Sintesi Normativa SETTORE AGRICOLTURA CACCIA E PESCA

Documenti analoghi
CALENDARIO. Per la caccia vagante in pianura. Sintesi Normativa 1. ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI CANI

Sintesi Normativa SETTORE AGRICOLTURA CACCIA E PESCA

CALENDARIO. Per la caccia da appostamento fisso. Sintesi Normativa. 1. ADDEStRAmENtO E ALLENAmENtO DEI CANI. ASSESSORAtO ALLA CACCIA

CAPO I CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2016/2017. Articolo 1 (Caccia programmata)

CAPO I. CALENDARIO VENATORIO PER LE STAGIONI VENATORIE 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011. Articolo 1 (Caccia programmata)

CAPO I CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2013/2014

CAPO I CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2014/2015. Articolo 1 (Caccia programmata)

R E G I O N E C A L A B R I A

Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga CAPO I

L esercizio venatorio nella stagione 2014/2015, è consentito con le seguenti modalità:

DELIBERAZIONE N X / 5561 Seduta del 12/09/2016

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE L.R.

Provincia di Bergamo CALENDARIO VENATORIO 2010/2011

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI VERONA

3) Il giorno 4 ottobre 2007 è vietato l'esercizio venatorio in tutto il Comune di Assisi.

51 - legge re alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 Calendario

L esercizio venatorio, nella stagione 2013/2014, è consentito con le seguenti modalità:

Annata 2010/2011 ART.1. Stagione venatoria

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N.

CALENDARIO VENATORIO

Annata 2009/2010. ART.1 Stagione venatoria

Allegato A) CALENDARI O VENATORI O

IL DIRIGENTE DELL AREA AMBIENTE E CONSERVAZIONE DELLA NATURA RENDE NOTO

CALENDARIO VENATORIO

CALENDARIO VENATORIO L'esercizio della caccia in tutto il territorio della provincia di Belluno è disciplinato come segue:

D E C R E T O N /DecA/ 18 del D E C R E T A

Sintesi Normativa SETTORE AGRICOLTURA CACCIA E PESCA

CALENDARIO VENATORIO RELATIVO ALL INTERO TERRITORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2016/2017

REGIONE DEL VENETO CALENDARIO PER L ESERCIZIO VENATORIO - STAGIONE 2016/ Preapertura

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge:

A relazione dell'assessore Ferrero:

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL AMBIENTE. D E C R E T O N 16858/DecA/47 del

ALLEGATO 2 1. DISPOSIZIONI VALIDE SU TUTTO IL TERRITORIO (ATC E CAC)

Firenze, 11 agosto 2016

SENATO DELLA REPUBBLICA

PARTICOLARI DISPOSIZIONI PER L ESERCIZIO VENATORIO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI LODI PER LA STAGIONE VENATORIA 2014/2015

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE

VENATORIO CALENDARIO. Per la caccia vagante in zona Alpi. Sintesi Normativa 1. ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI CANI ASSESSORATO ALLA CACCIA

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LIVORNO CALENDARIO VENATORIO

ALLEGATO B Dgr n. 614 del 03/05/2013 pag. 1/8

ALLEGATO B Dgr n. del pag. 1/8

CALENDARIO VENATORIO

R E G I O N E C A L A B R I A

D E C R E T O N /DecA/ 14 dell D E C R E T A

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL AMBIENTE. D E C R E T O N 29968/DecA/44 del

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO

ALLEGATO 2 1. DISPOSIZIONI VALIDE SU TUTTO IL TERRITORIO (ATC E CAC)

R E G I O N E C A L A B R I A

REGISTRO DEI PERMESSI RILASCIATI E DEI CAPI PRELEVATI

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE

IL DIRIGENTE DELL AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL AMBIENTE. D E C R E T O N 9 del

Calendario Venatorio Regionale Caccia di Selezione (ex L.R. 14/1987 art.2)

R E G I O N E B A S I L I C A T A

PROVINCIA DI BRESCIA ASSESSORATO ALLA CACCIA

ALLEGATOB alla Dgr n. 868 del 13 luglio 2015 pag. 1/8

R E G I O N E B A S I L I C A T A

R E G I O N E C A L A B R I A

CALENDARIO VENATORIO

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE

R E G I O N E C A L A B R I A ASSESSORATO AGRICOLTURA FORESTE FORESTAZIONE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

R E G I O N E C A L A B R I A

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE E REGOLAMENTO PER LA STAGIONE NEL LAZIO

CALENDARI VENATORI LOMBARDIA

Periodo in cui è consentito l allenamento del cane segugio

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE ( L.R.T. n. 20/2002 )

PROVINCIA DI BRESCIA ASSESSORATO ALLA CACCIA

R E G I O N E C A L A B R I A

PROVINCIA DI SIENA. Servizio Risorse Faunistiche e Riserve Naturali

Articolo 1. Articolo 2

CALENDARIO VENATORIO RELATIVO ALL INTERO TERRITORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2016/2017

DISPOSIZIONI PER L ESERCIZIO VENATORIO SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO STAGIONE VENATORIA 2014/2015 ATC PIANURA BERGAMASCA

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE ( L.R.T. n. 20/2002 )

PROVINCIA DI BRESCIA ASSESSORATO ALLA CACCIA

OGGETTO: Calendario Venatorio regionale annata 2012 / 2013.

CALENDARIO VENATORIO DELLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE

Servizio Caccia e Pesca Via Monte Gleno, 2L Bergamo

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE STAGIONE 2015/2016. (Delibera Giunta Regionale Veneto n. 868 del 13 luglio 2015)

CALENDARIO VENATORIO

Giunta Regionale della Campania. Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 38 del 25 agosto 2003

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE E REGOLAMENTO PER LA STAGIONE NEL LAZIO

CACCIA: calendario venatorio

CALENDARIO VENATORIO RELATIVO ALL INTERO TERRITORIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2015/2016 (D.G.R. n del )

Servizio Caccia e Pesca Via Monte Gleno, 2L Bergamo

REGIONE LAZIO ASSESSORATO ALLE POLITICHE AGRICOLE E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI LOCALI

tesserino REPUBBLICA ltaliana REPUBBLICA ltaliana REGIONE CALABRIA PER L'ESERCIZIO VENATORIO IN TUTTO IL TERRITORIO NAZION'ALE (1^ DI COPERTINA)

PROVINCIA DI FIRENZE. Provincia di Firenze CALENDARIO VENATORIO 2007/2008

Calendario Venatorio Integrativo per la Zona faunistica delle Alpi della provincia di Vicenza

ALLEGATO 4.A CARNIERE STAGIONALE MINILEPRE SPECIE PERIODO DI CACCIA CARNIERE GIORNALIERO

Provincia di Grosseto

L.R. 3/94 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. L.R. 10 giugno 2002 n.20 Calendario venatorio Regionale

Si raccomanda, pertanto, di verificare le disposizioni vigenti nel territorio in cui si intende esercitare l attività venatoria.

Il Presidente della Regione Lazio

Caccia da appostamento fisso di zona umida

ALLEGATO 7 ALLEGATO 7.A

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE E REGOLAMENTO PER LA STAGIONE NEL LAZIO

PROPOSTA DI CALENDARIO PER L ANNATA VENATORIA

6. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce

APPOSTAMENTI E RICHIAMI VIVI. 58 lett. q L.R.3/

CALENDARIO VENATORIO PER LA STAGIONE 2016/2017

Transcript:

CALENDARIO 2015-2016 Per la caccia vagante in pianura Sintesi Normativa SETTORE AGRICOLTURA CACCIA E PESCA L esercizio della caccia nel territorio provinciale, compreso l addestramento dei cani nel periodo che precede l apertura della stagione venatoria, è disciplinato dalla normativa vigente ed è consentito alle specie ammesse nelle zone e nei periodi sotto indicati, fermo restando che la caccia è sempre vietata il martedì e il venerdì. 1. ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI CANI L addestramento e l allenamento dei cani sono consentiti nei terreni incolti, liberi da colture in atto e nei terreni boschivi (fatta eccezione per quelli di recente rimboschimento, se tabellati) dal 22 agosto al 13 settembre per cinque giorni alla settimana (esclusi il martedì e il venerdì) e sono subordinati al possesso del tesserino venatorio regionale con indicata l adesione all Ambito Territoriale di caccia Unico di pianura (ATC) o della ricevuta del versamento della quota corrispondente al tipo di caccia prescelto nell ATC Unico. L addestramento e l allenamento dei cani, ivi compresi i soggetti di età inferiore ai 15 mesi, sono vietati in tutte le zone in cui, per qualsiasi motivo, non è ammesso il prelievo venatorio (fondi chiusi, zone rosse, oasi, zone di ripopolamento e cattura ecc..). L allenamento e l addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi è consentito (esclusi il lunedì, martedì e venerdì) nei mesi di febbraio, marzo, luglio e dall 1 al 20 agosto. Per il restante periodo dell anno valgono le stesse disposizioni previste per i soggetti adulti. 2. PERIODI Dl CACCIA E SPECIE CACCIABILI Nei periodi sotto indicati è consentito il prelievo delle seguenti specie di fauna selvatica: - Dal 3 settembre al 17 settembre è consentita la caccia da appostamento temporaneo alle seguenti specie: Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Tortora (Streptopelia turtur) nelle giornate di giovedì e domenica sino alle ore 13,00. Per la Tortora è autorizzato un prelievo giornaliero massimo di cinque capi per specie.

dal 20 settembre al 31 dicembre: Allodola, Beccaccia, Coniglio selvatico, Fagiano, Merlo, Minilepre, Quaglia, Tordo bottaccio e Tortora fermo restando che per la Tortora il prelievo è consentito sino al 16 dicembre compreso; dal 20 settembre 2015 al 31 gennaio 2016: Alzavola, Canapiglia, Codone, Fischione, Folaga, Gallinella d acqua,, Germano reale, Marzaiola, Mestolone, Moretta, Moriglione, Pavoncella, Porciglione, Beccaccino, Cesena, Colombaccio, Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Frullino, Gazza, Ghiandaia, Tordo sassello e Volpe, fermo restando che per la Cornacchia grigia e nera il prelievo è consentito sino al 16 gennaio 2016 compreso; dal 20 settembre all 8 dicembre: Lepre comune, Pernice rossa e Starna; La caccia alla Volpe con l uso del cane da seguita e/o da tana dopo l 8 dicembre 2015 e fino al 31 gennaio 2016 è consentita per tre giorni settimanali a scelta, purché esercitata da squadre di cacciatori con le modalità stabilite dal Regolamento provinciale. La caccia al Cinghiale è disciplinata da apposite norme regolamentari. 3. ORARI DI CACCIA La caccia è consentita da un ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, secondo gli orari riportati sul tesserino regionale. Fa eccezione la caccia alla Beccaccia, il cui inizio è ritardato di mezz ora rispetto all orario di giornata. La settimana venatoria inizia il lunedì e termina la domenica. 4. GIORNATE Dl CACCIA E CARNIERE Durante l intera stagione venatoria il cacciatore non può usufruire di più di 55 giornate di caccia, nel rispetto dei limiti di carniere sotto indicati. Durante l intera stagione venatoria il limite dei capi prelevabili per cacciatore è: - 10 capi di Lepre comune - 15 capi di Pernice rossa o Starna - 20 capi di Fagiano Per ogni giornata di caccia il limite dei capi prelevabili per cacciatore è: - 2 capi di selvaggina stanziale anche della stessa specie, ad eccezione della Lepre comune, di cui è consentito il prelievo di un solo capo per cacciatore, - 30 capi di selvaggina migratoria, con il limite di 2 Beccacce e di 10 capi tra palmipedi e trampolieri. 5. DISPOSIZIONI PARTICOLARI Il territorio della Zona di pianura è costituito da un Ambito territoriale unico di caccia. L ammissione all esercizio venatorio nell Ambito territoriale è subordinata al pagamento, a seconda della forma di caccia prescelta, della quota d accesso stabilita dal Comitato di gestione. Il socio dell ATC è tenuto inoltre all osservanza di eventuali disposizioni speciali adottate dal Comitato di gestione e approvate dalla Provincia. La caccia alla lepre è consentita, nel rispetto del piano di prelievo provinciale, dal 20 settembre al 23 novembre (con l obbligo di consegna all ATC delle apposite schede di prelievo in 2 periodi: il primo dal 15/10 al 20/10 il secondo dal 15/11 al 20/11) con la possibilità di prolungare il periodo di prelievo dal 25 novembre all 8 dicembre qualora il piano previsto venga completato all 80% entro il 20/11. A partire dal 1 di novembre, ogni cacciatore che ha optato per la forma di caccia vagante in pianura può disporre, nel territorio della Regione Lombardia, di un pacchetto di 10 giornate di caccia negli ATC della provincia di residenza e/o di ammissione, limitatamente alla caccia alla selvaggina migratoria. A tal fine, a partire dal 1 di ottobre, il

cacciatore già iscritto ad un Ambito Territoriale di Caccia (ATC) regionale, interessato ad usufruire del predetto pacchetto di 10 giornate in un ATC della provincia di residenza e/o di ammissione, deve recarsi presso l ATC ove intende esercitare tale tipo di caccia munito del tesserino venatorio. L ATC autorizzerà l accesso del cacciatore sul proprio territorio, previa apposizione di un apposito timbro sul tesserino venatorio e subordinatamente al versamento della quota di 5,16 Euro per ogni giornata autorizzata. Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia vagante in pianura può esercitare, a partire dal 1 di ottobre, in tutti gli Ambiti territoriali di caccia e Comprensori alpini della Regione Lombardia, la caccia per 15 giornate da appostamento fisso, previo consenso del titolare dell appostamento stesso. La fruizione delle suddette quindici giornate deve essere evidenziata sul tesserino venatorio cerchiando la data della giornata di caccia utilizzata. Nelle giornate in cui il cacciatore usufruisce di tale facoltà, non può esercitare altra forma di caccia. Nel territorio dell Ambito sono istituite Zone di rifugio e di ambientamento per la fauna stanziale (zone rosse), perimetrate con apposite tabelle, con divieto di caccia vagante ad eccezione della caccia esercitata in squadra alla volpe dopo l 8 dicembre con la supervisione di un agente del Corpo di polizia provinciale. La CACCIA VAGANTE è consentita per tre giorni settimanali a scelta: - dal 20 settembre al 31 dicembre in tutte le aree cacciabili della pianura; - dall 1 al 31 gennaio 2016, limitatamente alle seguenti specie e zone: Alzavola, Canapiglia, Codone, Fischione, Folaga, Gallinella d acqua, Germano, Ghiandaia, Marzaiola, Mestolone, Moretta, Moriglione, Pavoncella, Porciglione, Beccaccino, Cesena, Colombaccio, Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Gazza, Tordo sassello e Volpe, esclusivamente nelle paludi, negli stagni e specchi d acqua artificiali predisposti per tutta l annata e relative rive, nelle stoppie bagnate o allagate, nonché nei seguenti laghi e corsi d acqua e relativa fascia di 50 metri dal battente dell onda (fermo restando che per la Cornacchia grigia e nera il prelievo è consentito sino al 16 gennaio 2016 compreso): Laghi di Garda e di Iseo: con esclusione delle parti costituite in oasi di protezione; Fiume Oglio: dalle paratoie di Sarnico, fino al confine con Cremona in comune di Ostiano; Fiume Mella: dalla linea ferroviaria Milano/Venezia, fino alla sua confluenza col fiume Oglio; Fiume Chiese: dal ponte di Gavardo, fino al confine con la provincia di Mantova; Fiume Strone: da Scarpizzolo in comune di San Paolo, fino alla sua confluenza col fiume Oglio a Pontevico (escluse le aree incluse nell oasi di protezione a Verolanuova e Pontevico e nella Zona di Rifugio e Ambientamento a San Paolo); Fiume Gambara: dalla cascina Cuchetta in comune di Leno, fino al confine con la provincia di Cremona sotto Fiesse; - dall 1 al 31 gennaio 2016, solamente in APPOSTAMENTO TEMPORANEO, nell intero territorio cacciabile dell ATC, limitatamente alle seguenti specie: Alzavola, Germano, Pavoncella, Cesena, Colombaccio, Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Gazza, Ghiandaia e Tordo sassello, fermo restando che per la Cornacchia grigia e nera il prelievo è consentito sino al 16 gennaio 2016 compreso. N.B. - Sui laghi di Garda e Iseo, per intensa attività turistica, è vietata la caccia agli acquatici sino al 30 settembre compreso.

6. USO DEI CANI Durante la stagione venatoria l uso del cane segugio è consentito sino all 8 dicembre, salvo che per tipi di caccia autorizzati da apposite disposizioni provinciali. Nelle zone di rifugio ed ambientamento per la fauna stanziale (zone rosse) è vietato l uso di ogni tipo di cane, salvo che per la caccia esercitata in squadra alla Volpe dopo l 8 dicembre. 7. CACCIA DA APPOSTAMENTO TEMPORANEO E USO DEI RICHIAMI VIVI Ad ogni cacciatore che esercita l attività venatoria da appostamento temporaneo è consentito l uso di richiami vivi di cattura nel numero massimo di 10 unità in conformità alle disposizioni regionali. Oltre ai richiami vivi di cattura è ammesso l uso di richiami vivi di allevamento appartenenti a specie consentite, purché risultino regolarmente detenuti conformemente alle norme vigenti. Le caratteristiche (misure e materiali) delle gabbie dei richiami vivi utilizzati non possono discostarsi da quelle consentite dalla vigente normativa (Misure: per Cesena, Merlo, Tordo Bottaccio, Tordo Sassello: cm 25 x cm 30 x cm 25 per Allodola: cm 15 x 20 x 20). 8. DISCIPLINA DEL PRELIEVO VENATORIO NELLE ZPS Ai sensi del Decreto del Ministero dell Ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, nelle Zone di Protezione Speciale è vietato: - esercitare l attività venatoria nel mese di gennaio, con l eccezione della caccia da appostamento fisso nei giorni di mercoledì e domenica; - il prelievo delle specie in deroga; - abbattere esemplari appartenenti alla specie Moretta (Aythya fuligula); - l addestramento di cani da caccia, compresi i soggetti di età inferiore ai 15 mesi, fino al 31 agosto compreso. - l uso di munizionamento con pallini di piombo all interno delle zone umide (laghi, stagni, paludi, acquitrini ecc), nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne. 9. CACCIA SULLA NEVE Sull intero territorio dell ATC Unico è vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, compresi quindi i territori dei Comuni facenti parte delle Comunità Montane. 10. NORME DI CARATTERE GENERALE Si ritiene utile ricordare che: - è vietato esercitare la caccia in forma diversa da quella prescelta o non corrispondente al contributo di gestione versato; - è sempre vietata la caccia ai Tetraonidi, alla Coturnice e agli Ungulati, ad eccezione del Cinghiale, al di fuori della Zona faunistica delle Alpi; - è vietato usare o detenere sul luogo di caccia munizioni a palla unica o con pallini di calibro superiore a 4 millimetri nei giorni in cui non è consentita la caccia al cinghiale o a chi non esercita tale tipo di caccia; - è vietato cacciare nelle aree boscate percorse dal fuoco ai sensi di quanto disposto dalla legge 353/2000; - entro il 31 marzo 2016, il cacciatore deve restituire alla Provincia il tesserino venatorio regionale dopo aver compilato l apposito riquadro riepilogativo;

- il cacciatore è tenuto al recupero dei bossoli delle cartucce utilizzate; - non è consentita la posta alla beccaccia (caccia all aspetto nel suo volo crepuscolare) né la caccia da appostamento al beccaccino. 11. RISARCIMENTO DANNI Il prelievo di fauna stanziale e della Beccaccia effettuato in violazione della vigente normativa comporta, in aggiunta alle sanzioni di legge, il risarcimento del danno faunistico arrecato nella misura di Euro 100,00 per ogni capo di Fagiano; Euro 200,00 per ogni Pernice o Starna; Euro 500,00 per ogni Lepre comune, Cinghiale e Beccaccia; Euro 1.000,00 per ogni capo di Coturnice delle Alpi, Gallo forcello (maschio), Pernice bianca o Lepre bianca; Euro 2.000,00 per ogni capo di Ungulato, Gallo cedrone, Gallo forcello (femmina) e per altre specie stanziali di cui sia vietato il prelievo. 12. NORME DI SALVAGUARDIA Per quanto non espressamente previsto, valgono le disposizioni della legge 157/92, della legge regionale 26/93 e successive modifiche e dei regolamenti regionali e provinciali vigenti. Valgono, inoltre, le disposizioni del calendario venatorio regionale con le integrazioni di carattere provinciale. Eventuali variazioni rese necessarie a seguito dell entrata in vigore di nuove disposizioni legislative o regolamentari sono da ritenere automaticamente recepite. Di esse verrà data notizia con mezzi adeguati.