Ordinanza concernente provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura

Documenti analoghi
Ordinanza concernente provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura

Ordinanza concernente provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente la valorizzazione, l importazione e l esportazione di patate

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente l importazione e l esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura

ordinanza. sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici

Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell agricoltura e nella filiera alimentare

Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero

Ordinanza sull indennizzo delle perdite subite nell utilizzazione delle forze idriche

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Ordinanza concernente la valorizzazione, l importazione e l esportazione di patate

Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

del 26 settembre 2003 (Stato 1 gennaio 2014)

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza concernente l importazione e l esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura

Ordinanza del DFF sulle aliquote dei contributi all esportazione dei prodotti agricoli di base

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati

Regolamento interno della Commissione dell energia elettrica

Ordinanza sull educazione fisica nelle scuole professionali

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro

Ordinanza concernente i contingenti per i viaggi di veicoli da 40 tonnellate e di veicoli vuoti o con carichi leggeri

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 25 capoverso 3 e 34 capoverso 1 della legge del 14 dicembre sul cinema (legge), ordina:

Ordinanza dell UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti

Ordinanza concernente l importazione e l esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura

Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero. (Legge contro il lavoro nero, LLN)

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera

Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro

Ordinanza concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell assicurazione malattie

Legge federale in favore delle zone di rilancio economico 1

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

Legge federale sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell esecuzione delle pene e delle misure

concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali,

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza quadro relativa alla legge sul personale federale

Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati

sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia

Ordinanza sull aiuto in caso di catastrofe all estero

Ordinanza sull utilizzazione delle carte federali

Ordinanza concernente l importazione e l esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura

Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza sull organizzazione della statistica federale

Ordinanza concernente l utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi

Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza sugli assegni familiari nell agricoltura

Ordinanza concernente l estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori

Ordinanza sull approntamento delle prove d origine. del 28 maggio 1997 (Stato 26 giugno 2001)

Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali

Ordinanza sulla postformazione presso il Politecnico federale di Losanna

Ordinanza concernente l utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi

Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura

Ordinanza sulla formazione degli organi di controllo dell igiene delle carni

del 13 dicembre 2002 (Stato 31 ottobre 2006) Sezione 2: Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro Costituzione del rapporto di lavoro

Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio 1

Ordinanza dell UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Ordinanza concernente i contributi di superficie e di trasformazione nella campicoltura

Legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici

(Ordinanza sulla retribuzione dei quadri) del 19 dicembre 2003 (Stato 14 novembre 2006) b. all Istituto federale della proprietà intellettuale;

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)

Ordinanza sulla tassa di sorveglianza e sugli emolumenti dell Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro

Ordinanza sul Fondo di smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari

del 10 febbraio 1993 (Stato 1 gennaio 2016)

Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT)

del 13 dicembre 2002 (Stato 1 aprile 2010)

Ordinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base

del 6 ottobre 1995 (Stato 1 gennaio 2007)

del 23 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza sul computo globale dell imposta

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale

Legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore

Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale

del 20 dicembre 1982 (Stato 1 gennaio 2008)

Legge federale concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure

Ordinanza dell UFFT sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base

Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera

Ordinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali

Ordinanza dell Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari 1

Ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche

Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali 1

Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale

Ordinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori

Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati

Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili

Ordinanza che modifica la tariffa doganale allegata alla legge sulla tariffa delle dogane e altri atti normativi in relazione con lo zucchero

Transcript:

Ordinanza concernente provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura (Ordinanza sulla frutta e la verdura) 1 916.131.11 del 7 dicembre 1998 (Stato 6 dicembre 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 10, 177 capoverso 1 e 185 capoverso 3 della legge del 29 aprile 1998 2 sull agricoltura (LAgr), 3 ordina: Sezione 1: Contributi per provvedimenti di sgravio per il mercato delle ciliegie 4 Art. 1 5 Art. 2 Contributi all esportazione 1 La Confederazione può versare contributi all esportazione di ciliegie da conserva trasformate. 6 2... 7 3 I contributi all esportazione delle ciliegie nere da conserva trasformate sono versati soltanto se i raccolti delle ciliegie da conserva sono ritirati. Questi contributi sono versati in funzione dei ritiri indigeni comprovati dalle aziende. 4 I contributi all esportazione concessi dall Ufficio federale dell agricoltura (Ufficio federale) mediante decisione sono fissati secondo criteri unitari e dipendono dalla differenza tra il prezzo indigeno e quello estero. RU 1999 415 1 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1 gen. 2004 2 RS 910.1 3 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1 gen. 2004 4 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1 gen. 2004 5 Abrogato dal n. I dell O del 26 nov. 2003, con effetto dal 1 gen. 2006 6 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1 gen. 2004 7 Abrogato dal n. I dell O del 26 nov. 2003, con effetto dal 1 gen. 2004 1

916.131.11 Agricoltura Art. 3 Prezzi di ritiro I contributi sono accordati soltanto se per i prodotti corrispondenti sono stati pagati i prezzi di produzione fissati dai diretti interessati. Sezione 2: Contributi per la valorizzazione di mele e pere Art. 4 Contributi per l immagazzinamento della riserva di mercato 1 La Confederazione può versare contributi ai costi per le scorte e gli interessi del capitale nell ambito dell immagazzinamento della riserva di mercato sotto forma di succo concentrato di mele e pere. L Ufficio federale stanzia i contributi mediante decisione. 2 Per riserva di mercato a livello d azienda s intende, per le mele da sidro e le pere da sidro, un quantitativo destinato alla valorizzazione eccedente l approvvigionamento normale, ma al massimo pari al 50 per cento dell approvvigionamento normale. 3 L approvvigionamento normale di una fabbrica di sidro corrisponde al 110 per cento del quantitativo medio immesso sul mercato di prodotti di mele e pere, riferito agli ultimi tre anni. Art. 4a 8 Contributi per la fabbricazione di prodotti di frutta a granella 1 La Confederazione può versare contributi per la fabbricazione di aceto di frutta a granella nonché di purea di mela di un ammontare pari al 50 per cento della differenza fra il prezzo alla produzione della materia prima all estero e in Svizzera. I contributi vengono fissati in funzione dei prezzi delle materie prime prima del raccolto. 2 L Ufficio federale stanzia i contributi mediante decisione. Art. 5 Contributi per prodotti di mele e pere provenienti da eccedenze 1 La Confederazione può versare contributi ai costi per le scorte e gli interessi del capitale nonché all esportazione di succo concentrato di mele e pere, sempre che il concentrato sia prodotto da eccedenze di mele da sidro e pere da sidro. 2 Per eccedenza s intende il quantitativo destinato alla trasformazione che eccede l approvvigionamento normale e la riserva di mercato. 3 La Confederazione può versare contributi all esportazione di prodotti di mele e pere diversi da quelli di cui al capoverso 1. I contributi possono corrispondere al massimo ai contributi all esportazione di succo concentrato di mele o pere. 9 4 L Ufficio federale stanzia i contributi mediante decisione. 8 Introdotto dal n. I dell'o del 23 nov. 2005 (RU 2005 5267). 9 Per. introdotto dal n. I dell O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1 ago. 2005 (RU 2005 2539). 2

Frutta e verdura 916.131.11 Art. 6 Calcolo dei contributi ai costi per le scorte e gli interessi del capitale 1 I contributi ai costi per le scorte di succo concentrato di mele e pere e per i relativi interessi del capitale sono determinati sulla base di un calcolo neutrale del prezzo di fabbricazione per il succo concentrato di mele e pere, effettuato tenendo conto degli aspetti economico-aziendali. 2 L Ufficio federale stanzia i contributi mediante decisione. Art. 7 10 Calcolo dei contributi all esportazione 1 I contributi all esportazione di succo concentrato di mele e pere sono versati secondo aliquote uniformi. Le aliquote sono calcolate anticipatamente per ogni fase di esportazione sulla base: a. di un calcolo del prezzo di fabbricazione per il succo concentrato di mele e pere, effettuato tenendo conto degli aspetti economico-aziendali; b. dei prezzi alla produzione delle comuni mele da sidro e pere da sidro, sempre che questi si orientino sul prezzo indicativo fissato dalla categoria; e c. della differenza tra il prezzo di fabbricazione del succo di concentrato di mele o pere e il prezzo che si prevede di ottenere all estero; nella fissazione del prezzo estero va sentita la categoria. 2 L Ufficio federale concede i contributi mediante decisione. Art. 8 Aziende aventi diritto ai contributi 1 Le fabbriche di sidro industriali ricevono contributi ai costi per le scorte e gli interessi del capitale. 2 Le fabbriche di sidro industriali e le ditte commerciali ricevono contributi all esportazione. 3 Le aziende di trasformazione ricevono contributi per la fabbricazione di prodotti di frutta a granella ai sensi dell articolo 4a. 11 Sezione 3: Obbligo di tenere una contabilità e di fare rapporto Art. 9 Le fabbriche di sidro industriali che chiedono i contributi sono tenute ad annunciare all Ufficio federale, entro il termine da esso impartito, i dati necessari riguardo all entrata e alla trasformazione di frutta nonché riguardo all utilizzazione e alle scorte di prodotti di frutta. Questo vale per analogia anche per le ditte commerciali che chiedono i contributi all esportazione. 10 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1 ago. 2005 (RU 2005 2539). 11 Introdotto dal n. I dell'o del 23 nov. 2005 (RU 2005 5267). 3

916.131.11 Agricoltura Sezione 3a: 12 Contributi per provvedimenti coordinati in seno a gruppi di produttori per gli anni 2004 2011 Art. 9a Aventi diritto ai contributi 1 Hanno diritto ai contributi i gestori che: a. riconvertono colture conformemente all articolo 9b o impiantano colture innovatrici conformemente all articolo 9c e coordinano dette riconversioni e detti impianti nell ambito di gruppi di produttori, e b. si impegnano individualmente, in caso di riconversione, a non ampliare la superficie delle colture di mele e pere durante tre anni; essi possono tuttavia riprendere colture esistenti. 2 I gestori che presentano una domanda per superfici superiori alle superfici minime di cui agli articoli 9b capoverso 4 e 9c capoverso 4 non sono tenuti a coordinare le riconversioni e gli impianti in seno a un gruppo di produttori. Art. 9b Contributi per le riconversioni 1 Sono concessi contributi per la riconversione di colture di mele, pere, prugne e ciliegie comprendenti il numero minimo di alberi previsto all articolo 22 capoverso 2 dell ordinanza del 7 dicembre 1998 13 sulla terminologia agricola. 2 Per riconversione si intendono l estirpazione di una coltura di mele, pere, prugne e ciliegie e il reimpianto di una coltura di prugne o di ciliegie su una superficie di dimensioni uguali durante lo stesso anno o l anno successivo. Sono concessi contributi per l impianto di colture: a. di almeno 300 alberi per ha per le prugne e 500 alberi per ha per le ciliegie; b. i cui frutti sono raccolti prevalentemente prima o dopo un periodo nel quale, nella media quadriennale, il grado di autoapprovvigionamento del mercato svizzero con prodotti indigeni supera l 80 per cento; c. delle quali è stata prevista la commercializzazione. 3 L estirpazione deve avvenire entro un anno dall inoltro della domanda. 4 Non vengono concessi contributi qualora la domanda di un gruppo di produttori concerna superfici di riconversione inferiori a 1,5 ha. Art. 9c Contributi per le colture innovatrici 1 Possono essere concessi contributi per l impianto di colture innovatrici di frutta e di verdura delle quali è stata prevista la commercializzazione. 12 Introdotta dal n. I dell O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1 gen. 2004 fino al 31 dic. 2011 13 RS 910.91 4

Frutta e verdura 916.131.11 2 Per colture innovatrici si intendono: a. le colture di ciliegie da conserva adatte per la raccolta a macchina, le colture di pesche e nettarine, nonché le colture di prugne della varietà Prunus salicina (prugne americano-giapponesi) e della sottovarietà Prunus domestica syriaca (mirabelle) e Italica (reine-claude), che comprendono almeno 300 alberi per ha; b. le viti per la produzione di uva da tavola, che comprendono almeno 2300 ceppi per ha; c. le colture di asparagi bianchi e viola; d. ogni altra coltura perenne di frutta o verdura da tavola per la quale non vi è una protezione alla frontiera. 3 L impianto deve avvenire entro 18 mesi dall inoltro della domanda. 14 4 Non vengono concessi contributi qualora la domanda di un gruppo di produttori concerna superfici di riconversione inferiori a 1 ha. Art. 9d Importo dei contributi 1 L importo dei contributi è calcolato come segue: Fr./ha Riconversione: Colture di ciliegie 14 000 Colture di prugne 14 000 Colture innovatrici: Colture di ciliegie da conserva 14 000 Colture di pesche e nettarine 14 000 Colture di mirabelle e regina claudia 14 000 Colture di prugne americano-giapponesi 22 000 Vigneti di uva da tavola 37 000 Colture di asparagi 12 000. 15 2 Per le colture innovatrici di cui all articolo 9c capoverso 2 lettera d l ammontare dei contributi viene fissato in base al 30 per cento del valore standard dei frutteti. 14 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1 gen. 2005 (RU 2004 4909). 15 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1 gen. 2005 (RU 2004 4909). 5

916.131.11 Agricoltura Art. 9e Domande 1 La domanda deve contenere le indicazioni seguenti: a. nome e indirizzo del gestore; b. nome e indirizzo dei membri del gruppo di produttori nell ambito del quale vengono coordinati la riconversione o l impianto di colture innovatrici; c. nome dei Comuni nel quale sono ubicate le particelle da impiantare o, se del caso, da estirpare; d. numero di catasto delle particelle; e. superficie da impiantare o, se del caso, da estirpare, in m 2 ; f. piano aziendale semplice conformemente alle indicazioni dell Ufficio federale; g. la dichiarazione d impegno di cui all articolo 9a lettera b. 2 Sono ammesse domande collettive. Art. 9f Considerazione e trattamento delle domande 1 Le domande vengono prese in considerazione in funzione dell ordine di entrata presso l Ufficio federale. Fa stato il timbro postale o il timbro d entrata dell Ufficio federale. 2 Prima di trattare una domanda, l Ufficio federale invia ai Cantoni una copia delle domande inoltrate da gestori domiciliati sul loro territorio. 3 L Ufficio federale decide in merito alla concessione dei contributi e invia ai Cantoni una copia della sua decisione. Art. 9g Versamento dei contributi L Ufficio federale versa i contributi agli aventi diritto a riconversione o impianto avvenuti. Gli aventi diritto ai contributi devono presentargli un certificato rilasciato dal Cantone che attesti che la riconversione o l impianto sono avvenuti. Sezione 4: Requisiti qualitativi e rilevazioni statistiche Art. 10 Requisiti qualitativi Nell ambito dei provvedimenti di sgravio del mercato e di valorizzazione, l Ufficio federale può prescrivere requisiti qualitativi minimi per la frutta e i prodotti di frutta. A tale riguardo si basa sulle consuetudini commerciali svizzere o sulle norme di qualità internazionali. 6

Frutta e verdura 916.131.11 Art. 11 Rilevazioni statistiche L Ufficio federale accorda contributi per le rilevazioni statistiche nell ambito della frutta conformemente all ordinanza del 30 giugno 1993 16 sull esecuzione di rilevazioni statistiche federali. Sezione 5: Organizzazioni Art. 12 Collaborazione di organizzazioni 1 L Ufficio federale può valersi di organizzazioni nell esecuzione dei provvedimenti di sgravio del mercato e di valorizzazione. 2 L organizzazione che collabora deve garantire: a. un esecuzione corretta dei compiti ad essa affidati; b. la parità di trattamento fra membri e non membri riguardo al versamento dei contributi; c. una sorveglianza efficiente dell impiego legale dei contributi. Art. 13 Esecuzione dei provvedimenti di sgravio del mercato e di valorizzazione L Ufficio federale decide, su richiesta delle organizzazioni e in base alla situazione vigente sul mercato e in materia di approvvigionamento, circa l esecuzione e la durata dei provvedimenti. Fissa i dettagli dell esecuzione. Art. 14 Ricorso a ditte Oltre alle organizzazioni incaricate, l Ufficio federale può ricorrere anche a ditte per l esecuzione dei provvedimenti di sgravio del mercato e di valorizzazione. Art. 15 Rilevazione dei dati e consultazione 1 L Ufficio federale rileva i dati specifici delle aziende di cui abbisogna per i provvedimenti di sgravio del mercato e di valorizzazione e li valuta. 2 Prima di decidere circa lo stanziamento di contributi per l esportazione di succo concentrato di mele e pere, l Ufficio federale sente l organizzazione coinvolta. 16 RS 431.012.1 7

916.131.11 Agricoltura Sezione 6: Disposizioni finali Art. 16 17 Art. 16a 18 Disposizioni transitorie della modifica del 26 novembre 2003 Le colture di frutta di cui all articolo 9b capoverso 1 che vengono estirpate tra il raccolto del 2003 e l inoltro della domanda, possono essere prese in considerazione nelle domande di contributi di riconversione qualora queste pervengano all Ufficio federale entro il 30 aprile 2004. Art. 17 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 1999. 17 Abrogato dal n. I dell O del 26 nov. 2003, con effetto dal 1 gen. 2004 18 Introdotto dal n. I dell O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1 gen. 2004 8