1. Fatto salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi successivi del presente articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere:



Documenti analoghi

Circolare N.155 del 22 novembre Trasporti eccezionali su gomma. Semplificazione della procedura di richiesta delle autorizzazioni

APPENDICE 1 DISPOSITIVI OBBLIGATORI DISPOSITIVI FACOLTATIVI

Modifiche la CdS. Sanzione 38 conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal Regolamento CE 561/2006.

Capitolo 7, 3 parte Il Veicolo

Normativa: Legge 298/74 art. 45

Circolare N. 117 del 2 Settembre 2015

Speciale SPECCHI RETROVISORI PER VEICOLI Tutto quello che c è da sapere sui: Dispositivi per la visione indiretta * di Franco MEDRI

REGOLE DEL CODICE DELLA STRADA PER LA CIRCOLAZIONE DELLE BICICLETTE

Codice della strada. a cura di Andrea Montignani e Giorgio Perlini

Articolo 126 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti

CATEGORIE delle PATENTI di GUIDA e CERTIFICATI PROFESSIONALI

Sanzione 38 ( 50,67 notturna )

LE NUOVE PATENTI DI GUIDA (dal 19 gennaio 2013)

Art. 10 (*) (Decreto legislativo , n Codice della strada) Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità (1)

STRALCIO N <<Disposizioni concernenti le revisioni periodiche dei veicoli a motore >>

PATENTI DI GUIDA (Nota riassuntiva della normativa vigente) 1 - Patente di guida secondo il modello comunitario

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO INTERMINISTERIALE 20 maggio 2015 (G.U. n. 149 del )

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI


CITTA' DI TORINO DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI Ufficio Studi e Formazione

TRASPORTI ECCEZIONALI: I MEZZI D'OPERA ED IL LORO REGIME DI CIRCOLAZIONE

REVISIONE AUTO. Che cos è. Il Codice della Strada (art. 80) prevede che i veicoli a motore (ed i loro rimorchi)

Novità in materia di responsabilità solidale committente appaltatore subappaltatore in ambito fiscale (D.l. 83/2012)

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

BIBLIOTECA DELL AUTO E DELLA MOTO D EPOCA Club Auto d Epoca Scalea & Motoretrò (C.A.E.S.M.)

Roma, e, p.c.: prot. 302 /MOT1. Al Direttore Generale del SIIT per il Lazio, l Abruzzo e la Sardegna Sede. Alla CUNA.

* * * Prot. 300/A/4628/11/101/3/3/9 Prot del 18 maggio maggio 2011 R.U. USCITA

Speciale Asaps TUTTO SU IL SOVRACCARICO Il calcolo, le sanzioni e i punti da decurtare * di Franco MEDRI

Tabella completa dei punteggi previsti dall art.126-bis Articolo Violazione commessa Punti

Obblighi e responsabilità nel noleggio e nella vendita di attrezzature di lavoro. Avv. Alberto Mischi. Bologna, 11 novembre 2010

Uso in italia del personal transporter

AutoMia Reale. 6 a 4 a. 2 a A B C D E F G H I. 26 a 30 a 34 a 36 a. 38 a. Contratto di assicurazione per la tutela nella circolazione e nei viaggi

Città di Tirano Regolamento PER IL SERVIZIO DA PIAZZA CON VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE DI GENERE EQUINO

Cons. autom. Serie A CIRCOLAZIONE STRADALE

Uso di prodotti fitosanitari e tutela della salute

Motoveicoli e autoveicoli d epoca e di interesse storico e collezionistico. ing.pietro Amadio Motorizzazione Civile

PROVINCIA DI BRINDISI SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE UFFICIO TRASPORTI

TRASPORTO MERCI IN CONTO TERZI - LE ISTRUZIONI SCRITTE DEL COMMITTENTE - * di Franco MEDRI

INDICE DEGLI ARTICOLI

Art. 83-bis (Tutela della sicurezza stradale e della regolarita' del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi)

I N D I C E. Pag. 2 di 6

Provincia di Viterbo Esame 264/91 - Sessione anno 2008

ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

CITTA' DI TORINO DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI Ufficio Studi e Formazione

Revisione delle macchine agricole e delle macchine operatrici, ora è operativa Di Girolamo Simonato

Cons. autom. Serie A CIRCOLAZIONE STRADALE

D.Lgs n. 285

NOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC) Tutte le regole per autovetture, autobus e taxi a cura di Franco Medri*

REGOLAMENTO PER L USO DEGLI AUTOMEZZI DELLA PROVINCIA DI VARESE

I MEZZI PER IL TRASPORTO STRADALE


CODICE DELLA STRADA Art. 57. ( 1 ) Macchine agricole

Termini di pagamento di giorni anche per i lavori pubblici

Come è cambiata la norma

HAI UN VEICOLO IBRIDO? DA ORA PUOI CARICARE DI PIU!!!

E M A N A. il seguente regolamento: Art. 1. Modifiche all articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.

ANVU ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D ITALIA

Circolare N.10 del 17 Gennaio Quota annuale all albo autotrasportatori prorogata al 31 marzo 2013

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI Direzione generale per la motorizzazione

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

REPUBBLICA DI SAN MARINO. Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

V A0013 I mezzi d opera sono veicoli che 1 hanno esclusivamente dimensioni superiori a quelle previste per la categoria a cui appartengono

CORPO POLIZIA MUNICIPALE FERRARA

COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO (Provincia di Vicenza)

- ALLE PREFETTURE-UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO

Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio

linea SOLUTIO Protection Medici SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto:

Provincia di Treviso TEL FAX UFFICIO POLIZIA LOCALE. Le patenti di guida

BAMBINI IN AUTO ecco come trasportarli in modo sicuro

TRASPORTI ECCEZIONALI Allegato B del Regolamento dei Trasporti Eccezionali

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI STALLI DI SOSTA PER IL CARICO E SCARICO MERCI I N D I C E

ORDINANZA N. 47 DEL 11/03/2014

Le nuove sanzioni per la durata della guida e dei riposi degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose (aggiornate biennio )

ARTT. 186/187 C.d.S. - NORMALI CONTROLLI SU STRADA. Cronologico atti da espletare

Cons. autom. Serie A CIRCOLAZIONE STRADALE

S.F.S. Scuola per la Formazione e Sicurezza in Edilizia della provincia di Massa Carrara - Ing. Antonio Giorgini

SCALE. SCALE (Allegato XX del D.Lgs 81/08)

I TRASPORTI ECCEZIONALI SU STRADA

Circolare N.47 del 29 Marzo Riconfermati i bonus a favore degli autotrasportatori

Autoscuola Marche -

COMUNE di ISOLA RIZZA

COMUNE DI BOTTICINO PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI BOTTICINO

CITTA' DI TORINO DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI Ufficio Studi e Formazione

TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE N 3 CAPI - N 19 articoli (da art. 69 a art.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MINISTERO DELL' INTERNO

PENSIONI, REGOLAMENTO DI ARMONIZZAZIONE

LA SPECIALE DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI D OPERA E L'ESP2009

(Pubblicato nella G.U. 3 novembre 1987, n. 257.) IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Le modalità di stipula dei contratti pubblici

Vorrei effettuare la revisione presso la Motorizzazione Civile. Cosa devo fare?

Cons. autom. Serie A CIRCOLAZIONE STRADALE

Il/La sottoscritto/a. nato/a a. il e residente in prov. via n. codice fiscale P. IVA D I C H I A R A (3)

g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose;

Schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico.2013, n..

Sicurezza stradale: regole per i pullman

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014

Transcript:

Codice Art.61. Sagoma limite. 1. Fatto salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi successivi del presente articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere: a) larghezza massima non eccedente 2,55 m; nel computo di tale larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili (1); b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su itinerari prestabiliti è consentito che tale altezza sia di 4,30 m; c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 12 m, con l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati. Nel computo della suddetta lunghezza non sono considerati i retrovisori, purché mobili. Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci o portabagagli applicate posteriormente a sbalzo, in deroga alla predetta lunghezza massima secondo direttive stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri (1). 2. Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 16,50 m, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento; gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m; gli autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 m in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (1). 3. Le caratteristiche costruttive e funzionali delle autocaravan e dei caravan sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 4. La larghezza massima dei veicoli per trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) può raggiungere il valore di 2,60 m, escluse le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili. 5. Ai fini della inscrivibilità in curva dei veicoli e dei complessi di veicoli, il regolamento stabilisce le condizioni da soddisfare e le modalità di controllo. 6. I veicoli che per specifiche esigenze funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, i limiti di sagoma stabiliti nei precedenti commi possono essere ammessi alla circolazione come veicoli o trasporti eccezionali se rispondenti alle apposite norme contenute nel regolamento. 7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli compreso il carico che supera i limiti di sagoma stabiliti dal presente articolo, salvo che lo stesso costituisca trasporto eccezionale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 389 a 1.559. Per la prosecuzione del viaggio si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 164, comma 9 (3). ------------ (1) Lettera così modificato dal''art. 8, D.L. 4 ottobre 1996, n. 517 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611.Lo stesso D.L. ha così modificato il 2 comma. (2) Articolo così modificato dall'art. 27 D. Lgs. 10 settembre 1993, n. 360. Giurisprudenza Allorquando sia accertato il carattere insidioso del pericolo stradale, non segnalato dall'amministrazione proprietaria, in violazione delle norme del codice della strada (nella specie l'omessa segnalazione dell'altezza di un viadotto inferiore ai 4 metri, cui l'amministrazione pubblica è tenuta in virtù dell'articolo 61, primo comma, lettera b) del codice della strada e dell'articolo 118 del relativo regolamento di esecuzione), il giudice, nell'accertare la responsabilità nella verificazione dell'evento dannoso, non può limitarsi a valutare la condotta del conducente sotto il profilo della prevedibilità del pericolo, ma deve al contempo valutare l'eventuale efficacia causale, anche concorrente, che abbia assunto la condotta omissiva colposa dell'amministrazione nella produzione del sinistro. (Cassa con rinvio, Trib. Teramo s.d. Giulianova, 3 Gennaio 2003)

Cass. civ. Sez. III Sent., 13-04-2007, n. 8847 (rv. 597533) Mass. Giur. It., 2007, CED Cassazione, 2007 Codice Art. 164. Sistemazione del carico sui veicoli. 1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio. 2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall'art. 61. 3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61, comma 1, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo, purché la sporgenza da ciascuna parte non superi 30 cm di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo. 4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno. 5. È vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote. 6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all'asse del veicolo. 7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione. 8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 78 a 311 (punti in detrazione: 3). 9. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Perciò l'organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo a motore, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. I documenti sono restituiti all'avente diritto allorché il carico sia stato sistemato in conformità delle presenti norme. Le modalità della restituzione sono fissate dal regolamento (1). ------------- (1) Articolo così modificato dall'art. 83, D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 (G.U. 15 settembre 1993, n. 217, S.O.). 361. (Art. 164 Cod. Str.) Pannelli per la segnalazione della sporgenza longitudinale del carico 1. I pannelli quadrangolari per segnalare sporgenze longitudinali del carico da installarsi alla estremità della sporgenza ai sensi dell'articolo 164, comma 9, del codice devono corrispondere al tipo indicato nella figura V.3 e devono avere una superficie minima di 2500 cm². Detta superficie deve essere rivestita con materiale retroriflettente a strisce alternate bianche e rosse disposte a 45. 2. Il pannello di cui al comma 1 deve essere visibile sia di giorno che di notte. A tal fine sulla superficie del pannello, costituito di norma da lamiera metallica, deve essere applicata pellicola rifrangente di classe 2, sia per le strisce bianche che per quelle rosse. 3. Quando il carico sporge longitudinalmente per l'intera larghezza della parte posteriore del veicolo, i pannelli di segnalazione devono essere due, posti trasversalmente, ciascuno da un estremo del carico, o della sagoma sporgente. 4. In ordine alla fabbricazione, prova e omologazione dei pannelli di segnalazione previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 192 (1). -------- (1) Comma così modificato dall'art. 204, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (G.U. 4 dicembre 1996, n. 284, S.O.).

362. (Art. 164 Cod. Str.) Restituzione dei documenti. 1. Qualora la idonea sistemazione del carico, ordinata ai sensi dell'articolo 164, comma 9, del codice, possa essere ripristinata immediatamente, i documenti ritirati vengono contestualmente restituiti, previa verifica ad opera dell'organo accertatore ed espressa annotazione sullo stesso verbale di constatazione della violazione. 2. Qualora il ripristino sia differito nel tempo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al Comando da cui dipende l'organo accertatore, che procederà alla restituzione dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dall'articolo 164, comma 9, del codice, previa espressa annotazione sul verbale di constatazione della violazione. Legislazione complementare Convenzione mondiale sulla circolazione stradale (L. 5 luglio 1995, n. 308) Art. 30 Carico dei veicoli 1. Se per un veicolo è stabilita una massa massima autorizzata, il peso del veicolo carico non deve mai superare la massa massima autorizzata. 2. Ogni carico di un veicolo deve essere disposto e, se necessario, fissato in modo che non possa: a) mettere in pericolo le persone o causare danni a proprietà pubbliche o private, ed in particolare strisciare o cadere sulla strada; b) ridurre la visibilità del conducente o compromettere la stabilità o la guida del veicolo;

c) provocare rumore, polvere o altri inconvenienti che possono essere evitati; d) occultare le luci, comprese le luci di arresto e gli indicatori di direzione, i catadiottri, i numeri di immatricolazione ed il segno distintivo dello Stato di immatricolazione di cui il veicolo deve essere munito a termini della presente Convenzione o della legislazione nazionale, o nascondere i segni con il braccio, conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 dell articolo 14 o a quelle del paragrafo 2 dell articolo 17 della presente Convenzione. 3. Tutti gli accessori, come funi, catene e teloni, che servono a fissare o a proteggere il carico debbono stringerlo ed essere fissati solidamente. Tutti gli accessori che servono a proteggere il carico debbono soddisfare alle condizioni previste per il carico al paragrafo 2 del presente articolo. 4. I carichi sporgenti dal veicolo verso l avanti, verso il dietro o sui lati debbono essere segnalati in maniera chiaramente visibile in tutti i casi in cui i loro contorni rischiano di non essere notati dai conducenti degli altri veicoli; la notte, questa segnalazione deve essere fatta in avanti con una luce bianca ed un dispositivo rifrangente bianco e dietro con una luce rossa ed un dispositivo rifrangente rosso. In particolare, sui veicoli a motore: a) i carichi sporgenti dall estremità del veicolo più di un metro (3 piedi e 4 pollici) verso il dietro o verso l avanti debbono essere segnalati; b) i carichi sporgenti lateralmente oltre la sagoma del veicolo in modo che la loro estremità laterale si trovi a più di 0,40 m (16 pollici) dal bordo esterno della luce di posizione anteriore del veicolo debbono essere segnalati di notte verso l avanti e analogamente debbono essere segnalati verso il dietro quelli la cui estremità laterale si trovi a più di 0,40 m (16 pollici) dal bordo esterno della luce di posizione posteriore rossa del veicolo. 5. Nulla del paragrafo 4 del presente articolo potrà essere interpretato come impedimento per le Parti contraenti o per le loro parti costitutive a vietare, a limitare o a sottoporre ad una autorizzazione speciale le sporgenze di carico previste a detto paragrafo 4

I limiti di sagoma e di massa dei veicoli compreso il carico. Altezza Largh. (1) Lungh. (2) Massa complessiva (t) Autoveicoli isolati 4 m 2,55 m 12 m 18 25/26 32 Autobus e filobus urbani e suburbani destinati a servizi pubblici di linea circolanti su itinerari prestabiliti 4,30 m 2,55 m 12,00 m 19 Autosnodati 4 m 2,55 m 16,50 m (A) Autoarticolati 4 m 2,55 m 16,50 m (A) Autoarticolati di linea per trasporto persone Autosnodati di linea per trasporto persone 4 m 2,55 m 16,50 (A) 30 40 44 30 40 44 30 40 44 4 m 2,55 m 18,00 m 30 40 44 Autotreni 4 m 2,55 m 18,75 m 24 40 44 Filotreni 4 m 2,55 m 18,35 m 24 40 44 Veicoli trasporto merci deperibili 4 m 2,60 m 12,00 m C.d.S. Bisarche: Veicoli attrezzati solo per trasporto di veicoli Veicoli isolati 4,20 m 2,55 m 13,44 m 18 25/26 32 Autoarticolati 4,20 m 2,55 m 17,36 m 30 40 44 Autotreni 4,20 m 2,55 m 20,16 m 24 40 44 Veicoli adibiti al trasporto di containers: Veicoli isolati 4,20 m 2,55 m 13,44 m 18 25/26 32 Autoarticolati 4,20 m 2,55 m 17,36 m 30 40 44 Autotreni 4,20 m 2,55 m 20,16 m 24 40 44 Veicoli ad altezza variabile per trasporto animali vivi: Veicoli isolati 4,30 m 2,55 m 13,44 m 18 25/26 32 Autoarticolati 4,30 m 2,55 m 17, 36 m 30 40 44 Autotreni 4,30 m 2,55 m 20,16 m 24 40 44

Altezza Largh. (1) Lungh. (2) Massa complessiva (t) Motoveicoli e ciclomotori Ciclomotori 2,20 m 1,30 m 3,60 m 0,55 Motoveicoli 2,50 m 1,60 m 4,00 m 2,5 Motoarticolati 2,50 m 1,60 m 5,00 m 2,5 Rimorchi Rimorchi a un asse (esclusi caravan) 4,00 m 2,55 m 7,50 m 6 22 26 Rimorchi a due o più assi (esclusi caravan) 4,00 m 2,55 m 12,00 m 22 Caravan a un asse 1,8 di C. 2,30 m 6,50 m Caravan a più assi 1,8 di C 2,30 m 8,00 m Semirimorchi 4,00 m 2,55 m (+) Macchine agricole semoventi 4,00 m 2,55 m 12,00 m 6 14 20 trainate a un asse 4,00 m 2,55 m 7,50 m 14 trainate a due o più assi 4,00 m 2,55 m 12,00 m 20 Macchine operatrici semoventi 4,00 m 2,55 m 12,00 m trainate a un asse 4,00 m 2,55 m 7,50 m a due o più assi 4,00 m 2,55 m 12,00 m Complessi di macchine agricole semoventi e trainate Complessi macchine operatrici semoventi trainate di e 4,00 m 2,55 m 16,50 m 4,00 m 2,55 m 18,35 m (+) Limiti complessivi degli autoarticolati. (A) La lunghezza massima di 16,50 m è consentita per gli autoarticolati in cui l avanzamento dell asse della ralla, misurato orizzontalmente, rispetto alla parte posteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 12,00 m e, rispetto ad un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 2,04 m. Se non si verifica anche una sola di dette condizioni, la lunghezza massima degli autoarticolati non può superare 15,50 m. La lunghezza massima di 18,75 m è consentita per gli autotreni ed i filotreni che presentano una distanza massima di 15,65 m, misurata parallelamente all asse longitudinale dell autotreno, tra l estremità anteriore della zona di carico dietro l abitacolo e l estremità posteriore del rimorchio del veicolo combinato, meno la distanza fra la parte posteriore del veicolo a motore e la parte anteriore del rimorchio nonché una distanza massima di 16,40 m, sempre misurata parallelamente all asse longitudinale dell autotreno, tra l estremità superiore della zona di carico dietro l abitacolo e l estremità posteriore del rimorchio del veicolo combinato. Qualora non si verifichi anche una sola di queste condizioni, la lunghezza degli autotreni e dei filotreni non può superare 18,00 m.