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Aggiornato al 02/04/2015 Pagina 1 di 6

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INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca di Credito Cooperativo di BUCCINO Società Cooperativa fondata nel 1982 Sede legale in Buccino, Piazza Mercato Loc. Borgo, cap. 84021 Tel.: 0828-752200 Fax: 0828-952377 [e-mail info@bccbuccino.it / sito internet www.bccbuccino.it] C.F. P.IVA Iscriz. Reg.Impr. n 01863930655 R.E.A. n. 197874 Iscritta all Albo delle banche tenuto della Banca d Italia n. 4927 - cod. ABI 08565 Iscritta all Albo delle società cooperative n. A165902 - N. Iscr. RUI: D000027049 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex d.lgs. n. 415/1996 CHE COS È L - CONVENZIONE TRA LA BCC E LA COMUNITA MONTANA TANAGRO ALTO E MEDIO SELE OPERAI FORESTALI L apertura di credito in conto corrente, convenzione tra la BCC e la Comunità Montana, è un contratto mediante il quale la Banca mette a disposizione del cliente (operaio forestale dipendente della Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele), su apposito conto corrente dedicato che ciascun richiedente dovrà provvedere ad aprire, a tempo determinato (massimo 12 mesi), una somma di denaro corrispondente ad un massimo dell 80% di 4 (quattro) mensilità arretrate (credito vantato dal lavoratore nei confronti dell Ente). Il cliente può utilizzare la somma messa a sua disposizione esclusivamente mediante un unico prelevamento dell intero importo che verrà successivamente ripristinato mediante accreditamento degli emolumenti arretrati sulle coordinate bancarie relative al conto corrente dedicato, e che non potranno essere modificate fino a che il credito vantato dalla BCC di Buccino non sia stato interamente soddisfatto. Sulle somme utilizzate nell ambito del fido concesso, il cliente (operaio forestale) è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti. Il cliente (operaio forestale) potrà utilizzare l apertura di credito messa a sua disposizione entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). NFORMAZIONI SULLA BANCA CONDIZIONI ECONOMICHE HE COS È IL CONTONTE Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo. Foglio informativo aggiornato al 1/12/2014 Pagina 1 di 6

INTERESSI DEBITORI MASSIMI Tasso debitore annuo nominale fisso per utilizzi nei limiti del fido concesso 4,00% Tasso debitore annuo effettivo fisso per utilizzi nei limiti del fido concesso Capitalizzazione Modalità di calcolo degli interessi 4,060401% Gli interessi sono liquidati con periodicità annuale e comunque all atto dell estinzione del rapporto. Gli interessi sono calcolati con riferimento all anno civile (365 giorni). INTERESSI CREDITORI MASSIMI Tasso creditore annuo nominale fisso 0,50% SPESE MASSIME Spese comunicazioni periodiche Spese per altre comunicazioni Spese per altre comunicazioni mediante raccomandata Spese per singola operazione COMMISSIONI Commissione sul fido accordato 0,00% ALTRI ONERI Imposte e tasse presenti e future Le imposte e tasse presenti e future sono a carico del cliente. Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente. TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG) Si riportano i costi orientativi del fido riferiti ad ipotesi di operatività indicate dalla Banca d Italia. E possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l algoritmo pubblicato sul sito internet della banca. Foglio informativo aggiornato al 1/12/2014 Pagina 2 di 6

La formula di calcolo del TAEG è la seguente: Negli esempi che seguono il TAEG è calcolato assumendo un fido di 1.500 euro. Se il fido è a tempo indeterminato si assume che abbia una durata pari a tre mesi. Si ipotizza inoltre che gli interessi e gli oneri siano liquidati alla fine del periodo di riferimento. Esempio 1 contratto con durata determinata senza commissione sul fido accordato Accordato: 1.500 euro Tasso debitore nominale annuo: 4,00% Durata: 12 mesi Commissione sul fido accordato: 0,00% dell accordato, su base annua Utilizzato: 1.500 euro per Spese collegate all tutta la durata erogazione del credito: 0 euro Interessi, su base annuale: 60,00. Commissione sul fido accordato, su base trimestrale: 0,00 euro Spese, su base trimestrale: 0,00 euro TAEG = 4,00% Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall art. 2 della legge sull usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca (www.bccbuccino.it). Recesso dal contratto RECESSO E RECLAMI Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, (solo se l apertura di credito è a tempo indeterminato), prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest ultimo la variazione con un preavviso minimo di due mesi. La variazione si intende approvata se il cliente non recede dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione, senza spese e con l applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Le parti hanno la facoltà di recedere per giusta causa, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta, eventualmente anticipata via fax, mail o con altro mezzo, dall apertura di credito a tempo determinato. A mero titolo esemplificativo, costituisce giusta causa di recesso per la banca il verificarsi di una delle ipotesi indicate nell art. 1186 cod. civ. (insolvenza del Cliente; diminuzione, da parte di questi, delle garanzie date; mancata concessione delle garanzie promesse) o il prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale e finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla Foglio informativo aggiornato al 1/12/2014 Pagina 3 di 6

banca. Per il pagamento di quanto dovuto viene dato al cliente, con le medesime modalità, un preavviso di 5 (cinque) giorni. Se l apertura di credito è a tempo indeterminato, le parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento, previo preavviso di 60 (sessanta) giorni, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta, eventualmente anticipata via fax, mail o con altro mezzo, dall apertura di credito nonché di ridurla o di sospenderla seguendo analoghe modalità. In presenza di giusta causa o di giustificato motivo, le parti possono recedere, con le stesse modalità, anche senza preavviso. Il recesso, anche verbalmente comunicato, ha l effetto di sospendere immediatamente l utilizzo del credito concesso. Gli eventuali pagamenti allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza o dopo la comunicazione di recesso, non comportano ripristino dell apertura di credito. Il cliente, anche senza un espressa richiesta della banca, è tenuto ad eseguire il pagamento di tutto quanto dovuto alla scadenza del contratto o alla data in cui diviene operante il recesso. Reclami I reclami vanno inviati all Ufficio Reclami della banca (Ufficio Reclami Piazza Mercato 84021 Buccino SA) per lettera raccomandata A/R, a mezzo fax al n. 0828/952377 o inviando una richiesta e-mail all indirizzo info@bccbuccino.it, utilizzando il modulo Reclami disponibile in Agenzia o sul sito internet. La Banca risponde entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'italia, oppure chiedere alla banca; Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell apposito registro ministeriale. Foglio informativo aggiornato al 1/12/2014 Pagina 4 di 6

LEGENDA Tasso di interesse debitore Periodicità di capitalizzazione degli interessi Tasso di interesse debitore effettivo Tasso di interesse di mora Commissione di istruttoria veloce Consumatore Microimpresa Commissione fido accordato Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) (Tasso effettivo globale medio) TEGM Valuta sul Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest ultimo dalla Banca stessa. Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori. Valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione degli interessi. Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo. Importo addebitato al cliente a fronte dello sconfinamento in assenza di fido o oltre il fido concesso. Persona fisica che agisce per scopi diversi dall attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. L impresa con meno di dieci addetti e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Compenso per l impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all ammontare dell affidamento concesso. E calcolata sull importo dell affidamento concesso al cliente nel periodo di liquidazione e applicata con periodicità trimestrale. Indica il costo totale del credito, espresso in percentuale annua sull ammontare del prestito concesso. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM delle aperture di credito in conto corrente, aumentarlo di un quarto, aggiungere quattro punti percentuali, verificare che la differenza tra il tasso così ottenuto e il TEGM non sia superiore a otto punti percentuali (se la differenza è superiore bisogna ridurre il tasso in misura tale che la differenza con il TEGM non superi gli otto punti) e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. Data di inizio di decorrenza degli interessi. Saldo per valuta Somma sulla quale vengono calcolati gli interessi attivi e passivi. Foglio informativo aggiornato al 1/12/2014 Pagina 5 di 6

Saldo disponibile Somma che può essere effettivamente utilizzata dal cliente per pagamenti o prelievi Foglio informativo aggiornato al 1/12/2014 Pagina 6 di 6