La guida accompagnata

Documenti analoghi
all'alli evo l'attestato di frequenza corredato degli originali del libretto delle lezioni di guida.

Entrata in vigore il

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 11 novembre 2011, n.213

GUIDA ACCOMPAGNATA. - siano accompagnati da una delle tre persone indicate nell'autorizzazione.

Guida accompagnata: decreto ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011, n. 123.

Queste le novità introdotte nell articolo 115 del codice della strada, nella versione attuale rispetto a quella modificata.

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Autoscuola Marche -

MI ISTERO DELLE I FRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

LIMITAZIONI NELLA GUIDA PER NEOPATENTATI Per i neopatentati sono previste particolari limitazioni di guida per condurre:

2 Le esercitazioni con i ciclomotori per conseguire il CIG (certificato di idoneità alla guida)

L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione redatto dagli agenti di polizia stradale.

Prot. n Roma, 22 luglio 2016

PRESCRIZIONI E NUOVA SCADENZA DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE di Franco MEDRI *

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Manuale di. teoria. 20: Patenti e documenti

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Art. 126-bis. Patente a punti. (1) (2) - Gruppo Agenti Sara Mercoledì 05 Settembre :04 -

Segreteria Regione Lombardia via Pergine, Milano tel fax Telefono Mobile

Dal 21 aprile 2012 minorenni al volante

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di categoria B con codice 96 - Istruzioni operative.

Irregolarità relative all applicazione della sanzione della perdita dei punti

Documenti necessari per richiedere il duplicato a seguito riclassificazione della patente speciale in patente normale

Prot /8.7.3 Roma, 6 dicembre Direzioni Generali Territoriali Loro sedi. Uffici Motorizzazione Civile Loro sedi

Si ritiene comunque utile ricordare requisiti di età e categorie di patenti di guida

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE MISURE PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. Articolo 1 (Modifiche all articolo 117 Codice della Strada)

LA C.D. III DIRETTIVA PATENTI: SCHEMA OPERATIVO DELLE SANZIONI

REGOLAMENTO 561/2006 ART. 174 CDS NUOVE SANZIONI TEMPI GUIDA E RIPOSO

Corpo Polizia Locale

Articolo CdS. Art. 116

Comando Polizia Municipale Ufficio Informazioni Istituzionali

FITA Unione Nazionale Imprese di Trasporto Sede Nazionale Roma Via G. A. Guattani 13 Tel (06) Fax (06) E Mail : fita@cna.

- Circolazione stradale - Patenti di guida - Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE - Nuova disciplina

CQC - Documenti necessari per richiedere il DUPLICATO della Carta di Qualificazione del Conducente

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Decreto Legge 117/07. Guida senza patente (ART. 116 del C.d.S.)

SOMMARIO. Capitolo 1 - Organizzazione delle strade e della segnaletica

LEGGE 29 luglio 2015, n. 115

Nei seguenti casi, invece, la visita di rinnovo deve essere effettuata in una Commissione Medica Locale - CM L:,

CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE AMMINISTRAZIONE E COMANDO Ufficio Studi e Formazione

I SOPOL ANVU WEB LA FORMAZIONE A PORTATA DI UN CLICK

LE NUOVE PATENTI DI GUIDA (dal 19 gennaio 2013)

` Ç áàxüé wxääx \ÇyÜtáàÜâààâÜx x wx gütáñéüà

CIRCOLAZIONE DEI CICLOMOTORI CON TARGA ESTERA Normativa e procedura operativa di controllo di Marco Massavelli*

8) Quale sanzione accessoria è prevista dall art. 116 del codice della strada in caso di recidiva nel reato di guida senza patente? a. La sanzione acc

OGGETTO: Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulle modalità di svolgimento dei corsi di recupero dei punti.

DA FONTE TRASPORTI DECRETO 7 febbraio CQC - Gestione dei punti della carta di qualificazione del conducente.

Ministero dell Interno

NORMATIVA DI RIFERIMENTO CODICE DELLA STRADA

ASSOCIAZIONE POLIZIA MUNICIPALE COMUNI DI MONDAVIO - MONTE PORZIO Provincia di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO PER GLI ESAMI DI CONSEGUIMENTO DELL IDONEITA PROFESSIONALE ALL ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI INSEGNANTE DI TEORIA E ISTRUTTORI DI GUIDA

422 - ESERCITAZIONI DI GUIDA

IL TITOLO IV GUIDA DEI VEICOLI

INDICE SOMMARIO. Capitolo I RIMEDI IN VIA AMMINISTRATIVA. F06 Ricorso al Prefetto ai sensi dell art. 203 Codice

DECRETO 15 novembre 2013

Introduzione alle nuove patenti Le modifiche al codice della strada introdotte dal D.Lgs 59/2011

Nuove norme sulle patenti di guida in vigore dal 19 gennaio 2013: le nuove categorie di patente e il nuovo modello di patente europea.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO. per i trasporti terrestri

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E L INVIO DELLA DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA. Art. 126 bis 2 c. C.d.S.

Approvato con DCC n.39 del 25/7/2003

DIRITTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. Guida sotto l influenza dell alcool Art. 186 cds

AREA ATTIVITA PRODUTTIVE E SVILUPPO DEL TERRITORIO FUNZIONE MOTORIZZAZIONE CIVILE

VEICOLO PER ESAME DI GUIDA

CONSEGUIMENTO PATENTI A1-A2-A Artt. da115 a 122 C.d.S. D.Lvo 59/2911 DM 25/02/2013

Insegnante di autoscuola

Prot. n. 117/2012/Area III/S. Avellino, 22 maggio 2012

Variazione della Residenza sulla Patente di Guida Venerdì 18 Marzo :49 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 20 Luglio :44

DECRETO 20 maggio 2015, macchine agricole ed operatrici Nuovo codice della strada l art. 80, comma l art. 111, comma 1 l art.

GUIDA DE L MOTOVE ICOLO

Modena, lì 12 agosto Tutto il personale. Nucleo Carabinieri. Prot. n Allegati n. Risposta al foglio del

Autoscuola Marche -

ARTICOLO 116 C.d.S.: NUOVI ASPETTI SANZIONATORI INTRODOTTI DAL C.D. CODICE ANTIMAFIA (D.lgs. 6 settembre 2011, vn. 159)

Patente AM - Norme Generali ( ex CIGC ) Lunedì 09 Ottobre :33 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 18 Gennaio :09

Ministero dell Interno

DOVE FARE I DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO?

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

DL 03/08/2007, n. 117

Conseguimento della Patente di Guida di Categoria A1, A2, A Mercoledì 16 Marzo :00 - Ultimo aggiornamento Giovedì 26 Gennaio :30

Città di Castiglione Olona Provincia di Varese Ufficio Polizia Locale

La patente B è il documento, obbligatorio, che certifica l'idoneità alla guida di determinati autoveicoli

ALLA PROVINCIA DI RIETI Uff. Albo Autotrasportatori via Tavola d'argento 1 R I E T I

Prefettura di Avellino

Periodico informativo n. 17/2013. Patenti: la licenza di guida diventa unica

Segnalazione certificata di inizio attività -S.C.I.A.-di Autoscuola IMPRESA INDIVIDUALE - SEDE SECONDARIA

PREMESSA. 1. essere residenti in Italia

120. Requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida.

REGOLAMENTO SALE GIOCHI

La nuova disciplina della patente di guida a seguito dell entrata in vigore del D. Lgs 59/2011

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N 08/07 DEL 18/05/2007

Il D.L. 69 del 2013 ha introdotto nuove modalità di pagamento delle sanzioni pecuniarie per violazioni al Codice della strada

CODICE DELLA STRADA Nuovo Codice della Strada Circolari Ministero dell Interno del 12 e 16 agosto 2010.

SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA (SCIA) AGENZIA D AFFARI ART. 115 T.U.L.P.S. art. 19 L. 241/1990 e s.m.i.

LE NORMATIVE RIGUARDANTI I DOCUMENTI DI GUIDA E CIRCOLAZIONE CON LE ULTERIORI INFORMAZIONI SU QUANTO DELIBERATO IN MERITO AL CODICE DELLA STRADA

C [2] 18 anni CE [2] 21 anni D [2] 24 anni [3] DE [2] 24 anni. Età massime (art. 115 C.d.S.)

REGOLAMENTO COMUNALE

BATTERIA ESTRATTA DAL GRUPPO DEL 3 TURNO

TRASPORTO PROFESSIONALE E DOCUMENTAZIONE

Oggetto: Ulteriori disposizioni per l'applicazione della disciplina della patente a punti.

nato il a Prov. ( ) dell impresa Emilia in data per l esercizio dell attività di trasporto passeggeri, non di linea,

Transcript:

La guida accompagnata (TRATTO DAL SITO WWW.POLIZIAMUNICIPALE.IT) L'istituto della " guida accompagnata" (DM 11.11.2011 n. 213, in vigore dal 21.4.2012) consente a chi abbia compiuto 17 anni, sia titolare di patente A1 e sia munito di apposita autorizzazione rilasciata dall'umc a seguito frequenza di apposito corso pratico presso un'autoscuola, di esercitarsi alla guida di autoveicoli di limitata potenza con la presenza di idoneo accompagnatore. Dal 21.4.2012, è consentito esercitarsi alla guida di autoveicoli, con il nuovo istituto della "guida accompagnata" ai minorenni che : abbiano compiuto 17 anni; siano in possesso di patente A1; siano in possesso di autorizzazione rilasciata dal competente UMC a seguito della frequenza di un apposito corso pratico di guida presso un'autoscuola, con istruttore abilitato e autorizzato; siano accompagnati al momento della guida da titolare di patente di guida indicato nell'autorizzazione. In sostanza, il minorenne titolare di patente di categoria A1 può richiedere alla UMC il rilascio dell'autorizzazione per la guida accompagnata. Con la ricevuta della richiesta, il minorenne deve recarsi presso un'autoscuola per frequentare il corso di guida, al termine del quale l'umc rilascia l'autorizzazione vera e propria, il cui modello è visibile in appendice alla presente dispensa. Richiesta dell'autorizzazione alla guida accompagnata La richiesta di autorizzazione alla guida accompagnata, redatta su apposito modello, deve essere presentata ad un UMC, firmata dal minore e dal genitore o dal legale rappresentante. Alla domanda devono essere allegate: a) attestazione di versamento dell'importo di 29,24 euro su c.c.p. n. 4028; b) attestazione di versamento dell'importo di 9,00 euro su c.c.p. n. 9001; c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante la qualità di genitore o di legale rappresentante del minore, redatta su apposito modello e corredata dalla fotocopia del documento di identità del dichiarante; d) qualora il minore sia mutilato o minorato, certificazione della CML (CML = commissione medica locale. La certificazione della CML serve ad attestare la sussistenza dei requisiti psicofisici e/o a indicare gli adattamenti necessari sull'autoveicolo. Nel caso siano necessari adattamenti, sulla ricevuta rilasciata dall'umc saranno riportati i codici degli adattamenti, come già accade per le patenti di guida speciali.) A seguito di tale richiesta, l'umc rilascia una ricevuta che consente al minore di iscriversi al corso di formazione propedeutico alla guida accompagnata. La ricevuta ha validità: fino alla data di compimento del diciottesimo anno di età, qualora la scadenza della patente di guida cat. A1 del minore sia successiva a tale data; fino alla data di scadenza di validità della patente cat. A1 posseduta dal minore, qualora tale data sia anteriore al compimento del diciottesimo anno di età. In tal caso, a seguito di rinnovo di validità della patente di guida, con duplicato viene rinnovata la validità della ricevuta, che avrà data di scadenza corrispondente a quella di validità della patente e comunque non successiva al compimento del diciottesimo anno di età. La ricevuta rilasciata dall'umc consente al minore SOLO di svolgere il corso di formazione propedeutico presso un'autoscuola. Pertanto il minore, in questa fase, può esercitarsi alla guida soltanto con i veicoli di un'autoscuola e con un istruttore della stessa scuola guida. N.B. La ricevuta della richiesta autorizza il minore a guidare con l'autoscuola i veicoli dell'autoscuola stessa. Tale ricevuta NON è un'autorizzazione alla guida. Nel caso in cui risulti che la patente posseduta dal minore sia scaduta di validità, la ricevuta non può

essere rilasciata. Analogo discorso vale se risulti che nei riguardi del minore gravino provvedimenti ostativi alla guida. Esempi di motivi ostativi possono essere la sospensione della patente a causa della perdita momentanea o permanente dei requisiti per la guida (art. 115 C.d.S.) o per la mancata presentazione a revisione della patente (ai sensi dell'art. 128 C.d.S.). Corso di formazione propedeutico Per ottenere l'autorizzazione alla guida accompagnata, il minore deve frequentare un corso di formazione presso un'autoscuola. Senza la ricevuta dell'umc, il minore non può iscriversi al corso propedeutico. Tale corso di formazione propedeutico alla guida accompagnata : deve essere effettuato su veicoli idonei per il conseguimento della patente di categoria B, muniti di segni distintivi e doppi comandi; si svolge in lezioni individuali, per una durata non superiore a due ore giornaliere; Sul veicolo possono essere presenti solo il minore conducente e l'istruttore autorizzato e abilitato. prevede almeno dieci ore effettive di guida, di cui almeno quattro ore in autostrada o su strade extraurbane e due ore in condizione di visione notturna; può essere implementato con ore di corso aggiuntive, qualora il genitore o legale rappresentante del minore le ritenga necessarie, d'intesa con l'autoscuola; deve essere documentato da un apposito libretto delle lezioni di guida. Il corso di formazione si conclude con il rilascio al minore da parte dell'autoscuola di un attestato di frequenza, corredato degli originali del libretto delle lezioni di guida. Il libretto deve essere vidimato dal competente UMC prima del suo utilizzo, ha pagine numerate progressive, ogni foglio del libretto è in doppio esemplare (da compilarsi con carta a ricalco) e deve essere firmato da istruttore e allievo. In alternativa al libretto delle lezioni è stato disposto che esso possa essere sostituito da un dispositivo elettronico protetto, idoneo a rilevare la tipologia del percorso, le ore e la condotta di guida. Tale dispositivo, da installare sul veicolo utilizzato per le lezioni di guida, deve essere conforme alle caratteristiche tecniche che saranno stabilite con apposito DM. Revoca della ricevuta per l'esercitazione in autoscuola Il diritto a guidare l'autoveicolo viene revocato e la domanda non può più essere ripresentata, qualora nell'ambito del corso di formazione propedeutica: il minore commetta violazioni che prevedono la sospensione o la revoca della patente; la patente posseduta dal minore sia sospesa o revocata. Rilascio dell'autorizzazione alla guida accompagnata Completato il corso propedeutico, è possibile richiedere il rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi. L'autorizzazione alla guida accompagnata: è rilasciata dall'umc su apposito modello, a seguito:: - della presentazione dell'attestato di frequenza del corso di formazione, rilasciato dall'autoscuola; - della designazione degli accompagnatori. contiene gli adattamenti del veicolo, se prescritti; consente al minore di esercitarsi alla guida avendo al suo fianco uno degli accompagnatori designati, ha validità analoga a quella della ricevuta per il corso di formazione (Fino alla data di compimento del diciottesimo anno di età (qualora la scadenza della patente di guida del minore sia successiva a tale data, come di norma avviene) ovvero fino alla data di scadenza di validità della patente posseduta dal minore qualora tale data sia anteriore al compimento del diciottesimo anno di età. In tal caso, a seguito del rinnovo di validità della patente di guida, con duplicato è rinnovata la validità dell'attestazione, che

avrà data di scadenza corrispondente a quella di validità della patente e comunque non successiva al compimento del diciottesimo anno di età.) L'autorizzazione alla guida accompagnata non può essere rilasciata qualora la patente posseduta dal minore sia scaduta di validità o qualora sul minore la stessa gravino provvedimenti ostativi alla guida. Requisiti dell'accompagnatore Diversamente da quanto accade per le altre esercitazioni di guida finalizzate al conseguimento della patente di cat. B, il minore autorizzato può essere accompagnato SOLO dalle persone espressamente indicate nell'autorizzazione. Gli accompagnatori sono designati dal richiedente nella domanda di autorizzazione e devono essere in possesso dei seguenti requisiti, oggetto di valutazione da parte dell'umc competente: età non superiore a 60 anni; patente di guida della categoria B o superiore, escluse le patenti speciali: posseduta da almeno dieci anni, valida e rilasciata dallo Stato italiano ovvero da altro Stato UE o SEE, purché riconosciuta da non meno di cinque anni; assenza di provvedimenti di sospensione della patente a titolo di sanzione amministrativa accessoria per violazioni di norme del C.d.S. registrate negli ultimi cinque anni. Anche se indicato nell'autorizzazione, l'accompagnatore non può più svolgere le sue funzioni se la sua patente di guida è stata sospesa ovvero revocata dopo il rilascio dell'autorizzazione stessa. Possono essere designati e inseriti nell'autorizzazione al massimo 3 accompagnatori. All'atto del rilascio dell'autorizzazione, l'umc verifica che gli accompagnatori designati siano in possesso dei requisiti prescritti. Onde permettere al minore di usufruire del regime di guida accompagnata, è possibile richiedere un duplicato dell'autorizzazione nel caso sia necessario sostituire uno o più accompagnatori già designati, anche nel caso in cui - nel periodo di esercizio della guida accompagnata - siano intervenuti proprio a carico di uno o più accompagnatori provvedimenti di sospensione ovvero di revoca della patente. Il minore munito di autorizzazione alla guida accompagnata può essere accompagnato anche da un istruttore di scuola guida. Requisiti del veicolo per le esercitazioni di guida accompagnata Le esercitazioni di guida accompagnata devono avvenire su autoveicoli con le seguenti caratteristiche (sono le stesse caratteristiche previste per i veicoli dei neopatentati): massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t; potenza specifica, riferita alla tara, fino a 55 kw/t e, se di categoria M1, potenza massima fino a 70 kw. La potenza specifica si ottiene dividendo i Kw per la tara espressa in tonnellate. Solitamente sulle carte di circolazione non è riportata la tara, ma la "massa a vuoto" del veicolo; per ottenere la tara è sufficiente aggiungere 75 kg (peso medio di conducente + liquidi di esercizio del veicolo) alla massa a vuoto. Contrassegno Il veicolo utilizzato per le esercitazioni di guida accompagnata deve essere munito nella parte

anteriore e posteriore, di un apposito contrassegno retroriflettente recante le lettere "GA", di colore nero su fondo giallo. (Figura 1) Dimensioni: ANTERIORE: altezza = 150 mm, larghezza = 120 mm. POSTERIORE: altezza = 300 mm, larghezza = 300 mm. Comportamento durante le esercitazioni Le esercitazioni di guida accompagnata possono svolgersi su tutti i tipi di strada e senza limitazioni orarie o temporali. Devono però essere rispettate alcune prescrizioni: a bordo del veicolo non può prendere posto altra persona oltre al conducente ed all'accompagnatore, cioè non vi possono essere passeggeri; non è consentito il traino di rimorchio; durante le esercitazioni di guida accompagnata, il minore deve avere con sé: - l'autorizzazione alla guida accompagnata; - la patente di cui è titolare. La persona che funge da accompagnatore deve avere al seguito la patente di guida. Nell'esercizio della guida accompagnata si applicano le limitazioni previste per i neopatentati e pertanto il conducente non può superare il limite di velocità di 100 km/h in autostrada e di 90 km/h nelle strade extraurbane principali. Inoltre, come già detto, il veicolo condotto deve rispettare le caratteristiche di quelli previsti per i neopatentati: potenza specifica, riferita alla tara, fino a 55 Kw/t e potenza 70 Kw. Sanzioni (espressamente richiamate nel DM 11.11.2011 n. 213, in vigore dal 21.4.2012) Le possibili violazioni riscontrabili in regime di guida accompagnata sono:

la guida senza avere a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione (art. 122/8 C.d.S.); in questo caso è previsto il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, nonché la revoca dell'autorizzazione ; la violazione dei limiti di potenza o di velocità previsti per i neo patentati (art. 117/5 C.d.S.); in questo caso è prevista la revoca dell'autorizzazione; quando la persona sia il minore che l'accompagnatore - sia solo momentaneamente sprovvista della ricevuta, dell'autorizzazione o della patente di guida. (art. 180 C.d.S.). La mancanza sul veicolo, utilizzato dal minore autorizzato alla guida accompagnata, dell'apposito contrassegno identificativo (art. 122/9 C.d.S.). il trasporto di un passeggero oltre all'accompagnatore (art. 122/9 C.d.S.); in questo caso è previsto il fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni. Il fermo deriva dal fatto che questa fattispecie è espressamente prevista all'art. 115/1 quater C.d.S. Sempre l'art. 115 C.d.S., al comma 6, dispone il fermo per trenta giorni per tutte le violazioni previste dall'art. 115 C.d.S. Nei confronti del proprietario del veicolo - o di chiunque, in sua vece, ne abbia la materiale disponibilità - che ne affida o ne consente la condotta a una persona che, pur essendo autorizzata, non ha al sua fianco l'istruttore indicato nell'autorizzazione stessa, si applicano le sanzione amministrative per incauto affidamento del veicolo (art. 115/5 C.dS.). A questa violazione consegue il fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni. Il minore, anche se titolare di patente di cat. A1, che guida autoveicoli senza essere in possesso dell'autorizzazione alla guida accompagnata è soggetto alle stesse sanzioni previste per la mancanza del "foglio rosa" (art. 122 C.d.S.). Sanzioni per l'accompagnatore Trattandosi di violazioni amministrative commesse da un minore, il verbale di contestazione non può essere redatto indicando questi come trasgressore né può essergli consegnato immediatamente. Pertanto, se l'accompagnatore è anche genitore o tutore del minore si redige il verbale direttamente nei sui confronti, indicandolo quale trasgressore ed obbligato in solido. Nel caso in cui l'accompagnatore non sia genitore né tutore del minore, è necessario tenere presente che l'accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie - relative alle violazioni commesse dal minore autorizzato durante l'esercitazione alla guida accompagnata - in solido con il genitore o tutore del minore. Nei confronti dell'accompagnatore, perciò, deve essere immediatamente contestata la violazione ed a lui deve essere consegnata copia del verbale. Revoca dell'autorizzazione Viene sempre disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata ed il minore non può più conseguire una nuova autorizzazione quando: mette in essere comportamenti che configurano violazioni per le quali sono previste le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente di guida; Si tenga presente che il minore non può essere oggetto di tali sanzioni in quanto, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 689/1981, egli non ha la capacità giuridica necessaria per essere considerato trasgressore. Perciò, la norma richiamata del DM 11.11.2011 n. 213 intende riferirsi al fatto che nei confronti del minore sia stato accertato un comportamento illecito che comporterebbe l'applicazione delle predette sanzioni anche se, materialmente, non sono state disposte nei suoi confronti. Il verbale di contestazione degli illeciti di cui si parla, infatti, deve essere redatto nei confronti di chi esercita la potestà sul minore, senza possibilità di applicazione di tali sanzioni accessorie a carico di quest'ultimo. guida senza avere a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione; la patente posseduta dal minore sia sospesa di validità ovvero sia revocata. La revoca dell'autorizzazione è disposta dal Prefetto. In occasione dell'accertamento di una violazione

amministrativa che comporterebbe la sanzione accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida. L'autorizzazione non è, perciò, immediatamente ritirata dagli organi di polizia stradale. Tali organi devono, invece, dare avviso al Prefetto del fatto accertato, ai fini dell'applicazione della revoca dell'autorizzazione. Il prefetto vi provvede con ordinanza, notificata all'interessato ed al genitore o tutore. L'autorizzazione dovrà essere consegnata al prefetto entro 5 giorni dalla notifica dell'ordinanza di revoca. Il prefetto provvede a comunicare la revoca all'archivio nazionale degli abilitati alla guida affinché siano registrati la revoca e il divieto di rilascio di una nuova autorizzazione.