OGGETTO: UFFICIO POLITICHE EDUCATIVE. CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ALPIGNANO E CASELETTE PER IL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE "DON MINZONI" DI ALPIGNANO - RINNOVO. IL CONSIGLIO COMUNALE Su relazione dell'assessore alle Politiche educative, dott.ssa Piera Emili; Premesso che: il Comune di Caselette ha stipulato con il Comune di Alpignano, per l'anno scolastico 2000/2001, una convenzione per la disponibilità, per i propri utenti, di tre posti di asilo nido che è stata rinnovata per l'anno scolastico successivo per nr 4 posti; il Comune di Caselette, con note pervenuta il 2.7 ed il 9.9.02, prot. 17177 e nr 22291, ha comunicato la volontà di rinnovare la convenzione, per il prossimo anno scolastico, per nr 3 posti; Ritenuto pertanto opportuno procedere al rinnovo della convenzione con il Comune di Caselette per il servizio dell'asilo nido "Don Minzoni" di Alpignano, per n. 3 posti, secondo le condizioni previste nell'allegata bozza di convenzione considerato che, un utente continua la frequenza avviata l'anno scorso e soprattutto per le economie di scala e quindi una gestione economica più conveniente che ne deriva dalla copertura totale dei posti; Considerata l'urgenza del presente atto dovendo procedere all'ammissione dei bambini al servizio di asilo nido; Vista la legge regionale 15.1.1973 n. 3; Visto l'art. 42 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs 267/90 che attribuisce al Consiglio Comunale tale competenza; Dato atto che la IV^ Commissione consiliare permanente, nella seduta del 25.09.2002 non ha espresso alcun parere, per mancanza del numero legale; Dato atto che è stato acquisito, ai sensi dell articolo 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 267/2000 - il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione circa la regolarità tecnica; Udito l intervento del Consigliere TARULLI Cesidio (Lega Nord Piemont) e la risposta dell Assessore EMILIi Piera - interventi tutti registrati su nastro magnetico agli atti; Dato atto che al momento della votazione risultano assenti dall aula i Consiglieri Comunali PALMIERI Fernando - CASTELLI Germana e GENTILE Pasquale - sono presenti n. 17 Consiglieri Comunali; Con n. 17 voti favorevoli - su n. 17 presenti e votanti - espressi per appello nominale e proclamati dal Presidente,
D E L I B E R A 1) - Di rinnovare la convenzione in atto tra i Comuni di Alpignano e di Caselette per il servizio asilo nido "Don Minzoni" di Alpignano, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale in premessa citata, per il periodo settembre 2002/agosto 2003 - apportando alla stessa le modifiche relative a nr 3 posti riservati ed al periodo di durata così da essere definita come da allegata convenzione, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 2) - Di dare atto che la stipulazione della convenzione avrà la forma della scrittura privata non autenticata. Successivamente, il Consiglio Comunale, con n. 17 voti favorevoli - su n. 17 presenti e votanti - espressi per appello nominale e proclamati dal Presidente; DELIBERA Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134-4 comma - del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 267/2000. ***** Si dà atto che rientra in aula il Consigliere Comunale PALMIERI Fernando - portanto così a 18 il numero dei presenti. *****
CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ALPIGNANO E CASELETTE PER IL SERVIZIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE "DON MINZONI" DI ALPIGNANO. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 in data 26.09.2002
I N D I C E ART. 1 - FINALITA' ART. 2 - OGGETTO ART. 3 - UTENTI ART. 4 - GRADUATORIE DI AMMISSIONE ART. 5 - FUNZIONAMENTO ART. 6 - RETTE ART. 7 - COMUNICAZIONI ART. 8 - QUOTA DOVUTA DAL COMUNE CONVENZIONATO ART. 9 - COMMISSIONE ASILO NIDO ART. 10 - DURATA
ART. 1 - FINALITA' Il servizio di asilo nido, come scuola dell'infanzia ha la finalità di sviluppare le potenzialità fisiche, affettive, cognitive e relazionali del bambino al fine di raggiungere obiettivi adeguati ai diversi livelli di sviluppo ed alle specifiche esperienze del bambino stesso. La capacità di rispondere ai diversi bisogni deve attivare percorsi formativi diversificati che ribadiscono la centralità del bambino ad essere soggetto attivo nella formazione della propria personalità. ART. 2 - OGGETTO Il Comune di Alpignano, Ente proprietario e gestore dell'asilo Nido "Don Minzoni", con capienza di circa 75 posti-bambino, mette a disposizione del Comune di Caselette (di seguito denominato "Comune convenzionato") un numero di 3 (tre) posti-bambino, in base a formulazione di graduatoria speciale. Ulteriori inserimenti, eccedenti detto numero, potranno essere effettuati previo accordo tra le due Amministrazioni Comunali. Qualora le domande non siano sufficienti a coprire tutti i posti convenzionati gli stessi potranno essere coperti attingendo alla lista di attesa della graduatoria ordinaria (Alpignano), con relativo minore onere a carico del Comune convenzionato. Viceversa, nell'ipotesi di esaurimento delle domande relative alla graduatoria ordinaria i posti liberi potranno essere coperti attingendo alla lista di attesa della graduatoria speciale (Comune convenzionato), senza oneri per il Comune convenzionato ma fatto salvo il pagamento della retta prevista per i "non residenti", salvo diverso accordo tra le Amministrazioni comunali. ART. 3 - UTENTI L'asilo nido "Don Minzoni" accoglie i bambini a partire dal compimento del dodicesimo mese fino a tre anni di età (la frequenza è ammessa fino al compimento del 3 anno. La presenza di handicaps fisici, psichici o sensoriali non può costituire motivo di esclusione. I posti disponibili per il Comune convenzionato potranno essere assegnati soltanto a bambini i cui esercenti la patria potestà risultino residenti alla data di ammissione nel Comune stesso. Rientrano automanticamente nei posti convenzionati i bambini i cui esercenti la patria potestà risultino residenti nel Comune convenzionato alla data di decorrenza della presente. ART. 4 - GRADUATORIE DI AMMISSIONE Le graduatorie di ammissione, appositamente formate per la copertura dei 3 (tre) posti convenzionati, sono approvate dal Comune di Alpignano secondo quanto previsto dal vigente "Regolamento Generale dell'asilo nido", fatta salva ogni proposta modificativa formulata dal Comune convenzionato sulla base di propri diversi criteri e trasmessa al Comune di Alpignano entro 7 (sette) giorni dal
ricevimento della bozza di graduatoria, corredata dalle copie delle domande di inserimento. ART. 5 - FUNZIONAMENTO Il Comune di Alpignano garantisce il servizio asilo nido tutto l'anno, salvo chiusura estiva fissata ogni anno, valutate le esigenze delle famiglie, e la chiusura a Natale e Pasqua secondo il calendario scolastico. L'orario di apertura è assicurato dalle ore 7.30 alle ore 18.00. Per ogni aspetto organizzativo non disciplinato dalla presente convenzione o da provvedimenti dalla stessa richiamati, si rinvia al "Regolamento generale dell'asilo nido". ART. 6 - RETTE Il Comune convenzionato può stabilire per i propri utenti rette diverse da quelle fissate dal Comune di Alpignano, definendo la quota di contribuzione mensile e le eventuali riduzioni. Tale provvedimento deve essere trasmesso al Comune di Alpignano entro il 15 maggio precedente l'anno scolastico di vigenza. Per quanto ivi non espressamente previsto si rinvia alla disciplina tariffaria del Comune di Alpignano. I controlli in materia di autodichiarazioni finalizzate alla riduzione delle rette sono effettuati per i propri utenti dal Comune convenzionato. ART. 7 - COMUNICAZIONI Il Comune di Alpignano, oltre alle comunicazioni relative alla graduatoria di ammissione di cui al precedente articolo, darà al Comune convenzionato tempestiva informazione su inserimenti e cessazioni dalla frequenza degli utenti dei posti convenzionati. ART. 8 - QUOTA DOVUTA DAL COMUNE CONVENZIONATO Il Comune convenzionato dovrà corrispondere al Comune di Alpignano il 100% del costo documentato del servizio, sulla base del rendiconto dei costi del servizio approvato dal Consiglio Comunale di Alpignano al netto del contributo regionale e delle rette versate dagli utenti. La somma dovuta dal Comune convenzionato a quello di Alpignano sarà determinata in base all'applicazione della seguente formula: Q = CT/MI x (3 -PCA) - CR/MI x (3 -PCA) + RUC dove : Q = quota dovuta dal Comune convenzionato CT = costo del servizio (totale annuo) MI = media iscritti (annua)
PCA = posti coperti (numero anche inferiore all'unità annua) dal Comune di Alpignano nell'ipotesi di insufficienza di domande da parte di utenti del Comune convenzionato. CR = Contributo regionale (totale annuo) RUC = rette utenti Comune convenzionato (totale annuo) Il Comune di Alpignano metterà a disposizione del Comune convenzionato tutta la documentazione inerente alle entrate e alle uscite di bilancio del servizio. Il Comune di Alpignano entro il 30 maggio di ogni anno trasmetterà al Comune convenzionato il rendiconto del servizio relativo all'anno precedente. Il Comune convenzionato verserà ogni anno al Comune di Alpignano entro il 15 luglio, a titolo di anticipo per l'anno solare in corso l'80% della quota risultata a suo carico l'anno solare precedente (se il Comune non è stato convenzionato per tutto l'arco dell'anno solare precedente, l'80% è riferito alla quota annuale presuntivamente a carico) e il saldo per il servizio relativo all'anno solare precedente, entrambi calcolati sulla base del menzionato rendiconto. ART. 9 - COMMISSIONE ASILO NIDO Della Commissione asilo nido, nominata ai sensi del regolamento del servizio, fa parte, oltre che il Sindaco del Comune convenzionato o suo delegato e, se disponibile, un rappresentante dei genitori degli utenti del Comune convenzionato. ART. 10 - DURATA La presente convenzione avrà durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data del 1 settembre 2002 e sino al 31.08.2003. *****