Città di Nichelino Provincia di Torino UFFICIO COMMERCIO

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Città di Nichelino Provincia di Torino UFFICIO COMMERCIO REGOLAMENTAZIONE DELLE VENDITE SU AREA PUBBLICA DI COMMERCIANTI E AGRICOLTORI EFFETTUATE NEI MERCATI, NELLE FIERE, NEI POSTEGGI FUORI MERCATO Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 del 28/11/2003 Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 26.4.2004 Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 22.7.2004 Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 28.12.2006 Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27.2.2007 Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 25.10.2007 Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 17.4.2009 1

INDICE CAPO I - NORMA GENERALE. Articolo 1 Regolamentazione del commercio su area pubblica. CAPO II - SEZIONI REGOLAMENTARI. SEZIONE I - I MERCATI. CARATTERISTICHE DEI MERCATI. Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 I mercati di Nichelino oggetto del Regolamento. Orari di mercato. Aree di riserva. MODALITA DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO. Articolo 5 Accesso degli operatori al mercato. Articolo 6 Regole per la circolazione pedonale nel mercato. Articolo 7 Regole per la circolazione veicolare nel mercato. Articolo 8 Criteri di assegnazione dei posteggi. Migliorie. Articolo 9 Domande per l autorizzazione e contestuale concessione di posteggio sul mercato. Articolo 10 Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti. Articolo 11 Subingresso nell autorizzazione di tipo A. Articolo 12 Revoca e sospensione della autorizzazione e della concessione di posteggio. Articolo 13 Scambio di posteggio Ampliamento di minima entità del posteggio. Articolo 14 Indisponibilità di posteggio. Articolo 15 Obblighi dei venditori. Articolo 16 Sostituzione del soggetto autorizzato. Articolo 17 Modalità di riassegnazione dei posteggi nel caso di riorganizzazione del mercato. Articolo 18 Commissione di mercato. DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI. Articolo 19 Articolo 20 Articolo 21 Articolo 22 Articolo 23 Articolo 24 Aree destinate agli agricoltori ed assegnazione dei posteggi. Subingresso nel posteggio. Decadenza della concessione di posteggio. Scambio di posteggio. Indisponibilità di posteggio. Assenze degli agricoltori. DISPOSIZIONI COMUNI. Articolo 25 Articolo 26 Articolo 27 Articolo 28 Articolo 29 Articolo 30 Articolo 31 Articolo 32 Promozione dell informazione e della tutela dei consumatori. Collocamento delle derrate. Divieti di vendita. Vendita di animali destinati all alimentazione. Atti dannosi agli impianti del mercato. Utilizzo dell energia elettrica e dell acqua. Furti e incendi. Verifica delle assenze degli operatori commerciali e ferie. TASSE, TARIFFE E CANONI E DI POSTEGGIO Articolo 33 Tassa di occupazione del suolo pubblico, tariffa per lo smaltimento dei rifiuti ed utenze idriche e/o elettriche. VIGILANZA MERCATO. Articolo 34 Preposti alla vigilanza. 2

SANZIONI. Articolo 35 Sanzioni. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE. Articolo 36 Disposizioni finali e transitorie. SEZIONE II - POSTEGGI FUORI MERCATO. CARATTERISTICHE DELLE AREE ALTERNATIVE AI MERCATI. Articolo 37 Articolo 38 Articolo 39 Articolo 40 Caratteristiche dei posteggi fuori mercato. Orari di vendita nei posteggi in aree alternative. Dimensioni dei posteggi. Aree di riserva. MODALITA DI FUNZIONAMENTO DEI POSTEGGI IN AREE ALTERNATIVE. Articolo 41 Articolo 42 Articolo 43 Articolo 44 Articolo 45 Articolo 46 Articolo 47 Articolo 48 Articolo 49 Accesso degli operatori ai posteggi in aree alternative. Criteri di assegnazione dei posteggi in aree alternative. Domande per l autorizzazione e contestuale concessione di posteggio in aree alternative. Abrogato [Assegnazione giornaliera dei posteggi in aree alternative vacanti]. Subingresso nel posteggio in aree alternative. Revoca e sospensione della autorizzazione. Abrogato [Scambio di posteggio in aree alternative]. Indisponibilità di posteggio in aree alternative. Obblighi dei venditori. DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI. Articolo 50 Aree alternative destinate agli agricoltori. DISPOSIZIONI COMUNI. Articolo 51 Disposizioni comuni a quelle previste per i posteggi sul mercato. VIGILANZA SUI POSTEGGI IN AREE ALTERNATIVE. Articolo 52 Preposti alla vigilanza SEZIONE III - I MERCATI A CADENZA ULTRAMENSILE. CARATTERISTICHE DEI MERCATI. Articolo 53 Articolo 54 I mercati a cadenza ultramensile di Nichelino oggetto del presente Regolamento. Orari di mercato. MODALITA DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO. Articolo 55 Articolo 56 Articolo 57 Articolo 58 Articolo 59 Articolo 60 Articolo 61 Articolo 62 Articolo 63 Articolo 64 Articolo 65 Articolo 66 Accesso degli operatori al mercato. Regole per la circolazione pedonale nel mercato. Regole per la circolazione veicolare nel mercato. Criteri di assegnazione dei posteggi. Domande per la concessione di posteggio sul mercato. Assegnazione dei posteggi. Assegnazione dei posteggi vacanti. Obblighi dei venditori. Sostituzione del soggetto autorizzato. Rimandi. Esclusione dai mercati a cadenza ultramensile. Causa di forza maggiore. 3

SEZIONE IV - VENDITA IN FORMA ITINERANTE. AREE CONCESSE PER LA VENDITA IN FORMA ITINERANTE. Articolo 67 Divieti di vendita per gli operatori commerciali che esercitano attività di vendita in forma itinerante. SEZIONE V MERCATI DELL USATO ED ALTRI MERCATI. DISCIPLINA DEI MERCATI DELL USATO E DI ALTRI MERCATI. Articolo 68 Regolamento dei mercati dell usato e di altri mercati. 4

CAPO I - NORMA GENERALE. Articolo 1 - Regolamentazione del commercio su area pubblica. 1.1 Con il presente atto emanato ai sensi del Titolo III Capo I punto 7 della D.G.R. 2 aprile 2001 n. 32-2642, il Comune intende regolamentare il sistema complessivo della vendita su area pubblica e più esattamente la vendita effettuata dai commercianti e dai produttori agricoli: a) nel mercato; b) nelle fiere; c) nei posteggi singoli; d) nei gruppi di posteggi; e) nelle zone di sosta prolungata. 1.2 Il Regolamento prevede una sezione specifica per ognuna delle forme di vendita sopra indicate. CAPO II - SEZIONI REGOLAMENTARI SEZIONE I - I MERCATI CARATTERISTICHE DEI MERCATI Articolo 2 I mercati di Nichelino oggetto del Regolamento 2.1 I mercati, settimanali e mensili di Nichelino - da ora in poi denominati mercati - oggetto del Regolamento sono: AREA SVOLGIMENTO GIORNO o MESE POSTEGGI NUMERO ASSEGNAZIONE MERCEOLOGIA P.zza C. A. Dalla Chiesa Sabato 171 Decennale Mista P.zza San Quirico Mercoledì 46 Decennale Mista P.zza Aldo Moro Martedì 17 Decennale Mista P.zza Aldo Moro Giovedì 17 Decennale Mista Via Torino, Via Cuneo, Via Juvarra, Via XXV Aprile (alternativamente) Fino a 12 edizioni annue 100 Decennale Mista 2.2 La suddivisione in settori merceologici, la descrizione delle aree di svolgimento dei mercati, la superficie di ogni posteggio, le superfici complessive di vendita dei diversi settori merceologici, lo svolgimento attuale e lo svolgimento programmato in termini di razionalizzazione del mercato, sono fissati - e a questo riferimento ufficiale si rimanda - dalle singole Deliberazioni di Consiglio Comunale che hanno istituito e/o istituiranno i diversi mercati. 2.3 La soppressione, lo spostamento o le modifiche al mercato oggetto del presente Regolamento, potranno essere definiti solo con analogo provvedimento Consiliare. 2.4 Può essere effettuata, su richiesta degli operatori commerciali o delle loro associazioni di categoria, la sperimentazione di nuovi mercati o di diversa cadenza dei mercati esistenti. La sperimentazione sarà effettuata sulla base di indirizzi definiti dalla Giunta Comunale. Qualora la sperimentazione avesse esito positivo, potranno essere avviate le procedure atte ad istituire definitivamente il nuovo mercato o stabilire formalmente le nuove cadenze e le conseguenti modifiche regolamentari. Articolo 3 Orari di mercato Gli orari di mercato sono stabiliti con Ordinanza Sindacale, sentita la Commissione consultiva di mercato di cui all art. 18 del presente Regolamento, tenendo conto delle seguenti diverse fasi: a) Orario di entrata e spunta giornaliera; b) Orario di allestimento dei banchi; c) Orario di inizio della vendita; d) Orario di cessazione della vendita; e) Orario di sgombero dell area di mercato; f) Orario Area Produttori; g) Eventuale differenziazione tra orario estivo ed orario invernale; h) Possibili deroghe in caso avversità atmosferiche (nevicate e piogge intense, forte vento, etc.) e per altri eccezionali motivi; 5

i) Verifica delle assenze degli operatori commerciali, anche nel caso di abbandono prima dell ora stabilita con detta Ordinanza Sindacale. j) Modalità di comunicazione relative al periodo di ferie prescelto, che non costituisce periodo d assenza. k) Orari di vendita nei posteggi in aree alternative, di cui alla Sezione II del presente Regolamento. l) Orari di vendita nei posteggi nei mercati a cadenza ultramensile, di cui alla Sezione III del presente Regolamento. Articolo 4 Aree di riserva 4.1 Le aree di riserva da utilizzare in caso di impossibile utilizzo totale o parziale di quelle indicate come aree primarie per commercianti e agricoltori, saranno individuate di volta in volta attraverso deliberazione di Giunta Comunale. MODALITA DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO Articolo 5 Accesso degli operatori al mercato 5.1 L accesso alle aree di mercato è consentito agli operatori commerciali assegnatari di posto mercato e agli operatori cosiddetti spuntisti, esclusivamente negli orari fissati da suddetta Ordinanza Sindacale di cui al precedente art. 3. 5.2 Qualora l operatore assegnatario non rispetti detto orario, il posteggio sarà disponibile per l assegnazione in spunta. Articolo 6 Regole per la circolazione pedonale nel mercato 6.1 Non esiste regolazione della circolazione pedonale nel mercato. La stessa è lasciata alla discrezionalità del consumatore. Articolo 7 - Regole per la circolazione veicolare nel mercato 7.1 E vietata la circolazione ed il posteggio degli automezzi non asserviti al mercato all interno delle aree mercatali. I mezzi non autorizzati verranno rimossi a cura della Polizia Municipale e le relative spese saranno poste a carico del proprietario del mezzo. Articolo 8 Criteri di assegnazione dei posteggi. Migliorie 8.1 Per ottenere l assegnazione di un posteggio sull area del mercato, è necessario essere in possesso dell autorizzazione di tipo A prevista dal D. Lgs. n. 114/1998 rilasciata dal Comune di Nichelino. 8.2 Per l assegnazione di posteggi resi disponibili da rinunce, da revoche o da altre modifiche intervenute sulle aree pubbliche, la competenza è del Comune di Nichelino che li assegnerà tramite bando. 8.3 Prioritariamente rispetto all adozione del bando sopra previsto, il Comune procede a dar corso alle istanze di miglioria pervenute nell arco temporale compreso fra la chiusura delle procedure del bando precedente e il bando successivo. 8.4 Le migliorie saranno concesse esclusivamente in relazione alla localizzazione negli specifici settori merceologici disponibili. 8.5 Le migliorie di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo sono ammissibili esclusivamente per sostituzione di posteggio. 8.6 Qualora un concessionario di posteggio fisso acquisti o intenda utilizzare, su posteggio avuto in concessione, attrezzature o mezzi aventi dimensioni incompatibili con quelle del posteggio stesso, e quindi tali da non poter essere contenute nel suo perimetro, si considererà rinunciatario della concessione stessa e la medesima verrà revocata. 8.7 Le vicende giuridico amministrative concernenti la fattispecie della miglioria sono regolamentate secondo le disposizioni del Capo II Titolo IV della DGR 2 aprile 2001, n. 32-2642. 8.8 Per quanto attiene ai criteri di priorità in caso di domande di miglioria concorrenti la graduatoria verrà stilata secondo il seguente ordine: a) maggiore anzianità di concessione del posteggio sul mercato; b) a parità di anzianità prevale la maggiore anzianità di commercio su area pubblica rilevata dalla documentazione del Registro Imprese della CCIAA. 6

Articolo 9 Domande per l autorizzazione e contestuale concessione di posteggio sul mercato 9.1 Le domande per l autorizzazione di un posteggio e la relativa concessione disponibile sul mercato devono seguire le disposizioni fissate dal Titolo IV Capo II della D.G.R. 2 Aprile 2001, n. 32-2642. Articolo 10 Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti 10.1 I posteggi non occupati entro l orario di lavoro fissato dall Ordinanza Sindacale di cui all Articolo 3 del presente Regolamento sono disponibili per l assegnazione giornaliera. Tale assegnazione è prioritariamente riservata a coloro che hanno il più alto numero di presenze sul mercato quale che sia la loro residenza o sede o nazionalità. Per partecipare alla spunta è necessario essere muniti di autorizzazione originale, attrezzature e merci. A parità di presenze viene considerata la data di inizio attività dell operatore commerciale effettivamente in attività, come rilevata dal certificato di iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A.. 10.2 La graduatoria delle priorità è aggiornata dopo ogni mercato dal Corpo di vigilanza mediante annotazione su apposito registro. Lo stesso è sempre disponibile per la consultazione da parte degli operatori. 10.3 Qualora l operatore assegnatario giornaliero, non occupi il posteggio assegnatogli entro 30 minuti, il posteggio si intenderà rifiutato e non sarà conteggiata la presenza. 10.4 Sarà altresì conteggiata la presenza ad ogni operatore che, partecipando alle operazioni di spunta, non ottenga l assegnazione giornaliera per esaurimento dei posti disponibili. 10.5 In caso avversità atmosferiche (nevicate e piogge intense, forte vento, etc.) e per altri eccezionali motivi, il Comune potrà disporre che non vengano conteggiate le assenze degli operatori, e che quelli presenti siano esentati dall obbligo di permanenza secondo quanto disposto dall Ordinanza Sindacale di cui al precedente art. 3. Articolo 11 Subingresso nell autorizzazione di tipo A 11.1 Le comunicazioni di subingresso nell autorizzazione di un posteggio e relativa concessione di mercato devono seguire le disposizioni fissate dal Titolo IV Capo IV della D.G.R. 2 Aprile 2001 n. 32-2642. Articolo 12 Revoca e sospensione della autorizzazione e della concessione di posteggio 12.1 La revoca e la sospensione dell autorizzazione e della concessione di un posteggio devono avvenire secondo le norme fissate dall Articolo 29 del D.Lgs. n. 114/1998 e dall Articolo 33, comma 5, del presente regolamento. 12.2 Nel caso di assenza per malattia l operatore deve inoltrare all ufficio competente la relativa certificazione medica. Tale certificazione può essere inoltrata entro e non oltre il termine concesso per la decadenza della concessione di posteggio. 12.3 Nel caso di malattia e di evento morboso a lunga decorrenza dell operatore commerciale, viene stabilito un limite di tempo all assenza sul mercato pari a 180 giorni senza interruzioni, durante i quali l assenza è considerata giustificata purché adeguatamente documentata. Oltre tale periodo il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica dovrà farsi sostituire nell attività da familiari coadiutori o dipendenti a condizione che, durante l attività di vendita, gli stessi siano muniti del titolo originale dell autorizzazione, da poter esibire agli organi di vigilanza, nonché dell attrezzatura, del veicolo, dei libri e delle attrezzature fiscali del titolare. Fuori dei casi indicati è altresì consentito all operatore di farsi sostituire, a titolo temporaneo e soltanto per casi eccezionali, da altri soggetti, comunque incaricati, che devono attenersi, nell attività di vendita, al rispetto delle disposizioni di cui al presente punto e devono, inoltre, essere muniti di atto di delega comprovante il titolo della sostituzione. Articolo 13 Scambio di posteggio. Ampliamento di minima entità del posteggio 13.1 Non è in alcun modo consentito lo scambio di posteggio tra gli operatori assegnatari di posteggio sul mercato, ovvero l occupazione di posteggio diverso da quello assegnato. 13.2 Il limite dimensionale dell ampliamento, definito di minima entità, ai sensi del Titolo IV Capo I punto 2 lettera d) della D.G.R. 2 Aprile 2001, n. 32 2642, è inderogabilmente pari a 0. Articolo 14 Indisponibilità di posteggio 14.1 Nel caso di indisponibilità del posteggio per fatti indipendenti dalla volontà dell operatore commerciale, è demandata alla scelta d ufficio dell amministrazione attraverso l organo di vigilanza del mercato, l individuazione di una soluzione temporanea ed eccezionale o utilizzando le aree di riserva di cui all Articolo 4 del presente Regolamento oppure individuando la migliore soluzione tenuto conto della posizione sul mercato del posteggio indisponibile. 7

Articolo 15 Obblighi dei venditori 15.1 Gli operatori commerciali possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato entro i limiti perimetrali per l esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro. 15.2 Gli operatori commerciali devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature, i rifiuti devono essere raccolti negli appositi contenitori o rimossi con le modalità stabilite dal Comune. 15.3 Gli operatori commerciali devono tenere esposto in modo visibile il cartello copia dell autorizzazione. Su richiesta delle persone autorizzate al controllo dovranno esibire il documento di assegnazione del posteggio, l originale del titolo autorizzatorio e le ricevute attestanti il pagamento della tassa di posteggio e della tassa raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti. 15.4 I cartellini o il listino prezzi devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, bene esposti alla vista del pubblico con riferimenti precisi alle singole qualità e quantità. 15.5 E vietato recare molestie, tenere cani, accendere fuochi liberi. 15.6 E vietato occupare spazi non assegnati. Articolo 16 Sostituzione del soggetto autorizzato 16.1 E consentita la sostituzione del titolare dell autorizzazione solo nel caso in cui a sostituirlo siano i coadiuvanti o i dipendenti e solo a condizione che gli stessi nel corso dell attività di vendita siano muniti dell attrezzatura di vendita, e fiscale e del veicolo, del titolare stesso. Articolo 17 Modalità di riassegnazione dei posteggi nel caso di riorganizzazione del mercato 17.1 Nel caso in cui si debba procedere alla riorganizzazione temporanea o definitiva del mercato saranno fissate modalità di riassegnazione dei posteggi secondo normativa vigente. Articolo 18 Commissione di mercato 18.1 Per l esame e lo studio delle problematiche relative alla funzionalità dei mercati è istituita una Commissione Consultiva composta da: Comandante del Corpo di Polizia Municipale - Presidente; n. 3 Rappresentanti degli operatori di mercato liberamente segnalati dagli stessi operatori; n. 2 Rappresentanti degli operatori in sede fissa di Nichelino segnalati dalle organizzazioni sindacali; n. 1 Rappresentante degli agricoltori di mercato liberamente segnalato dagli stessi operatori. 18.2 La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale entro 10 giorni dall entrata in vigore del Regolamento e rimane in carica 2 anni. 18.3 La convocazione della Commissione dovrà avvenire salvo casi di urgenza almeno otto giorni prima della data di riunione. La convocazione potrà essere effettuata con i mezzi ritenuti più idonei e tra questi la raccomandata AR, il fax, il telegramma, l e mail. 18.4 Le riunioni della Commissione sono ritenute valide solo se presente la maggioranza delle Organizzazioni di categoria. 18.5 Le decisioni e i pareri devono avere la maggioranza dei presenti. 18.6 Le funzioni di Segretario della Commissione senza diritto di voto saranno esercitate dal funzionario dell area d esercizio designato formalmente con determinazione del Presidente della Commissione stessa. DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI Articolo 19 Aree destinate agli agricoltori ed assegnazione dei posteggi 19.1 Per quanto riguarda le aree date in concessione per l esercizio dell attività di vendita degli agricoltori l ampiezza complessiva viene individuata per aree e per superficie nel seguente modo: Area Giorno Banchi numero Superficie in mq. Misure P.zza C.A. Dalla Chiesa Sabato 16 399,50 98,5 P.zza San Quirico Mercoledì 7 112 28 P.zza Aldo Moro Martedì 2 48 12 P.zza Aldo Moro -sperim. Giovedì 2 TOTALE 27 19.2 Per l assegnazione dei posteggi di agricoltore si rimanda ai criteri stabiliti nella D.G.R. 2 Aprile 2001n. 32 2642. 8

19.3 La qualità di agricoltore è provata mediante esibizione del proprio numero di Partita Iva ed anche mediante l inoltro di un certificato in carta libera rilasciato ogni anno entro il 31 Marzo dal Sindaco del Comune di residenza all interessato che attesti: a) il tipo di coltivazione o allevamento prevalente realizzato dal produttore; b) la superficie del fondo utilizzato per la coltivazione e l allevamento dei prodotti posti in vendita. 19.4 Valgono per gli agricoltori tutte le regole fissate dal presente regolamento per gli operatori commerciali in tema di orario, di assegnazione giornaliera dei posti vacanti e di sanzioni. 19.5 Il Comune, tramite personale preposto, vigilerà e verificherà in merito alla corretta attività di vendita da parte degli agricoltori dei soli prodotti ottenuti dalla conduzione dei loro fondi. Articolo 20 Subingresso nel posteggio 20.1 E consentita la cessione del posteggio solo nel caso in cui sia unitamente ceduta l azienda agricola di riferimento. 20.2 Il subentrante deve inoltrare entro 4 mesi dal verificarsi dell evento l atto di presupposto o la relativa autocertificazione attestando il possesso dei requisiti di agricoltore. 20.3 Nel caso di subingresso per causa di morte, il subentrante che non sia in possesso dei requisiti può continuare nell esercizio dell attività in attesa della regolarizzazione relativa ai requisiti che deve avvenire entro un anno dall evento. 20.4 Se il subingresso riguarda una società di persone, il legale rappresentante della società deve inoltrare entro 4 mesi dal verificarsi dell evento l atto di presupposto o la relativa autocertificazione attestando il possesso dei requisiti. Articolo 21 Decadenza della concessione di posteggio 21.1 L unico motivo di decadenza di concessione del posteggio è rappresentato dalla perdita dello status di agricoltore. Articolo 22 Scambio di posteggio 22.1 Non è in alcun modo consentito lo scambio di posteggio tra gli operatori assegnatari di posteggio sul mercato, ovvero l occupazione di posteggio diverso da quello assegnato. Articolo 23 Indisponibilità di posteggio 23.1 Nel caso di indisponibilità del posteggio per fatti indipendenti dalla volontà dell agricoltore, è demandata alla scelta d ufficio dell Amministrazione, attraverso l organo di vigilanza del mercato, l individuazione di una soluzione temporanea ed eccezionale o utilizzando le aree di riserva di cui all Articolo 4 del presente Regolamento oppure individuando la migliore soluzione tenuto conto della posizione sul mercato del posteggio indisponibile. Articolo 24 Assenze degli agricoltori 24.1 Le assenze degli agricoltori - opportunamente comunicate - non comportano alcuna decadenza dall assegnazione del posteggio. DISPOSIZIONI COMUNI Articolo 25 Promozione dell informazione e della tutela dei consumatori 25.1 Cartelli, listini dei prezzi e descrizione dei prodotti dovranno essere regolarmente esposti da parte degli operatori. Articolo 26 Collocamento delle derrate 26.1 Le derrate alimentari poste in vendita sul mercato devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti alla vigilanza sanitaria. 26.2 Le derrate alimentari non possono essere collocate al suolo, ma su banchi appositamente attrezzati, aventi altezza non inferiore a 0,60 metri o comunque nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti. L altezza dei cumuli non può superare metri 1,40 dal suolo. 26.3 Sono soggette alle stesse disposizioni anche le derrate di prodotti non alimentari riguardanti i generi di abbigliamento, le pentole, le stoviglie e gli accessori di cucina. 9

Articolo 27 Divieti di vendita 27.1 Sul mercato è fatto divieto di vendere derrate alimentari e bevande non atte al consumo o comunque non conformi alle leggi sanitarie. A tale proposito, si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto vendita compresi quelli ubicati sui mezzi di trasporto. 27.2 Non possono essere venduti se non i prodotti contenuti nelle tabelle merceologiche del settore alimentare. 27.3 Nei casi sopra previsti può essere prevista la confisca dei prodotti non a norma. Articolo 28 - Vendita di animali destinati all alimentazione 28.1 Fatta eccezione per i prodotti ittici, nei mercati è proibito uccidere, spennare ed eviscerare animali, i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati. Articolo 29 Atti dannosi agli impianti del mercato 29.1 Gli operatori non devono in alcun modo, danneggiare, manomettere o insudiciare gli impianti e le attrezzature del mercato e - in modo particolare - il suolo. Articolo 30 Utilizzo dell energia elettrica e dell acqua 30.1 Gli operatori che intendano usufruire degli impianti per l erogazione di energia elettrica e/o acqua devono ottenere autorizzazione preventiva. A tal fine dovranno, nella pertinente domanda, dichiarare esplicitamente di assumere la responsabilità della buona conservazione dell impianto interessato, e di obbligarsi in solido con gli altri utilizzatori dell impianto stesso e accollarsi le spese per danneggiamenti accidentali arrecati da uno qualsiasi degli utilizzatori medesimi. Articolo 31 Furti e incendi 31.1 L Amministrazione Comunale non risponde di furti e incendi che si verifichino sul mercato. Articolo 32 Verifica delle assenze degli operatori commerciali e ferie 32.1 E ritenuto assente dal mercato chi non si presenta sullo stesso entro il termine massimo fissato dall Ordinanza Sindacale di cui all Articolo 3 oppure chi lo abbandona prima dell ora stabilita con la stessa Ordinanza Sindacale. 32.2 Non costituisce periodo d assenza quello fissato dall operatore per le proprie ferie. Il periodo prescelto va preventivamente comunicato per iscritto in carta semplice all ufficio competente. TASSE, TARIFFE E CANONI E DI POSTEGGIO Articolo 33 Tassa di occupazione del suolo pubblico, tariffa per lo smaltimento dei rifiuti ed utenze idriche e/o elettriche 33.1 Il Comune determina la misura, le modalità ed i termini di pagamento della tassa giornaliera di occupazione del suolo pubblico con atto deliberativo a parte secondo le disposizioni legislative vigenti dandone opportuna preventiva comunicazione. 33.2 La tassa di occupazione del suolo pubblico verrà riscossa secondo le regole operative previste dall Ufficio Tributi del Comune o dagli addetti alla riscossione. 33.3 In caso di occupazione temporanea l operatore corrisponderà la tassa di occupazione agli addetti alla riscossa le tariffe vigenti. 33.4 La tariffa per lo smaltimento dei rifiuti e le altre somme dovute a titolo di utenze idriche e/o elettriche verranno riscosse, tramite gli addetti alla riscossione, secondo le regole operative previste dagli Uffici di competenza. 33.5 In caso di recidiva nel mancato pagamento alla scadenza delle rate della Tassa di Occupazione Suolo Pubblico o delle rate delle tariffe per lo smaltimento rifiuti e per le utenze idriche e/o elettriche, saranno avviate le procedure per la sospensione e quindi la revoca definitiva del posteggio assegnato. 10

VIGILANZA MERCATO Articolo 34 Preposti alla vigilanza 34.1 Preposto alla vigilanza sul mercato è il Corpo di Polizia Municipale. Ad esso compete: 1. garantire l ordinata formazione e lo scioglimento quotidiano del mercato; 2. assegnare i posti vacanti; 3. garantire il rispetto delle norme igieniche; 4. garantire il rispetto delle norme sull attività commerciale; 5. garantire il rispetto delle norme sul funzionamento del mercato. SANZIONI Articolo 35 Sanzioni 35.1 Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall autorizzazione stessa è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce. 35.2 Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla Deliberazione del Comune di cui all Art. 28 del D. Lgs. 114/1998 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,00 a 3.098,00. 35.3 Chiunque viola le norme di cui agli Articoli 3, 13, 15, 22 e 29 del presente Regolamento è punito con le sanzioni amministrative di cui all Allegato A del Regolamento stesso. 35.4 In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno, il Sindaco può disporre la sospensione dell attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è provveduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. 35.5 L autorizzazione è revocata, ai sensi dell art. 29/4 del D. Lgs. 114/1998: a) nel caso in cui il titolare non inizia l attività entro sei mesi dalla data dell avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità; b) nel caso di decadenza della concessione di posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare; c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all Art. 5, comma 2 del D. Lgs. 114/1998. 35.6 Per le violazioni di cui al presente Articolo l autorità competente è il Sindaco. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzione di pagamento. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Articolo 36 - Disposizioni finali e transitorie 36.1 Il decennio di validità dell assegnazione della concessione di posteggio per gli attuali assegnatari decorre a far data dalla deliberazione di riordino. 36.2 L esercizio del commercio su area pubblica del mercato è regolamentato oltre che dalle disposizioni della legge e della presente Deliberazione anche dai Regolamenti comunali di Polizia Urbana, Annona ed Igiene e dalle prescrizioni urbanistiche e viabilistiche vigenti nel Comune. 36.3 In caso di coincidenza dei giorni di mercato con una data festiva il mercato viene anticipato al giorno precedente, posticipato al giorno successivo qualora anche il giorno precedente coincidesse con un giorno festivo. 36.4 In caso di coincidenza dei giorni di mercato con una data festiva, potranno anche essere fissate altre soluzioni sentita la Commissione di cui all Articolo 18 del presente Regolamento. 36.5 Per quanto riguarda il mercato di San Matteo, nel caso in cui si debba procedere alla riorganizzazione temporanea o definitiva del mercato si richiamano le modalità di riassegnazione dei posteggi fissate dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 77 del 21/09/1998: 1) Formazione di una graduatoria generale di tutti i concessionari assumendo come data di riferimento quella del 27/03/1991, data di emanazione della Legge n. 112, e relativa pubblicazione all Albo Pretorio comunale; 2) Entro 30 giorni dalla suddetta pubblicazione, gli interessati potranno dare dimostrazione di posizione più favorevole producendo documenti certi e inconfutabili (in esemplare autentico o copia autenticata) che attestino la reale anzianità di posteggio posseduta; 3) Allo scadere del periodo di cui al precedente punto, l Ufficio stilerà nuova e definitiva graduatoria tenendo conto dei documenti idonei prodotti per eventuali miglioramenti; a parità di anzianità di posteggio avrà priorità la data di iscrizione al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.; 11

4) Si procederà quindi alla riconvocazione della Commissione Comunale per il commercio su area pubblica ora intesa come Commissione di mercato per la verifica della procedura seguita e conseguente presa d atto della graduatoria finale risultante; 5) L ordine così risultante dalla graduatoria determinerà la priorità con la quale gli operatori eserciteranno la facoltà di scelta dei singoli posteggi secondo la dislocazione che verrà stabilita dal Sindaco in conformità al progetto redatto per ogni mercato. SEZIONE II: POSTEGGI FUORI MERCATO CARATTERISTICHE DELLE AREE ALTERNATIVE AI MERCATI Articolo 37 Caratteristiche dei posteggi fuori mercato 37.1 I posteggi fuori mercato di Nichelino da ora in poi denominati posteggi in aree alternative vengono assegnati decennalmente. 37.2 Il numero dei posteggi singoli in aree alternative al mercato, concessi per dieci anni, è fissato in numero totale di 10. La suddivisione dei posteggi per settore merceologico alimentare e non alimentare è la seguente: posteggi singoli alimentari e/o somministrazione 4 posteggi singoli non alimentari 6 37.3 Il gruppo di posteggi singoli nella Piazza S. Pertini è fissato in numero totale di 6. La suddivisione dei posteggi per settore merceologico alimentare e non alimentare è la seguente: posteggi alimentari 3 non alimentari 2 agricoltori 1 37.3 Il numero dei posteggi fuori mercato concessi in modo temporaneo è fissato in numero totale di 1 per il settore non alimentare. 37.5 La soppressione, lo spostamento o le modifiche ai posteggi in aree alternative, oggetto del presente regolamento, potranno essere definiti solo con analogo provvedimento consiliare. TIPOLOGIA LOCALIZZAZIONE Numero posteggi Superficie Periodo e frequenza MERCEOLOGIA Stupinigi - Viale Torino Ponte Sangone 1 30 Stagionale dal 15/3 al 15/9 Giornaliero articoli campeggio Annuale, festivi Piazza Libertà - Chiesa S.Trinità 1 23 (S.Valentino, festa della donna, festa del fiori papà, festa della mamma, 29-30-31 ottobre, 22-23-24-31 dicembre) Annuale, festivi Via Martiri Piazza Camandona 1 10 (S.Valentino, festa della donna, festa del fiori papà, festa della mamma, 29-30-31 ottobre, 22-23-24-31 dicembre) Annuale, festivi Via Torino angolo via Galimberti 1 12 (S.Valentino, festa della donna, festa del fiori papà, festa della mamma, 29-30-31 ottobre, 22-23-24-31 dicembre) Annuale, festivi Via XXV Aprile ang. Via 1 10 (S.Valentino, festa della donna, festa del fiori Stupinigi papà, festa della mamma, 29-30-31 ottobre, 22-23-24-31 dicembre) Piazza Libertà 1 7 Annuale (da lunedì a sabato) libri usati Stupinigi-Parco Rustico area di parcheggio sulla destra 1 20 Stagionale dal 1/04 al 30/9 (sabato, festivi) somministrazione Stupinigi-Parco Rustico prima area di parcheggio sulla sinistra 1 7 Stagionale dal 1/04 al 30/9 (festivi) somministrazione Stupinigi-Parco Rustico seconda area di parcheggio sulla sinistra 1 9 Stagionale dal 1/04 al 30/9 (festivi) somministrazione Via Calatafimi angolo Via Quarto 1 10 Annuale (da lunedì a venerdì) somministrazione 12

Gruppo di posteggi Piazza Pertini 6 Annuale (martedì) mista Aree per autorizzaz. temporanee Viale Rimembranza 1 Dal 27.10 al 01.11 fiori Piazza Dalla Chiesa 1 20 (5X4) Da assegnare tramite bando fiori Chiesa Madonna Fiducia Piazza Aldo Moro Viale Kennedy San Vincenzo De Paoli 1 20 (5X4) 1 20 (5X4) Da assegnare tramite bando Da assegnare tramite bando fiori fiori Articolo 38 Orari di vendita nei posteggi in aree alternative 38.1 La vendita nei posteggi in aree alternative con assegnazione decennale dovrà avvenire nella fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 22.00. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle 13 ore giornaliere.. 38.2 Nuove fasce orarie eventualmente diversificate secondo le stagioni potranno essere fissate dal Sindaco, con anzidetta Ordinanza Sindacale, ai sensi dell Articolo 50 del D.Lgs. 267/2000. Articolo 39 Dimensioni dei posteggi 39.1 Le dimensioni dei singoli posteggi in aree alternative risultano fissate secondo la tabella di cui al precedente articolo 37 39.2 Non è consentito in alcun modo all operatore commerciale occupare uno spazio diverso da quello previsto nella concessione decennale o temporanea di posteggio in aree alternative. L eventuale occupazione di spazio oltre i limiti dell area autorizzata sarà punito come violazione del presente Regolamento. Articolo 40 Aree di riserva 40.1 Le aree di riserva da utilizzare in caso di impossibile utilizzo totale o parziale di quelle indicate come aree primarie per commercianti e agricoltori, saranno individuate di volta in volta attraverso Deliberazione di Giunta Comunale. MODALITA DI FUNZIONAMENTO DEI POSTEGGI IN AREE ALTERNATIVE Articolo 41 Accesso degli operatori ai posteggi in aree alternative 41.1 L accesso alle aree dei posteggi in aree alternative è consentito agli operatori esclusivamente nell orario fissato dal precedente Articolo 38. Articolo 42 Criteri di assegnazione dei posteggi in aree alternative 42.1 Per ottenere l assegnazione di un posteggio in aree alternative con assegnazione decennale è necessario essere in possesso dell autorizzazione prevista dal D.Lgs. n. 114/1998. Articolo 43 Domande per l autorizzazione e contestuale concessione di posteggio in aree alternative 43.1 Per l assegnazione dei posteggi in aree alternative si rimanda ai criteri stabiliti nella D.G.R. n. 32 2642 del 2 Aprile 2001. Articolo 44 Articolo abrogato con Deliberazione di Consiglio Comunale 17.04.2009 n. 43 13

Articolo 45 Subingresso nel posteggio in aree alternative 45.1 Le comunicazioni di subingresso nell autorizzazione di un posteggio in aree alternative e relativa concessione di mercato devono seguire le disposizioni fissate dal Titolo IV Capo IV della D.G.R. 2 Aprile 2001 n. 32-2642. Articolo 46 Revoca e sospensione della autorizzazione 46.1 La revoca e la sospensione dell autorizzazione di un posteggio in aree alternative e della relativa concessione di mercato devono avvenire esclusivamente secondo la norma fissata dall Articolo 29 del D.Lgs. n. 114/1998. Articolo 47 Articolo abrogato con Deliberazione di Consiglio Comunale 17.04.2009, n. 43 Articolo 48 Indisponibilità di posteggio in aree alternative 48.1 Nel caso di indisponibilità del posteggio in aree alternative per fatti indipendenti dalla volontà dell operatore commerciale, è demandata alla scelta d ufficio dell Amministrazione, attraverso l organo di vigilanza del mercato, l individuazione di una soluzione temporanea ed eccezionale, o utilizzando le aree di riserva di cui all Articolo 40 del presente Regolamento oppure individuando la migliore soluzione tenuto conto della posizione del posteggio indisponibile. Articolo 49 Obblighi dei venditori 49.1 Gli operatori commerciali possono occupare esclusivamente il posteggio in aree alternative loro assegnato per l esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro. 49.2 Gli operatori commerciali devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature, i rifiuti devono essere raccolti negli appositi contenitori o rimossi con le modalità stabilite dal Comune. 49.3 Gli operatori commerciali devono tenere esposto in modo visibile il cartello copia dell autorizzazione. Su richiesta delle persone autorizzate al controllo dovranno esibire il documento di assegnazione del posteggio, l originale del titolo autorizzatorio e le ricevute attestanti il pagamento della tassa di posteggio e della tassa raccolta trasporto e smaltimento rifiuti. 49.4 I cartellini o il listino prezzi devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, bene esposti alla vista del pubblico con riferimenti precisi alle singole qualità e quantità. 49.5 E vietato recare molestie, occupare spazi non assegnati, tenere cani, accendere fuochi liberi. DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI Articolo 50 Aree alternative destinate agli agricoltori 50.1 Non sono previste aree alternative espressamente destinate agli agricoltori. DISPOSIZIONI COMUNI Articolo 51 Disposizioni comuni a quelle previste per i posteggi sul mercato 51.1 Valgono in quanto compatibili, le regole fissate all art. 18, agli articoli compresi tra l art. 25 e l art. 33, e all art. 35 del presente Regolamento. VIGILANZA SUI POSTEGGI IN AREE ALTERNATIVE. Articolo 52 Preposti alla vigilanza 52.1 Preposto alla vigilanza sui posteggi in aree alternative è il Corpo di Polizia Municipale. Ad esso compete: 1 - garantire inizio e fine delle vendite sui posteggi stessi, 2 - garantire il rispetto delle norme igieniche, 3 - garantire il rispetto delle norme sull attività commerciale. 14

SEZIONE III - I MERCATI A CADENZA ULTRAMENSILE CARATTERISTICHE DEI MERCATI Articolo 53 I mercati a cadenza ultramensile di Nichelino oggetto del presente Regolamento 53.1 Il mercato a cadenza ultramensile di Nichelino è: Area svolgimento Giorno o mese N. Posteggi Assegnazione Merceologie Via 1 Maggio Ultime 2 domeniche e ultimo lunedì di settembre 30 Per la durata della manifestazione Miste 53.2 La suddivisione in settori merceologici, la descrizione delle aree di svolgimento dei mercati, la superficie di ogni posteggio e le superfici complessive di vendita dei diversi settori merceologici verranno indicati nelle singole Deliberazioni di istituzione. 53.3 La soppressione, lo spostamento o le modifiche al mercato oggetto del presente regolamento, potranno essere definiti solo con analogo provvedimento consiliare. Articolo 54 Orari di mercato 54.1 Gli orari di mercato sono stabiliti con Ordinanza Sindacale, secondo quanto stabilito al precedente art. 3 del Regolamento. MODALITA DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO Articolo 55 Accesso degli operatori al mercato 55.1 L accesso alle aree di mercato a cadenza ultramensile è consentito agli operatori commerciali assegnatari di posto mercato e agli operatori cosiddetti spuntisti, esclusivamente nell orario fissato dal precedente Articolo 54. Articolo 56 Regole per la circolazione pedonale nel mercato 56.1 Non esiste regolazione della circolazione pedonale nel mercato. La stessa è lasciata alla discrezionalità del consumatore. Articolo 57 Regole per la circolazione veicolare nel mercato 57.1 E vietata la circolazione ed il posteggio degli automezzi se non facenti parte indispensabile dell attività all interno delle aree adibite a sede di mercato. I mezzi non autorizzati verranno rimossi a cura della Polizia Municipale e le relative spese saranno a carico del proprietario del mezzo. Articolo 58 Criteri di assegnazione dei posteggi 58.1 Per ottenere l assegnazione di un posteggio sull area del mercato è necessario essere un operatore, pure se proveniente da tutto il territorio nazionale, in possesso di una autorizzazione di tipo A o di tipo B previste dal D.Lgs. n. 114/1998. Articolo 59 Domande per la concessione di posteggio sul mercato 59.1 Le domande di partecipazione alla manifestazione redatte in bollo, sono inoltrate unicamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di Nichelino Ufficio Commercio per l esame di competenza entro e non oltre 60 giorni prima dello svolgimento della stessa. 59.2 Nella domanda di assegnazione di un posteggio sull area del mercato è necessario indicare gli estremi dell autorizzazione con cui si intende partecipare. 59.3 Le domande dovranno infatti contenere: a) generalità o ragione sociale del richiedente; b) indirizzo del richiedente; c) nazionalità del richiedente; d) estremi completi dell autorizzazione utilizzata per partecipare; 15

d) C.C.I.A.A., data e numero di iscrizione nel registro delle Imprese; e) specializzazione merceologica principale trattata; 59.4 L autorizzazione ha validità esclusivamente per la durata del mercato a cadenza ultramensile. Articolo 60 Assegnazione dei posteggi 60.1 Per l assegnazione dei posteggi fissati sul mercato viene redatta apposita graduatoria definita in base ai seguenti criteri: a) maggiore numero di presenze cumulate e consolidate attraverso la graduatoria attuale delle manifestazioni; b) a parità di presenza si considera l anzianità di iscrizione al Registro imprese, già registro ditte; c) a parità ulteriore si considera l anzianità dell autorizzazione esibita; d) da ultimo si considera la priorità cronologica di presentazione della domanda. Articolo 61 Assegnazione dei posteggi vacanti 61.1 Per l assegnazione dei posteggi non occupati entro l orario di lavoro e disponibili per l assegnazione giornaliera, si procede in base ai seguenti criteri: a) secondo l ordine cronologico al soggetto che ha presentato domanda, ma che non ha ottenuto l assegnazione per esaurita disponibilità nelle fasi di assegnazione ufficiale; b) indi a coloro che abbiano il maggiore numero di presenze sul mercato consolidate attraverso la graduatoria attuale della manifestazione; c) a parità di presenza si considera l anzianità di iscrizione al Registro imprese, già registro ditte; 61.2 Qualora l operatore assegnatario giornaliero, non occupi il posteggio assegnatogli entro 15 minuti, il posteggio si intenderà rifiutato e non sarà conteggiata la presenza. Articolo 62 Obblighi dei venditori 62.1 Gli operatori commerciali possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro. 62.2 Gli operatori commerciali devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature, i rifiuti devono essere raccolti negli appositi contenitori o rimossi con le modalità stabilite dal Comune. 62.3 Gli operatori commerciali devono tenere esposto in modo visibile il cartello copia dell autorizzazione. Su richiesta delle persone autorizzate al controllo dovranno esibire il documento di assegnazione del posteggio, l originale del titolo autorizzatorio e le ricevute attestanti il pagamento della tassa di posteggio e della tassa raccolta trasporto e smaltimento rifiuti. 62.4 I cartellini o il listino prezzi devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, bene esposti alla vista del pubblico con riferimenti precisi alle singole qualità e quantità. 62.5 E vietato recare molestie, tenere cani, accendere fuochi liberi 62.6 E vietato occupare spazi non assegnati 62.7 Non è in alcun modo consentito lo scambio di posteggio tra gli operatori assegnatari di posteggio sul mercato, ovvero l occupazione di posteggio diverso da quello assegnato Articolo 63 Sostituzione del soggetto autorizzato 63.1 E consentita la sostituzione del titolare dell autorizzazione solo nel caso in cui a sostituirlo siano i coadiuvanti o i dipendenti e solo a condizione che gli stessi nel corso dell attività di vendita siano muniti dell attrezzatura di vendita, e fiscale e del veicolo, del titolare stesso. Articolo 64 Rimandi 64.1 Per quanto applicabili si rimanda alle Disposizioni comuni del presente Regolamento, di cui ai precedenti articoli dal 26 al 35. Articolo 65 Esclusione dai mercati a cadenza ultramensile 65.1 Costituisce motivo di decadenza di concessione del posteggio, e conseguente esclusione dal mercato a cadenza ultramensile, il mancato rispetto delle norme sull esercizio dell attività disciplinata dalla Legge e dal presente Regolamento. 16

Articolo 66 Causa di forza maggiore 66.1 Per causa di forza maggiore ma anche per motivi indipendenti dal Comune, il mercato può cambiare data o anche essere soppresso o ridotto in tutto o in parte senza che ciò possa costituire causa di responsabilità da parte dell Amministrazione Comunale. SEZIONE IV - VENDITA IN FORMA ITINERANTE AREE CONCESSE PER LA VENDITA IN FORMA ITINERANTE Articolo 67 - Divieti di vendita per gli operatori commerciali che esercitano attività di vendita in forma itinerante. 67.1 Non è consentita la vendita su area pubblica in forma itinerante nelle seguenti aree e vie cittadine: Via Spazio percorribile Piazza Cesare Battisti Perimetrazione completa Piazza Macario Perimetrazione completa Sagrato della Chiesa della S.Trinità ed area Perimetrazione completa limitrofa (monumento a Padre Pio) Centro Abitato della frazione di Stupinigi e l intero Viale Torino (aree laterali comprese) SEZIONE V MERCATI DELL USATO ED ALTRI MERCATI DISCIPLINA DEI MERCATI DELL USATO E DI ALTRI MERCATI Articolo 68 Regolamento dei mercati dell usato e di altri mercati 68.1 La disciplina dei mercati dell usato e di altri mercati con caratteristiche particolari sarà definita da specifico Regolamento. 17