LEGGE 2 aprile 1979, n. 97

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LEGGE 2 aprile 1979, n. 97 Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato. Vigente al: 2-10-2014 TITOLO I La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Nomina a magistrato di tribunale La nomina a magistrato di tribunale ha luogo al compimento di due anni dalla nomina a uditore giudiziario con delibera del Consiglio superiore della magistratura, previo esame del parere motivato del consiglio giudiziario del distretto o dei distretti nei quali l'uditore ha prestato servizio. In ogni caso, per la nomina a magistrato di tribunale e' necessario che l'uditore abbia effettivamente esercitato le funzioni giurisdizionali per non meno di un anno; ma la nomina ha comunque decorrenza, ad ogni effetto, dal compimento di due anni dalla nomina ad uditore. Art. 2. Parere del consiglio giudiziario Il parere di consiglio giudiziario ha per oggetto l'equilibrio, la preparazione, la capacita', l'operosita' e la diligenza dimostrati dall'uditore durante il tirocinio, e nell'esercizio dell'attivita' giudiziaria, con indicazione delle particolari attitudini dallo stesso rivelate per l'esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti. Il consiglio giudiziario, nell'esprimere il suo parere, tiene anche conto dei provvedimenti redatti dall'uditore, delle prove dallo stesso offerte nell'esercizio della sua attivita' giudiziaria e di ogni altro elemento che ritenga rilevante ai fini di una completa valutazione. Il consiglio giudiziario per esprimere il suo parere richiede la trasmissione degli atti necessari e di una dettagliata relazione sullo svolgimento del tirocinio e della successiva attivita' giudiziaria esercitata dall'uditore. Art. 3. http://www.normattiva.it/do/atto/export 1/10

Comunicazione Il parere motivato del consiglio giudiziario e' integralmente comunicato all'uditore e al Ministro di grazia e giustizia. Entro trenta giorni dalla comunicazione l'uditore ha facolta di presentare osservazioni al Consiglio superiore della magistratura. Entro lo stesso termine il Ministro puo' trasmettere al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 5 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198. Art. 4. Ulteriori informazioni Il Consiglio superiore della magistratura ha facolta' di assumere, nelle forme e con le modalita' ritenute idonee, rendendone edotto l'uditore, ogni ulteriore elemento di giudizio che reputi necessario per una piu' completa valutazione. Art. 5. Nuove valutazioni Gli uditori giudiziari, per i quali il Consiglio superiore della magistratura ritenga con provvedimento motivato di non deliberare la promozione a magistrato di tribunale, sono sottoposti a nuova valutazione, con le stesse modalita' della precedente, dopo due anni. In caso di esito favorevole di tale seconda valutazione la nomina a magistrato di tribunale decorre, a tutti gli effetti, dal compimento del quarto anno dalla nomina ad uditore. L'uditore giudiziario, che per due volte e' stato valutato negativamente, e' dispensato dal servizio. Art. 6. Aggiunti giudiziari Gli aggiunti giudiziari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono nominati magistrati di tribunale in base all'articolo 1 secondo l'ordine del ruolo di anzianita' e con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla stessa data di nomina ad aggiunto giudiziario. Ai magistrati di tribunale, di appello e di Cassazione in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge la nomina alla qualifica da ciascuno di essi rivestita e' anticipata, ai soli effetti giuridici, di tre anni. Per i magistrati che al 1 gennaio 1979 sono fuori del ruolo organico della magistratura, o che lo erano in epoca precedente, il periodo di tempo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 20 dicembre 1973, n. 831, e' ridotto a sette anni. Art. 7. Riammissione nel posto di ruolo All'articolo 211 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono aggiunti i seguenti commi: "La disposizione che precede non si applica a chi, gia' appartenente all'ordine giudiziario, sia transitato nelle magistrature speciali ed in esse abbia prestato ininterrottamente servizio. http://www.normattiva.it/do/atto/export 2/10

Questi puo' essere riammesso, a domanda, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio, acquisito il fascicolo personale del richiedente, nel deliberare la riammissione, colloca il magistrato, anche in soprannumero, nel posto di ruolo risultante dalla ricongiunzione dei servizi prestati e dalle valutazioni e relative nomine, da effettuarsi contestualmente, ai sensi delle leggi 25 luglio 1966, n. 570, 20 dicembre 1973, n. 831, e successive modificazioni. In nessun caso gli interessati possono essere collocati in ruolo in un posto anteriore a quello che avrebbero normalmente avuto se non fossero transitati nelle magistrature speciali". Art. 8. Ferie dei magistrati durante l'anno giudiziario Il primo comma dell'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, modificato dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1961, n. 704, e' sostituito dal seguente: "I magistrati che esercitano funzioni giudiziarie hanno un periodo annuale di ferie di quarantacinque giorni". Art. 8-bis (( (Ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato).)) ((Fermo quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche' gli avvocati e procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni.)) ((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (7) Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132 ha disposto (con l'art. 16, comma 3) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere dall'anno 2015. TITOLO II Art. 9. Trattamento economico Gli stipendi del personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e dei magistrati amministrativi regionali sono determinati, con effetto dal 1 gennaio 1979, nella misura indicata dalle tabelle annesse alla presente legge, comprensiva degli emolumenti di cui alla legge 28 aprile 1976, n. 155, ed alla legge 14 aprile 1977, n. 112, salva l'attribuzione dell'indennita' integrativa speciale e delle altre competenze previste dalle vigenti disposizioni. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sulla tredicesima mensilita', sull'indennita' di buonuscita, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e sull'assegno alimentare. Ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei http://www.normattiva.it/do/atto/export 3/10

tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato in servizio all'entrata in vigore della presente legge e' altresi' attribuito, con effetto dal 1 gennaio 1979, indipendentemente dall'anzianita' maturata nelle singole qualifiche, un aumento periodico aggiuntivo non riassorbibile. (1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 19 febbraio 1981, n. 27 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli stipendi del personale indicato nell'articolo 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97, sono determinati, a decorrere dal 1 luglio 1980, nella misura prevista nelle tabelle annesse alla presente legge, salvo l'attribuzione dell'indennita' integrativa speciale e delle altre competenze previste dalle vigenti disposizioni per i pubblici dipendenti." --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 6 agosto 1984, n. 425 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che l'ultimo comma del presente articolo "si interpreta nel senso che ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato in servizio all'entrata in vigore della legge stessa spetta, per una sola volta, con effetto dal 1 gennaio 1979, indipendentemente dall'anzianita' maturata nelle singole qualifiche, un aumento periodico aggiuntivo non riassorbibile, qualunque sia la qualifica posseduta o la classe di stipendio acquisita." Lo stesso provvedimento ha inoltre stabilito (con l'art. 9, comma 1) che "La normativa dell'articolo 3 sostituisce ogni altra diversa particolare disciplina di valutazione dell'anzianita', agli effetti della progressione economica, prevista dagli ordinamenti del personale contemplato nella presente legge, ivi comprese quelle derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, e delle norme in esso richiamate, dall'articolo 9, ultimo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e dall'articolo 29, quarto comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103." Art. 10. Conservazione di precedente trattamento economico Al personale di cui al precedente articolo, al quale per effetto della presente legge compete, dal 1 gennaio 1979, uno stipendio inferiore a quello che sarebbe spettato se alla data medesima si fosse trovato nella qualifica immediatamente inferiore a quella rivestita, sono attribuiti, a domanda, gli aumenti necessari per assicurare uno stipendio pari o immediatamente superiore a quest'ultimo. Art. 11. Adeguamento triennale del trattamento economico ((Gli stipendi del personale di cui alla presente legge sono adeguati di diritto, ogni triennio, nella misura percentuale pari alla media degli incrementi realizzati nel triennio precedente dalle altre categorie dei pubblici dipendenti per le voci retributive http://www.normattiva.it/do/atto/export 4/10

calcolate dall'istituto centrale di statistica ai fini della elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali, con esclusione della indennita' integrativa speciale. Agli effetti del comma precedente sono presi in considerazione i benefici medi pro capita dei seguenti comparti del pubblico impiego: amministrazioni statali, aziende autonome dello Stato, universita', regioni, province e comuni, ospedali, enti di previdenza. La variazione percentuale e' calcolata rapportando il complesso del trattamento economico medio per unita' corrisposto nell'ultimo anno del triennio di riferimento a quello dell'ultimo anno del triennio precedente ed ha effetto dal 1 gennaio successivo a quello di riferimento. Gli stipendi al 1 gennaio del secondo e del terzo anno di ogni triennio sono aumentati, a titolo di acconto sull'adeguamento triennale, per ciascun anno e con riferimento sempre allo stipendio in vigore al 1 gennaio del primo anno, per una percentuale pari al 30 per cento della variazione percentuale verificatasi fra le retribuzioni dei dipendenti pubblici nel triennio precedente, salvo conguaglio a decorrere dal 1 gennaio del triennio successivo. La percentuale dell'adeguamento triennale prevista dai precedenti commi e' determinata entro il 30 aprile del primo anno di ogni triennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con quello del tesoro. A tal fine, entro il mese di marzo, l'istat comunica la variazione percentuale di cui al primo comma. Qualora i dati indicati nei commi precedenti non siano disponibili entro i termini previsti, gli stipendi vengono adeguati con applicazione della stessa percentuale dell'anno precedente salvo successivo conguaglio e ferme restando le date di decorrenza dell'adeguamento. Nella prima applicazione delle disposizioni precedenti la variazione percentuale e' determinata, per il periodo dal 1 luglio 1980 al 31 dicembre 1981, nella misura del 50 per cento della variazione del trattamento economico dei comparti del pubblico impiego di cui al secondo comma del presente articolo verificatasi nel periodo 1 gennaio 1979-31 dicembre 1981 e l'adeguamento decorre dal 1 gennaio 1982. Dal 1 gennaio 1981 gli stipendi in vigore sono aumentati, a titolo di anticipazione sull'adeguamento di cui alla prima parte del presente comma, di una percentuale fissa del 12 per cento, con successivo conguaglio a decorrere dal 1 gennaio 1982)).((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 19 febbraio 1981, n. 27 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) la sostituzione degli originari artt. 11 e 12. Il contenuto degli articoli cosi' sostituiti e' visualizzabile nell'art. 11. Art. 12. ((ARTICOLO SOSTITUITO DALLA L. 19 FEBBRAIO 1981, N. 27)). ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 19 febbraio 1981, n. 27 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) la sostituzione degli originari artt. 11 e 12. Il contenuto degli articoli cosi' sostituiti e' visualizzabile nell'art. 11. http://www.normattiva.it/do/atto/export 5/10

Art. 13. Indennita' di missione Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, si applicano agli uditori giudiziari destinati ad esercitare le funzioni giudiziarie. L'indennita' di cui al primo comma e' corrisposta, con decorrenza dal 1 luglio 1980, con le modalita' di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, ai magistrati trasferiti d'ufficio o comunque destinati ad una sede di servizio per la quale non hanno proposto domanda, ancorche' abbiano manifestato il consenso o la disponibilita' fuori della ipotesi di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in misura intera per il primo anno ed in misura ridotta alla meta' per il secondo anno. In ogni altro caso di trasferimento ai magistrati compete l'indennita' di cui all'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, nonche' il rimborso spese di cui agli articoli 17, 18, 19 e 20 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, ed all'articolo 11 della legge 26 luglio 1978, n. 417. (4) ((6)) ---------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 1, comma 36) che a decorrere dal 1 gennaio 1996 l'indennita' continuativa di missione prevista dal presente articolo "e' corrisposta per un solo anno, in misura intera i primi sei mesi ed in misura ridotta alla meta' per il semestre successivo." ---------------- AGGIORNAMENTO (6) La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto (con l'art. 1, comma 209) che il presente articolo "si interpreta nel senso che ai fini del mutamento di sede la domanda o la disponibilita' o il consenso comunque manifestato dai magistrati per il cambiamento della localita' sede di servizio e' da considerare, ai fini del riconoscimento del beneficio economico previsto dalla citata disposizione, come domanda di trasferimento di sede." TITOLO III Art. 14. Incompatibilita' di funzioni Il secondo comma dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, modificato dall'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e' sostituito dai seguenti: "Salvo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 61 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, inoltre, accettare incarichi di qualsiasi specie ne' possono assumere le funzioni di arbitro, senza l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura. In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali e' parte l'amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le http://www.normattiva.it/do/atto/export 6/10

opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063". Art. 15. Devoluzione all'erario dei compensi per gli arbitrati Le somme dovute al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, ed ai magistrati amministrativi regionali a titolo di compenso per lo svolgimento delle funzioni di arbitro debbono essere versate da coloro che sono tenuti ad erogarle direttamente in conto entrate del tesoro, nella misura dell'ottanta per cento. ((3)) Degli avvenuti versamenti e' data di volta in volta comunicazione all'ufficio di appartenenza del magistrato ovvero dell'avvocato o procuratore dello Stato interessato. ((3)) Per gli arbitrati di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 113, continua inoltre ad applicarsi la ritenuta ivi prevista. ---------------- AGGIORNAMENTO ((3)) La Corte Costituzionale con sentenza 19-23 aprile 1985, n. 116 (in G.U. 1a s.s. 30/04/1985, n. 101) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei commi primo e secondo del presente articolo. Art. 16. Disposizioni transitorie Nei giudizi arbitrali gia' definiti o in corso di svolgimento alla data dell'entrata in vigore della presente legge non si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 15. Art. 17. Onnicomprensivita' del trattamento economico E' fatto divieto al personale di cui alla presente legge, anche se fuori ruolo, di percepire indennita', proventi o compensi per prestazioni in favore della pubblica amministrazione, di enti pubblici o di societa' a partecipazione pubblica. Sono comunque esclusi dal divieto, oltre all'indennita' integrativa speciale, alla quota di aggiunta di famiglia, alla tredicesima mensilita', alle indennita' di trasferta, di missione e di trasferimento e ai compensi per le attivita' di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, i proventi, i compensi e le indennita' spettanti per l'esercizio di funzioni elettive e per la partecipazione ad organi speciali di giurisdizione, per l'espletamento di operazioni elettorali o di concorso, per ogni altro incarico per il quale la partecipazione e' prevista dalla legge come obbligatoria e per lo svolgimento di incarichi di insegnamento, di studio e di ricerca. Sono fatte salve le detrazioni previste dalle leggi vigenti. Sono altresi' esclusi dal divieto, per quanto riguarda gli avvocati e i procuratori dello Stato, i compensi previsti dall'articolo 21 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. Art. 18. Abrogazione delle norme incompatibili http://www.normattiva.it/do/atto/export 7/10

Sono abrogati gli articoli 137, 138 e 139 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 giugno 1941, n. 12, la legge 25 maggio 1970, n. 357, e l'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080. Sono altresi' abrogate tutte le altre disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente legge. Art. 19. Onere finanziario All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1979 in lire 42.417.821.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 2 aprile 1979 PERTINI ANDREOTTI - MORLINO - RUFFINI - VISANTINI - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: MORLINO TABELLE DEGLI STIPENDI DEL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA, DEI MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI, DELLA GIUSTIZIA MILITARE, DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI E DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO. MAGISTRATURA ORDINARIA ===================================================================== Stipendio annuo lordo al 1 gennaio Qualifica 1979 ===================================================================== Primo presidente della Corte di cassazione 24.031.000 Procuratore generale, presidente aggiunto della Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche 22.338.000 Magistrati di Corte di cassazione http://www.normattiva.it/do/atto/export 8/10

nominati alle funzioni direttive superiori 20.308.000 Magistrati di Corte di cassazione 17.283.000 Magistrati di corte di appello 15.363.000 Magistrati di tribunale (dopo tre anni dalla nomina) 13.443.000 Magistrati di tribunale 9.602.000 Uditori giudiziari (dopo sei mesi) 6.758.000 Uditori giudiziari 5.793.000 MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI, DELLA GIUSTIZIA MILITARE, DEI TRIBUNALI REGIONALI AMMINISTRATIVI E AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO. ===================================================================== Qualifica Stipendio annuo lordo ===================================================================== Presidente del Consiglio di Stato, presidente della Corte dei conti e avvocato generale dello Stato 22.338.000 Presidente di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratore generale della Corte dei conti, procuratore generale militare, vice avvocato generale dello Stato 20.308.000 Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori generali della Corte dei conti, consiglieri dei tribunali amministrativi regionali, sostituti procuratori generali militari, consigliere relatore del Tribunale supremo militare, sostituti avvocati generali dello Stato 17.283.000 Primi referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, primi referendari dei tribunali amministrativi regionali, procuratori militari, vice avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato dopo quattro anni dalla nomina 15.363.000 Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, referendari dei tribunali amministrativi regionali, vice procuratori http://www.normattiva.it/do/atto/export 9/10

militari, sostituti avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato 13.443.000 Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 1ª classe, procuratori dello Stato dopo quattro anni dalla nomina 11.830.000 Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 2ª classe, procuratori dello Stato 10.754.000 Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 3ª classe, sostituti procuratori dello Stato 9.602.000 Uditori giudiziari militari, procuratori aggiunti dello Stato 6.758.000 http://www.normattiva.it/do/atto/export 10/10