti per i neo patentati (art. 117/5 C.d.S.); in questo caso è prevista la revoca dell'autorizzazione; quando la persona sia il minore che l'accompagnatore - sia solo momentaneamente sprovvista della ricevuta, dell'autorizzazione o della patente di guida. (art. 180 C.d.S.). La mancanza sul veicolo, utilizzato dal minore autorizzato alla guida accompagnata, dell'apposito contrassegno identificativo (art. 122/9 C.d.S.). il trasporto di un passeggero oltre all'accompagnatore (art. 122/9 C.d.S.); in questo caso è previsto il fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni. Il fermo deriva dal fatto che questa fattispecie è espressamente prevista all'art. 115/1 quater C.d.S. Sempre l'art. 115 C.d.S., al comma 6, dispone il fermo per trenta giorni per tutte le violazioni previste dall'art. 115 C.d.S. Nei confronti del proprietario del veicolo - o di chiunque, in sua vece, ne abbia la materiale disponibilità - che ne affida o ne consente la condotta a una persona che, pur essendo autorizzata, non ha al sua fianco l'istruttore indicato nell'autorizzazione stessa, si applicano le sanzione amministrative per incauto affidamento del veicolo (art. 115/5 C.dS.). A questa violazione consegue il fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni. Il minore, anche se titolare di patente di cat. A1, che guida autoveicoli senza essere in possesso dell'autorizzazione alla guida accompagnata è soggetto alle stesse sanzioni previste per la mancanza del "foglio rosa" (art. 122 C.d.S.). Sanzioni per l'accompagnatore Trattandosi di violazioni amministrative commesse da un minore, il verbale di contestazione non può essere redatto indicando questi come trasgressore né può essergli consegnato immediatamente. Pertanto, se l'accompagnatore è anche genitore o tutore del minore si redige il verbale direttamente nei sui confronti, indicandolo quale trasgressore ed obbligato in solido. Nel caso in cui l'accompagnatore non sia genitore né tutore del minore, è necessario tenere presente che l'accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie - relative alle violazioni commesse dal minore autorizzato durante l'esercitazione alla guida accompagnata - in solido con il genitore o tutore del minore. Nei confronti dell'accompagnatore, perciò, deve essere immediatamente contestata la violazione ed a lui deve essere consegnata copia del verbale. Revoca dell'autorizzazione Viene sempre disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata ed il minore non può più conseguire una nuova autorizzazione quando: mette in essere comportamenti che configurano violazioni per le quali sono previste le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente di guida; Si tenga presente che il minore non può essere oggetto di tali sanzioni in quanto, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689/1981, egli non ha la capacità giuridica necessaria per essere considerato trasgressore. Perciò, la norma richiamata del DM 11.11.2011 n. 213 intende riferirsi al fatto che nei confronti del minore sia stato accertato un comportamento illecito che comporterebbe l'applicazione delle predette sanzioni anche se, materialmente, non sono state disposte nei suoi confronti. Il verbale di contestazione degli illeciti di cui si parla, infatti, deve essere redatto nei confronti di chi esercita la potestà sul minore, senza possibilità di applicazione di tali sanzioni accessorie a carico di quest'ultimo. guida senza avere a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione; la patente posseduta dal minore sia sospesa di validità ovvero sia revocata. La revoca dell'autorizzazione è disposta dal Prefetto. In occasione dell'accertamento di una violazione
amministrativa che comporterebbe la sanzione accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida. L'autorizzazione non è, perciò, immediatamente ritirata dagli organi di polizia stradale. Tali organi devono, invece, dare avviso al Prefetto del fatto accertato, ai fini dell'applicazione della revoca dell'autorizzazione. Il prefetto vi provvede con ordinanza, notificata all'interessato ed al genitore o tutore. L'autorizzazione dovrà essere consegnata al prefetto entro 5 giorni dalla notifica dell'ordinanza di revoca. Il prefetto provvede a comunicare la revoca all'archivio nazionale degli abilitati alla guida affinché siano registrati la revoca e il divieto di rilascio di una nuova autorizzazione.