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REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI NOVARA COMUNE DI CAMERI CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE Via Novara n. 47 - C.A.P. 28062 - Tel. 0321 616152 - Fax 0321 519785 poliziamunicipale@comune.cameri.no.it REGOLAMENTO PER L USO DELLO STEMMA CIVICO, PER L UTILIZZO DEL GONFALONE, DELLA FASCIA TRICOLORE E PER L ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE Approvato con deliberazione del C.C. n. 59 del 19.12.2012

INDICE TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Oggetto e finalità TITOLO II - STEMMA CIVICO Articolo 2 Articolo 3 Descrizione dello Stemma civico Riproduzione dello Stemma civico TITOLO III - GONFALONE Articolo 4 Articolo 5 Articolo 6 Articolo 7 Articolo 8 Articolo 9 Gonfalone civico Descrizione del Gonfalone Uso del Gonfalone Servizio di Gonfalone Cura persona del Gonfaloniere Custodia del Gonfalone Articolo 10 Collocazione del Gonfalone TITOLO IV - FASCIA TRICOLORE E BANDIERE Articolo 11 Fascia tricolore Articolo 12 Utilizzo delle bandiere Articolo 13 Esposizione delle bandiere all esterno degli edifici pubblici Articolo 14 Esposizione delle bandiere all interno degli edifici comunali Articolo 15 Modalità di esposizione delle bandiere Articolo 16 Tempo di esposizione delle bandiere e casi particolari Articolo 17 Cerimonie pubbliche e cerimonie funebri Articolo 18 Responsabile dell esposizione delle bandiere Articolo 19 Responsabile della corretta applicazione del presente Regolamento TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI Articolo 20 Rinvio Articolo 21 Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Oggetto e finalità 1. Con il presente Regolamento si intende disciplinare le modalità d uso dello Stemma civico, di utilizzo del Gonfalone, della Fascia tricolore e delle bandiere all interno del Comune di Cameri. CAPO II STEMMA CIVICO Articolo 2 Descrizione dello Stemma civico 1. Il Comune ha, come segno distintivo della propria personalità giuridica, lo Stemma civico regolarmente iscritto nel Libro Araldico degli Enti morali, approvato con provvedimento del Capo del Governo del 19/10/1928 (Anno VI) e trascritto in pari data nei registri della Consulta Araldica, così testualmente descritto: troncato: nel 1 d oro, all aquila dal volo spiegato di nero, coronata del campo, posta sulla partizione e tenente fra gli artigli due ramoscelli di olivo; nel 2 d azzurro, al castello, al naturale, torricellato di due, aperto del campo e murato di nero. Articolo 3 Riproduzione dello Stemma civico 1. In conformità all art.4 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 13/01/2006, lo Stemma civico viene riprodotto: a) sul bollo, sulla carta e sugli atti d ufficio; b) sui timbri ad uso degli uffici; c) sui manifesti pubblici e sugli inviti diramati dal Comune di Cameri; d) sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente, compartecipate o partecipate dal Comune; e) sulle pubblicazioni curate, compartecipate o patrocinate dal Comune; f) sulle targhe murali nelle sedi di uffici comunali g) sugli automezzi comunali; h) sul vestiario; i) sulle targhe, sulle medaglie e su altri oggetti predisposti per ragioni di rappresentanza; j) sui segnali nome-strada posti in prossimità delle vie di comunicazione di proprietà del Comune; k) sul sito internet del Comune; l) su ogni altro atto, documento od oggetto di divulgazione istituzionale dell Ente su cui il Comune intende riprodurre il suo stemma. 2. Di norma, sotto lo Stemma, è riportata la dizione Comune di Cameri. 3. La riproduzione e l utilizzo dello Stemma del Comune da parte di privati, persone fisiche o giuridiche, devono essere preventivamente autorizzati con deliberazione di Giunta e limitati alle iniziative ed alle manifestazioni in cui vi è la compartecipazione o il patrocinio del Comune stesso. 4. La richiesta di riproduzione e di utilizzo deve essere inoltrata per iscritto ed adeguatamente motivata.

CAPO III GONFALONE Articolo 4 Gonfalone civico 1. Il Gonfalone è il vessillo che rappresenta il Comune nelle manifestazioni appositamente previste e reca al centro lo Stemma emblema dell Ente. 2. Il Gonfalone è costituito da un drappo quadrangolare sospeso per il lato minore ad un'asta orizzontale, a sua volta incrociata con una verticale, ricoperta di velluto colorato e con bullette poste a spirale, terminata in punta da una freccia sulla quale è riprodotto lo Stemma, mentre sul gambo è indicato il nome dell Ente; il drappo, riccamente ornato e frangiato è caricato, al centro, dello Stemma civico, sormontato dall'iscrizione centrata (convessa verso l alto) del Comune, la cravatta frangiata è costituita da nastri tricolorati dai colori nazionali. 3. Nel corso delle cerimonie autorizzate il Gonfalone viene sostenuto da una persona appositamente incaricata di sorreggerlo (cosiddetto Gonfaloniere ). 4. Il Gonfalone è sempre accompagnato dal Sindaco o chi lo rappresenta che, in tali occasioni ed a seconda del ruolo rivestito, indosserà la fascia distintiva di competenza. 5. Il Gonfalone non può essere modificato se non con le modalità previste dalla legge. Articolo 5 Descrizione del Gonfalone 1. Il Gonfalone del Comune è stato autorizzato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02/08/1955, registrato alla Corte dei Conti il 18/10/1955 nel Reg. n.9 Presidenza Foglio n.302 e trascritto nel registro Araldico dell Archivio Centrale dello Stato in data 18/01/1956. 2. Esso, rappresentato secondo la descrizione araldica, reca la seguente blasonatura: Drappo partito di giallo e di azzurro, riccamente ornato di ricami d argento e caricato dello stemma comunale con l iscrizione centrata in argento: Comune di Cameri. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L asta verticale sarà ricoperta di velluto dai colori del drappo alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d argento. Articolo 6 Uso del Gonfalone 1. Al di fuori del Palazzo Municipale o delle sale di proprietà del Comune, il Gonfalone può essere utilizzato solo in occasione di manifestazioni civili, patriottiche, religiose o di altra natura, particolarmente sentite dalla Comunità, cui partecipa ufficialmente l Amministrazione comunale. 2. E prevista la presenza del Gonfalone nel corso delle seguenti cerimonie o ricorrenze: - Anniversario della Liberazione (25 aprile); - Festa della Repubblica (2 giugno); - Festività del Corpus Domini; - Festa del Santo Patrono; - Festa dell Unità Nazionale e delle Forze Armate (4 novembre); - Riunioni del Consiglio Comunale; - Cerimonie di gemellaggio; - Cerimonie ufficiali, civili e religiose, di altri Enti e cerimonie organizzate da corpi militari o forze di Polizia in cui il Comune sia ufficialmente invitato a presenziare;

- Funerali di illustri personalità che hanno conferito onore e visibilità al paese. In tali occasioni in cui è prevista o disposta la presenza del Gonfalone, sarà applicato, all estremità superiore dello stesso, un drappo di colore nero. 3. Per altre manifestazioni, la presenza del Gonfalone potrà essere autorizzata di volta in volta dal Sindaco, previa valutazione del valore morale della presenza dello stesso ed in conformità ai fini pubblici ed agli interessi collettivi dei quali il Comune è depositario, come ad esempio manifestazioni promosse da associazioni o Enti vari con il patrocinio del Comune. 4. Il Sindaco, inoltre, può autorizzare la partecipazione del proprio Gonfalone a manifestazioni ed iniziative organizzate da soggetti pubblici e/o privati che si svolgono anche fuori del territorio comunale. Articolo 7 Servizio di Gonfalone 1. Il Gonfalone dovrà essere retto e portato dal Gonfaloniere che nel Comune di Cameri viene individuato, in via prioritaria, nella figura del Messo Comunale che, abbigliato in perfetta uniforme, nell occasione sarà scortato da almeno due appartenenti alla Polizia Locale in alta uniforme. 2. In casi eccezionali, nel caso di assenza dal servizio del Messo Comunale, il Gonfalone dovrà essere condotto da altro personale designato dal Sindaco o da personale appartenente alla Polizia Locale. 3. In occasione delle celebrazioni di natura religiosa che richiedano l uso del Gonfalone, la persona preposta in qualità di Gonfaloniere, pur avendo convinzioni personali di natura atea o appartenenti ad altro convincimento religioso, dovrà comunque condurre tale emblema all interno del luogo di culto appositamente individuato ed ivi permanervi fino al termine del rito al fine esclusivo di adempiere al suo precipuo dovere d ufficio, non essendo richiesto all incaricato in tale circostanza di partecipare attivamente alla funzione a carattere religioso. 4. Se la cerimonia in cui è previsto l uso del Gonfalone ricade nella giornata della domenica, in un giorno festivo infrasettimanale o in un orario non ricompreso in quello di servizio, il personale non turnista incaricato di condurre il Gonfalone, anche se comandato di riposo, è tenuto ad assolvere a tale compito istituzionale secondo le modalità che gli verranno di volta in volta impartite, con la conseguente variazione del proprio orario di servizio. Articolo 8 Cura persona del Gonfaloniere 1. Il personale individuato a portare il Gonfalone, essendo incaricato di condurre l emblema di massima rappresentanza dell Ente, deve avere cura della propria persona e del proprio aspetto esteriore, mantenendo un comportamento consono alla dignità della funzione. 2. Per le ragioni di cui al comma I del presente articolo, al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio dell Amministrazione che rappresenta, il Gonfaloniere dovrà indossare perfetta uniforme istituzionale costituita da giacca, cravatta, pantaloni lunghi, berretto e guanti bianchi, ponendo una particolare cura al decoro della divisa. Articolo 9 Custodia del Gonfalone 1. Vi sono due esemplari del Gonfalone Comunale. 2. Il primo (Gonfalone d ordinanza) è stabilmente custodito nell apposita teca situata nella sede del Comando di Polizia Locale sita a Cameri in Via Novara, 47 ed è utilizzato come

segno distintivo dell Ente anche al di fuori del Palazzo Comunale o delle sale di proprietà del Comune. 3. Il secondo esemplare è stabilmente collocato ed esposto presso l Ufficio del Sindaco. Articolo 10 Collocazione del Gonfalone 1. Nelle cerimonie civili o patriottiche il Gonfalone troverà collocazione all interno del corteo che avrà la seguente composizione: - Banda o Corpo Musicale, se presente; - Gagliardetti, stemmi o bandiere di Associazioni d Arma e di Associazioni apolitiche presenti sul territorio comunale; - Gonfalone comunale; - Sindaco o suo rappresentante; - Altre autorità religiose, civili e militari; - Cittadini che partecipano alla cerimonia. 2. In nessun caso bandiere o stemmi di significato politico-partitico o sindacale potranno sfilare davanti al Gonfalone o tra le Autorità. 3. Se alla cerimonia presenziano il Gonfalone della Regione o della Provincia, questi devono avere il posto d onore a fianco del Gonfalone del Comune. 4. Quando il Gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa sempre il posto d onore rispetto al tavolo della Presidenza. 5. Se alla cerimonia è presente la bandiera nazionale, il posto d onore è riservato a questa; in questa ipotesi, il Gonfalone sarà collocato alla destra della bandiera nazionale. 6. Quando la rappresentanza del Comune prende parte a cerimonie religiose in chiesa o all aperto, il Gonfalone civico verrà collocato al posto d onore. 7. Nelle processioni religiose il Gonfalone troverà collocazione all interno del corteo immediatamente dopo il Clero e con l ordine di rappresentanza di cui al precedente articolo, fatti salvi accordi con le Autorità religiose interessate. seguirà immediatamente le autorità religiose. 8. Nei cortei funebri il Gonfalone seguirà immediatamente il feretro secondo le usanze locali e gli accordi con le Autorità religiose. CAPO IV FASCIA TRICOLORE E BANDIERE Articolo 11 Fascia tricolore 1. Distintivo del Sindaco è la Fascia tricolore con lo Stemma della Repubblica Italiana e lo Stemma del Comune, da portarsi a tracolla appoggiata sulla spalla destra. 2. L uso della Fascia tricolore è strettamente riservato alla persona del Sindaco il quale potrà farsi rappresentare nelle pubbliche cerimonie, con l uso di tale distintivo, da un Assessore o da altro Amministratore dell Ente. 3. La Fascia può essere indossata in ogni altra circostanza nella quale il Sindaco o suo delegato rappresenti l Ente in cerimonie, ricorrenze o manifestazioni pubbliche. Articolo 12 Utilizzo delle bandiere 1. Nel Comune di Cameri sono utilizzate le seguenti bandiere: a) la bandiera della Repubblica Italiana;

b) la bandiera dell Unione Europea; c) la bandiera della Regione Piemonte. 2. Le bandiere di cui al comma I del presente articolo vengono esposte all esterno degli edifici comunali ed in luoghi pubblici. Articolo 13 Esposizione delle bandiere all esterno degli edifici pubblici 1. All esterno del Palazzo Municipale sono esposte quotidianamente la bandiera nazionale, quella europea e quella regionale, di uguali dimensioni e materiale; esse sono esposte affiancate su aste o pennoni alla stessa altezza e su ciascuna asta si espone una sola bandiera. 2. La bandiera nazionale occupa il posto d onore al centro, la bandiera europea, anche nelle esposizioni plurime, occupa la seconda posizione ed è alla sinistra dell osservatore, mentre la bandiera della Regione Piemonte si trova alla destra del tricolore. 3. Con provvedimento motivato può essere autorizzata l esposizione di bandiere di altri Enti, Corpi dello Stato o associazioni nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente Regolamento, indicandone le relative modalità. 4. Per l esposizione delle bandiere all esterno degli edifici pubblici ed in occasione delle consultazioni elettorali, si fa espresso richiamo alla Legge n.22 del 05/02/1998 ed al D.P.R. n.121 del 07/04/2000. Articolo 14 Esposizione delle bandiere all interno degli edifici comunali 1. All interno della sede comunale la bandiera nazionale E quella europea sono quotidianamente esposte nell Ufficio del Sindaco. 2. Dette bandiere, di uguali dimensioni e materiali, sono esposte su asta poste a terra; la bandiera nazionale prende il posto d onore al centro, mentre la bandiera europea occupa la seconda posizione. 3. In occasione di cerimonie ufficiali la bandiera nazionale, quella europea, quella regionale ed il Gonfalone Comunale sono esposte nelle sale a ciò destinate. 4. Può essere disposta, con deliberazione di Giunta, l esposizione di bandiere di altri Enti, Corpi dello Stato o associazioni nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente Regolamento, indicandone le relative modalità. 5. Le bandiere, inoltre, vanno esposte in altre ricorrenze e solennità secondo direttive emanate, caso per caso, dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, in ambito locale, dal Prefetto. Articolo 15 Modalità di esposizione delle bandiere 1. Le bandiere devono essere usate in modo dignitoso, non devono essere esposte in cattivo stato d uso e correttamente dispiegate; né su di esse, né sull asta che le reca, possono applicarsi figure, scritte o lettere di alcun tipo. 2. Le bandiere devono avere la stessa dimensione ed essere issate su aste separate e tutte alla stessa altezza. 3. Quando le bandiere sono due, quella nazionale occupa il posto d onore a destra (posizione di sinistra rispetto all osservatore). 4. Quando le bandiere sono tre, quella nazionale è posta al centro e quella europea occupa la posizione sinistra rispetto all osservatore. 5. Le bandiere esposte in segno di lutto devono essere tenute a mezz asta o recare all estremità superiore una striscia di tessuto nero.

6. Per quanto riguarda ulteriori modalità di esposizione delle bandiere si rimanda alle disposizioni di legge, uso e consuetudini vigenti o alle disposizioni impartite in singole occasioni dalla Prefettura. Articolo 16 Tempo di esposizione delle bandiere e casi particolari 1. Le bandiere all esterno degli edifici pubblici sono esposte in corrispondenza dell orario di attività dei rispettivi Uffici. 2. Le bandiere all esterno degli istituti scolastici statali sono esposte nei giorni di lezione e di esami. 3. Le bandiere all esterno degli edifici in cui hanno sede uno o più seggi elettorali sono esposte dall insediamento dei rispettivi uffici elettorali di sezione alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio. 4. Il Sindaco ha la facoltà di disporre l esposizione della bandiera in casi di particolare rilevanza per la comunità locale. Articolo 17 Cerimonie pubbliche e cerimonie funebri 1. Se la bandiera nazionale è portata in pubbliche cerimonie, ad essa spetta il primo posto. 2. Nelle pubbliche cerimonie funebri sono applicate alle bandiere due strisce di velo nero. Articolo 18 Responsabile dell esposizione delle bandiere 1. Il Responsabile alla verifica della corretta esposizione delle bandiere all interno ed all esterno degli edifici pubblici è stato individuato, ai sensi dell art.10, comma I, del D.P.R. n.121/2000, con apposito provvedimento emesso in data 02/01/2009 nella figura del Messo Comunale. 2. Sarà cura di tale Responsabile, nei casi previsti all articolo 6 del presente Regolamento e nelle altre occasioni richieste, di provvedere all esposizione delle bandiere presso le sedi comunali preposte almeno entro la sera prima della cerimonia e, nel caso di evento ricadente di domenica, entro la mattina del venerdì. 3. In assenza dal servizio del suddetto Responsabile, sarà cura del personale appartenente al Comando di Polizia Locale provvedere agli adempimenti di cui al presente articolo. Articolo 19 Responsabile della corretta applicazione del presente Regolamento 1. Il Responsabile dell Area Vigilanza dovrà vigilare affinchè il presente Regolamento sia correttamente applicato.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI Articolo 20 Rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni vigenti emanate dallo Stato e dalla Regione in ordine all utilizzo di Gonfaloni e Bandiere. Articolo 21 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività del provvedimento di approvazione da parte dell organo Consiliare competente.