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Il Municipio Indirizzo CH Telefono Fax E-mail Internet Via Lucomagno 14 6710 Biasca 091 874 39 00 091 874 39 21 info@biasca.ch www.biasca.ch Biasca 1 luglio 2011 Rif RM 31.05.2011 // 474 O R D I N A N Z A M U N I C I P A L E concernente la repressione dei rumori molesti e inutili Il Municipio visti: la Legge federale sulla protezione dell ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb); la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell ambiente, del 24 marzo 2004 (LaLPAmb); il Regolamento generale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell ambiente, del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb); l Ordinanza federale contro l inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF); il Regolamento di applicazione dell Ordinanza federale contro l inquinamento fonico, del 17 maggio 2005 (ROIF); l Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 28 febbraio 2007 (OSLa); il Regolamento di applicazione dell Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser, del 10 novembre 2009 (ROSLa); la Legge cantonale sull Ordine pubblico, del 29 maggio 1941; e richiamati gli articoli 107 e 192 LOC, gli articoli 23, 24 e 25 RaLOC e ogni altra normativa applicabile in materia, d e c i d e: Art. 1 Scopo e campo di applicazione La presente ordinanza ha lo scopo di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la prevenzione e la repressione dei rumori molesti e inutili e la limitazione di quelli necessari. Art. 2 Divieto generale di provocare rumori inutili 1 Sono vietati i rumori causati senza necessità alcuna o dovuti a difetto di precauzione e suscettibili di turbare la quiete e l ordine pubblico. 2 In particolare sono vietati i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari, i rumori e i suoni di ogni genere emessi da apparecchi o mezzi meccanici. 3 Il divieto è esteso alle vie e alle piazze pubbliche nonché alla proprietà privata nell interno e in vicinanza dell abitato. Art. 3 Quiete notturna 1 E vietato disturbare la quiete notturna mediante azione di qualsiasi genere dopo le 22.00.

Comune di Biasca pagina 2 2 Il divieto si applica anche all esecuzione di lavori di qualsiasi genere tra le 19.00 e le 07.00 qualora ciò arrechi pregiudizio a terzi. 3 Dal 1 giugno al 31 agosto l esecuzione di lavori di qualsiasi genere è consentito fino alle 20.30 qualora ciò non arrechi pregiudizio a terzi. 4 Il Municipio può concedere in casi eccezionali delle deroghe prescrivendo pure le misure di protezione che dovranno essere adottate. Art. 4 Domenica e giorni festivi Qualsiasi attività rumorosa è vietata la domenica e nei giorni festivi infrasettimanali. Art. 5 Artigianato e industria Il lavoro artigianale e industriale come pure l uso di attrezzi, macchine, apparecchi e dispositivi di ogni genere sottostanno alle seguenti prescrizioni: Art. 6 a) devono essere adottati tutti i miglioramenti e accorgimenti offerti dalla tecnica. Se gli stessi non sono possibili o se la loro adozione richiede una spesa ingente, il rumore deve essere reso sopportabile in altro modo, limitando ad esempio i lavori a ben determinati periodi di tempo o eseguendoli a più riprese oppure trasferendoli in luoghi più discosti dalle zone abitate. Nei casi più gravi il Municipio, tramite la Polizia comunale, ha la facoltà di intervenire e vietare la fonte di rumore. b) é assolutamente vietato eseguire lavori all aperto mediante l uso di macchinari stabili o semoventi che producono rumore eccessivo come ad esempio seghe circolari per legno e metallo. Il Municipio può concedere delle deroghe su istanza scritta e motivata. Lavori edili Ai lavori edili si applicano le seguenti norme: a) l uso di apparecchi rumorosi è consentito unicamente a partire dalle 07.00 alle 12.00 al mattino e dalle 13.00 alle 19.00 il pomeriggio. Dal 1 giugno al 31 agosto l uso dei macchinari rumorosi è consentito fino alle 20.30; b) di regola le macchine devono essere azionate elettricamente. In prossimità delle chiese, del cimitero, della Casa per Anziani, degli asili e delle scuole un altro genere di propulsione può essere usato solo quando l impiego dell elettricità non è ragionevolmente esigibile e previa autorizzazione da parte del Municipio; c) i motori a scoppio possono essere ammessi solo se muniti di silenziatori efficaci. I macchinari e gli attrezzi dovranno essere costantemente lubrificati affinché il loro funzionamento non provochi rumori molesti; d) lo sparo di mine potrà essere autorizzato dal Municipio su richiesta motivata e dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni in materia; e) i martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantelli isolanti; f) i compressori, le gru e gli altri macchinari devono essere costantemente lubrificati affinché il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti; g) è vietato mettere in moto a vuoto qualsiasi macchina edile che produca rumore; h) il committente, il direttore dei lavori e le imprese esecutrici o gli incaricati dell esecuzione delle opere sono responsabili dei cantieri o dei posti di lavoro per l adozione di tutte le misure necessarie per ridurre al minimo gli inconvenienti causati dai rumori. In caso di inosservanza il Municipio potrà ordinare la sospensione dei lavori sino all adozione dei necessari provvedimenti.

Comune di Biasca pagina 3 Art. 7 Lavori agricoli e di giardinaggio 1 Le macchine agricole utilizzate per il giardinaggio, l orticoltura e la viticoltura sono ammesse solo se munite di silenziatori efficaci. 2 Queste macchine possono essere utilizzate nei giorni feriali dalle 07.00 alle 19.00 e il sabato dalle 08.00 alle 19.00. 3 Dal 1 giugno al 31 agosto, l utilizzo di macchine agricole per il giardinaggio, l orticoltura e la viticoltura è consentito fino alle 20.30 qualora ciò non arrechi pregiudizio a terzi. 4 Questi lavori sono vietati la domenica e durante i giorni festivi infrasettimanali. Sono ammessi unicamente gli interventi fitosanitari necessari alla frutticoltura per la salvaguardia della produzione. Tali lavori sono ammessi nei giorni festivi unicamente dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Art. 8 Canicola In caso di allarme canicola decretato ufficialmente dal Gruppo operativo salute e ambiente (GOSA) o da altra autorità competente, si autorizza l anticipo dei lavori nel settore edile e stradale alle 06.00. Art. 9 Lavori domestici 1 Chi esegue lavori sia interni agli stabili che esterni deve avere riguardo per i coinquilini ed i vicini. 2 Di regola questi lavori sono ammessi dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 19.30 ad esclusione della domenica e dei giorni festivi infrasettimanali. Art. 10 Esercizi pubblici 1 L attività degli esercizi pubblici, delle sale d intrattenimento, dei cinema, dei teatri e simili come pure il comportamento dei loro utenti non deve essere fonte di disturbo per il vicinato. 2 Il Municipio può ordinare gli opportuni provvedimenti (gestionali e/o edilizi) volti a limitare le emissioni moleste, quali ad esempio il divieto delle attività rumorose, la creazione di un servizio di sorveglianza interno e esterno, o in caso di inadempimento, imporre orari di chiusura anticipata dell esercizio pubblico. 3 Restano inoltre riservati provvedimenti fondati sulla Legge edilizia cantonale, in particolare in caso di emissioni moleste che possono determinare un cambiamento di destinazione dell oggetto. Art. 11 Apparecchi di riproduzione del suono 1 Gli apparecchi radiofonici, televisivi, di riproduzione dei suoni, gli strumenti musicali, eccetera, possono essere usati soltanto entro limiti prescritti e tali da non disturbare il vicinato. 2 L uso irrazionale di strumenti per la riproduzione della musica è vietato nei luoghi pubblici (piazze, giardini, eccetera). Art. 12 Manifestazioni pubbliche e feste 1 L organizzazione di una manifestazione occasionale di qualsiasi genere è soggetta ad autorizzazione municipale. 2 L uso di impianti di riproduzione del suono deve essere indicato al momento della domanda di autorizzazione della manifestazione.

Comune di Biasca pagina 4 3 L uso degli apparecchi elettroacustici necessari alle manifestazioni stesse è ammesso, previa autorizzazione del Municipio, nei limiti delle normative federali e cantonali. Restano inoltre riservate le disposizioni della presente ordinanza relative al rispetto della quiete notturna. 4 La richiesta deve essere presentata al Municipio almeno 15 giorni prima dell evento e in ogni caso prima che siano assunti impegni vincolanti per l organizzatore. 5 Resta riservata l applicazione del Regolamento cantonale di applicazione dell ordinanza federale concernente la protezione del pubblico della manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser. Art. 13 Animali 1 I detentori di animali devono evitare che gli stessi arrechino disturbo a terzi, in particolare nelle ore notturne e nei giorni festivi. 2 Se dopo una diffida ad eliminare la turbativa entro un congruo termine, il disturbo dovesse continuare, il Municipio può ordinare l allontanamento dell animale. 3 In caso di allontanamento le spese di recupero, trasporto e custodia sono poste a loro carico, riservato l avvio della corrispondente procedura contravvenzionale. Art. 14 Veicoli a motore 1 L uso di veicoli a motore non deve causare nessun rumore evitabile specialmente nelle zone abitate, in prossimità della Casa per anziani e durante le ore notturne tra le 22.00 e le 07.00. 2 Restano riservate le norme della legislazione federale e cantonale sulla circolazione stradale. Art. 15 Elicotteri 1 L impiego di elicotteri e le relativi condizioni sono regolate tramite l ordinanza municipale concernente i voli con elicotteri. Art. 16 Permessi speciali Su istanza scritta e motivata il Municipio può rilasciare dei permessi speciali in deroga alla presente ordinanza. Art. 17 Contravvenzione 1 Il Municipio, direttamente o per il tramite della Polizia comunale o di altri Servizi comunali, provvede d ufficio o su denuncia privata all applicazione della presente ordinanza. 2 Gli ordini emanati dal Municipio, dalla Polizia comunale o da altri servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall articolo 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell autorità o dei funzionari competenti. 3 Le contravvenzioni alla presente ordinanza saranno perseguite secondo quanto previsto dagli articoli 145 e seguenti LOC. E riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla Legislazione speciale federale o cantonale. Art. 18 Rimedi di diritto 1 Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall intimazione della decisione. 2 Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dall intimazione della decisione.

Comune di Biasca pagina 5 3 Si precisa che un eventuale ricorso non avrà effetto sospensivo. Art. 19 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 luglio 2011 ed abroga la precedente ordinanza entrata in vigore il 1 novembre 2001. Per il Municipio: il Sindaco il Segretario avv. Jean-François Dominé Igor Rossetti Approvata con risoluzione municipale no. 474 del 31 maggio 2011 Esposta all'albo comunale dal 7 giugno 2011 al 27 giugno 2011